Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Richiedi la visura camerale dal Registro Imprese: cerca per Partita IVA o codice fiscale, scegli ordinaria o storica, paga con pagoPA e scarica il PDF con firma digitale valida.
- La visura è informativa, il certificato camerale è certificativo. Fonti: Codice civile artt. 2188-2202; L. 580/1993; D.P.R. 581/1995.
- Canali: portale del Registro Imprese, sportello camerale, cassetto digitale dell’imprenditore (accesso SPID/CIE/CNS).
- Costi tipici: 0 euro per la propria impresa nel cassetto digitale; 3-6 euro per altre imprese; rilascio immediato in PDF firmato.
Cos’è la visura camerale e a cosa serve nel 2026
La visura camerale è un documento informativo estratto dal Registro delle Imprese. Il Registro raccoglie i dati legali ed economici delle imprese italiane. La base giuridica è nel Codice civile, articoli 2188-2202.
La disciplina operativa del Registro è definita dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Queste norme chiariscono cosa è pubblicità legale e come si aggiornano i dati.
La visura non “certifica” nulla. Riporta le informazioni presenti in quel momento nella banca dati. Per atti con valore legale verso terzi serve il certificato camerale. Il certificato è un atto certificativo con regole proprie.
Di solito la visura non è soggetta a imposta di bollo. Comporta diritti di segreteria. L’imposta di bollo si applica ai certificati secondo il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo esenzioni specifiche.
Il documento digitale è firmato in base al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e alle regole europee eIDAS (Regolamento UE 910/2014). Questo garantisce integrità e autenticità.
Tipologie di visura: quando scegliere ordinaria, storica e altri estratti
Visura ordinaria
La visura ordinaria mostra la fotografia attuale dell’impresa. Include denominazione, forma giuridica, sede, codice fiscale e Partita IVA. Riporta oggetto sociale, attività ATECO, PEC, capitale sociale e cariche attuali.
Per le ditte individuali indica titolare, sede, attività, eventuali collaboratori. Per le società indica amministratori e poteri, soci ove pubblici, unità locali e iscrizioni nel REA (Repertorio Economico Amministrativo).
Usala per controlli rapidi su un fornitore o cliente. È la scelta standard per conoscere la situazione presente.
Visura storica
La visura storica aggiunge l’evoluzione nel tempo. Mostra le modifiche dalla costituzione: sedi passate, cariche cessate, variazioni capitale, cambi ATECO, trasformazioni. È utile per due diligence e analisi di affidabilità.
Per le ditte individuali riporta avvii, sospensioni, riattivazioni, chiusure. Per le società mostra anche operazioni straordinarie registrate, come fusioni o scissioni, se depositate.
Sceglila quando servono trend, precedenti e passaggi chiave. Ad esempio per investitori o banche.
Altri estratti e attestazioni collegati
Oltre alle visure principali puoi richiedere estratti su assetto proprietario, cariche e poteri, unità locali, pratiche depositate, iscrizioni speciali (ad esempio sezione startup innovative). La base dati è sempre il Registro Imprese e il REA.
Per imprese artigiane, la visura può includere elementi legati all’Albo Artigiani, gestito presso le Camere di Commercio secondo la Legge 580/1993. Verifica sempre la sezione “Iscrizioni” nella visura.
Per usi esteri esiste spesso la versione in inglese della visura o un certificato multilingue. Ricorda: per gare e autorità straniere di solito si richiede un certificato, non la visura.
Come richiedere la visura: i canali disponibili
Portale del Registro Imprese (procedura online standard)
È il canale più rapido. Segui questi passaggi pratici:
- Cerca l’impresa per denominazione, Partita IVA o codice fiscale.
- Seleziona visura ordinaria o storica, e l’eventuale lingua.
- Completa il pagamento con pagoPA o altri metodi abilitati.
- Scarica il PDF firmato digitalmente. È disponibile subito.
Non serve un account per consultazioni semplici a pagamento. Se hai un profilo autenticato puoi gestire lo storico dei documenti acquistati e le ricevute.
Cassetto digitale dell’imprenditore (gratuito per la “propria” impresa)
Se sei titolare, legale rappresentante o delegato, accedi al cassetto digitale. È il punto unico per i documenti ufficiali della tua impresa. Entri con SPID, CIE o CNS.
Puoi scaricare gratis la visura della tua impresa. Nel cassetto trovi anche PEC, pratiche inviate, bilanci e altri atti. La base normativa per l’accesso digitale è nel D.Lgs. 82/2005 e nelle Linee guida AgID.
Se non riesci ad accedere, verifica i ruoli registrati in visura. Solo ruoli riconosciuti dal Registro consentono l’accesso diretto o la delega.
