Certificazione unica: cos’è, chi deve farla e come?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La Certificazione Unica (CU) va rilasciata e trasmessa dai sostituti d’imposta a dipendenti, collaboratori, autonomi e occasionali. L’obbligo varia con il regime fiscale del committente e con la presenza di ritenute.

  • La CU si invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate e si consegna al percipiente, di norma entro il 16 marzo (o primo giorno lavorativo utile).
  • I forfettari sono sostituti d’imposta solo per i dipendenti; per i professionisti forfettari pagati non si applica ritenuta (causale M in CU).
  • Ritenute: 20% su lavoro autonomo/occasionale (art. 25 DPR 600/1973), regole specifiche per dipendenti (art. 23) e provvigioni (art. 25-bis).

Che cos’è la Certificazione Unica (CU) e a cosa serve

La Certificazione Unica è il documento che riepiloga compensi, ritenute fiscali, contributi e dati correlati pagati a dipendenti, assimilati, autonomi, occasionali e percettori di provvigioni. È prevista dall’articolo 4 del DPR 322/1998.

La CU ha tre funzioni operative. Primo: certifica ai percipienti i redditi da indicare in dichiarazione. Secondo: alimenta il 730 precompilato e il modello Redditi precompilato (D.Lgs. 175/2014). Terzo: consente controlli incrociati tra redditi dichiarati e dati trasmessi dai sostituti d’imposta.

Per “sostituto d’imposta” si intende chi, per legge, trattiene imposte a un terzo e le versa al fisco al suo posto (art. 64 DPR 600/1973). Esempi: datori di lavoro, società, enti non commerciali, professionisti in regime ordinario che pagano altri autonomi con ritenuta.

Chi deve emettere e chi deve ricevere la CU

Lavoratori dipendenti e assimilati

I datori di lavoro rilasciano la CU ai dipendenti e agli assimilati (co.co.co, amministratori quando assimilati, borse di studio tassate) secondo il TUIR (DPR 917/1986, art. 49-50) e le ritenute di cui all’art. 23 DPR 600/1973. La CU dettaglia redditi, ritenute IRPEF, addizionali, detrazioni e contributi.

Lavoratori autonomi con partita IVA

Chi paga compensi di lavoro autonomo professionale deve, di regola, applicare la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973) e certificare tali compensi nella CU. Sono inclusi professionisti, consulenti, tecnici.

Per le provvigioni di agenti e intermediari si applica l’art. 25-bis DPR 600/1973: ritenuta calcolata sulla base ridotta (di regola 50% dell’imponibile, o 20% in presenza di determinate organizzazioni di mezzi), con aliquota pari al primo scaglione IRPEF pro tempore vigente.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionali

Le prestazioni occasionali, cioè senza partita IVA e non abituali, rientrano tra i “redditi diversi” (art. 67 TUIR). Si applica ritenuta del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Il committente certifica tali compensi nella CU.

La soglia di 5.000 euro annui riguarda solo i contributi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). Non incide sull’obbligo di ritenuta né sull’emissione della CU.

Forfettari e “minimi” come percipienti

Se il percipiente è in regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89), non subisce ritenuta. Deve aver rilasciato dichiarazione al committente. Il committente emette comunque CU senza ritenute, con causale M prevista dal modello approvato annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

Per i “minimi” (regime di vantaggio), la regola è analoga: niente ritenuta in capo al percipiente, ma CU dovuta dal committente, senza ritenute esposte.

Obblighi in base al regime fiscale del committente

Professionista o ditta individuale in regime ordinario o semplificato

Quando paghi autonomi o occasionali, sei sostituto d’imposta. Devi operare la ritenuta d’acconto, versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codici tributo pertinenti), e rilasciare la CU. Se hai dipendenti o co.co.co, operi anche le ritenute ex art. 23 e certifichi nella CU.

Professionista o ditta individuale in regime forfettario

Se sei forfettario, non applichi ritenute ai professionisti che paghi. Non sei sostituto per quei compensi. Devi però rilasciare e trasmettere la CU ai percettori forfettari o minimi, senza ritenute, con causale M.

Se assumi dipendenti o attivi co.co.co, diventi sostituto per quei redditi. Devi applicare, versare e certificare le ritenute, oltre ai contributi e alle addizionali.

Società, enti non commerciali e pubbliche amministrazioni

Società di persone, società di capitali, associazioni e PA sono sostituti d’imposta per definizione quando erogano compensi con ritenuta. Emettono e trasmettono sempre la CU per dipendenti, assimilati, autonomi, occasionali e provvigioni, secondo DPR 322/1998 e DPR 600/1973.

Contenuti obbligatori della CU

Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Indica: dati del sostituto e del percipiente, causale della prestazione, compenso lordo, somme non soggette a ritenuta (es. spese anticipate in nome e per conto, art. 15 DPR 633/1972), imponibile netto, ritenute operate, contributi INPS eventualmente trattenuti.

