Ricevuta di prestazione occasionale: come si fa?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

La ricevuta per prestazione occasionale indica dati delle parti, descrizione, compenso, ritenuta 20% se dovuta, marca da bollo da 2€ oltre 77,47€, e contributi INPS oltre 5.000€ annui.

  • Base giuridica: art. 67 TUIR (DPR 917/1986), art. 25 DPR 600/1973, DPR 642/1972 (imposta di bollo), Legge 335/1995 Gestione Separata, DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 (comunicazione preventiva).
  • Ritenuta d’acconto 20% solo se il committente è sostituto d’imposta. No ritenuta con committente forfettario, privato o estero.
  • Contributi INPS Gestione Separata sull’eccedenza oltre 5.000€ annui: ripartizione 1/3 lavoratore e 2/3 committente; versamento a cura del committente.

Cos’è la prestazione occasionale e quando si può usare

La prestazione occasionale è un lavoro autonomo sporadico. Non è attività abituale. È definita dal TUIR come “reddito diverso” (art. 67, comma 1, lett. l), DPR 917/1986).

In pratica, lavori senza obbligo di partita IVA. Ma solo se mancano continuità, organizzazione e coordinamento. Non devi avere orari o luoghi imposti. Non deve essere il tuo mestiere principale continuativo.

Se l’attività diventa abituale o organizzata, serve la partita IVA. Usa la prestazione occasionale solo per incarichi saltuari e non professionali in senso stretto.

Requisiti sostanziali

– Assenza di continuità: pochi incarichi, distanziati nel tempo.

– Assenza di coordinamento: niente orari fissi, niente inserimento nell’organizzazione del cliente.

– Assenza di professionalità: non è il tuo lavoro sistematico. Non usi una struttura stabile.

Attività vietate con prestazione occasionale: quelle con albo obbligatorio (esempio: psicologi, avvocati), o attività sempre aperte alla vendita come e-commerce e dropshipping.

Come si compila la ricevuta di prestazione occasionale

La ricevuta è un documento semplice. Non è una fattura IVA. La compili al momento del pagamento (principio di cassa: conti gli incassi quando li ricevi).

Inserisci sempre questi elementi:

  • I tuoi dati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo.
  • I dati del cliente: denominazione o nome, P.IVA o CF, indirizzo.
  • Descrizione chiara della prestazione svolta: cosa hai fatto e quando.
  • Compenso pattuito lordo: l’importo prima di trattenute.
  • Ritenuta d’acconto del 20%, se dovuta: la sottrai dal compenso.
  • Contributi INPS a tuo carico, se hai superato i 5.000€ annui: li indichi e li sottrai.
  • Totale netto da pagare: quanto il cliente ti versa.
  • Marca da bollo da 2€ se l’importo documento supera 77,47€.

Ritenuta d’acconto: è un anticipo IRPEF del 20%. Si applica quando il cliente è sostituto d’imposta (impresa o professionista “ordinario”). Base giuridica: art. 25 DPR 600/1973.

Non inserire la ritenuta se il cliente è in regime forfettario, è un privato senza partita IVA, o è un soggetto estero. Questi soggetti non operano come sostituti d’imposta.

Esempio pratico

Compenso pattuito: 100€.

Ritenuta d’acconto (20%): 20€ (se dovuta).

Totale netto al prestatore: 80€.

Importo documento oltre 77,47€? Applica marca da bollo cartacea da 2€ (DPR 642/1972). La marca grava sul prestatore. Se emetti ricevuta digitale, conserva la marca e annota “Imposta di bollo assolta”.

Ritenuta d’acconto: quando si applica e quando no

Si applica la ritenuta del 20% se il cliente è sostituto d’imposta. Quindi imprese, enti e professionisti che non sono in regime forfettario.

Non si applica la ritenuta in tre casi tipici:

  • Cliente in regime forfettario: dal 2019 non è sostituto d’imposta sui compensi a terzi.
  • Cliente privato senza partita IVA: non è sostituto d’imposta.
  • Cliente estero non residente: non opera ritenute italiane.

In assenza di ritenuta, il cliente ti paga l’intero compenso lordo, salvo contributi a tuo carico se superi i 5.000€.

Il cliente sostituto d’imposta deve versare la ritenuta con F24 e certificarti il compenso nella Certificazione Unica, poi riepilogare nel Modello 770. Base normativa: DPR 600/1973.

Contributi INPS Gestione Separata oltre i 5.000€ annui

Se i tuoi incassi annui da prestazioni occasionali superano 5.000€ lordi, scatta la contribuzione INPS alla Gestione Separata, ma solo sulla parte eccedente. Riferimento: Legge 335/1995 e circolari INPS annuali.

Aliquota ordinaria per rapporti assimilabili a co.co.co.: 33,72% salvo aggiornamenti INPS anno per anno. La ripartizione standard è:

  • 1/3 a carico del prestatore: 11,24%.
  • 2/3 a carico del committente: 22,48%.

