Chiusura di cassa il giorno dopo: come si fa?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Se salti la chiusura giornaliera dei corrispettivi, regolarizza entro 12 giorni dal giorno dell’operazione via Fatture e Corrispettivi. Oltre i 12 giorni valgono sanzioni. Puoi ridurle con il ravvedimento operoso.

  • Memorizzazione e invio dei corrispettivi sono obbligatori ogni giorno; in caso di errore o omissione, è ammessa la regolarizzazione entro 12 giorni.
  • Sanzioni: 90% dell’IVA sui corrispettivi non comunicati (minimo 500 euro); 100 euro a trasmissione se l’IVA è stata comunque liquidata.
  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) riduce la sanzione in base al tempo trascorso e blocca le sanzioni accessorie.

Cos’è la chiusura giornaliera e chi deve farla

La chiusura giornaliera è la stampa di fine giornata del registratore telematico (RT). Il RT è il dispositivo che memorizza e invia i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

I “corrispettivi” sono gli incassi da vendite al dettaglio e prestazioni verso privati, quando non emetti fattura. Il “documento commerciale” sostituisce scontrino e ricevuta fiscale. Non è una fattura, ma certifica l’operazione.

L’obbligo nasce dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015. Le regole tecniche sono nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e 4 luglio 2019 e nel DM 7 dicembre 2016. Trovi i testi su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quando sei in regola e quando no

Memorizzazione e invio: come funzionano

Devi memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri. In pratica: emetti il documento commerciale per ogni incasso; il RT li somma e li invia con la chiusura giornaliera.

Se non chiudi il giorno stesso, regolarizza entro 12 giorni. Questo termine operativo discende dalle regole tecniche e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Serve a rimediare a omissioni o malfunzionamenti.

Se l’RT è guasto, usa il registro di emergenza o il documento commerciale online. Poi trasmetti i dati appena ripristini il dispositivo, senza superare i 12 giorni dall’operazione.

Regime forfettario: come indicare l’IVA

Se sei in regime forfettario (imposta sostitutiva con aliquota ridotta), non addebiti IVA al cliente. Devi però certificare i corrispettivi se fai vendite B2C e rientri tra i soggetti obbligati.

Nel documento commerciale indica “operazione senza IVA – regime forfettario”, oppure usa l’aliquota 0 con natura di esenzione prevista dalle specifiche tecniche del tuo RT. Non inserire aliquote IVA positive.

Come rimediare se hai saltato la chiusura

Procedura pratica sul portale Fatture e Corrispettivi

Accedi con SPID o CIE. Vai all’area Corrispettivi. Troverai due funzioni utili:

  • Documenti commerciali online: per emettere un documento commerciale in sostituzione, quando l’RT non è disponibile.
  • Invio/Monitoraggio: per trasmettere i file dei corrispettivi o controllare lo stato delle ricevute.

Se devi inserire manualmente dati non comunicati, compila i campi richiesti:

  • Descrizione dei beni o servizi.
  • Importi incassati: separa contanti, pagamenti elettronici e non ancora pagati (acconti o sospesi).
  • Eventuale IVA per ciascuna aliquota applicata; in forfettario indica l’esenzione/aliquota 0.
  • Eventuali sconti o resi.

Conferma l’invio. Scarica e conserva la “ricevuta di acquisizione” del file. È la tua prova di regolarizzazione.

Se hai sbagliato una trasmissione

Puoi correggere dal portale. Vai in “Monitoraggio ricevute dei file trasmessi”. Seleziona la trasmissione con errore e usa la funzione di segnalazione (trasmissione anomala). Indica la motivazione e invia i dati corretti con una nuova trasmissione.

Molti RT consentono annullo o storno del documento commerciale e successivo riemissione. Segui le istruzioni del produttore del dispositivo e le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni applicabili e basi normative

Violazioni e importi

Se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi, si applica l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione ordinaria è pari al 90% dell’IVA relativa ai corrispettivi non documentati o non trasmessi, con minimo 500 euro per ciascuna violazione.

Se i corrispettivi sono stati correttamente conteggiati nella liquidazione IVA, ma la trasmissione è errata o tardiva, si applica la sanzione fissa di 100 euro per ogni invio irregolare, non per ogni singola operazione.

