Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Intrastat si invia solo online entro il 25 del mese successivo; periodicità mensile o trimestrale con soglia 50.000 euro. Per gli acquisti, soglie: beni 350.000 euro, servizi 100.000 euro.
- Scadenza fissa: giorno 25 del mese successivo; periodicità mensile o trimestrale in base alla soglia 50.000 euro per beni/servizi venduti.
- Acquisti: modelli dovuti solo oltre soglie aggregate (beni 350.000 euro, servizi 100.000 euro) nel periodo di osservazione.
- Invio solo telematico tramite servizi ADM (Intr@Web offline/online) o intermediario abilitato; modelli: INTRA-1 per vendite, INTRA-2 per acquisti.
Cos’è il modello Intrastat e a cosa serve
Il modello Intrastat è l’elenco periodico delle operazioni intracomunitarie. In parole semplici: riepiloga vendite e acquisti di beni e servizi tra soggetti IVA di Stati membri UE.
Serve a due fini: IVA e statistico. La parte IVA aiuta i controlli incrociati fra Paesi. La parte statistica alimenta i dati ufficiali sul commercio UE.
Le basi normative principali sono nel Decreto-legge 331/1993, articoli 50 e seguenti (testo su Normattiva), nel D.P.R. 633/1972 per territorialità IVA e reverse charge, e nella normativa europea: Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. In Italia le istruzioni tecniche sono emanate da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat.
Chi deve presentare Intrastat: regimi fiscali e operazioni coinvolte
Definizioni rapide
Regime ordinario: applichi l’IVA alle fatture e detrai l’IVA sugli acquisti. Regime forfettario: paghi un’imposta sostitutiva e, in generale, non addebiti IVA in fattura.
VIES: banca dati UE dei soggetti abilitati a operazioni intracomunitarie. Se fai scambi B2B UE, devi risultare attivo nel VIES prima di operare.
Regime ordinario: quando scatta l’obbligo
Operazioni attive (vendite di beni e servizi): presenti sempre il modello INTRA-1. La frequenza (mensile o trimestrale) dipende dalla soglia di 50.000 euro per ciascuna categoria.
Operazioni passive (acquisti): presenti INTRA-2 solo oltre certe soglie aggregate nel periodo di osservazione. Per beni: 350.000 euro. Per servizi: 100.000 euro. Sotto soglia, l’obbligo ordinario è escluso, salvo specifiche richieste statistiche.
Base giuridica: D.L. 331/1993 e istruzioni ADM/Istat aggiornate; per l’IVA, si applicano anche articoli 7-ter e 17 del D.P.R. 633/1972 sul luogo di tassazione e sul reverse charge (inversione contabile, cioè l’acquirente integra o autofattura l’IVA).
Regime forfettario: obblighi ridotti ma non nulli
Operazioni attive: per i servizi resi a soggetti IVA UE, presenti INTRA-1 quater (servizi). L’importo non conta. È necessario essere attivi nel VIES prima di fatturare.
Operazioni passive: per i servizi acquistati da soggetti UE, scatta INTRA-2 quater se superi 100.000 euro nel periodo di osservazione. Per i beni acquistati, l’obbligo ordinario di elenco è escluso, salvo specifiche richieste statistiche.
Ricorda: anche in forfettario, per i servizi ricevuti dall’estero si applica l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (integrazione/autofattura senza detrazione), a prescindere dall’Intrastat.
Scadenze, periodicità e calcolo delle soglie
Scadenza fissa: giorno 25
Il termine è sempre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il 25 cade in un giorno festivo, vale il primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione è mensile o trimestrale. La scelta non è libera: dipende dal superamento della soglia specifica di 50.000 euro.
Soglia 50.000 euro: come determina la periodicità
Verifica separatamente beni e servizi. Se in un trimestre superi 50.000 euro in una delle due categorie, passi alla mensile per quella categoria, a partire dal mese successivo.
Il controllo avviene guardando al trimestre in corso e, di regola, ai quattro trimestri precedenti. Questa logica a “finestra mobile” evita salti di frequenza non coerenti con i volumi reali.
Soglie acquisti: 350.000 e 100.000 euro
Per gli acquisti, la presentazione scatta solo oltre soglia. Beni: 350.000 euro. Servizi: 100.000 euro. Il conteggio è aggregato sul periodo di osservazione definito dalle istruzioni ADM/Istat.
Quando superi la soglia, l’adempimento diventa mensile. Se resti sotto, l’obbligo ordinario non c’è, salvo richieste statistiche mirate.
