Marche da bollo: cosa sono, durata e cosa puoi fare se non le usi?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’imposta di bollo sulle fatture senza IVA è di 2 euro oltre 77,47 euro. Sulle e-fatture si assolve in modo virtuale con versamenti trimestrali. Se la dimentichi, usa il ravvedimento per ridurre sanzioni e interessi.

  • L’imposta di bollo di 2 euro si applica a fatture, note e ricevute non assoggettate a IVA quando l’importo non IVA supera 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa allegata, art. 13, n. 1).
  • Sulle fatture elettroniche il bollo è virtuale: si indica in fattura e si paga per trimestre con F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (DM 17 giugno 2014 e successive modifiche).
  • Se ometti o versi in ritardo, puoi sanare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) e ridurre le sanzioni; il cliente è coobbligato se riceve un documento senza bollo (DPR 642/1972, art. 22).

Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica

L’imposta di bollo è un tributo che rende validi alcuni atti e documenti. Per le fatture, si applica quando non c’è IVA. Il riferimento è il DPR 642/1972, Tariffa allegata, art. 13, n. 1.

L’importo è fisso: 2 euro per fatture, note, conti e ricevute non soggetti a IVA. Scatta se l’importo non IVA supera 77,47 euro. Sotto quella soglia, non si paga.

Attenzione al perimetro: si guarda solo ciò che non sconta IVA. Se una fattura contiene righe con IVA e righe esenti o non imponibili, il bollo si valuta solo sulle righe senza IVA.

Come capire “non soggetto a IVA” in pratica

Parliamo di operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972), non imponibili (esportazioni, servizi internazionali), escluse o fuori campo. Nelle e-fatture si indicano con codici “Natura” (ad esempio N1, N2, N3, N4).

Il bollo non si applica mai su importi che scontano IVA, anche se nella stessa fattura ci sono righe non IVA. Conta solo il totale delle righe senza IVA.

Ritenuta d’acconto e contributi previdenziali non cambiano l’obbligo. La soglia di 77,47 euro si valuta sull’imponibile non IVA, non sul netto da pagare.

Durata della marca da bollo, data e integrare gli importi

Le marche da bollo cartacee (contrassegni) non scadono. Puoi usarle anche anni dopo l’acquisto. Ma devono essere coerenti con la normativa vigente al momento dell’uso.

Se cambia l’importo di legge (ad esempio da 1,81 a 2 euro), devi integrare la differenza. Puoi farlo con un altro contrassegno oppure con assolvimento virtuale autorizzato dall’ufficio.

La data del contrassegno deve essere uguale o precedente alla data del documento. La regola è “fin dall’origine” (DPR 642/1972, art. 3). Se è successiva, si tratta di regolarizzazione, non di assolvimento originario.

Validità legata al documento

Se il documento ha una sua scadenza (per esempio un certificato valido 6 mesi), la rilevanza del bollo finisce con la scadenza del documento. Non “scade” il contrassegno, ma non serve più perché l’atto non ha più valore.

Sulle e-fatture niente contrassegno cartaceo. Il bollo è esclusivamente virtuale. Lo indichi in fattura e lo versi in base ai conteggi dell’Agenzia delle Entrate (DM 17 giugno 2014).

Come si assolve il bollo: elettronico e cartaceo

Fatture elettroniche (SdI)

Nella fattura elettronica si imposta il campo “bollo” a Sì se il totale delle linee non IVA supera 77,47 euro. Il gestionale mostra la dicitura “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

L’Agenzia delle Entrate calcola il totale del bollo dovuto per trimestre, anche correggendo eventuali dimenticanze in base ai codici “Natura”. Trovi gli importi nell’area riservata, con F24 precompilato o addebito diretto.

Scadenze attuali: primo trimestre 31 maggio; secondo trimestre 30 settembre; terzo trimestre 30 novembre; quarto trimestre fine febbraio dell’anno successivo. La base è il DM 17 giugno 2014, come modificato.

Documenti analogici (cartacei o PDF senza SdI)

Se emetti una fattura cartacea non soggetta a IVA oltre 77,47 euro, applichi un contrassegno da 2 euro. Lo incolli sul documento e indichi “imposta di bollo assolta”. La data deve essere non successiva alla fattura.

Chi emette paga il bollo. Se non lo fa, il cliente è coobbligato e deve regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento (DPR 642/1972, art. 22). In pratica, acquista il contrassegno o si rivolge all’ufficio per la regolarizzazione.

Imprese con molti atti cartacei possono chiedere l’autorizzazione all’assolvimento virtuale presso l’Agenzia delle Entrate (DPR 642/1972, art. 15). Si versa periodicamente l’imposta dovuta.