Il committente versa l’intera contribuzione all’INPS con F24, inclusa la quota a tuo carico che ha trattenuto sulla tua ricevuta. Tu devi comunicare il superamento della soglia al cliente prima del pagamento.

La soglia di 5.000€ non vieta di usare la prestazione occasionale. Serve solo per capire se si pagano contributi e in quale misura.

Come scrivere la ricevuta quando superi i 5.000€

Indica:

  • Compenso lordo.
  • Ritenuta 20% se dovuta.
  • Contributi INPS a tuo carico (11,24% dell’eccedenza): voce separata sottratta dal lordo.
  • Totale netto da corrispondere.

Esempio sintetico su eccedenza: se sull’ultima ricevuta superi la soglia di 5.000€ di 300€, calcoli i contributi solo sui 300€.

Adempimenti del committente e del prestatore

Committente sostituto d’imposta:

  • Versa ritenuta 20% con F24 entro le scadenze ordinarie.
  • Versa contributi INPS Gestione Separata se superi 5.000€ annui (intera quota).
  • Rilascia Certificazione Unica al prestatore entro i termini.
  • Invia Modello 770 riepilogativo.

Committente non sostituto (forfettario/privato/estero): niente ritenuta. Se superi 5.000€, si applicano comunque i contributi INPS con la stessa ripartizione. Il versamento resta a cura del committente che si registra ai servizi INPS come tale.

Prestatore:

  • Compila e consegna la ricevuta.
  • Conserva la marca da bollo da 2€ se dovuta.
  • Comunica al cliente il superamento dei 5.000€.
  • Dichiara i redditi in dichiarazione: Quadro RL (Modello Redditi PF) o rigo corrispondente nel 730.

Comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro

Per alcune prestazioni di lavoro autonomo occasionali, il committente impresa deve inviare comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima dell’avvio. Base normativa: DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 e istruzioni INL.

La comunicazione è rapida e serve a contrastare l’uso improprio delle collaborazioni. Verifica le casistiche e le esclusioni nelle note operative INL e sul portale del Ministero del Lavoro.

Imposta di bollo da 2€

Sulle ricevute senza IVA oltre 77,47€ si applica l’imposta di bollo da 2€. Riferimento: DPR 642/1972, Tariffa Allegato A.

Apponi la marca fisica sulla copia del cliente. Indica “Imposta di bollo assolta sull’originale”. Se emetti il documento in digitale, conserva la marca e annota sul PDF l’assolvimento.

L’imposta di bollo è a carico del prestatore. Puoi addebitarla al cliente come spesa fuori campo, ma resta una tua responsabilità.

Prestazioni verso clienti esteri

Nessuna ritenuta italiana, perché il cliente estero non è sostituto d’imposta. Tu resti tassato in Italia se sei residente fiscale. Indica in ricevuta che l’operazione è prestazione occasionale fuori campo IVA e senza ritenuta.

Valuta profili di imposizione internazionale se svolgi l’attività fisicamente all’estero o se la normativa convenzionale prevede regole diverse. Riferimento: TUIR e Convenzioni contro le doppie imposizioni disponibili su Normattiva e Ministero dell’Economia.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi logici:

  • Chi è il cliente? Se è impresa/professionista non forfettario, applichi ritenuta 20%. Se è forfettario/privato/estero, no ritenuta.
  • Hai superato 5.000€ annui di incassi occasionali? Se no, nessun contributo INPS. Se sì, contributi solo sull’eccedenza.
  • Ripartizione INPS: 1/3 tuo, 2/3 cliente. Il cliente versa il totale a INPS.
  • Importo documento supera 77,47€? Applica marca da bollo da 2€.
  • L’attività è sporadica, non coordinata e non professionale? Se no, valuta apertura partita IVA.

Fonti normative e affidabilità

Riferimenti principali da consultare su Normattiva:

  • DPR 917/1986 (TUIR), art. 67 e seguenti: redditi diversi e criteri di tassazione.
  • DPR 600/1973, art. 25: ritenute sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali.
  • DPR 642/1972: imposta di bollo su atti, documenti e ricevute.
  • Legge 335/1995: istituzione Gestione Separata INPS e contribuzione.
  • DL 146/2021 convertito in L. 215/2021: comunicazione preventiva per autonome occasionali; vedi note Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero del Lavoro.