Come si compila e come si invia
Modelli e contenuti minimi
INTRA-1 bis: cessioni di beni. INTRA-1 quater: prestazioni di servizi rese. INTRA-2 bis: acquisti di beni. INTRA-2 quater: prestazioni di servizi ricevute.
Dati tipici richiesti: partita IVA tua e del partner UE, Paese, valore delle operazioni, quantità/valuta, natura della transazione, condizioni di consegna (Incoterms), modalità di trasporto, codici merce o servizio.
Codici: per i beni usi la Nomenclatura combinata (NC). Per i servizi usi i codici CPA. Se un termine è tecnico, le istruzioni ADM/Istat spiegano la scelta del codice corretto.
Canali di invio telematico
Puoi inviare in autonomia con il software Intr@Web offline o con la web app Intr@Web online, messi a disposizione da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In alternativa, puoi usare un gestionale compatibile o delegare un intermediario abilitato (ad esempio un commercialista). L’invio avviene tramite i servizi telematici doganali.
Conserva ricevute e tracciati. Servono in caso di controlli. Le istruzioni operative e gli schemi record sono pubblicati da ADM e Istat.
Errori, rettifiche e sanzioni
Rettifica di dati e integrazioni
Se sbagli un dato, invia un modello rettificativo riferito al periodo corretto. Se dimentichi un’operazione, usa un modello integrativo. Rispetta gli schemi di correzione ADM.
Agisci presto. Correggere entro poco tempo riduce rischi e sanzioni.
Regime sanzionatorio e ravvedimento
Per omissioni, tardività o dati incompleti, si applica l’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono amministrative e graduabili in base alla gravità.
Puoi sanare spontaneamente con il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Paghi una sanzione ridotta e regolarizzi gli elenchi mancanti o errati.
Le istruzioni aggiornate di ADM chiariscono casi, modalità e codici tributo. Consulta sempre le versioni correnti su Normattiva e documenti ADM/Istat.
Regola decisionale rapida
Passi logici per capire cosa presentare entro il 25
- Sei iscritto al VIES? Se no e fai B2B UE, attiva l’iscrizione prima di operare.
- Hai venduto beni o servizi a soggetti IVA UE? Sì: prepara INTRA-1. No: passa al punto successivo.
- Hai acquistato beni o servizi da soggetti IVA UE? Sì: verifica soglie acquisti (beni 350.000 euro, servizi 100.000 euro) per INTRA-2.
- Controlla la soglia 50.000 euro per vendite. Se superata per beni o per servizi, la frequenza per quella categoria è mensile; altrimenti trimestrale.
- Sei in forfettario? Ricorda: servizi resi B2B UE richiedono sempre INTRA-1 quater. Servizi acquistati UE richiedono INTRA-2 quater solo oltre 100.000 euro.
- Prepari i dati: partner, valori, codici NC/CPA, natura della transazione, trasporto, Incoterms.
- Invii entro il 25 tramite Intr@Web o intermediario. Conservi ricevuta e file.
Riferimenti normativi e prassi utili
Fonti da consultare
D.L. 331/1993, articoli 38, 41, 50 e seguenti (testo su Normattiva). D.P.R. 633/1972, articoli 7-ter e 17. Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.
Istruzioni e specifiche tecniche di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su VIES e territorialità IVA. Per aspetti di lavoro transfrontaliero, consultare anche Ministero del Lavoro quando rilevante.
