Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Oggi la “ricevuta fiscale” non esiste più per chi ha Partita IVA: si emette fattura elettronica o documento commerciale; la “ricevuta” resta per prestazioni occasionali e quietanze d’affitto.
- Per Partita IVA: obbligo di fattura elettronica o documento commerciale (scontrino elettronico) secondo D.Lgs. 127/2015 e D.L. 119/2018.
- Per prestazioni occasionali: si rilascia ricevuta non IVA con ritenuta d’acconto (art. 25 DPR 600/1973) e, se dovuta, marca da bollo (DPR 642/1972).
- Rimborsi spese in nome e per conto: validi solo con documenti intestati al cliente (art. 15 DPR 633/1972).
Ricevuta fiscale, scontrino e fattura: cosa vale nel 2026
La vecchia “ricevuta fiscale” è stata superata dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Oggi si parla di documento commerciale, cioè lo scontrino elettronico. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 119/2018 (convertito in legge) con i decreti attuativi del MEF del 2019.
Chi opera con Partita IVA emette fattura elettronica o documento commerciale, a seconda del tipo di operazione. La fattura è il documento completo, con dati del cliente, imponibile e IVA o eventuali riferimenti di esenzione. Il documento commerciale certifica vendite al dettaglio e servizi B2C.
La “ricevuta” sopravvive solo come ricevuta per prestazione occasionale (lavoro senza Partita IVA, saltuario e non organizzato) e come quietanza di locazione tra privati. In questi casi non c’è IVA. Si applicano regole diverse su ritenuta e bollo.
Chi deve emettere cosa, in pratica
Prestazione occasionale: quando si usa la ricevuta
Prestazione occasionale significa attività non abituale, senza organizzazione, e senza Partita IVA. È un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (DPR 917/1986). Il prestatore rilascia una ricevuta semplice, non fiscale ai fini IVA.
Se il pagatore è un sostituto d’imposta (impresa o professionista), applica la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo (art. 25 DPR 600/1973). Versa la ritenuta con F24 (codice 1040) entro il 16 del mese successivo al pagamento. Rilascia la Certificazione Unica e indica la ritenuta nel modello 770.
Sulla ricevuta si appone la marca da bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa, Allegato A). Il bollo è a carico del prestatore ma, per prassi, può essere addebitato al committente in rivalsa non imponibile.
Attenzione al limite previdenziale: se il prestatore supera 5.000 euro annui complessivi di compensi occasionali, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di contributi sull’eccedenza (art. 44, DL 269/2003, convertito in L. 326/2003; prassi INPS).
Professionisti e imprese con Partita IVA
La regola è: fatturazione elettronica per operazioni B2B e B2C su richiesta, e documento commerciale per i corrispettivi al dettaglio. L’obbligo di fattura elettronica è generalizzato (D.Lgs. 127/2015; esteso ai forfettari con art. 18 del DL 36/2022 e successivi provvedimenti). Si usa il Sistema di Interscambio per emettere e conservare le fatture.
Il documento commerciale sostituisce lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale di un tempo. Si emette dal registratore telematico e si trasmettono i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La disciplina discende dal D.Lgs. 127/2015 e dal D.L. 119/2018, con decreti MEF e provvedimenti attuativi.
Locazioni tra privati: quietanza d’affitto
Se paghi un affitto a un privato senza Partita IVA ricevi una quietanza, cioè una ricevuta del pagamento. Non è un documento IVA e non è una fattura. Sulla quietanza si appone, se dovuta, la marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro (DPR 642/1972).
Il contratto di locazione si registra, con imposta di registro o con cedolare secca (D.Lgs. 23/2011 e normativa correlata). La quietanza prova il pagamento ma non consente detrazione IVA.
Rimborsi spese e art. 15 DPR 633/1972
L’art. 15 del DPR 633/1972 consente di non tassare i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente. Serve che i documenti di spesa siano intestati al cliente e che tu li addebiti pari a quanto pagato, senza ricarico.
Se lavori in regime forfettario, non deduci i costi e non detrai l’IVA. Per evitare che il rimborso diventi compenso imponibile, assicurati che la documentazione sia intestata al cliente. In caso contrario, l’importo si somma al tuo corrispettivo.
Differenze tecniche tra i documenti
Fattura elettronica
Contiene dati di cedente e cessionario, imponibile, aliquota o norma di esenzione, modalità di pagamento. Si emette in formato XML e transita dallo SdI. La conservazione è digitale. Base normativa: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Documento commerciale (scontrino elettronico)
Certifica corrispettivi al dettaglio. Si genera da registratore telematico. Di norma non riporta i dati del cliente, salvo inserire il codice fiscale per esigenze specifiche. È memorizzato e trasmesso telematicamente. Base: D.Lgs. 127/2015; D.L. 119/2018; decreti MEF 2019.