Per le aliquote INPS aggiornate al 2026 fai riferimento alle circolari INPS pubblicate ogni anno. Le indicazioni su ritenute, CU e 770 derivano dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Voci in ricevuta Ritenuta 20% Contributi INPS (oltre 5.000€) Tempistiche/adempimenti
Cliente impresa/professionista (non forfettario) Compenso lordo; ritenuta 20%; contributi a carico prestatore se eccedenza; bollo 2€ oltre 77,47€; totale netto Sì, sull’eccedenza: 1/3 prestatore, 2/3 committente; versamento a cura committente F24 ritenute mensile; F24 INPS alle scadenze; CU entro marzo/aprile; 770 entro scadenza annuale
Cliente in regime forfettario Compenso lordo; nessuna ritenuta; contributi a carico prestatore se eccedenza; bollo 2€; totale netto No Sì, con la stessa ripartizione; versamento a cura committente Eventuale registrazione come committente INPS; versamenti INPS alle scadenze
Cliente privato senza partita IVA Compenso lordo; nessuna ritenuta; contributi a carico prestatore se eccedenza; bollo 2€; totale netto No Sì, se superi 5.000€ annui; committente versa anche la tua quota trattenuta Versamento INPS a cura del committente; nessuna CU/770
Cliente estero non residente Compenso lordo; no ritenuta; eventuali contributi se eccedenza; bollo 2€; nota “prestazione occasionale senza IVA” No Sì, se superi 5.000€ con regole standard; verifica modalità operative Attenzione a residenza fiscale; dichiarazione in Italia del reddito
Superamento soglia 5.000€ nell’ultima ricevuta Indica la quota di compenso eccedente; calcola INPS sull’eccedenza; trattieni 1/3; totale netto aggiornato Dipende dal tipo di cliente Sì, solo sull’eccedenza Comunicazione al committente prima del pagamento; F24 INPS del committente
Documento superiore a 77,47€ Marca da bollo da 2€ (indicazione di assolvimento); resto delle voci standard Dipende dal tipo di cliente Non incide Acquisto marca e conservazione; annotazione su documento

FAQ

Devo fare la ritenuta del 20% su ogni ricevuta di prestazione occasionale?

No. La ritenuta si applica solo se il cliente è sostituto d’imposta, cioè un’impresa o un professionista che non opera in regime forfettario. La base giuridica è l’art. 25 del DPR 600/1973. Se il cliente è forfettario, un privato senza partita IVA o un soggetto estero, la ritenuta non si applica. In quei casi il cliente non trattiene nulla e ti paga l’intero compenso pattuito, salvo eventuali contributi INPS a tuo carico in caso di superamento della soglia annua di 5.000€. Ricorda anche di applicare la marca da bollo da 2€ quando l’importo del documento supera 77,47€, come previsto dal DPR 642/1972.

Come funziona la soglia dei 5.000€ per l’INPS sulla prestazione occasionale?

La soglia di 5.000€ riguarda il totale annuo dei compensi lordi da prestazioni occasionali, sommandoli tra tutti i clienti. Se non superi la soglia, non devi contributi INPS. Se la superi, paghi i contributi solo sulla parte eccedente, alla Gestione Separata INPS istituita dalla Legge 335/1995. L’aliquota ordinaria per rapporti assimilabili alle co.co.co. è 33,72% salvo aggiornamenti annuali INPS. La quota è ripartita 1/3 a tuo carico e 2/3 a carico del committente. Il committente versa l’intero contributo a INPS, trattenendo dalla tua ricevuta la quota a tuo carico. Devi informare il committente del superamento prima del pagamento dell’ultima ricevuta interessata.

Quali dati devo inserire obbligatoriamente nella ricevuta e come calcolo il totale?

Servono: i tuoi dati (nome, cognome, CF, indirizzo), i dati del cliente (ragione sociale o nome, P.IVA o CF, indirizzo), la descrizione chiara dell’attività, il compenso pattuito. Se il cliente è sostituto d’imposta, inserisci la ritenuta d’acconto del 20% e sottraila dal compenso. Se hai superato 5.000€ annui, indica anche i contributi INPS a tuo carico (1/3 dell’aliquota dovuta sull’eccedenza) e sottrai anche questi. Il totale che il cliente ti paga è: compenso lordo meno ritenuta (se dovuta) meno contributi a tuo carico (se dovuti). Se l’importo documento supera 77,47€, apponi la marca da bollo da 2€. Queste regole discendono da DPR 600/1973 per la ritenuta, DPR 642/1972 per il bollo e Legge 335/1995 per l’INPS.

Serve una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per le prestazioni occasionali?

In alcuni casi sì. Il DL 146/2021, convertito in L. 215/2021, ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i committenti impresa che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione va inviata prima dell’avvio della prestazione, con i dati essenziali del rapporto. Lo scopo è prevenire abusi e “falsi autonomi”. Le istruzioni operative sono nelle note INL e sul portale del Ministero del Lavoro. Valuta sempre se la tua prestazione rientra nell’obbligo e rispetta tempi e modalità indicate.

Se supero i 5.000€, devo aprire la partita IVA o posso continuare con la prestazione occasionale?

Superare i 5.000€ non obbliga ad aprire la partita IVA. La soglia attiva solo la contribuzione INPS sulla parte eccedente. Puoi continuare a usare la prestazione occasionale finché l’attività resta sporadica, non coordinata e non professionale. Se però gli incarichi diventano frequenti, stabili o organizzati, si entra nell’abitualità. In quel caso, per rispetto del TUIR (DPR 917/1986) e delle regole del lavoro autonomo, è corretto aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale più adatto (spesso il regime forfettario per chi inizia). Valuta i segnali di abitualità: ricavi ricorrenti, clientela stabile, strumenti dedicati, tempi organizzati. In dubbio, confrontati con la normativa su Normattiva e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

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