Ritenuta d’acconto: cos’è, come funziona e come si calcola?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La ritenuta d’acconto è un anticipo d’imposta. Il cliente-sostituto la trattiene, di norma al 20%, e la versa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo con modello F24.

  • Aliquota tipica: 20% sui compensi di lavoro autonomo, anche occasionali, quando paga un sostituto d’imposta (art. 25, DPR 600/1973).
  • Esclusioni: privati non sostituti non applicano ritenuta; forfettari non la subiscono e non la operano (L. 190/2014, commi 67 e 69).
  • Adempimenti: versamento con F24 (codice 1040), Certificazione Unica entro il 16 marzo, Modello 770 entro il 31 ottobre.

Cos’è la ritenuta d’acconto e a cosa serve

La ritenuta d’acconto è un prelievo fiscale anticipato. Il tuo cliente trattiene una parte del compenso e la versa per tuo conto. In dichiarazione, tu scomputi quanto già trattenuto dalle imposte dovute.

La base giuridica è l’art. 25 del DPR 600/1973. Riguarda i compensi di lavoro autonomo, anche se non abituali. La norma è consultabile su Normattiva.

La ritenuta non è un costo. Riduce il netto in incasso oggi, ma diminuisce le tasse da pagare domani. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, matura un credito.

Quando si applica e quando no

Sostituto d’imposta: chi è e perché conta

Applica la ritenuta solo chi è sostituto d’imposta. Sono sostituti le imprese, i professionisti, gli enti e le PA indicati dagli artt. 23 e 29 del DPR 600/1973 e dall’art. 73 del TUIR (DPR 917/1986). Un privato senza partita IVA non è sostituto.

Se il cliente è un privato non sostituto, ti paga il lordo. Non c’è ritenuta. Dovrai dichiarare il reddito e pagare l’imposta a saldo e acconto.

Prestazione occasionale e professionisti con partita IVA

Prestazione occasionale significa lavoro autonomo non abituale. Serve per attività saltuarie, senza organizzazione d’impresa (art. 67, comma 1, lett. l), TUIR). Se ti paga un sostituto, la ritenuta è il 20%.

Con partita IVA in regime ordinario o semplificato, la ritenuta del 20% si applica di regola sui compensi professionali fatturati ai sostituti, esclusa IVA e spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972.

Con il regime forfettario, non subisci ritenuta. Devi inserire in fattura la dicitura di esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014. Se paghi compensi, non operi ritenute (comma 69).

Calcolo pratico: esempi chiari

Esempio su prestazione occasionale

Compenso lordo concordato 1.200 euro. Ritenuta 20%: 240 euro. Il cliente paga 960 euro e versa 240 euro con F24 entro il 16 del mese successivo. Codice tributo 1040. In ricevuta indichi imponibile, ritenuta e netto, e applichi marca da bollo da 2 euro se oltre 77,47 euro (DPR 642/1972).

Esempio su fattura di un professionista ordinario

Compenso 1.000 euro + IVA 22% = 1.220 euro. Ritenuta 20% su 1.000 = 200 euro. Il cliente paga 1.020 euro (1.220 – 200). La ritenuta non si calcola sull’IVA, né sulle spese anticipate ex art. 15. Nella prassi, si esclude anche il contributo integrativo della cassa professionale.

Provvigioni ad agenti e intermediari

Per provvigioni a agenti, rappresentanti e mediatori si applica l’art. 25-bis del DPR 600/1973. La ritenuta è a titolo d’acconto e si applica, di norma, nella misura del 23% su una base ridotta delle provvigioni. Le percentuali e le riduzioni dipendono dal tipo di intermediario. Verifica l’inquadramento contrattuale e la riduzione applicabile secondo l’art. 25-bis, consultabile su Normattiva.

Adempimenti del cliente-sostituto

Versamento con F24

Il versamento delle ritenute avviene entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (art. 18, D.Lgs. 241/1997). Si usa il modello F24. Per lavoro autonomo il codice tributo è 1040. Per provvigioni si usano i codici della famiglia 1038-1039, in base al caso.

Conta la data di pagamento del compenso, non la data del documento. Se paghi il 30 settembre, versi entro il 16 ottobre.

Certificazione Unica e Modello 770

Il sostituto rilascia la Certificazione Unica (CU) al percipiente e la trasmette all’Agenzia delle Entrate, di norma entro il 16 marzo dell’anno successivo (D.Lgs. 175/2014 e provvedimenti annuali AE). Nel CU indica compensi, ritenute e dati contributivi.