In caso di reiterazione di quattro violazioni in giorni diversi, nell’arco di cinque anni, scatta la sospensione della licenza o autorizzazione. La sospensione è da tre giorni a un mese; se gli importi irregolari superano 50.000 euro, da uno a sei mesi (art. 12, D.Lgs. 471/1997).

Puoi consultare i testi su Normattiva e le circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento operoso: come ridurre la sanzione

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di ridurre la sanzione se regolarizzi spontaneamente prima di controlli o contestazioni. Devi:

  • trasmettere i corrispettivi mancanti o corretti;
  • pagare la sanzione ridotta in base al tempo trascorso;
  • liquidare gli interessi legali giorno per giorno;
  • se dovuta, versare l’IVA non pagata o differenze.

Riduzioni tipiche nel 2026:

  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale.
  • Entro 1 anno: 1/8.
  • Entro 2 anni: 1/7.
  • Oltre 2 anni e fino all’accertamento: 1/6.

Il ravvedimento, se fatto prima della contestazione, evita anche le sanzioni accessorie come la sospensione ex art. 12, perché manca la “violazione constatata”.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per decidere cosa fare, senza perdere tempo:

  • Hai saltato la chiusura ieri o nei giorni scorsi? Se sì, verifica i giorni trascorsi dall’operazione.
  • Sono passati al massimo 12 giorni? Entra in Fatture e Corrispettivi, inserisci o ritrasmetti i dati mancanti, conserva la ricevuta. Di norma non si applica sanzione, se tutto rientra subito.
  • Hai superato i 12 giorni ma sei entro 90 giorni? Trasmetti i dati e ravvedi la sanzione ridotta a 1/9. Se l’IVA è già stata liquidata correttamente, versa 100 euro a invio irregolare, ridotti a 1/9.
  • Hai superato 90 giorni? Applica la riduzione 1/8 entro 1 anno, 1/7 entro 2 anni, 1/6 oltre 2 anni e prima dell’accertamento. Trasmetti sempre i dati e conserva le ricevute.
  • Hai già ricevuto un invito o un processo verbale? Il ravvedimento cambia; valuta un’adesione o un’istanza motivata. Controlla il rischio sospensione se hai più violazioni.

Casi particolari ed esoneri

Malfunzionamenti del RT e gestione d’emergenza

In caso di guasto del RT, usa il registro di emergenza o il documento commerciale online. Alla riattivazione, trasmetti i dati memorizzati. Tieni le prove del guasto (intervento tecnico, ticket, e-mail) e le stampe di emergenza.

Esoneri specifici

Alcune attività sono esonerate dall’obbligo del RT (ad esempio specifici servizi di trasporto, vendite marginali o particolari attività individuate da decreti). Gli esoneri sono elencati nei decreti attuativi e nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre la tua attività rispetto alle liste vigenti.

Documentazione da conservare

Conserva per 10 anni: documenti commerciali emessi, chiusure giornaliere, ricevute di trasmissione, registri di emergenza, prove di guasto, eventuali segnalazioni di anomalia, e i pagamenti di sanzioni e interessi in ravvedimento.

Questa documentazione prova la tua diligenza in caso di controllo e aiuta a evitare sanzioni accessorie.

Riferimenti normativi essenziali

D.Lgs. 127/2015, art. 2 (memorizzazione e trasmissione corrispettivi); D.Lgs. 471/1997, artt. 6 e 12 (sanzioni e sospensioni); D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso). Regole tecniche nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e 4 luglio 2019 e nel DM 7 dicembre 2016. Consulta i testi su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Cosa fare subito Termine Sanzione ordinaria e ravvedimento
Chiusura saltata, entro 12 giorni dall’operazione Invia dati via Fatture e Corrispettivi; conserva ricevuta Entro 12 giorni Nessuna sanzione se regolarizzi tempestivamente e l’IVA è corretta
Oltre 12 giorni ma entro 90 giorni Trasmetti dati mancanti; calcola e versa sanzione ridotta; interessi legali Entro 90 giorni 90% IVA (min 500) ridotta a 1/9; se IVA già liquidata: 100 euro ridotti a 1/9
Oltre 90 giorni ed entro 1 anno Trasmetti; ravvedi; conserva documentazione di supporto Entro 1 anno 90% IVA ridotta a 1/8; oppure 100 euro ridotti a 1/8
Oltre 1 anno ed entro 2 anni Trasmetti; ravvedi; valuta impatto su eventuali controlli Entro 2 anni 90% IVA ridotta a 1/7; oppure 100 euro ridotti a 1/7
Oltre 2 anni e prima dell’accertamento Trasmetti; ravvedi lungo; prepara dossier probatorio Fino ad atto di accertamento 90% IVA ridotta a 1/6; oppure 100 euro ridotti a 1/6

FAQ

Se il registratore telematico è guasto, come certifico le vendite e in che tempi devo inviare i corrispettivi?

