Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi telematici rischi sanzioni molto pesanti e, nei casi ripetuti, la sospensione dell’attività. Usa subito il registro di emergenza e la funzione “dispositivo fuori servizio”.
- La memorizzazione è immediata alla chiusura giornaliera; la trasmissione è telematica, con tolleranza operativa fino a 12 giorni.
- Se RT è guasto o manca internet, usa il registro di emergenza e poi invia dal portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Violazioni: sanzione dal 100% al 200% dell’IVA relativa; possibile sospensione licenza dopo violazioni ripetute.
Cosa sono scontrino elettronico e corrispettivi telematici
Lo scontrino elettronico è il documento commerciale emesso dal registratore telematico. In pratica è la “prova” di vendita, in formato digitale o cartaceo non fiscale.
I corrispettivi telematici sono i dati delle vendite giornaliere memorizzati e inviati all’Agenzia delle Entrate. L’invio parte dal tuo registratore telematico, collegato ai sistemi dell’Agenzia.
Questa procedura sostituisce scontrino e ricevuta fiscali tradizionali. Tu emetti il documento commerciale al cliente e il registratore memorizza e trasmette i dati riepilogativi del giorno.
Fonti normative aggiornate
La base è il Decreto Legislativo 127/2015 che introduce la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Le modalità tecniche sono nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.
Il regime sanzionatorio è nel Decreto Legislativo 471/1997, in particolare agli articoli 6 e 12. Per gli esoneri dalla certificazione dei corrispettivi si guarda al DPR 696/1996 e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per la consultazione, usa i testi ufficiali su Normattiva e la documentazione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Obblighi quotidiani e scadenze operative
Ogni giorno devi fare la chiusura giornaliera con il registratore telematico. La chiusura calcola il totale dei corrispettivi e prepara il file da inviare.
La memorizzazione è immediata, alla chiusura. La trasmissione telematica è automatica tramite il registratore. In prassi è ammessa una tolleranza operativa fino a 12 giorni per i flussi.
Controlla che il registratore sia allineato con le specifiche tecniche aggiornate. Verifica periodicamente l’esito delle trasmissioni nell’area “Fatture e Corrispettivi”.
Mancanza di connessione internet
Se la rete manca, continua a emettere i documenti commerciali. Il registratore memorizza in locale e invierà quando torna la rete.
Se il dispositivo non riesce a inviare, compila il registro di emergenza. È un registro dove annoti i totali giornalieri delle vendite, anche in formato digitale.
Appena possibile, trasmetti i corrispettivi dal portale “Fatture e Corrispettivi” usando la funzione “dispositivo fuori servizio”. Fallo entro la finestra operativa di 12 giorni.
Malfunzionamento del registratore telematico
Se il registratore si guasta, chiama subito l’assistenza tecnica. Annota i corrispettivi sul registro di emergenza per ogni giorno di guasto.
Se la riparazione avviene lo stesso giorno, invia a fine giornata il totale annotato, tramite la funzione “dispositivo fuori servizio”.
Se la riparazione richiede più giorni, invia i totali giornalieri dei giorni di fermo non appena il sistema torna operativo, sempre dal portale.
Sanzioni, sospensioni e riduzioni
Se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi, si applicano le sanzioni dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 471/1997, richiamate dal Decreto Legislativo 127/2015. La sanzione va dal 100% al 200% dell’IVA relativa, con minimo 500 euro.
In caso di violazioni ripetute, scatta la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 471/1997. La sospensione va da 3 giorni a 1 mese. Se l’importo complessivo non documentato supera 50.000 euro, può andare fino a 6 mesi.
La sospensione si applica dopo più violazioni distinte contestate in giorni diversi nell’arco di cinque anni. Conserva le ricevute di trasmissione per difenderti in caso di controllo.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Devi sanare spontaneamente prima di ricevere accertamenti o contestazioni formali.