Per contribuenti in forfettario/minimi si indicano compensi e causale M. Le ritenute saranno pari a zero. Specifica eventuali contributi previdenziali a carico del committente per occasionali oltre la soglia INPS.

Sezione lavoro dipendente e assimilati

Indica: retribuzioni, imponibili fiscali e previdenziali, ritenute IRPEF e addizionali, detrazioni riconosciute, bonus fiscali, contributi INPS e casse, giorni lavorati, conguagli e arretrati. Si applicano le regole di cui all’art. 23 DPR 600/1973 e alle istruzioni annuali del modello CU.

Codici causale e casi frequenti

Usa la causale corretta secondo le istruzioni del modello CU dell’anno. Causale M per compensi non soggetti a ritenuta (forfettari/minimi). Causali specifiche per provvigioni e per diritti d’autore. Un’errata causale può generare scarti o incongruenze.

Scadenze, invio e sanzioni

Scadenze

Di regola, invio telematico all’Agenzia delle Entrate e consegna al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo ai compensi. Se cade di sabato o festivo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 4 DPR 322/1998 e provvedimenti attuativi annuali).

Canali di invio

Puoi inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato). Conserva le ricevute di accoglienza e le eventuali segnalazioni di scarto per la correzione tempestiva.

Sanzioni e correzioni

Per omesso, tardivo o errato invio, sanzione di 100 euro per ogni CU, fino a 50.000 euro per sostituto (art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998, come modificato dal D.Lgs. 175/2014). Se invii una nuova CU corretta entro 5 giorni dalla scadenza, in via ordinaria non si applica sanzione. Se correggi entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, con tetto ridotto.

Resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso per i versamenti delle ritenute (D.Lgs. 472/1997), distinto dalle sanzioni formali sulla CU.

Regola decisionale rapida

Stabilisci se devi inviare la CU in 6 passaggi logici

1) Hai pagato compensi nel periodo d’imposta a dipendenti, assimilati, autonomi, occasionali o agenti? Se sì, prosegui.

2) Sei sostituto d’imposta per quel rapporto? Regime ordinario/semplificato: sì per autonomi/occasionali e dipendenti. Regime forfettario: sì solo per dipendenti e assimilati.

3) Hai applicato ritenute? Se sì, CU sempre. Se no, verifica se il percipiente è in forfettario/minimi: CU comunque, con causale M e ritenuta zero.

4) Identifica la tipologia: dipendente/assimilato (art. 23), lavoro autonomo/occasionale (art. 25), provvigioni (art. 25-bis). Scegli il quadro e la causale corretti.

5) Raccogli dati: compensi lordi, spese escluse da ritenuta, imponibile, ritenute, contributi, detrazioni. Controlla codici fiscali e anagrafiche.

6) Invia telematicamente e consegna la CU entro il 16 marzo. Se rilevi errori, invia un flusso sostitutivo o annullamento entro 5 giorni.

Esempi pratici 2026

Professionista in regime ordinario paga un consulente forfettario

Nessuna ritenuta perché il consulente è forfettario e ha dichiarato la non applicazione. Devi comunque emettere CU, quadro lavoro autonomo, causale M, compenso lordo, ritenute zero.

SRL con dipendenti e autonomi

Per i dipendenti: ritenute mensili su retribuzioni, addizionali e contributi; CU sezione lavoro dipendente. Per i professionisti ordinari: ritenuta 20% e CU sezione lavoro autonomo; versamenti F24 entro il 16 del mese successivo.

Associazione senza scopo di lucro ingaggia un relatore occasionale

Applica ritenuta 20% sul compenso. Valuta la Gestione Separata INPS se il relatore supera 5.000 euro annui. Rilascia e trasmetti CU con i dati della prestazione occasionale.

Imprenditore individuale forfettario con un dipendente

È sostituto d’imposta per quel dipendente: calcola e versa ritenute e contributi, rilascia CU dipendente. Se paga un professionista forfettario, certifica il compenso senza ritenuta, con causale M.

Scenario Chi è sostituto d’imposta Ritenute da applicare CU da inviare e consegnare Scadenze e note
Professionista in regime ordinario paga un autonomo ordinario Professionista 20% su imponibile (art. 25 DPR 600/1973) Sì, sezione lavoro autonomo con ritenuta Entro 16 marzo anno successivo; F24 ritenute entro 16 mese successivo al pagamento
Professionista in regime forfettario paga un forfettario Nessuno per quel compenso Nessuna ritenuta (L. 190/2014) Sì, sezione lavoro autonomo con causale M Entro 16 marzo; conservare dichiarazione di non ritenuta del percipiente
SRL paga provvigioni ad agente SRL Art. 25-bis: ritenuta su base ridotta (50% o 20%) Sì, sezione provvigioni Entro 16 marzo; verificare base ridotta corretta e certificazioni Enasarco ove previste
Associazione paga prestazione occasionale Associazione 20% sul compenso (art. 25); INPS GS oltre 5.000 euro/anno Sì, sezione redditi diversi/occasionali Entro 16 marzo; monitorare cumulo compensi per soglia INPS
Datore di lavoro con dipendenti Datore di lavoro Art. 23 DPR 600/1973 su retribuzioni e addizionali Sì, sezione lavoro dipendente e assimilati Entro 16 marzo; conguaglio di fine anno o cessazione

FAQ

1) Chi deve ricevere la CU e cosa contiene esattamente per ciascuna categoria?

