Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se ometti la marca da bollo da 2€ quando dovuta, rischi una sanzione da 2€ a 10€ per fattura. È obbligatoria su fatture senza IVA oltre 77,47€; esclusa per operazioni soggette a IVA, non imponibili export/UE e reverse charge.
- Base legale: DPR 642/1972 (Tariffa Allegato A e Tabella Allegato B), D.Lgs. 471/1997 art. 13, D.Lgs. 472/1997 art. 13, DM MEF 17/06/2014, Provvedimenti Agenzia delle Entrate 28/02/2020 e 04/07/2022 (fonti consultabili su Normattiva e Agenzia delle Entrate).
- Soglia 77,47€: il bollo si applica quando la fattura senza IVA supera 77,47€ (vecchia soglia delle 150.000 lire). Sotto o uguale, niente bollo.
- Fatture elettroniche: pagamento trimestrale via F24 (codici 2521-2524) con scadenze 31/05, 30/09, 30/11, 28/02. Possibili slittamenti se il dovuto non supera 250€.
Imposta di bollo sulle fatture: quando è dovuta
L’imposta di bollo è un’imposta fissa dovuta su alcuni documenti. Sulle fatture è pari a 2€ quando ricorrono precise condizioni.
La regola di base è nel DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13. La stessa norma indica anche le esclusioni nella Tabella, Allegato B. Le fonti sono consultabili su Normattiva.
Devi applicare il bollo quando la fattura è senza IVA e l’importo supera 77,47€. Per “senza IVA” si intende un’operazione fuori campo o esente. Esempio: regime forfettario, minimi, esenti art. 10 DPR 633/1972.
Casi in cui il bollo non si applica
Non si applica il bollo se l’operazione è nel campo IVA. Anche se in fattura non addebiti l’imposta, resta nel campo IVA. Esempio: reverse charge.
Non si applica il bollo alle operazioni non imponibili legate a export e cessioni intracomunitarie. Sono non imponibili ma nel perimetro IVA. La Tabella Allegato B del DPR 642/1972 le esenta dal bollo.
Non si applica il bollo se l’importo della fattura senza IVA è pari o inferiore a 77,47€. La soglia è precisa. Non arrotondare.
Attenzione alle fatture “miste”
Se la fattura contiene sia righe con IVA sia righe senza IVA, di norma non si applica il bollo. Il documento riguarda operazioni nel campo IVA. Valuta il caso concreto con prudenza.
Se invece la fattura è interamente senza IVA e supera 77,47€, il bollo è dovuto. Vale per forfettari, minimi e per operazioni esenti art. 10.
Le spese addebitate ex art. 15 DPR 633/1972 non generano il bollo. Sono escluse dalla base IVA ma non rendono la fattura “senza IVA”.
Come si assolve: cartaceo vs elettronico
Fatture cartacee
Acquisti la marca da bollo da 2€ in tabaccheria o ufficio postale. La applichi sulla fattura originale. La data della marca deve essere precedente a quella della fattura.
Indica in fattura la dicitura “Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico da 2€”. Conserva il documento. Serve in caso di controllo.
Fatture elettroniche (SDI)
Nelle e-fatture, il bollo si paga in modo virtuale. Compili l’elemento “DatiBollo” con l’opzione “SI” nel file XML. Così SDI conteggia i documenti con bollo.
Il pagamento avviene a trimestre con F24. I codici tributo sono: 2521 (1° trim), 2522 (2° trim), 2523 (3° trim), 2524 (4° trim). Trovi l’F24 precompilato nell’area Fatture e Corrispettivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Puoi pagare con addebito su IBAN registrato, F24 online o home banking. Verifica i totali proposti. Puoi integrare o contestare le segnalazioni di bollo dovuto.
Scadenze e slittamenti ammessi
Le scadenze ordinarie per il 2026 sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre). Sono stabilite dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2020 e del 04/07/2022.
Puoi rinviare il pagamento se l’importo è basso. Se il dovuto del 1° trimestre non supera 250€, puoi pagarlo entro il 30 settembre. Se la somma 1°+2° trimestre non supera 250€, puoi versare i primi tre trimestri entro il 30 novembre.
Controlla sempre l’area Fatture e Corrispettivi. L’Agenzia calcola il dovuto in base ai file trasmessi a SDI.
