Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi riaprire la Partita IVA anche il giorno dopo la chiusura e con lo stesso codice ATECO. L’unico limite frequente riguarda il 5% nel forfettario, bloccato per 3 anni. Serve nuovo modello AA9/12 e adempimenti INPS/INAIL.
- Riapri quando vuoi, anche con stesso ATECO. Base legale: art. 35 del DPR 633/1972 (Normattiva). Modello AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio/variazione.
- Forfettario: imposta 5% esclusa per chi ha svolto attività nei 3 anni precedenti. Imposta 15% possibile se rispetti requisiti della L. 190/2014. Soglia 85.000 euro; uscita immediata a 100.000 (L. 197/2022).
- INPS: nuova o riattivata iscrizione in Gestione separata o Artigiani/Commercianti. Valuta riduzione contributiva 35% per forfettari (circolari INPS). Attenzione a norme antiabuso, art. 10-bis L. 212/2000.
Si può riaprire la Partita IVA con lo stesso codice ATECO
La risposta è sì. Nessuna norma vieta la riapertura con lo stesso codice ATECO. Il codice ATECO è la classificazione ISTAT dell’attività che svolgi.
La base legale è l’art. 35 del DPR 633/1972. Prevede la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività IVA all’Agenzia delle Entrate. L’adempimento si effettua con il modello AA9/12 per persone fisiche.
Hai 30 giorni dall’avvio effettivo. La data di inizio è quando inizi a operare, non quando invii il modulo. Se l’attività richiede SCIA o altre pratiche, presentale prima al SUAP del Comune.
Variare l’ATECO senza chiudere: quando conviene
Se la tua Partita IVA è ancora attiva, puoi cambiare o aggiungere attività. Usi sempre l’AA9/12, ma spunti “variazione dati”.
Puoi avere ATECO secondari oltre al principale. Scegli il principale in base al fatturato prevalente. La variazione evita costi e tempi di chiusura e riapertura.
Se sei artigiano o commerciante, aggiorna anche l’iscrizione al Registro Imprese tramite ComUnica. Se l’attività cambia molto, potrebbe servire una nuova SCIA.
Regime forfettario 2026: requisiti, 5% e 15%
Il forfettario è un regime fiscale semplificato. Tassi fissi al posto delle aliquote IRPEF. Si calcola sul reddito “forfettario”, cioè su una percentuale dei ricavi, detta coefficiente di redditività.
Norma di riferimento: art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, con modifiche della L. 145/2018 e L. 197/2022 (Normattiva). La soglia di ricavi/compensi è 85.000 euro annui.
Cause di esclusione tipiche: utilizzo di regimi IVA speciali, residenza fuori UE/SEE senza i requisiti, partecipazione in società di persone o associazioni, controllo di SRL che svolge attività riconducibile alla tua, operazioni prevalenti verso l’ex datore di lavoro. Le regole sono nel testo della L. 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime segue il “principio di cassa”. Paghi imposta sui compensi incassati nell’anno. Niente IVA a debito o a credito. Minori adempimenti contabili.
Aliquota al 5%: il vincolo dei 3 anni e la “mera prosecuzione”
La tassazione al 5% vale per i primi 5 anni. Ma solo se rispetti tre condizioni cumulative della L. 190/2014.
Primo: non hai svolto attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti l’apertura. Conta qualsiasi attività, non solo con lo stesso ATECO.
Secondo: l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente. Fa eccezione il tirocinio obbligatorio per l’accesso a un albo.
Terzo: se subentri in un’attività altrui, i ricavi del precedente titolare l’anno prima non devono superare 85.000 euro. Questo evita che un passaggio formale azzeri il conteggio temporale.
Se hai chiuso e riapri entro tre anni, il 5% non spetta. Tuttavia puoi entrare in forfettario al 15% se rispetti gli altri requisiti.
Aliquota al 15%, soglia 85.000 e uscita a 100.000
Non puoi avere il 5%? Applicherai l’imposta sostitutiva al 15%. Vale se stai entro 85.000 euro e non ricadi in una causa di esclusione.
Superi 85.000 ma resti sotto 100.000? Esci l’anno successivo. Raggiungi o superi 100.000 durante l’anno? Esci subito. Lo prevede la L. 197/2022. Le modalità operative sono state chiarite da provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorda il vincolo con l’ex datore di lavoro. Se fatturi prevalentemente a lui (anno in corso o due precedenti), rischi l’esclusione. Verifica il tuo mix clienti prima di riaprire.
Contributi INPS, INAIL e adempimenti collegati
Oltre alle imposte, devi gestire i contributi previdenziali. Dipendono dal tipo di attività e dall’eventuale cassa professionale.