Se l’RT è guasto, usa subito la procedura di emergenza. Puoi emettere un documento commerciale online dal portale Fatture e Corrispettivi, oppure usare il registro di emergenza previsto dalle regole tecniche. Annota ogni operazione con data, ora, descrizione e importo, separando i metodi di incasso.

Quando l’RT torna operativo, devi trasmettere i dati delle operazioni effettuate durante il guasto. Non superare, come regola operativa, i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Conserva le prove del guasto (intervento tecnico, segnalazioni al fornitore) e le stampe dei documenti emessi in emergenza. In questo modo riduci il rischio di sanzioni e dimostri diligenza in caso di controllo.

Sono in regime forfettario: devo inviare i corrispettivi telematici? Come gestisco l’IVA nel documento commerciale?

Se vendi a privati e rientri tra i soggetti obbligati, sì: devi memorizzare e trasmettere i corrispettivi anche in regime forfettario. L’obbligo non dipende dall’IVA ma dal tipo di attività e dalla clientela. Gli esoneri riguardano solo specifiche attività individuate da decreti e provvedimenti.

Nel documento commerciale non addebiti IVA. Imposta l’aliquota 0 o la natura “operazione senza IVA – regime forfettario”, secondo le opzioni del tuo RT. Indica la descrizione del bene o servizio, l’importo e, se previsto, lo sconto. Trasmetti i dati con la chiusura giornaliera. Se salti la chiusura, regolarizza entro 12 giorni.

Ho dimenticato la chiusura per più giorni: come calcolo le sanzioni e posso sommarle in un unico ravvedimento?

Calcola le sanzioni per ciascuna giornata omessa. Se i corrispettivi di quel giorno non sono confluiti in liquidazione IVA, la sanzione è il 90% dell’IVA sui corrispettivi non documentati, con minimo 500 euro per la violazione. Se invece i dati sono confluiti correttamente nella liquidazione, applichi la sanzione fissa di 100 euro per l’invio irregolare.

Puoi ravvedere più giornate con un unico versamento, se indichi in modo chiaro il dettaglio del calcolo e conservi un prospetto interno con date, importi, sanzione base, riduzione applicata, e interessi legali giorno per giorno. Il ravvedimento riduce le sanzioni in base al tempo trascorso (1/9, 1/8, 1/7, 1/6). La riduzione si applica per ciascuna violazione.

Come correggo un file dei corrispettivi con importi o aliquote sbagliate già inviato e acquisito?

Accedi a Fatture e Corrispettivi, sezione “Monitoraggio”. Individua la trasmissione errata. Se risulta “acquisita con anomalia”, usa la funzione di segnalazione (trasmissione anomala) e inserisci la motivazione precisa. Quindi invia un nuovo flusso con i dati corretti, seguendo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Se il tuo RT supporta annullo/storno del documento commerciale, esegui l’annullo e riemetti il documento corretto, poi effettua la chiusura e la trasmissione. Conserva: report di annullo, nuova emissione, ricevute di trasmissione e una nota interna che ricostruisce l’errore. Se dalla correzione emergono differenze IVA, regolarizza con versamento e, se tardivo, con ravvedimento operoso.

Quattro violazioni in cinque anni: quando rischio la sospensione e come evitarla con il ravvedimento?

La sospensione della licenza o autorizzazione scatta dopo quattro violazioni, in giorni diversi, contestate nei cinque anni. La durata è da tre giorni a un mese. Se gli importi irregolari superano 50.000 euro, la sospensione va da uno a sei mesi (art. 12, D.Lgs. 471/1997).

Per evitarla, è fondamentale prevenire la “contestazione” delle violazioni. Il ravvedimento operoso fatto prima di un atto di controllo o di contestazione rende la violazione “regolarizzata” e in genere non rileva ai fini del conteggio per la sospensione. Quindi: regolarizza tempestivamente ogni omissione, conserva le prove e applica subito le riduzioni di legge. In caso di controlli già avviati, valuta l’adesione e la definizione agevolata, quando prevista da norme speciali.

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