Il Modello 770 riepiloga le ritenute operate e versate. Va presentato entro il 31 ottobre (art. 3 e 4, DPR 322/1998). Conserva quietanze F24 e ricevute telematiche.

Prestazione occasionale: limiti e INPS

Soglia previdenziale e Gestione Separata

Se con le prestazioni occasionali superi 5.000 euro lordi annui, scatta l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS sulla parte eccedente (art. 2, comma 26, L. 335/1995; indicazioni del Ministero del Lavoro e INPS). La ritenuta fiscale resta al 20% quando paga un sostituto.

I contributi si ripartiscono tra committente e prestatore, secondo le aliquote INPS vigenti. Il committente adempie con flusso Uniemens e versamento. Tieni distinti ritenuta fiscale e contributi previdenziali: sono due piani diversi.

Ricevuta corretta e marca da bollo

Nella ricevuta indica: dati delle parti, descrizione prestazione, compenso lordo, ritenuta 20% (se dovuta), eventuali contributi previdenziali, netto a pagare. Applica marca da bollo da 2 euro se supera 77,47 euro. Annotala come “Imposta di bollo assolta”.

Regola decisionale rapida

Se… allora…

Se il cliente è un sostituto d’imposta e tu non sei in forfettario, allora si applica la ritenuta (art. 25 DPR 600/1973). Calcola il 20% sull’imponibile, esclusa IVA e spese anticipate ex art. 15.

Se il cliente è un privato non sostituto, allora non si applica la ritenuta. Incassi il lordo e paghi le imposte in dichiarazione.

Se sei in regime forfettario, allora non subisci ritenute e non le operi quando paghi compensi (art. 1, commi 67 e 69, L. 190/2014). Inserisci la dicitura di esclusione in fattura.

Se paghi provvigioni a un agente o mediatore, allora verifica l’art. 25-bis DPR 600/1973 per aliquota e base ridotta. Versa con F24 entro il 16 del mese successivo.

Se superi 5.000 euro annui con prestazioni occasionali, allora attiva gli adempimenti INPS Gestione Separata sulla parte eccedente. La ritenuta fiscale resta invariata.

Errori frequenti e sanzioni

Errori da evitare

Applicare la ritenuta quando il cliente è un privato. È sbagliato. Non è un sostituto d’imposta.

Calcolare la ritenuta anche sull’IVA. Non si fa. La ritenuta si applica sull’imponibile del compenso.

Dimenticare CU o 770. Sono obblighi distinti dal versamento F24.

Sanzioni tipiche

Omesso o tardivo versamento ritenute: sanzione del 30% più interessi (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Ravvedimento operoso riduce le sanzioni se paghi spontaneamente.

Omissioni o errori nella CU: sanzioni per ogni certificazione irregolare (DPR 322/1998 e D.Lgs. 471/1997). Stesse logiche per il 770. Conserva la prova dei versamenti.

Dove trovare le regole ufficiali

Normativa e prassi

Art. 25 e 25-bis DPR 600/1973 per ritenute su lavoro autonomo e provvigioni. TUIR (DPR 917/1986) art. 67 per i redditi diversi da prestazioni occasionali. D.Lgs. 241/1997 art. 18 per scadenze dei versamenti.

Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 67 e 69. Bollo: DPR 642/1972. Dichiarativi: DPR 322/1998. Sanzioni: D.Lgs. 471/1997. Prestazioni occasionali e contribuzione: L. 335/1995 e indicazioni del Ministero del Lavoro e INPS.

Puoi consultare i testi su Normattiva e le istruzioni aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Scenario Chi applica la ritenuta Aliquota/Base di calcolo Versamenti e adempimenti
Prestazione occasionale pagata da impresa/professionista Cliente sostituto d’imposta 20% su compenso lordo, esclusa IVA (non presente) e spese anticipate F24 entro il 16 mese successivo (1040); CU entro 16 marzo; 770 entro 31 ottobre
Prestazione occasionale pagata da privato Nessuno (non sostituto) Nessuna ritenuta Il prestatore dichiara il reddito; nessun F24 ritenute, nessuna CU
Fattura professionista in regime ordinario/semplificato Cliente sostituto d’imposta 20% sull’imponibile compenso; esclusa IVA e spese ex art. 15 F24 entro il 16 (1040); CU e 770 come da scadenze ordinarie
Fattura professionista in regime forfettario Nessuno Esclusa da ritenuta (art. 1, c. 67, L. 190/2014) Nessun F24 per ritenute; indicare in fattura la dicitura di esclusione
Provvigioni ad agente/rappresentante Preponente sostituto d’imposta Ritenuta a titolo d’acconto ex art. 25-bis; aliquota 23% su base ridotta F24 entro il 16 (codici provvigioni); CU e 770 obbligatori
Occasionale oltre 5.000 euro annui Cliente sostituto d’imposta (per ritenuta) Resta 20% fiscale; contributi INPS su eccedenza F24 ritenute entro il 16; adempimenti INPS/Uniemens per contributi

