Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Non inserire la ritenuta d’acconto quando sei in regime forfettario o quando il cliente non è sostituto d’imposta: privato, forfettario, soggetto estero senza presenza fiscale in Italia.
- La ritenuta d’acconto si applica solo se paga un sostituto d’imposta (art. 64, DPR 600/1973) su compensi di lavoro autonomo (art. 25, DPR 600/1973).
- I contribuenti in regime forfettario non subiscono ritenute sui compensi se rilasciano la dichiarazione in fattura (art. 1, comma 67, L. 190/2014).
- Prestazione occasionale: ritenuta 20% solo se il committente è sostituto d’imposta; versamento con F24, codice 1040, entro il 16 del mese successivo.
Cos’è la ritenuta d’acconto e quando nasce l’obbligo
La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta trattenuto da chi paga. Si applica su compensi di lavoro autonomo e su prestazioni occasionali.
Chi trattiene la ritenuta si chiama sostituto d’imposta. Trattiene all’origine e versa all’Erario per conto del professionista.
Il quadro normativo principale è nel DPR 600/1973, art. 25 e art. 64. Per le prestazioni occasionali la base è nel TUIR, art. 67, lettera l). Le regole dei forfettari sono nella L. 190/2014.
Quadro normativo essenziale (solo testuale)
DPR 600/1973: art. 25 disciplina la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; art. 64 definisce i sostituti d’imposta. DPR 917/1986 (TUIR): art. 53 e art. 67 tipizzano i redditi. L. 190/2014 (regime forfettario): commi 54-89, in particolare comma 67 sul divieto di ritenuta in capo ai forfettari.
Per versamenti e adempimenti si applicano regole di cui al DPR 600/1973 e al DPR 322/1998 (modello 770 e Certificazione Unica). Gli orientamenti operativi sono ripresi nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Chi è sostituto d’imposta e perché conta
È sostituto d’imposta chi, per legge, trattiene imposte al posto di altri. Lo dice l’art. 64 del DPR 600/1973. Senza sostituto non c’è ritenuta.
Sono di solito sostituti: società di capitali, ditte individuali in regime ordinario o semplificato, professionisti non forfettari, enti e associazioni, Pubbliche Amministrazioni, condomìni.
Non sono sostituti: il privato senza partita IVA, il contribuente in regime forfettario, il soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia. In questi casi non si può trattenere ritenuta.
Casi in cui non inserire la ritenuta d’acconto
Se sei in regime forfettario
Non subisci ritenute sui compensi. Devi indicarlo in fattura con una frase chiara. La base è l’art. 1, comma 67, L. 190/2014.
Scrivi una dicitura tipo: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”. In e-fattura inserisci la nota nel campo “Causale”.
La regola vale con qualsiasi cliente: impresa, professionista, PA, privato, estero. La ritenuta in fattura non si mette mai.
Se il tuo cliente è un privato senza partita IVA
Il privato non è sostituto d’imposta. Non può trattenere, né versare ritenute per te. Non indicare ritenuta in fattura o in ricevuta.
Tu dichiarerai quel reddito in dichiarazione dei redditi. Pagherai le imposte in autoliquidazione nei termini ordinari.
Vale anche per prestazioni occasionali. Con il privato, mai ritenuta d’acconto.
Se il tuo cliente è un forfettario
Il forfettario non agisce da sostituto d’imposta. Non può trattenere ritenute a terzi. Non indicare ritenuta in fattura o ricevuta.
Questa esclusione discende dalla disciplina del regime forfettario nella L. 190/2014. La prassi dell’Agenzia delle Entrate lo conferma.
Fa eccezione solo ciò che la legge impone espressamente. Per i nostri casi, la ritenuta su compensi professionali a terzi non si applica.
Se il tuo cliente è estero
Un committente estero, senza stabile organizzazione in Italia, non è sostituto d’imposta italiano. Non trattenere ritenute in fattura.
Gestisci IVA e territorialità a parte. Per l’imposta sul reddito, userai le regole del TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Se il cliente ha stabile organizzazione in Italia che paga il compenso, quella stabile organizzazione può essere sostituto. Verifica il dettaglio contrattuale.
Focus: ricevuta per prestazione occasionale
Prestazione occasionale significa lavoro autonomo senza abitualità. È un’attività saltuaria, non organizzata. Il TUIR la colloca nei “redditi diversi”.