Ricevuta per prestazione occasionale
È una quietanza di pagamento per lavoro autonomo non abituale. Non c’è IVA. Se il pagatore è sostituto d’imposta, si indica la ritenuta del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Si applica la marca da bollo oltre 77,47 euro (DPR 642/1972).
Quietanza di locazione
Attesta il pagamento del canone. Non ha IVA. Può necessitare di marca da bollo. È legata a un contratto registrato. Non sostituisce la fattura, perché non c’è attività d’impresa o professionale.
Regola decisionale rapida
Usa questa catena logica per scegliere il documento giusto.
- Hai Partita IVA? Sì → Emissione standard: fattura elettronica. Eccezione: vendita al dettaglio B2C → emetti documento commerciale. Il cliente chiede fattura? Devi emetterla.
- Non hai Partita IVA e l’attività è saltuaria e non organizzata? Sì → rilascia ricevuta per prestazione occasionale con eventuale ritenuta del 20% se il pagatore è sostituto d’imposta.
- Stai pagando o incassando un canone di locazione tra privati? Sì → rilascia o richiedi quietanza di pagamento con eventuale marca da bollo.
- Devi farti rimborsare spese dal cliente? Fai intestare i documenti al cliente e usa l’art. 15 DPR 633/1972 per l’anticipo in nome e per conto.
- Se sei in regime forfettario, i rimborsi sono fuori dal reddito solo se ricadono nell’art. 15. In caso contrario entrano nel compenso.
Operatività, scadenze e registrazioni contabili
Prestazione occasionale: cosa fa il committente
Calcola la ritenuta del 20% se è sostituto d’imposta. Versa con F24 (codice 1040) entro il 16 del mese successivo. Indica i dati in Certificazione Unica entro i termini ordinari e nel modello 770. Conserva la ricevuta e la CU per 10 anni.
Partita IVA in contabilità
Professionisti: principio di cassa, cioè registri quando incassi o paghi. Imprese: principio di competenza per il reddito d’impresa, ma l’IVA segue i momenti impositivi. Le spese documentate da ricevuta per prestazione occasionale sono deducibili ai fini reddituali se inerenti. Non c’è IVA detraibile.
Documento commerciale
Assicurati che il registratore telematico funzioni e trasmetta i corrispettivi giornalieri. In caso di malfunzionamento, usa la procedura di emergenza prevista dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e ripristina appena possibile.
Marca da bollo
Su ricevute e quietanze non soggette a IVA oltre 77,47 euro apponi la marca da bollo da 2 euro. Sulle fatture elettroniche senza IVA, l’imposta di bollo si assolve in modo virtuale e si versa periodicamente, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con F24 predisposto.
Sanzioni e rischi da evitare
Niente documento commerciale o invio corrispettivi errato? Sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997, con importi proporzionali al corrispettivo e possibili chiusure in caso di reiterazione.
Errata gestione della ritenuta su prestazioni occasionali? Sanzioni per omesso versamento e interessi, più irregolarità nelle certificazioni.
Rimborsi spese senza requisiti dell’art. 15? L’importo viene considerato compenso imponibile, con IVA e imposte dirette se sei in ordinario, o con aumento della base forfettaria se sei forfettario.
Riferimenti normativi utili
DPR 633/1972 (IVA), con particolare riferimento all’art. 15 sulle anticipazioni in nome e per conto. DPR 600/1973, art. 25 sulla ritenuta d’acconto dei redditi di lavoro autonomo. DPR 917/1986 (TUIR), art. 67 sui redditi diversi e prestazioni occasionali.
D.Lgs. 127/2015 sulla fatturazione elettronica e memorizzazione/trasmissione corrispettivi. D.L. 119/2018 (come convertito) sull’obbligo di scontrino elettronico. DPR 642/1972 sull’imposta di bollo. DL 36/2022, art. 18, estensione fattura elettronica ai forfettari. Per prassi e chiarimenti: circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali.