FAQ

Come si calcola correttamente la ritenuta d’acconto su una fattura con IVA e cassa?

Individua l’imponibile professionale. È il compenso per la prestazione, prima di IVA. Escludi le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/1972. Applica il 20% di ritenuta su tale imponibile se il cliente è sostituto e tu non sei in forfettario. L’IVA non entra mai nel calcolo della ritenuta. Se versi un contributo integrativo della cassa professionale (per esempio 4%), nella prassi la ritenuta si calcola sull’onorario al netto del contributo integrativo. Il totale a pagare sarà: imponibile + contributo cassa + IVA – ritenuta. Ricorda di indicare in fattura la ritenuta evidenziata e la qualifica del cliente come sostituto d’imposta.

La prestazione occasionale ha sempre la ritenuta? E cosa cambia se supero 5.000 euro?

No, la ritenuta si applica solo se paga un sostituto d’imposta, come un’azienda o un professionista. Se paga un privato, non c’è ritenuta e incassi il lordo. La soglia di 5.000 euro annui non riguarda le imposte. Riguarda i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS. Se superi 5.000 euro complessivi nell’anno con prestazioni occasionali, scattano i contributi sulla parte che supera la soglia. La ritenuta fiscale resta la stessa: 20% quando paga un sostituto. Le basi normative sono l’art. 25 DPR 600/1973 per la ritenuta e l’art. 2, comma 26, L. 335/1995 per la Gestione Separata. Le istruzioni operative sono pubblicate dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.

Sono in regime forfettario: devo inserire la ritenuta in fattura? E se pago compensi a terzi?

No. In forfettario non subisci ritenute sui compensi che percepisci. Devi inserire in fattura una dicitura che richiama l’art. 1, comma 67, L. 190/2014, segnalando l’esclusione dalla ritenuta alla fonte. Inoltre, se paghi compensi per lavoro autonomo o provvigioni, non operi ritenute in qualità di sostituto d’imposta (comma 69). Farai invece la tua imposta sostitutiva sul reddito forfettario a fine anno. Verifica solo gli eventuali obblighi previdenziali (casse professionali o Gestione Separata) e l’applicazione dell’imposta di bollo, se dovuta.

Quali sono le scadenze e i codici tributo per versare la ritenuta? Cosa succede se pago tardi?

Devi versare entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Usi il modello F24. Per ritenute su lavoro autonomo il codice tributo è 1040. Per provvigioni si usano i codici della serie 1038-1039, secondo il caso e l’anno di riferimento. Se paghi oltre la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso: versi imposta, interessi legali e una sanzione ridotta in base al ritardo. In mancanza di ravvedimento, si applica la sanzione del 30% più interessi (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Ricorda anche gli adempimenti dichiarativi: CU entro il 16 marzo e 770 entro il 31 ottobre, secondo DPR 322/1998 e provvedimenti AE.

Come si gestiscono i casi particolari: ritenuta con clienti esteri, condomìni, o bonus edilizi?

Clienti esteri senza stabile organizzazione in Italia, in genere, non sono sostituti d’imposta italiani e non operano ritenute italiane. Valuta però le regole convenzionali contro le doppie imposizioni e l’eventuale ritenuta estera, con possibilità di credito d’imposta in Italia (art. 165 TUIR). I condomìni sono sostituti d’imposta: se pagano compensi di lavoro autonomo, applicano la ritenuta del 20% e versano con F24, oltre a CU e 770. Per i bonifici “parlanti” legati a detrazioni edilizie, banche e Poste operano una ritenuta sull’accredito all’impresa (art. 25-ter DPR 600/1973). Questa ritenuta è distinta da quella su lavoro autonomo e ha regole proprie. In tutti i casi, verifica sempre chi è il sostituto, il tipo di reddito e la norma applicabile su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

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