Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se non invii in tempo i dati al Sistema Tessera Sanitaria paghi 100€ per ogni spesa non comunicata, fino a 50.000€. Se invii entro 60 giorni, la sanzione si riduce a un terzo.
- La sanzione è 100€ per singola spesa omessa o errata, massimo 50.000€ per anno.
- Niente sanzione se correggi entro 5 giorni dalla scadenza o dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.
- Pagamento con F24, sezione Erario, codice tributo 8912, anno della violazione.
Cos’è il Sistema Tessera Sanitaria e chi deve inviare i dati
Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma pubblica che raccoglie le spese sanitarie dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate usa questi dati per il 730 precompilato. La base giuridica è nel D.Lgs. 175/2014, art. 3, e nei decreti attuativi del MEF (D.M. 31 luglio 2015 e successive modifiche).
Devono trasmettere i dati tutti gli esercenti abilitati a erogare prestazioni sanitarie o a vendere beni sanitari. Esempi: medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, ottici, farmacie e parafarmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. L’elenco deriva dal D.M. 31 luglio 2015 e dai successivi decreti di ampliamento categoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’obbligo vale anche se applichi il regime forfettario. Il regime fiscale non incide sulla trasmissione STS. Se emetti ricevute verso privati per prestazioni sanitarie, rientri nell’obbligo.
Se il paziente si oppone all’uso dei suoi dati nella precompilata, tu invii comunque l’operazione ma con il “flag di opposizione”. Questo impedisce l’uso in dichiarazione, ma tutela la correttezza contabile. La regola discende dal D.Lgs. 175/2014 e dalle specifiche tecniche approvate con provvedimenti annuali di Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia.
Scadenze e principio di cassa: come si determina la “competenza”
Il Sistema TS usa il principio di cassa. Significa che contano i pagamenti incassati, non la data di emissione del documento. Così le spese confluiscono nell’anno in cui il cittadino paga.
Esempio pratico: emetti fattura il 20 maggio e incassi il 20 giugno. Quella spesa è di competenza del primo semestre (se vale la finestra semestrale) o di giugno (se vale l’invio mensile) dell’anno di pagamento. Questa impostazione è riportata nelle specifiche tecniche del STS approvate con decreti MEF e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono fissate di anno in anno con atti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate (consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali). Negli anni recenti si sono alternati invii annuali, semestrali o mensili per esigenze tecniche e di privacy. Per esempio, per il 2023 la trasmissione era semestrale: primo semestre entro il 30 settembre 2023, secondo semestre entro il 31 gennaio 2024.
Verifica sempre il provvedimento vigente per l’anno di riferimento. Controlla se l’invio è mensile, semestrale o annuale e quali sono i giorni-limite. Questa verifica è parte della diligenza professionale richiesta dall’ordinamento.
Sanzioni: importi, riduzioni e casi di non punibilità
La disciplina sanzionatoria è prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 175/2014, come modificato nel tempo da leggi di bilancio e decreti collegati, e dalle norme generali sulle sanzioni amministrative tributarie. Le sanzioni si applicano per omissione, tardività o errore nei dati trasmessi.
Importo base e tetto massimo
Se non invii o invii in ritardo o con errori, la sanzione è di 100 euro per ogni singola spesa non comunicata o comunicata in modo errato. Il limite massimo è 50.000 euro per anno d’imposta. Questa è una sanzione “per dato”, non per file. Quindi un unico file con molte spese errate può generare più sanzioni parziali, fino al tetto annuo.
Riduzione di un terzo entro 60 giorni
Se invii o correggi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce di un terzo. Il tetto massimo in questo caso scende a 20.000 euro. La riduzione si applica in modo automatico se rispetti i termini.
Nessuna sanzione se correggi entro 5 giorni
Non paghi sanzioni se correggi entro 5 giorni dalla scadenza. Non paghi sanzioni neppure se correggi entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. La base normativa è nel D.Lgs. 175/2014 e nelle regole tecniche STS.
Come si paga la sanzione con F24 (codice tributo 8912)
Il pagamento avviene con modello F24, sezione Erario. Usa il codice tributo 8912, denominato “sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA”. Indica l’anno di riferimento della violazione in formato AAAA. Inserisci l’importo a debito versato nella colonna corretta. Conserva la ricevuta di pagamento insieme alla documentazione STS per almeno dieci anni, in linea con l’art. 2220 del codice civile sulla conservazione delle scritture.
Errori frequenti e correzioni operative
Gli errori tipici riguardano il codice fiscale del paziente, il flag di opposizione, la tipologia di spesa, l’importo o la data di pagamento. Per correggere, cerca il documento nel portale STS con il numero progressivo interno, annulla o rettifica i dati e re-invia. Segna la data di rettifica. Se rispetti i cinque giorni “di grazia”, eviti sanzioni. Se superi i cinque giorni ma resti entro 60 giorni, applichi la riduzione di un terzo.
Regola decisionale rapida
Se sei in scadenza o hai già sforato, applica questa regola logica semplice.