Sanzioni, interessi e regolarizzazione
Se non applichi il bollo quando dovuto, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta (DPR 642/1972, art. 25). Con bollo da 2€, la sanzione va da 2€ a 10€ per documento.
Se paghi in ritardo l’F24 trimestrale del bollo e-fatture, si applica la sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento (D.Lgs. 471/1997, art. 13), riducibile con il ravvedimento.
Il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) consente forti riduzioni della sanzione, che dipendono dal ritardo. Devi versare: imposta, sanzione ridotta e interessi legali per i giorni di ritardo.
L’Agenzia invia spesso una comunicazione preventiva con il dettaglio delle fatture che risultano con bollo dovuto. Puoi pagare quanto richiesto o segnalare gli errori. Agire tempestivamente evita contestazioni più pesanti.
Rivalsa della marca da bollo sul cliente
Puoi addebitare i 2€ al cliente. Indica in fattura una riga “Imposta di bollo assolta dal cliente” o simile. L’addebito non è soggetto a IVA.
La responsabilità del corretto assolvimento resta tua. Anche se addebiti al cliente, tu rispondi del bollo verso il Fisco.
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici per decidere in pochi secondi.
- L’operazione rientra nel campo IVA (imponibile, non imponibile export/UE, reverse charge)? Allora niente bollo.
- L’operazione è esente IVA (art. 10) o fuori campo (es. forfettario, minimi)? Vai al punto successivo.
- L’importo della fattura senza IVA è maggiore di 77,47€? Se sì, bollo da 2€ dovuto. Se no, bollo non dovuto.
- Fattura elettronica: metti “Bollo SI” in XML e paga a trimestre via F24. Fattura cartacea: applica contrassegno da 2€ con data anteriore.
- Hai dimenticato il bollo? Regolarizza con ravvedimento per ridurre le sanzioni.
Casi particolari e precisazioni operative
Forfettari e obbligo di e-fattura
Dal 2024 l’obbligo di fattura elettronica è esteso a tutti i forfettari. Nel 2026 l’e-fattura è la regola. Il bollo si paga in via virtuale, a trimestre, tramite F24.
Per i forfettari, il bollo si applica quando la fattura supera 77,47€. Indica in fattura la dicitura sull’assolvimento del bollo.
Fatture esenti art. 10
Le operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972 non scontano l’IVA. Quindi, se la fattura supera 77,47€, devi il bollo. Vale per sanità, istruzione, locazioni abitative, servizi finanziari, e simili.
Controlla sempre la soglia per singola fattura. Non si raggruppano le fatture tra loro.
Export e cessioni intracomunitarie
Le operazioni non imponibili legate a export e cessioni UE sono esentate dal bollo. Lo prevede la Tabella Allegato B del DPR 642/1972. Anche se non addebiti l’IVA, il documento non paga bollo.
Indica in fattura il corretto riferimento normativo IVA. Così giustifichi l’esenzione dal bollo.
Reverse charge
Nel reverse charge non addebiti l’IVA in fattura, ma l’operazione è nel campo IVA. Perciò non si applica il bollo. Indica la dicitura di inversione contabile.
Se il cliente è estero e integri o emetti autofattura, verifica la norma IVA di riferimento. La maggior parte di questi documenti resta esente dal bollo.
Note di credito e correzioni
Se emetti una nota di credito su una fattura con bollo, il bollo già assolto non si recupera. L’imposta di bollo è fissa per documento, non proporzionale.
Se hai dimenticato di mettere “Bollo SI” in una e-fattura, regolarizza in Fatture e Corrispettivi. Paga imposta, interessi e sanzione ridotta con ravvedimento.