Devono ricevere la CU: dipendenti e assimilati; collaboratori coordinati e continuativi; amministratori quando assimilati; lavoratori autonomi con partita IVA; percettori di provvigioni; prestatori occasionali. Per i dipendenti, la CU riporta redditi, ritenute IRPEF, addizionali, contributi, detrazioni, bonus e conguagli. Per gli autonomi, indica compenso lordo, rimborsi esclusi da ritenuta, imponibile, ritenute operate, eventuali contributi trattenuti, causale della prestazione. Per i forfettari e minimi, indica i compensi senza ritenuta, con causale M. Per gli occasionali, riporta la ritenuta 20% e, se del caso, i contributi alla Gestione Separata INPS se superano la soglia annua. Le basi normative sono l’art. 4 DPR 322/1998 e, per le ritenute, gli artt. 23, 25 e 25-bis del DPR 600/1973, oltre al TUIR (DPR 917/1986) per la qualificazione dei redditi.

2) Sono un professionista in forfettario: quando devo inviare la CU e quando no?

Se paghi altri professionisti forfettari o minimi, non operi ritenuta. Devi però trasmettere la CU indicando il compenso e la causale M. Se paghi un professionista in ordinario, non operi ritenuta perché non sei sostituto per i compensi a autonomi, ma trasmetti comunque la CU senza ritenuta? No: in questo caso, non sei tenuto a operare ritenuta né, in via ordinaria, a trasmettere la CU per i compensi a professionisti non forfettari, salvo casi particolari indicati dalle istruzioni annuali. Rimane invece l’obbligo pieno di CU per i tuoi dipendenti o assimilati: applichi ritenute, versi contributi e invii la CU. La base è la L. 190/2014 (regime forfettario) e l’art. 64 DPR 600/1973 sul concetto di sostituto d’imposta, oltre alle istruzioni del modello CU dell’anno di riferimento.

3) Come gestisco in pratica una prestazione occasionale? Quali campi della CU devo compilare?

Prima di pagare, acquisisci i dati del prestatore (codice fiscale, residenza) e una sua autocertificazione sull’eventuale superamento della soglia INPS. Alla liquidazione, applica la ritenuta del 20% sul compenso lordo. Se si supera la soglia INPS annua di 5.000 euro, calcola e versa i contributi alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) sulla parte eccedente, ripartendo l’onere secondo le regole vigenti. In CU compila la sezione redditi diversi, indicando compenso lordo, eventuali somme non soggette a ritenuta (rimborsi documentati), imponibile, ritenuta e i dati previdenziali. Riporta la causale prevista per prestazioni occasionali. Effettua l’invio telematico entro il 16 marzo e consegna copia al prestatore.

4) Quali sono le sanzioni per errori o ritardi nella CU? Posso rimediare senza pagare multe?

L’omesso, tardivo o errato invio comporta sanzione di 100 euro per certificazione, con tetto a 50.000 euro per sostituto (art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998, come integrato dal D.Lgs. 175/2014). Se correggi o invii entro 5 giorni dalla scadenza, in via ordinaria non si applica sanzione. Se correggi entro 60 giorni, la sanzione si riduce a un terzo, con tetto ridotto. Ricorda che queste sono sanzioni formali sulla certificazione. I versamenti tardivi delle ritenute seguono il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) con sanzioni e interessi ridotti in base al tempo trascorso. Conserva le ricevute di scarto e i protocolli degli invii sostitutivi o di annullamento per dimostrare la tempestività dell’intervento.

5) In che modo la CU 2026 si coordina con il 730 precompilato e il modello 770?

La CU alimenta direttamente il 730 precompilato e il modello Redditi precompilato grazie al D.Lgs. 175/2014. Per questo è cruciale inviarla corretta e nei tempi. Il modello 770, invece, è la dichiarazione dei sostituti d’imposta: riepiloga ritenute operate e versate, crediti e compensazioni. CU e 770 si parlano: la prima dettaglia i percipienti, il secondo riepiloga i flussi. Errori in CU generano incongruenze nella precompilata e possibili scarti o richieste di chiarimenti. Assicurati che i quadri della CU (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, occasionali) siano coerenti con i versamenti F24 e con i prospetti del 770. Le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e i provvedimenti annuali che approvano il modello CU 2026 forniscono i tracciati e le regole tecniche. Fonti utili: DPR 322/1998, DPR 600/1973, TUIR (DPR 917/1986), portale Normattiva e documentazione dell’Agenzia.

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