Il ravvedimento richiede l’invio dei dati mancanti, il versamento dell’IVA dovuta e della sanzione ridotta, oltre agli interessi legali. Conserva la prova dei versamenti e dell’invio tardivo.
Casi particolari: e-commerce B2C e altri esoneri
Se vendi beni online con spedizione (commercio elettronico indiretto), sei esonerato da scontrino elettronico e corrispettivi telematici. Lo prevede il DPR 696/1996 per le vendite a distanza assimilate alla corrispondenza.
In questo caso mantieni il registro dei corrispettivi e emetti fattura solo su richiesta del cliente. Restano gli obblighi IVA e, se superi le soglie UE per B2C transfrontaliero, le regole OSS.
Attenzione: per servizi digitali puri erogati online a privati, le regole IVA seguono criteri diversi. Valuta correttamente il tuo modello di business con un consulente.
Regola decisionale rapida
Operazione effettuata oggi? Fai la chiusura giornaliera con il registratore telematico. Così memorizzi i corrispettivi e avvii la trasmissione.
Manca internet ma il registratore funziona? Emetti normalmente. Se non trasmette, annota i totali sul registro di emergenza. Trasmetti appena la rete torna, entro 12 giorni.
Registratore guasto? Chiama l’assistenza. Usa il registro di emergenza per ogni giornata. Poi invia i totali tramite “dispositivo fuori servizio”.
Hai dimenticato l’invio? Regolarizza subito: invia i dati, versa l’IVA e applica il ravvedimento operoso. Prima agisci, meno paghi.
E-commerce indiretto B2C? Non inviare corrispettivi telematici. Tieni il registro dei corrispettivi e rispetta le regole IVA per le vendite a distanza.
| Scenario operativo | Cosa devi fare | Termine pratico | Rischi/sanzioni se inadempiente | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Giornata ordinaria con RT funzionante | Chiusura giornaliera, memorizzazione e invio automatico dei corrispettivi | Chiusura a fine giornata; invio con tolleranza fino a 12 giorni | Sanzione 100%-200% IVA relativa; minimo 500 euro | D.Lgs. 127/2015; D.Lgs. 471/1997 art. 6 c. 3 |
| Mancanza di connessione internet | Emetti documenti; compila registro di emergenza; invia da portale | Non appena possibile ed entro 12 giorni | Stesse sanzioni per mancata/ritardata trasmissione | Provv. AE 28/10/2016 e s.m.i.; prassi AE |
| RT guasto, riparato in giornata | Registro di emergenza; invio totali tramite “dispositivo fuori servizio” | Fine della stessa giornata lavorativa | Sanzione per ritardo se non trasmetti nei tempi | Provv. AE 28/10/2016 e s.m.i. |
| RT guasto per più giorni | Registro di emergenza quotidiano; invio totali al ripristino | Appena ripristinato il RT, entro 12 giorni | Sanzioni e possibili contestazioni documentali | Provv. AE 28/10/2016 e s.m.i.; D.Lgs. 471/1997 |
| Dimenticanza di invio | Invia subito; versa IVA; ravvedimento operoso | Prima di controlli formali per ridurre sanzioni | Sanzione 100%-200% IVA; riducibile con ravvedimento | D.Lgs. 472/1997 art. 13; D.Lgs. 471/1997 |
| E-commerce indiretto B2C (beni spediti) | Nessun invio corrispettivi; tieni registro corrispettivi | Registrazione secondo cadenza IVA | Nessuna sanzione per mancato invio, se correttamente esonerato | DPR 696/1996; prassi AE su vendite a distanza |
FAQ
Se non invio i corrispettivi per un solo giorno cosa succede concretamente?
Se salti un giorno, inizia subito a rimediare. Verifica se il registratore ha memorizzato i dati. Se sì, prova a forzare l’invio. Se no, usa il registro di emergenza per ricostruire i totali giornalieri. Poi invia dal portale “Fatture e Corrispettivi” con la funzione “dispositivo fuori servizio”. In assenza di contestazioni, puoi usare il ravvedimento operoso: versi l’IVA dovuta, paghi la sanzione ridotta e gli interessi. Se l’Agenzia riscontra la violazione, applicherà l’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 471/1997, con sanzione dal 100% al 200% dell’IVA relativa e minimo 500 euro. Conserva ricevute di invio, stampa del registro e report tecnici del RT.