Errori, omissioni e sanzioni: cosa fare

Hai dimenticato il bollo su e-fatture

L’Agenzia delle Entrate può integrare il dovuto analizzando le fatture trasmesse al SdI. Ricevi una comunicazione nell’area riservata con l’importo da pagare e la scadenza trimestrale.

Se paghi in ritardo, si applica la sanzione per omesso o tardivo versamento dei tributi pari al 30% (D.Lgs. 471/1997, art. 13). Puoi ridurla con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) in base a quanto tardi paghi.

Oltre alla sanzione ridotta, versi gli interessi legali giorno per giorno. Se non concordi con l’integrazione, puoi segnalare le anomalie sempre nell’area riservata, motivando le ragioni (per esempio errata natura IVA o importi).

Hai omesso il bollo su una fattura cartacea

Regolarizza al più presto. L’ufficio applica l’imposta dovuta e le sanzioni del DPR 642/1972 (art. 25), che variano in base alla gravità e al ritardo. Agire spontaneamente aiuta a ridurre l’impatto.

Se il cliente riceve il documento senza bollo, è coobbligato e deve sanare entro 15 giorni (DPR 642/1972, art. 22). In pratica, applica il contrassegno o si presenta all’ufficio per la regolarizzazione.

Data del contrassegno successiva? È un’assoluzione tardiva. Meglio annotare sul documento che il bollo è stato applicato in regolarizzazione, con data, e conservarne prova d’acquisto.

Importo del bollo cambiato nel tempo

Se hai contrassegni con importi vecchi, integra la differenza. Ad esempio, con un altro contrassegno. Evita di “tagliare” o sommare importi con penna. La regola è chiara: l’imposta complessiva deve tornare all’importo vigente.

Per documenti già emessi, se l’imposta risulta insufficiente, si tratta di irregolarità. Puoi sanare con i canali dell’ufficio o, per e-fatture, con i versamenti integrativi segnalati dall’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Domande sì/no per decidere subito

  • Il documento è una fattura, nota, conto o ricevuta? Se no, verifica la tariffa del DPR 642/1972 per il tuo atto specifico.
  • Le operazioni in fattura sono tutte con IVA? Se sì, niente bollo. Se no, vai avanti.
  • Il totale delle righe senza IVA supera 77,47 euro? Se sì, bollo di 2 euro. Se no, nessun bollo.
  • È una e-fattura? Se sì, imposta bollo a Sì e versa trimestralmente. Se no, applica il contrassegno cartaceo con data non successiva.
  • Hai dimenticato il bollo? Se e-fattura, paga con ravvedimento; se cartacea, regolarizza presso l’ufficio. Se sei cliente e l’hai ricevuta senza bollo, paga entro 15 giorni.

Riferimenti normativi essenziali

Dove trovare le regole ufficiali

DPR 642/1972: disciplina generale dell’imposta di bollo, con Tariffa Allegata (art. 13, n. 1 per fatture, note, conti e ricevute), art. 3 “fin dall’origine”, art. 15 assolvimento virtuale, art. 22 coobbligazione, art. 25 sanzioni.

DM MEF 17 giugno 2014: modalità di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche e versamenti trimestrali, come modificato dai successivi decreti.

D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate: fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio.

D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzione per omesso o tardivo versamento) e D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso).

Consulta i testi su Normattiva, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aggiornamenti applicativi.

Scenario Quando scatta il bollo (2 euro) Come si assolve Scadenza/Tempistiche Chi paga/Responsabilità
Professionista in regime forfettario (e-fattura) Totale righe senza IVA > 77,47 euro Flag bollo in fattura elettronica; versamento trimestrale precompilato Q1: 31/05; Q2: 30/09; Q3: 30/11; Q4: fine febbraio anno successivo Emittente; AE può integrare; ravvedimento se in ritardo
Prestazione esente art. 10 DPR 633/1972 (e-fattura) Importo esente > 77,47 euro Bollo virtuale in e-fattura; pagamento con F24 da area riservata Scadenze trimestrali come sopra Emittente; sanzione 30% riducibile con ravvedimento
Fattura “mista” (righe con IVA + righe non IVA) Somma righe non IVA > 77,47 euro E-fattura: bollo virtuale; Cartacea: contrassegno da 2 euro Subito per cartacea; trimestrale per e-fattura Emittente; cliente coobbligato se riceve documento senza bollo
Ricevuta per prestazione occasionale (cartacea) Compenso senza IVA > 77,47 euro Contrassegno cartaceo da 2 euro, data non successiva Contestuale all’emissione Emittente; in difetto, cliente regolarizza entro 15 giorni
Fattura estera o operazione non soggetta ex art. 7-7-septies (e-fattura) Importi “fuori campo” (N2/N3/N4) > 77,47 euro Bollo virtuale con indicazione in e-fattura Trimestrale AE Emittente; verifica automatica AE su codici Natura

FAQ

Come calcolo la soglia di 77,47 euro se ho una fattura con righe con IVA e righe senza IVA?