| Scenario | Requisiti/Soglie | Modello e periodicità | Scadenza e note operative |
|---|---|---|---|
| Regime ordinario – Vendite di beni B2B UE | Nessuna soglia per l’obbligo; soglia 50.000 euro determina la periodicità | INTRA-1 bis; mensile se >50.000 euro, altrimenti trimestrale | Entro il 25 del mese successivo; codici NC, natura transazione, Incoterms; basi: D.L. 331/1993, Reg. UE 2019/2152 |
| Regime ordinario – Servizi resi B2B UE | Nessuna soglia per l’obbligo; soglia 50.000 euro determina la periodicità | INTRA-1 quater; mensile se >50.000 euro, altrimenti trimestrale | Entro il 25; indicare codice CPA e paese controparte; art. 7-ter D.P.R. 633/1972 |
| Regime ordinario – Acquisti di beni da UE | Obbligo oltre 350.000 euro nel periodo di osservazione | INTRA-2 bis; mensile quando oltre soglia | Entro il 25; reverse charge interno ai fini IVA; istruzioni ADM/Istat |
| Regime ordinario – Servizi ricevuti da UE | Obbligo oltre 100.000 euro nel periodo di osservazione | INTRA-2 quater; mensile quando oltre soglia | Entro il 25; integrazione o autofattura ex art. 17, c.2, D.P.R. 633/1972 |
| Regime forfettario – Servizi resi B2B UE | Sempre obbligatorio se attivo nel VIES | INTRA-1 quater; mensile se >50.000 euro, altrimenti trimestrale | Entro il 25; fattura senza IVA, cliente applica reverse charge; riferimenti: D.L. 331/1993, D.P.R. 633/1972 |
| Regime forfettario – Servizi acquistati da UE | Obbligo oltre 100.000 euro nel periodo di osservazione | INTRA-2 quater; mensile quando oltre soglia | Entro il 25; integrazione/autofattura senza detrazione; consultare ADM/Istat |
FAQ: domande frequenti su Intrastat
Come decido se presentare mensilmente o trimestralmente per beni e servizi venduti?
Verifica separatamente beni e servizi. Calcola il totale del trimestre in corso. Se superi 50.000 euro per beni, passi alla mensile per i beni. Se superi 50.000 euro per servizi, passi alla mensile per i servizi. La verifica considera anche i quattro trimestri precedenti, secondo la finestra mobile indicata da ADM/Istat. Esempio: vendite servizi Q1 = 62.000 euro. Da aprile presenti mensilmente l’INTRA-1 quater. Se nei trimestri successivi resti sotto soglia stabilmente, potrai tornare alla trimestrale quando indicato dalle istruzioni aggiornate. Ricorda: la scadenza resta sempre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Sono in regime forfettario: devo iscrivermi al VIES e come impatta su Intrastat?
Sì, se fai operazioni B2B UE. L’iscrizione al VIES è necessaria per validare le tue operazioni intracomunitarie. Chiedi l’abilitazione all’Agenzia delle Entrate prima di emettere o ricevere fatture intracomunitarie. Una volta attivo nel VIES, per i servizi resi a soggetti IVA UE compili l’INTRA-1 quater, con frequenza definita dalla soglia 50.000 euro. Per i servizi acquistati da soggetti UE presenti l’INTRA-2 quater solo se superi 100.000 euro nel periodo di osservazione. Le regole IVA applicabili restano quelle del D.P.R. 633/1972 (articoli 7-ter e 17), anche in forfettario, pur senza diritto a detrazione.
Quali sono i dati critici da non sbagliare nella compilazione?
I dati più sensibili sono: partita IVA del partner UE (deve risultare valida nel VIES), codice Paese, natura della transazione, codice merce NC per i beni o codice CPA per i servizi, valore statistico e condizioni di consegna. Errori su questi elementi possono attivare controlli incrociati fra Stati membri. Se individui un errore dopo l’invio, usa i modelli rettificativi o integrativi previsti da ADM, riferiti allo stesso periodo dell’operazione. Conserva documenti di supporto: contratti, ordini, DDT, CMR, prove di trasporto per i beni; ordini, contratti e relazione tecnica per i servizi.
Intrastat è ancora necessario con la fatturazione elettronica obbligatoria?
Sì. La fatturazione elettronica italiana non sostituisce Intrastat. Gli elenchi nascono da una logica UE con finalità anche statistiche. Anche se emetti e ricevi e-fatture, restano dovuti i modelli INTRA-1 e INTRA-2, secondo le regole vigenti. Alcune informazioni richieste dagli elenchi (ad esempio codici NC, Incoterms, modalità di trasporto) non sono presenti nella fattura elettronica. Per questo l’obbligo Intrastat rimane distinto. Eventuali future semplificazioni potranno arrivare solo da aggiornamenti normativi UE e da istruzioni ADM/Istat.
Quali sanzioni rischio e come posso ridurle se ho inviato tardi o omesso?
Per omissione, tardività o dati errati, si applica l’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997, con sanzioni amministrative proporzionate. Puoi ridurre gli importi col ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997): presenti gli elenchi mancanti o corretti e versi la sanzione ridotta, in base al tempo trascorso. Se il ritardo è breve e regolarizzi tempestivamente, la riduzione è maggiore. Conserva la prova di presentazione rettificativa e i documenti a supporto. In caso di dubbi, verifica sempre le istruzioni aggiornate di ADM e, per i fondamenti giuridici, i testi su Normattiva.