Professionisti senza cassa si iscrivono alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia per anno e categoria. Consulta le tabelle INPS aggiornate.
Artigiani e commercianti si iscrivono alle gestioni INPS dedicate. Pagano contributi fissi annui più una quota percentuale sul reddito. Se sei in forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% prevista dalla legge di Stabilità 2015 e regolata da circolari INPS.
Attività rischiose richiedono INAIL. Verifica le voci di tariffa. L’obbligo dipende da mansioni e addetti. Per artigiani e attività manuali è spesso necessario.
Fatturazione elettronica e corrispettivi
La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per quasi tutti, inclusi i forfettari. La base è il DL 36/2022 convertito in legge e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendi a privati, potresti dover trasmettere i corrispettivi telematici. Servono registratore telematico e invii giornalieri. Alcune eccezioni restano, ma sono specifiche e vanno verificate caso per caso.
Rischi di elusione, controlli e prove di discontinuità
Chiudere e riaprire non è di per sé un abuso. Diventa rischioso se serve solo a ottenere indebiti vantaggi fiscali. La base è l’art. 10-bis della L. 212/2000, lo “abuso del diritto”.
Attenzione alla “mera prosecuzione”. Se usi gli stessi asset, stessi clienti e stessa organizzazione, l’Agenzia può contestare l’agevolazione al 5% o altro beneficio.
Come ridurre il rischio: cambia modello di business, canali, contratti, strumenti e prezzi. Documenta la discontinuità. Conserva prove di nuove acquisizioni clienti e di nuovi investimenti.
Se l’ex datore di lavoro diventa il tuo cliente prevalente, il forfettario può decadere. Valuta tempi e mix clienti prima di riaprire.
Regola decisionale rapida
Se hai chiuso da meno di 3 anni e vuoi riaprire con stesso ATECO, allora puoi farlo, ma non avrai il 5%. Potresti avere il 15% se rispetti gli altri requisiti della L. 190/2014.
Se hai chiuso da almeno 3 anni, allora puoi chiedere il 5% per 5 anni, se non c’è mera prosecuzione e non ricorrono cause di esclusione.
Se prevedi ricavi sopra 85.000 euro, allora il forfettario non è adatto. Valuta l’ordinario. Se arrivi a 100.000 in corso d’anno, esci subito.
Se l’ex datore di lavoro sarebbe il tuo cliente principale, allora il forfettario è a rischio esclusione. Rivedi la strategia clienti o attendi i termini.
Se l’attività attuale è ancora aperta e vuoi cambiare ATECO, allora varia con AA9/12. Eviti chiusura e riapertura. Aggiorna anche INPS, Registro Imprese e SUAP se necessario.
Procedura operativa: riaprire o variare
Riaprire dopo la chiusura
Definisci l’ATECO principale e gli eventuali secondari. Verifica i requisiti per il forfettario o l’ordinario. Stima i ricavi per l’anno.
Compila l’AA9/12. Indica data inizio, sede, ATECO, scelta del regime fiscale. Invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvio.
Apri o riattiva la posizione INPS. Scegli la Gestione corretta. Valuta la riduzione del 35% se sei forfettario artigiano/commerciante. Verifica INAIL se richiesto.
Se l’attività è soggetta a SCIA, presentala allo SUAP prima di iniziare. Per imprese iscritte in CCIAA usa ComUnica.
Attiva la fatturazione elettronica. Imposta PEPPOL o SDI tramite il tuo software. Predisponi registratore telematico se fai vendite al dettaglio.
Variare senza chiudere
Se l’attività è ancora aperta, compila AA9/12 selezionando “variazione dati”. Aggiungi o sostituisci il codice ATECO. Indica quello principale.
Aggiorna INPS e CCIAA se cambi gestione o categoria. Controlla se la nuova attività richiede SCIA o altri titoli abilitativi.
Se passi a un regime IVA speciale, valuta l’incompatibilità con il forfettario. Alcuni regimi speciali non si possono cumulare.