- Hai omesso o sbagliato l’invio? Se mancano al massimo 5 giorni dalla scadenza o dalla segnalazione AE, invia subito: sanzione zero.
- Hai superato i 5 giorni ma sei entro 60? Invia o correggi ora: sanzione ridotta di un terzo, tetto 20.000€.
- Hai superato 60 giorni? Invia comunque il prima possibile per limitare l’impatto e paga con F24 codice 8912.
- Dubbi sul periodo di competenza? Applica il principio di cassa: conta la data di incasso, non la data documento.
- Il paziente si oppone? Invio con flag di opposizione. Non omettere la trasmissione.
Privacy, opposizione e cosa indicare nello scontrino o nella fattura
Il paziente può opporsi all’uso del dato nella precompilata. Tu devi informarlo e registrare l’opposizione. Nel tracciato STS indichi il relativo flag. Trasmetti la spesa con i campi richiesti. Così rispetti la privacy ma assicuri integrità dei flussi. La base è nell’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e nelle regole tecniche MEF.
Se emetti scontrino parlante o fattura, indica sempre il codice fiscale corretto del paziente e la descrizione neutra della prestazione quando richiesto dalla privacy. Evita dettagli clinici non necessari. Verifica i mezzi di pagamento ammessi alla detrazione del paziente e registrali correttamente (pagamento tracciabile dove richiesto dalla legge di bilancio 2020 e seguenti).
Fatturazione elettronica, esoneri e coesistenza con STS
Negli anni recenti, per ragioni di privacy, il legislatore ha limitato o vietato la fatturazione elettronica verso i consumatori finali per le prestazioni sanitarie i cui dati confluiscono nel STS. Queste regole sono state più volte prorogate con decreti legge e leggi di bilancio. L’indicazione pratica è: quando la prestazione è sanitaria verso persona fisica e va al STS, verifica l’eventuale divieto o esonero dall’e-fattura previsto nell’anno in corso e usa il documento analogico o elettronico non transitante nel Sistema di Interscambio secondo le istruzioni vigenti. La fonte sono i provvedimenti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate pubblicati annualmente.
Ricorda: l’obbligo STS resta anche se non emetti fattura elettronica. Sono adempimenti diversi, con basi giuridiche distinte.
Controlli, conservazione e audit trail
Conserva le ricevute telematiche degli invii STS, i protocolli, l’elenco delle spese trasmesse e le eventuali rettifiche. Tieni una traccia delle segnalazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate e delle risposte. In caso di verifica, potrai dimostrare diligenza e tempestività.
La conservazione consigliata è almeno decennale, in linea con l’art. 2220 c.c. e i termini di accertamento tributari. Predisponi procedure interne per il controllo del codice fiscale, il flag di opposizione e la quadratura incassi-invii.
Fonti normative da conoscere
- D.Lgs. 175/2014, art. 3: anagrafe delle spese sanitarie e precompilata.
- D.M. MEF 31 luglio 2015 e successive modifiche: modalità, specifiche e termini tecnici di trasmissione al STS.
- Provvedimenti annuali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate: calendario operativo e specifiche aggiornate.
- Regole generali sulle sanzioni amministrative tributarie e versamenti con F24 cod. 8912 definite da atti dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi pratici di competenza e scadenze
Esempio 1: incasso il 29 giugno, invii di giugno previsti mensili. La spesa rientra nel flusso di giugno. Se scade il 31 luglio e invii il 2 agosto, sei entro 5 giorni: niente sanzione.
Esempio 2: incasso il 20 giugno, invio semestrale. La spesa è del primo semestre. Se invii il 20 ottobre e la scadenza era il 30 settembre, sei entro 60 giorni: sanzione ridotta di un terzo.
Esempio 3: incasso il 10 dicembre, invio annuale entro 31 gennaio. Se invii il 15 aprile, superi i 60 giorni: sanzione piena (100€ per spesa), fino a 50.000€.
| Scenario | Quando scatta l’obbligo/termine | Azione correttiva | Sanzione e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Omissione totale dell’invio per un periodo | Alla scadenza fissata dal provvedimento vigente (mensile/semestrale/annuale) | Invia subito tutti i dati mancanti; documenta le cause interne | 100€ per spesa, max 50.000€; entro 60 gg riduzione di 1/3 (max 20.000€); F24 cod. 8912 |
| Errore su codice fiscale o importo | Quando rilevi l’errore o ricevi segnalazione AE | Rettifica nel portale STS richiamando il documento e re-invia | Entro 5 gg da scadenza o segnalazione: nessuna sanzione; oltre 5 e entro 60 gg: sanzione ridotta |
| Ritardo breve sull’invio | File inviato entro 5 giorni dalla scadenza | Nessuna azione ulteriore; conserva le ricevute | Nessuna sanzione; conserva prova della data/ora di trasmissione |
| Opposizione del paziente | Al momento dell’emissione del documento | Trasmetti con flag di opposizione; non omettere l’invio | Nessuna sanzione se il flusso è completo e nei termini |
| Multipli errori in un unico file | Alla validazione STS o su alert successivo | Correggi tutte le righe; re-invia il tracciato | Sanzione per singola spesa errata; applica finestre 5/60 gg per riduzioni |
FAQ
Chi è obbligato a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria e chi è escluso?