Sportello della Camera di Commercio
Puoi rivolgerti allo sportello della Camera di Commercio competente. Porti i dati identificativi dell’impresa. L’operatore stampa la visura e te la consegna.
Il rilascio è di norma immediato. I costi includono diritti di segreteria e, se stampata, eventuali costi di riproduzione. Informati prima su orari e modalità di pagamento.
Costi, tempi, valore e verifica della firma digitale
I costi tipici 2026 sono questi: 0 euro per la propria impresa nel cassetto digitale. Tra 3 e 6 euro per visure di altre imprese, in base al tipo di estratto e alla forma giuridica.
I tempi sono immediati online e allo sportello. La visura rappresenta la situazione al momento dell’estrazione. Se depositi un atto oggi, la visura lo mostra solo dopo protocollazione e convalida.
Il PDF è firmato digitalmente. Di solito è una firma PAdES o CAdES conforme al Regolamento eIDAS e al D.Lgs. 82/2005. Puoi verificarla con un software di firma o con i servizi pubblici di verifica.
La visura ha natura informativa. Se devi “certificare” un fatto (ad esempio vigenza o pendenze), richiedi un certificato camerale specifico. I certificati possono essere soggetti a imposta di bollo secondo il D.P.R. 642/1972.
Per società in liquidazione o con procedure concorsuali, la visura riporta gli stati ufficiali quando iscritti. Le procedure sono regolate anche dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), per i profili pubblicitari.
Privacy, accesso ai dati e riuso
Il Registro Imprese è pubblico per legge. Chiunque può ottenere visure e atti, senza dimostrare un interesse specifico. Lo prevede il Codice civile e la normativa sul Registro.
I dati personali presenti in visura sono trattati per finalità di pubblicità legale. Valgono il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Usa i dati in modo lecito e proporzionato.
Se diffondi la visura, evita usi ingannevoli o decontestualizzati. Cita sempre la data di estrazione. Ricorda che i dati possono cambiare con nuovi depositi.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
Per approfondire consulta le seguenti basi: Codice civile, artt. 2188-2202; Legge 29 dicembre 1993, n. 580; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD); Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003. Puoi reperire i testi su Normattiva e sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle Camere di Commercio.
Scelte operative
Regola decisionale rapida
Devi solo verificare anagrafica e cariche attuali? Scegli visura ordinaria. Devi ricostruire la storia dell’impresa? Scegli visura storica.
Ti serve un documento “che certifica” per bando o banca? Richiedi un certificato camerale specifico, non la visura.
Se cerchi la visura della tua impresa, entra nel cassetto digitale con SPID, CIE o CNS. Risparmi e scarichi subito.
Se devi presentare il documento all’estero, valuta la versione in inglese o un certificato multilingue. Chiedi prima cosa accettano.
Hai dubbi sull’autenticità del PDF? Verifica la firma digitale. Se non è valida, chiedi un nuovo rilascio o usa lo sportello.
Errori comuni e buone pratiche
Non confondere visura e certificato: molti bandi respingono la visura. Leggi sempre i requisiti. Controlla se chiedono “certificato di vigenza” o “certificato camerale”.
Non usare visure vecchie per decisioni critiche. Ripeti l’estrazione in prossimità di firme, gare o finanziamenti. La data è essenziale.
Per valutare un partner, incrocia la visura con i bilanci depositati e con eventuali informazioni su cariche e poteri. Eviti errori nei poteri di firma.
| Scenario | Documento consigliato | Canale e requisiti | Costo indicativo | Tempo rilascio | Note legali/operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo fornitore da verificare | Visura ordinaria | Registro Imprese; ricerca per P.IVA o CF; pagamento pagoPA | 3-6 euro | Immediato | Controlla ATECO, cariche e PEC; base: c.c. 2188-2202, D.P.R. 581/1995 |
| Due diligence su società target | Visura storica + bilanci | Registro Imprese; scarica storica e ultimi bilanci | 5-10 euro+ | Immediato | Analizza evoluzione cariche e capitale; ricostruisci eventi |
| Presentazione a banca/finanziamento | Certificato camerale di vigenza | Registro Imprese o sportello; può servire bollo | Variabile (bollo + diritti) | Immediato/entro giornata | La visura informativa può non bastare; D.P.R. 642/1972 su bollo |
| Documentazione per estero | Visura in inglese o certificato multilingue | Registro Imprese; scegli lingua | 4-12 euro+ | Immediato | Verifica accettazione dell’ente estero prima |
| Accesso alla propria documentazione | Visura ordinaria gratuita | Cassetto digitale; SPID/CIE/CNS; ruolo in visura | 0 euro | Immediato | CAD (D.Lgs. 82/2005); documento firmato digitalmente |
| Gara pubblica nazionale | Certificati camerali richiesti dal bando | Registro Imprese o CCIAA; segui capitolato | Variabile | Immediato/entro giornata | Leggi capitolato; la visura spesso non è sufficiente |
FAQ
La visura camerale ha valore legale? In quali casi serve invece un certificato?