La ritenuta del 20% si applica solo se paga un sostituto d’imposta. Se paga un privato o un forfettario, non c’è ritenuta.
Superati certi limiti annui possono scattare contributi alla Gestione Separata INPS. Le aliquote e le istruzioni arrivano ogni anno da INPS e Ministero del Lavoro. Qui parliamo solo di ritenuta fiscale.
Regola decisionale rapida
Come decidere in 30 secondi
1) Sei in regime forfettario? Sì: non inserire mai la ritenuta. No: vai al punto 2.
2) Il tuo cliente è sostituto d’imposta residente (impresa non forfettaria, professionista non forfettario, PA, condominio)? Sì: inserisci la ritenuta 20% per lavoro autonomo ex art. 25 DPR 600/1973. No: vai al punto 3.
3) Il cliente è un privato, un forfettario, o un soggetto estero senza stabile organizzazione italiana? Sì: non inserire la ritenuta. No: verifica il contratto e la natura del soggetto pagatore.
4) È una prestazione occasionale? Applica la stessa logica: ritenuta 20% solo se il committente è sostituto d’imposta.
Esempi pratici numerici
Esempio 1: professionista ordinario verso SRL
Compenso 1.000 euro. Ritenuta 20% = 200 euro. Il cliente paga 800 euro netti. Versa 200 euro all’Erario con F24, codice 1040, entro il 16 del mese successivo.
Tu fatturi 1.000 euro. Indichi la ritenuta esposta. Ricevi poi la Certificazione Unica con i 200 euro trattenuti.
Esempio 2: professionista ordinario verso privato
Compenso 1.000 euro. Nessuna ritenuta. Il privato paga 1.000 euro. Tu dichiarerai l’intero compenso e pagherai le imposte in autoliquidazione.
Se per errore hai esposto la ritenuta, emetti nota di credito e riemetti il documento corretto senza ritenuta.
Esempio 3: forfettario verso qualsiasi cliente
Compenso 1.000 euro. Nessuna ritenuta. Inserisci la dicitura di legge sul forfettario. Il cliente paga 1.000 euro.
Se il cliente trattiene ugualmente la ritenuta, chiedi la rettifica. La norma (L. 190/2014, comma 67) prevale.
Errori comuni e come correggerli
Hai inserito la ritenuta quando non dovevi
Soluzione: emetti una nota di credito per stornare la ritenuta. Riemetti il documento senza ritenuta e con la dicitura corretta.
Se il cliente ha già versato la ritenuta, potrà rettificare nel periodo successivo. Verifica la gestione con il suo consulente paghe/tributi.
Hai omesso la ritenuta quando era dovuta
Se il cliente è sostituto e non ha trattenuto, potrà versare con ravvedimento operoso. Usa codice 1040 e interessi di legge.
Tu potresti dover ricevere un’integrazione documentale. Conserva sempre le copie degli F24 e la Certificazione Unica.
Fatturazione elettronica 2026: diciture e campi utili
Dal 2024 la e-fattura è generalizzata. Nel 2026 tutti i forfettari usano il Sistema di Interscambio. Compila bene la “Causale”.
Se sei forfettario, inserisci la dicitura: “Operazione senza applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.
Se devi applicare ritenuta, usa i campi del tracciato per indicare aliquota e importo trattenuto. Il committente verserà poi con F24.
| Scenario | Cliente/Committente | Ritenuta da indicare? | Aliquota/Codice | Versamento e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario (fattura) | Qualsiasi (impresa, PA, privato, forfettario, estero) | No, mai. Inserire dicitura art. 1, c. 67, L. 190/2014 | Nessuna. Non si espone ritenuta | Non si versa ritenuta. Imposte pagate in dichiarazione dal forfettario |
| Professionista ordinario/semplificato (fattura) | Impresa/PA/professionista non forfettario (sostituto) | Sì, ritenuta su lavoro autonomo | 20% ex art. 25 DPR 600/1973; F24 codice 1040 | Dal sostituto entro il 16 del mese successivo al pagamento |
| Professionista ordinario/semplificato (fattura) | Privato senza partita IVA o forfettario | No, il pagatore non è sostituto | Non applicabile | Nessun F24 per ritenuta; imposte in autoliquidazione per il professionista |
| Prestazione occasionale (ricevuta) | Sostituto d’imposta (impresa, PA, professionista non forfettario) | Sì, ritenuta su redditi diversi | 20% ex art. 25 DPR 600/1973; F24 codice 1040 | Dal sostituto entro il 16 del mese successivo al pagamento |
| Prestazione occasionale (ricevuta) | Privato o forfettario | No, non c’è sostituto | Non applicabile | Nessun F24 per ritenuta; reddito in dichiarazione del percipiente |
| Qualsiasi regime (fattura/ricevuta) | Cliente estero senza stabile organizzazione in Italia | No, non è sostituto italiano | Non applicabile ai fini ritenuta italiana | Valuta solo dichiarazione italiana del percipiente e convenzioni |
FAQ
Se sono in regime forfettario e fatturo a una SRL, devo inserire la ritenuta d’acconto?