Devono inviare i dati tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie o vendono beni sanitari detraibili ai cittadini. L’elenco comprende medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, tecnici sanitari, ottici, farmacie e parafarmacie, laboratori analisi, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La fonte è il D.M. 31 luglio 2015 con i suoi aggiornamenti, emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono generalmente esclusi i soggetti che non erogano prestazioni sanitarie o che operano solo business-to-business senza rapporti con cittadini persone fisiche. Chi svolge attività mista deve separare correttamente le operazioni: quelle sanitarie verso privati vanno al STS, le altre seguono le regole ordinarie. Il regime fiscale (ordinario, semplificato, forfettario) non incide sull’obbligo: se la prestazione è sanitaria verso persona fisica, la trasmissione STS è dovuta.
Come si calcola la sanzione se ho omesso 300 spese e ne ho sbagliate 20, ma correggo entro 60 giorni?
La sanzione è per singola spesa. In caso di omissione di 300 spese e 20 con errore, la base teorica è 320 x 100€ = 32.000€. Se invii e correggi entro 60 giorni dalla scadenza, applichi la riduzione di un terzo prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 175/2014. Quindi paghi 2/3 dell’importo calcolato, con il limite massimo di 20.000€ in luogo di 50.000€. In questo esempio, 32.000€ ridotti di un terzo diventano circa 21.333€. Però interviene il tetto di 20.000€. Quindi versi 20.000€ con F24, sezione Erario, codice tributo 8912, anno di riferimento dell’omissione. Ricorda di conservare le ricevute di invio e il pagamento.
Cosa succede se il paziente si oppone all’utilizzo dei dati? Devo comunque inviare al STS?
Sì. L’opposizione del paziente riguarda l’utilizzo nella dichiarazione precompilata, non l’obbligo di trasmissione. Devi informare il paziente, registrare l’opposizione e inviare la spesa con l’apposito flag di opposizione nel tracciato STS. Così rispetti la privacy e ottemperi all’obbligo di legge. La gestione dell’opposizione è prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e dalle specifiche tecniche STS emanate dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate. Non indicare dati clinici non necessari. Mantieni la tracciabilità della scelta del paziente. In caso di controllo, potrai dimostrare la corretta gestione del consenso.
Come compilo l’F24 per pagare le sanzioni STS e quali campi sono obbligatori?
Usa il modello F24, sezione Erario. Inserisci il codice tributo 8912 nel rigo relativo. Nel campo “anno di riferimento” indica l’anno in cui è avvenuta la violazione (formato AAAA). Compila la colonna “importi a debito versati” con l’ammontare della sanzione dovuta, considerando le riduzioni di legge (5 giorni senza sanzione; 60 giorni con riduzione di un terzo). Se hai più anni di violazione, usa righi distinti per ciascun anno. Indica correttamente i dati anagrafici e il codice fiscale dell’esercente. Paga con i canali telematici abilitati. Conserva la quietanza (ricevuta) insieme alle ricevute STS. Questa prassi è in linea con le regole dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti e con la gestione sanzionatoria per l’anagrafe tributaria.
Qual è il calendario degli invii nel 2026? È mensile, semestrale o annuale?
Il calendario degli invii e la periodicità (mensile, semestrale o annuale) vengono fissati con provvedimenti annuali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. Negli ultimi anni ci sono state proroghe e rimodulazioni per esigenze tecniche e di privacy. Per evitare errori, consulta sempre l’atto vigente per l’anno di riferimento pubblicato sui portali istituzionali o su Normattiva. In ogni caso, applica il principio di cassa: la spesa va nel periodo in cui incassi. Se invii in ritardo, usa le finestre di 5 e 60 giorni per azzerare o ridurre la sanzione. Imposta una procedura interna con scadenze di sicurezza (ad esempio, invio entro la metà del mese successivo) per ridurre il rischio operativo.
Come gestisco i casi particolari: paziente senza codice fiscale, split payment, o incassi misti contanti/carta?
Se il paziente non ha il codice fiscale, richiedilo e verifica l’esattezza. Il codice fiscale è un campo critico per il STS. In mancanza, valuta se la prestazione è trasmissibile e completa i campi secondo le specifiche tecniche STS. Per lo split payment non è tipico nelle prestazioni verso persone fisiche; nelle rare eccezioni B2B non trasmissibili al STS, segui le regole IVA ordinarie. Per incassi misti, registra l’importo effettivamente pagato in ciascuna data. Vale il principio di cassa: ogni tranche confluisce nel periodo di incasso. Evita discrepanze tra incassi e invii. Conserva la documentazione di pagamento (POS, bonifico, quietanza). In caso di errori, rettifica nel portale STS entro 5 o 60 giorni per beneficiare delle misure di favore. Le istruzioni operative derivano dalle specifiche tecniche STS del MEF e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