Come funziona esattamente il “registro di emergenza” e cosa devo scriverci?
È un registro sostitutivo usato solo quando il RT non può memorizzare o trasmettere. Può essere cartaceo o digitale. Per ogni giornata indichi data, totale corrispettivi lordi, eventuali resi o annulli, aliquote IVA applicate e incassi non imponibili. Se hai più reparti IVA, dettagli per reparto. Firma il riepilogo giornaliero. Alla ripresa, invii i totali di ciascun giorno registrato tramite il portale. Il registro va conservato con la stessa cura dei registri IVA, perché dimostra la continuità operativa in caso di controllo. Molti produttori RT offrono modelli conformi; vanno bene anche formati aziendali chiari e completi.
Quando scatta la sospensione dell’attività e in che misura?
La sospensione non scatta alla prima violazione. Si applica quando, in cinque anni, sono state contestate in giorni diversi più violazioni dell’obbligo di emissione o memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. La base è l’articolo 12 del Decreto Legislativo 471/1997. L’ufficio valuta la gravità e l’importo non documentato. La sospensione va da 3 giorni a 1 mese. Se l’importo complessivo non documentato supera 50.000 euro, può arrivare fino a 6 mesi. Contano i precedenti, la reiterazione e l’effettivo occultamento d’imposta. Una gestione diligente di registro di emergenza, invii tardivi e ravvedimento riduce i rischi.
Ho un e-commerce: devo fare lo scontrino elettronico e inviare i corrispettivi?
Se vendi beni con spedizione al cliente (commercio elettronico indiretto), sei esonerato dall’emissione dello scontrino elettronico e dalla trasmissione dei corrispettivi. Lo stabilisce il DPR 696/1996 per le vendite a distanza. Devi però tenere il registro dei corrispettivi e conservare la documentazione degli incassi. Emetti fattura solo su richiesta del cliente, salvo casi particolari. Se vendi in altri Paesi UE a privati, valuta le soglie e l’adesione al regime OSS per l’IVA. Per servizi digitali puri resi online, le regole cambiano: verifica la corretta classificazione dell’attività e degli obblighi con le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Quali controlli devo fare ogni settimana per restare sempre in regola?
Esegui una checklist semplice. Uno: stampa o salva il report delle chiusure giornaliere del RT. Due: accedi al portale “Fatture e Corrispettivi” e verifica lo stato degli invii, segnalazioni ed esiti di scarto. Tre: aggiorna il registro di emergenza, anche se vuoto, annotando eventuali anomalie tecniche. Quattro: controlla l’orario del RT e le aliquote IVA impostate. Cinque: archivia le ricevute di trasmissione e i log dell’assistenza tecnica. Se riscontri scarti, reinvia correggendo i dati. Se mancano trasmissioni, inviale entro 12 giorni dall’operazione. In caso di ritardi, valuta il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 471/1997.
Esistono casi in cui la sanzione non si applica o può essere annullata?
La sanzione può non applicarsi se dimostri l’assenza di colpa, come un malfunzionamento non prevedibile con pronta attivazione dell’assistenza e uso del registro di emergenza. Documenta tutto: ticket tecnico, interventi, tempi e invii sostitutivi. L’ufficio valuta la tua diligenza. In altri casi, la sanzione può essere ridotta con adesione, acquiescenza o ravvedimento operoso, secondo il Decreto Legislativo 472/1997. Se ricevi un atto, leggi termini e opzioni difensive. La miglior tutela è prevenire: controlli periodici, formazione del personale e manutenzione del registratore telematico riducono drasticamente il rischio sanzionatorio.