| Scenario | Quando il bollo è dovuto | Come si paga | Scadenza/Note |
|---|---|---|---|
| Forfettario, e-fattura da 300€ | Sì, fattura senza IVA e oltre 77,47€ | Virtuale tramite F24, codice 2521-2524 | Trimestrale; possibile slittamento se dovuto ≤250€ |
| Fattura esente art. 10 da 120€ | Sì, esente IVA e oltre 77,47€ | Cartacea: contrassegno; Elettronica: F24 trimestrale | Contrassegno datato prima della fattura; e-fatture alle scadenze ADE |
| Cessione intracomunitaria da 5.000€ | No, non imponibile nel campo IVA | Nessun bollo | Indicazione norma IVA in fattura |
| Reverse charge servizi interni | No, operazione nel campo IVA | Nessun bollo | Dicitura inversione contabile |
| Fattura cartacea forfettario da 60€ | No, entro 77,47€ | Nessun bollo | Conserva la fattura senza contrassegno |
| Omesso bollo su e-fattura dovuto | Sì, ma non assolto | Regolarizzazione in F24 + sanzione ridotta + interessi | Ravvedimento operoso; evita accertamenti |
| Fattura “mista” (righe con IVA e senza IVA) | In genere no, prevale il campo IVA | Nessun bollo, salvo documento interamente senza IVA | Valuta caso concreto e riferimenti normativi |
| Export extra-UE da 10.000€ | No, non imponibile nel campo IVA | Nessun bollo | Indica articolo di non imponibilità |
FAQ
Devo applicare il bollo su tutte le fatture dei forfettari?
No. Il bollo si applica solo quando la singola fattura supera 77,47€. Se emetti una fattura da 50€, non devi mettere la marca. Se emetti una fattura da 200€, il bollo è dovuto. Nelle e-fatture, attiva “Bollo SI” e versa a trimestre con F24. Nelle cartacee, applica il contrassegno datato prima della fattura. Ricorda che l’obbligo si valuta fattura per fattura, non sul totale mensile o annuale. La base giuridica è nel DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13.
Se in una stessa fattura ho operazioni con IVA e operazioni senza IVA, devo il bollo?
In linea generale, se la fattura contiene operazioni nel campo IVA, l’imposta di bollo non si applica. La Tabella Allegato B del DPR 642/1972 esenta i documenti relativi all’applicazione dell’IVA. Esempio: vendi beni con IVA e addebiti anche spese anticipate art. 15. Non devi il bollo. Attenzione però a non confondere le operazioni realmente “senza IVA” (esenti o fuori campo) con addebiti che restano nel perimetro dell’operazione imponibile. Se la fattura è interamente esente o fuori campo e supera 77,47€, il bollo torna dovuto. Quando il caso è dubbio, conserva i riferimenti normativi in fattura per giustificare l’esenzione.
Come funziona il pagamento del bollo sulle e-fatture e quali sono le scadenze?
Nel file XML metti “Bollo SI”. SDI rileva i documenti con bollo. Nell’area Fatture e Corrispettivi trovi l’F24 precompilato con il totale del trimestre. I codici tributo sono 2521-2524. Le scadenze sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Se il dovuto del 1° trimestre è fino a 250€, puoi pagarlo entro il 30 settembre. Se la somma dei primi due trimestri è fino a 250€, puoi pagarli insieme al 3° entro il 30 novembre. Queste regole derivano dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28/02/2020 e 04/07/2022.
Che sanzioni rischio se dimentico il bollo e come posso rimediare?
Se ometti il bollo quando dovuto, si applica la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta (DPR 642/1972, art. 25). Con imposta fissa 2€, la sanzione va da 2€ a 10€ per documento. Se paghi tardi l’F24 del bollo e-fatture, opera la sanzione del 30% per tardivo versamento (D.Lgs. 471/1997, art. 13), riducibile col ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13). Per rimediare: verifica l’elenco delle fatture con bollo in Fatture e Corrispettivi, versa l’imposta dovuta, calcola la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo, aggiungi gli interessi legali giorno per giorno. Meglio agire subito: più aspetti, meno si riduce la sanzione.
Posso addebitare i 2€ di bollo al cliente? Serve IVA su quell’addebito?
Sì, puoi addebitare i 2€ al cliente a titolo di rivalsa. Inserisci una riga in fattura con “Imposta di bollo 2€” o dicitura equivalente. L’addebito del bollo è fuori campo IVA. Non si applica l’imposta sul valore aggiunto su quei 2€. Ricorda però che l’obbligo di assolvimento resta tuo. Anche se addebiti l’importo, rispondi tu in caso di controllo. In cartaceo dovrai applicare il contrassegno; in elettronico dovrai impostare “Bollo SI” e versare l’F24 a trimestre. La base della rivalsa è prassi amministrativa; le norme di riferimento sono nel DPR 642/1972 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