| Scenario | Documento da emettere/richiedere | Requisiti fiscali | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|
| Professionista P.IVA verso impresa | Fattura elettronica | Dati cliente, imponibile/IVA o norma di esenzione; bollo se dovuto | Invio via SdI entro 12 giorni dall’operazione; conservazione digitale |
| Negozio B2C al dettaglio | Documento commerciale | Memorizzazione e trasmissione corrispettivi; RT attivo | Trasmissione giornaliera; gestione emergenza in caso di guasto |
| Prestazione occasionale con committente sostituto | Ricevuta per prestazione occasionale | Ritenuta 20%; bollo oltre 77,47 euro | F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo; CU e 770 |
| Prestazione occasionale con committente privato | Ricevuta semplice | Nessuna ritenuta; bollo se dovuto | Nessun F24; il percettore dichiara il reddito in dichiarazione |
| Rimborso spese in nome e per conto | Fattura con richiamo art. 15 | Documenti intestati al cliente; importo pari al costo | Annotazione in fattura; conservazione dei giustificativi |
| Forfettario con spese anticipate | Fattura e documenti intestati al cliente | Fuori campo se art. 15; altrimenti aumenta il compenso | Controllo intestazione spese prima dell’acquisto |
| Locazione tra privati | Quietanza di pagamento | Bollo oltre 77,47 euro | Quietanza a ogni canone; contratto registrato |
| Vendita B2C con richiesta fattura | Fattura elettronica al posto del documento commerciale | Dati del cliente; eventuale bollo | Emissione tempestiva; invio via SdI |
FAQ
La “ricevuta fiscale” è ancora valida per i negozianti o i professionisti?
No. Per chi ha Partita IVA, la “ricevuta fiscale” è stata sostituita dal documento commerciale, cioè lo scontrino elettronico emesso da registratore telematico, e dalla fattura elettronica. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 119/2018, con decreti del MEF. Il documento commerciale si usa per vendite B2C al dettaglio. La fattura elettronica resta obbligatoria per operazioni B2B e per B2C su richiesta del cliente. Conservi tutto in modalità digitale secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Parlare oggi di “ricevuta fiscale” per soggetti IVA è improprio.
Quando posso usare la ricevuta per prestazione occasionale e cosa devo scriverci?
La usi se svolgi un lavoro saltuario, non organizzato e senza Partita IVA. È un reddito diverso (art. 67 TUIR). Indica: dati di prestatore e committente, descrizione prestazione, data e importo lordo. Se il committente è sostituto d’imposta, inserisci la ritenuta del 20% (art. 25 DPR 600/1973) e l’importo netto da incassare. Applica la marca da bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 euro (DPR 642/1972). Ricorda che, superati 5.000 euro annui complessivi, scatta la contribuzione alla Gestione Separata INPS sull’eccedenza. Conserva la ricevuta e, se sei committente, versa la ritenuta con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo.
Qual è la differenza sostanziale tra documento commerciale e fattura elettronica ai fini delle detrazioni e deduzioni?
La fattura elettronica identifica in modo completo le parti e l’operazione. Per un soggetto IVA consente la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo secondo le regole ordinarie. Il documento commerciale certifica corrispettivi B2C e, di norma, non è intestato con i dati del cliente. Per le imprese e i professionisti, il documento commerciale non dà diritto alla detrazione IVA, salvo rari casi specifici e se convertito in fattura su richiesta. Per il consumatore finale può valere come spesa “parlante” in ambito sanitario o agevolazioni specifiche, ma ciò dipende da discipline speciali gestite anche tramite sistemi come il Sistema Tessera Sanitaria.
Se sono in regime forfettario, come gestisco i rimborsi spese ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972?
Nel forfettario il reddito si calcola a percentuale e non detrai i costi. Se anticipi spese in nome e per conto del cliente, puoi non includerle nel compenso solo se rispetti l’art. 15: i documenti devono essere intestati al cliente e tu devi riaddebitarli pari all’importo pagato, senza ricarico. In fattura, indica la voce come “anticipazione in nome e per conto” con richiamo all’art. 15. Se invece i documenti sono intestati a te, il rimborso diventa parte del compenso e concorre alla formazione del reddito forfettario. Pianifica prima l’intestazione dei documenti, così eviti contestazioni.
Quali sono le sanzioni se non emetto il documento corretto o non trasmetto i corrispettivi?
Per omessa o irregolare certificazione dei corrispettivi, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997: importi proporzionali all’imposta e, nei casi gravi e ripetuti, sospensione dell’attività. Per le prestazioni occasionali, l’omesso versamento della ritenuta comporta sanzioni e interessi per il committente-sostituto d’imposta, oltre alle irregolarità su Certificazione Unica e 770. Inoltre, rimborsi spese non conformi all’art. 15 diventano imponibili con impatto su IVA e imposte dirette. Tenere documentazione ordinata e rispettare le scadenze (invii corrispettivi, fatture via SdI, F24 entro il 16) riduce il rischio di contestazioni.