No. Se sei in regime forfettario non subisci ritenute sui compensi. Lo prevede l’art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Devi però inserire in fattura una dichiarazione che espliciti questa condizione. Ad esempio: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”. La SRL pagherà l’intero importo. Non verserà alcuna ritenuta per tuo conto. Tu pagherai le imposte in dichiarazione, applicando l’imposta sostitutiva del regime forfettario secondo le percentuali e i requisiti previsti dalla legge vigente.
Ho emesso una fattura con ritenuta a un privato: come rimediare in modo corretto?
Un privato non è sostituto d’imposta, quindi la ritenuta non andava esposta. Procedi così: 1) emetti una nota di credito totale per stornare la fattura errata; 2) emetti una nuova fattura senza ritenuta, mantenendo numero e data progressivi; 3) incassa il corrispettivo lordo dal cliente. Se il privato avesse già pagato l’importo al netto della ritenuta, concorda un conguaglio. Non esiste un F24 da versare perché il privato non può adempiere come sostituto. Conserva la documentazione a supporto della correzione. Se il cliente fosse invece un sostituto che ha già versato la ritenuta per errore, potrà rettificare con compensazione o istanza di rimborso seguendo le regole del DPR 602/1973 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Prestazione occasionale: quando applico la ritenuta e chi versa il 20%?
La prestazione occasionale genera “redditi diversi” (art. 67, TUIR). La ritenuta del 20% si applica solo se chi paga è sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR 600/1973. Quindi imprese, PA, professionisti non forfettari e condomìni trattengono il 20% sul compenso lordo. Versano con F24, codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo al pagamento. Rilasciano la Certificazione Unica nei termini previsti dal DPR 322/1998. Se paga un privato o un forfettario, nessuna ritenuta si applica e tu ricevi il lordo. Ricorda che, oltre al profilo fiscale, al superamento della soglia annua stabilita dalla normativa previdenziale possono scattare contribuzioni alla Gestione Separata INPS. Le aliquote e gli adempimenti sono comunicati da INPS e Ministero del Lavoro.
Cliente estero: come gestisco la ritenuta su servizi professionali o occasionali?
Un cliente estero senza stabile organizzazione in Italia non è sostituto d’imposta italiano. Non può trattenere e versare ritenute in Italia. Emissione documento: per servizi B2B extra-Italia, nei casi tipici, fatturi senza ritenuta e gestisci la territorialità IVA secondo il DPR 633/1972. Sul reddito, dichiari in Italia secondo il TUIR, salvo diversa ripartizione nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato del cliente. Se il cliente ha una stabile organizzazione in Italia e paga da lì, quella stabile organizzazione può agire come sostituto d’imposta e applicare la ritenuta. Verifica sempre il contratto, il luogo di pagamento e lo status fiscale del committente. In caso di dubbi, consulta le fonti ufficiali su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono scadenze, moduli e codici per la ritenuta d’acconto correttamente applicata?
Quando la ritenuta è dovuta, la versa il sostituto d’imposta. Scadenza ordinaria: entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (non alla data fattura). Si usa il modello F24, sezione Erario, codice tributo 1040 per ritenute su lavoro autonomo e prestazioni occasionali. A fine anno, il sostituto rilascia la Certificazione Unica al percipiente e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate entro i termini fissati dal DPR 322/1998. Inoltre presenta il modello 770 con il riepilogo delle ritenute operate. Gli importi trattenuti risultano nel cassetto fiscale del percipiente e si scomputano in dichiarazione. Se il versamento salta, si può ricorrere al ravvedimento operoso con sanzioni e interessi ridotti secondo il D.Lgs. 472/1997 e il DPR 602/1973. Per aggiornamenti su codici, scadenze e modulistica, fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate pubblicate in Gazzetta Ufficiale e su Normattiva.