La visura ha valore informativo. Attesta cosa risulta nel Registro Imprese alla data di estrazione. Non è un atto “certificativo”. Per questo non sostituisce i certificati quando una norma o un bando li richiede. I certificati camerali (ad esempio di vigenza, di iscrizione, di cariche in essere) sono documenti certificativi rilasciati secondo la disciplina del Registro Imprese, basata su Codice civile, Legge 580/1993 e D.P.R. 581/1995. I certificati possono essere assoggettati a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, salvo esenzioni. In pratica: usa la visura per verifiche commerciali o preliminari; usa il certificato quando devi provare ufficialmente uno status davanti a banche, PA o autorità estere.
Come verifico l’autenticità di una visura PDF scaricata online?
La visura digitale è firmata con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e al D.Lgs. 82/2005 (CAD). Apri il PDF con un lettore che mostri la firma PAdES o, se in formato .p7m, usa un software di verifica CAdES. Controlla che la firma risulti “valida” e “non scaduta”, che il soggetto firmatario sia riconducibile all’ente camerale e che l’integrità del documento sia confermata. Verifica anche la marca temporale se presente. Se la firma è assente o risulta non valida, richiedi nuovamente la visura o ritirala allo sportello. Ricorda che la validità della firma garantisce autenticità e integrità, ma non trasforma la visura in un certificato.
Posso ottenere gratuitamente la visura della mia impresa? Chi può accedere al cassetto digitale?
Sì. Se sei titolare di ditta individuale, legale rappresentante, amministratore con poteri, socio unico o altro soggetto abilitato, puoi accedere al cassetto digitale dell’imprenditore e scaricare gratis la visura della tua impresa. Servono SPID, CIE o CNS. Il sistema verifica i ruoli risultanti nel Registro Imprese e nel REA. Puoi anche delegare un professionista tramite le funzioni di delega previste. La cornice normativa è nel CAD (D.Lgs. 82/2005) e nelle regole camerali di gestione dei servizi digitali. Se non risulti con un ruolo attivo in visura, aggiorna prima i dati con la pratica telematica al Registro Imprese.
Quali informazioni contiene la visura e come leggerle rapidamente senza errori?
Troverai dati anagrafici (denominazione, CF/P.IVA, sede, PEC), forma giuridica e oggetto sociale. C’è l’attività ATECO, che è il codice che descrive cosa fa l’impresa. Per società ci sono capitale sociale, soci ove pubblici, cariche e poteri degli amministratori, sindaci e revisori. Vedi unità locali, addetti dichiarati, iscrizioni nel REA, eventuali iscrizioni speciali (artigiani, startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012). Controlla sempre la sezione “Poteri” degli amministratori per capire chi può firmare contratti. Nella storica leggi le variazioni nel tempo: cambi sede, cariche cessate, modifiche capitale. Se una voce manca, può non essere oggetto di pubblicità o non ancora depositata. In caso di dubbi, incrocia con atti e bilanci depositati.
Per leggere in modo rapido: verifica intestazione e data di estrazione, poi sede e PEC, quindi cariche e poteri. Infine controlla ATECO e iscrizioni speciali. Per analisi storiche, guarda l’indice delle variazioni e i periodi.
Cosa faccio se i dati in visura sono errati o non aggiornati? Ci sono sanzioni?
Se rilevi errori, devi presentare una pratica di aggiornamento al Registro Imprese. Si usa la procedura telematica con i modelli previsti (ad esempio modelli S per società, I per ditte individuali, UL per unità locali) e allegando gli atti necessari. La base giuridica dell’obbligo di aggiornare è nel Codice civile e nel D.P.R. 581/1995. L’omessa o tardiva comunicazione di fatti soggetti a iscrizione può comportare sanzioni amministrative, tra cui quelle previste dall’art. 2630 c.c. per gli amministratori inadempienti. Dopo il deposito, attendi la protocollazione e l’iscrizione. Solo allora la visura mostrerà il dato aggiornato. Se ti serve urgenza, segnala allo sportello camerale secondo le prassi locali. Conserva ricevute e distinta della pratica come prova del deposito.
In ogni caso, prima di presentare pratiche, confrontati con un professionista. Un deposito incompleto rallenta l’iscrizione e può aumentare i costi.