| Scenario | È possibile mantenere stesso ATECO? | Regime fiscale applicabile | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Riapertura il giorno dopo la chiusura | Sì, nessun divieto normativo | Forfettario 15% se requisiti ok; 5% escluso per 3 anni | AA9/12 entro 30 giorni; INPS/INAIL contestuali; eventuale SCIA prima dell’avvio |
| Riapertura dopo almeno 3 anni | Sì | Forfettario 5% per 5 anni se non c’è mera prosecuzione; altrimenti 15% | AA9/12; scelta regime; verifica cause esclusione; avvio e fatturazione elettronica |
| Variazione di attività senza chiusura | Non serve, si aggiorna l’ATECO | Regime invariato salvo nuove incompatibilità | AA9/12 “variazione dati”; aggiornare INPS/CCIAA; SCIA se richiesta |
| Subentro/affitto d’azienda | Sì, ma occhio alla continuità | 5% escluso se precedenti ricavi > 85.000 l’anno prima; possibile 15% | Contratto registrato; AA9/12; valutare INPS/INAIL; inventario beni e dipendenti |
| Riapertura con ex datore di lavoro cliente prevalente | Sì | Forfettario a rischio esclusione per mera prosecuzione | Ribilancia mix clienti; documenta autonomia; valuta ordinario |
| Previsione ricavi oltre 85.000 | Sì | Regime ordinario consigliato; forfettario non applicabile | AA9/12; apertura contabilità IVA; registri e liquidazioni periodiche |
FAQ
Posso riaprire la Partita IVA con lo stesso ATECO e ripartire subito con gli stessi clienti?
Sì, puoi riaprire con lo stesso ATECO e lavorare con gli stessi clienti. La legge IVA non lo vieta. Tuttavia, se vuoi il forfettario al 5%, serve discontinuità. La L. 190/2014 chiede che non ci sia mera prosecuzione dell’attività precedente e che tu non abbia svolto attività analoghe nei 3 anni scorsi. Se i clienti, l’organizzazione e i beni sono identici, il Fisco può considerare la ripartenza come prosecuzione. In questo caso, niente 5% ma puoi accedere al 15% se rispetti gli altri requisiti. Documenta sempre le differenze sostanziali: nuovi contratti, nuovi canali, nuove attrezzature e una diversa struttura dei prezzi. Queste prove aiutano in caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Ho chiuso la Partita IVA a maggio. Posso riaprirla a settembre e avere il 5%?
Puoi riaprirla quando vuoi, anche a settembre. Ma il 5% non spetta se hai svolto un’attività di impresa o professione nei 3 anni precedenti la riapertura. La norma della L. 190/2014 parla in generale di “attività”, non solo dello stesso ATECO. Quindi la semplice chiusura e riapertura non azzera il conteggio. Se non rientri nel 5%, puoi comunque optare per il 15% se rispetti gli altri requisiti: soglia 85.000 euro, nessuna causa di esclusione, residenza idonea e assenza di prevalenza verso l’ex datore di lavoro. Ricorda anche la regola di uscita immediata a 100.000 euro introdotta dalla L. 197/2022.
Se acquisisco un’attività già avviata, posso avere il 5% nel forfettario?
Dipende dai ricavi del precedente titolare nell’anno prima del subentro. La L. 190/2014 ammette il 5% solo se i ricavi/compensi del cedente non superavano 85.000 euro. La ratio è evitare di “rigenerare” un’attività grande come nuova piccola. Inoltre, devi provare che non si tratti di mera prosecuzione sotto altro nome. Se il perimetro rimane uguale (clienti, beni, personale, contratti), il rischio è alto. Se non hai i requisiti per il 5%, puoi usare il 15% o il regime ordinario. Valuta anche gli aspetti contributivi: trasferimento INPS, eventuale INAIL, e il subentro nei contratti in corso.
Come funziona la registrazione all’INPS quando riapro la Partita IVA?
La registrazione segue il tipo di attività. Se sei professionista senza cassa, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, apri la gestione corrispondente. In entrambi i casi puoi operare la registrazione contestualmente all’avvio e, comunque, entro tempi tecnici brevi. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno e sono pubblicati dall’INPS. Se aderisci al forfettario e sei artigiano/commerciante, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi prevista dalla legge di Stabilità 2015 e disciplinata da circolari INPS. Controlla anche l’INAIL se l’attività comporta rischi infortunistici. Se riapri dopo una chiusura, potresti riattivare la posizione esistente invece di aprirne una nuova.
Quali sono le principali fonti normative da conoscere per riaprire correttamente?
Per l’apertura, variazione o chiusura dell’attività IVA, la base è l’art. 35 del DPR 633/1972, consultabile sul portale Normattiva. Per il regime forfettario, vedi l’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, con le modifiche della L. 145/2018 e della L. 197/2022. Per i profili di abuso del diritto, fai riferimento all’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Per la fatturazione elettronica, considera il DL 36/2022 convertito e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Per i contributi previdenziali, consulta le circolari INPS e, per gli aspetti lavoristici e SCIA, le guide del Ministero del Lavoro e le istruzioni del SUAP comunale. Queste fonti coprono il quadro 2026 più rilevante per una riapertura ordinata e senza rischi.