Somma solo le righe senza IVA: esenti, non imponibili, escluse o fuori campo. Ignora le righe con IVA. Se la somma supera 77,47 euro, devi applicare il bollo di 2 euro. Questo vale sia per fatture elettroniche sia per cartacee. Nelle e-fatture controlla che i codici “Natura” siano corretti. Un codice natura sbagliato può far scattare un bollo non dovuto o farne mancare uno dovuto. La ritenuta d’acconto non conta per la soglia, perché non è un’operazione IVA. Anche i contributi previdenziali (per esempio il 4% delle Casse professionali) non cambiano il perimetro: considera se quelle somme sono nella parte non IVA del documento. Se superi la soglia, indica il bollo; altrimenti non serve. Conserva sempre il ragionamento e la documentazione a supporto in caso di controlli.

Ho dimenticato di impostare il bollo su alcune e-fatture: cosa succede e come mi regolarizzo?

L’Agenzia delle Entrate verifica le fatture nel Sistema di Interscambio. Se individua importi senza IVA oltre soglia, integra il dovuto nel tuo cassetto fiscale. Troverai un elenco con trimestre, importi e F24 precompilato. Se paghi entro le scadenze trimestrali, chiudi senza ulteriori sanzioni. Se sei in ritardo, si applica la sanzione del 30% per omesso versamento (D.Lgs. 471/1997, art. 13) riducibile con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13): più paghi presto, più la riduzione è forte. Devi anche versare gli interessi legali maturati giorno per giorno. Se ritieni che l’integrazione sia errata (per esempio per natura IVA impostata correttamente ma non riconosciuta), puoi segnalare l’anomalia nell’area riservata e chiedere la rettifica, documentando i motivi.

La marca da bollo cartacea con data successiva alla fattura è valida? Come rimediare correttamente?

La regola è “fin dall’origine” (DPR 642/1972, art. 3). Quindi il contrassegno deve avere data uguale o precedente al documento. Se lo applichi dopo, hai assolto l’imposta tardivamente. Non invalida il documento, ma può comportare sanzioni. Per regolarizzare in modo pulito: apponi il contrassegno e annota che l’imposta è stata assolta in regolarizzazione con la data effettiva; conserva la prova d’acquisto del contrassegno; se richiesto, presenta all’ufficio una regolarizzazione formale. L’ufficio potrà applicare le sanzioni del DPR 642/1972, art. 25, tenendo conto della spontaneità e della tempestività. Agire subito riduce l’esposizione al rischio sanzionatorio.

Ho ricevuto una fattura cartacea senza bollo ma dovuto: entro quando e come devo pagarlo io, cliente?

Se l’emittente non ha assolto il bollo, il destinatario è coobbligato (DPR 642/1972, art. 22). Deve regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione del documento. La via pratica è applicare un contrassegno cartaceo da 2 euro sulla copia in tuo possesso e annotare l’assolvimento. In alternativa puoi recarti all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione amministrativa. Conserva la fattura, la prova d’acquisto del contrassegno o la ricevuta di regolarizzazione. È buona prassi informare l’emittente e richiedere, per le prossime fatture, il corretto assolvimento originario. Se la fattura è elettronica transitata dal SdI, di norma l’emittente regolarizza tramite i canali dell’Agenzia; tu non devi applicare contrassegni, ma puoi sollecitare la correzione.

Posso usare vecchie marche da bollo da 1,81 euro rimaste in un cassetto? Come si fa l’integrazione dell’importo?

Sì, i contrassegni cartacei non scadono. Però l’imposta da assolvere oggi per le fatture è di 2 euro. Se hai un contrassegno da 1,81 euro, devi integrare la differenza con un ulteriore contrassegno fino a raggiungere 2 euro complessivi. Non scrivere a penna o “arrotondare”. L’integrazione deve essere tracciabile. Apponi i due contrassegni sul documento e annota “imposta di bollo integrata all’importo vigente”. Se emetti molti documenti, valuta l’autorizzazione all’assolvimento virtuale presso l’Agenzia delle Entrate per gestire il bollo in modo periodico e senza contrassegni cartacei (DPR 642/1972, art. 15). Ricorda che sulle e-fatture non puoi usare contrassegni: il bollo è sempre virtuale e si versa a consuntivo trimestrale.

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