IRAP: cos’è, chi deve pagarla e quando scade?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’IRAP si versa con saldo e acconti: saldo e primo acconto entro 30 giugno, secondo acconto entro 30 novembre. Si paga con modello F24, Sezione Regioni, usando i codici tributo IRAP corretti.

  • Scadenze ordinarie: 30 giugno (saldo + primo acconto) e 30 novembre (secondo acconto). Se cade di festivo, slitta al primo giorno lavorativo.
  • Acconti IRAP: 100% dell’imposta dovuta, di norma 40% a giugno e 60% a novembre. Metodi di calcolo: storico o previsionale.
  • F24, Sezione Regioni: saldo 3800; primo acconto 3812; secondo acconto/unica soluzione 3813; interessi rateazione 3805; sanzioni 3806.

Cos’è l’IRAP e chi deve pagarla nel 2026

L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive. Colpisce il valore della produzione netta. In parole semplici: il margine industriale generato sul territorio regionale.

La disciplina base è nel Decreto Legislativo 446/1997, consultabile su Normattiva. Definisce soggetti passivi, base imponibile, aliquote e ripartizione regionale. Le Regioni possono variare l’aliquota entro limiti di legge.

Dal periodo d’imposta 2022 sono esclusi dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo. La previsione è nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 8 e 9, consultabile su Normattiva.

Devono ancora pagare IRAP: società di capitali (spa, srl, sapa), società cooperative e di mutua assicurazione, società di persone (snc, sas), enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali esercitate, studi associati e associazioni professionali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, pubbliche amministrazioni, banche e assicurazioni con regole ad hoc.

Restano esclusi: ditte individuali e professionisti (anche forfettari o “minimi”), in quanto persone fisiche. L’esclusione vale dal 2022 in avanti. Non riguarda studi associati o società tra professionisti, che sono soggetti passivi IRAP.

Scadenze IRAP: saldo e acconti

Calendario 2026 e regole di slittamento

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze ordinarie sono:

– 30 giugno 2026: versamento del saldo IRAP 2025 e del primo acconto IRAP 2026.

– 30 novembre 2026: versamento del secondo acconto IRAP 2026.

Se la scadenza cade di sabato o festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs. 241/1997, consultabile su Normattiva). Può essere previsto il pagamento entro fine luglio con una piccola maggiorazione percentuale stabilita annualmente dai provvedimenti fiscali: verifica sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Acconti: metodo storico e previsionale

Gli acconti IRAP coprono il 100% dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Si versano, in via ordinaria, 40% a giugno e 60% a novembre. Questa ripartizione è consolidata nelle istruzioni ministeriali e nelle norme sui versamenti in acconto (D.P.R. 435/2001, consultabile su Normattiva).

Metodo storico: calcoli l’acconto sul debito IRAP dell’anno precedente (rigo saldo del modello IRAP, al netto di eventuali crediti compensati o rimborsi). È il metodo più prudente.

Metodo previsionale: stimi l’IRAP dovuta per l’anno in corso. Versi acconti sulla base della stima. È utile se prevedi margini operativi più bassi. Se sbagli per difetto, potresti pagare interessi e sanzioni sulla differenza.

Soglie minime: se l’acconto complessivo è inferiore alla soglia minima indicata annualmente nelle istruzioni di versamento, non è dovuto. Controlla sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento.

Come versare l’IRAP con il modello F24

Sezione Regioni, campi e codici tributo

Si usa il modello F24, Sezione Regioni e Province autonome (D.Lgs. 241/1997, consultabile su Normattiva). Compila così:

  • Codice tributo: identifica il tipo di versamento.
  • Regione: indica il codice della Regione competente (tabella codici regione nelle istruzioni F24).
  • Anno di riferimento: l’anno d’imposta (formato AAAA).
  • Importi a debito/credito: inserisci gli importi dovuti o da compensare.

Codici tributo principali IRAP:

  • 3800: IRAP – saldo.
  • 3812: IRAP – acconto prima rata (40%).
  • 3813: IRAP – acconto seconda rata (60%) o acconto in unica soluzione.
  • 3805: interessi per pagamento dilazionato tributi regionali.
  • 3806: sanzioni tributi regionali.

Se versi in un’unica soluzione l’acconto, usa 3813. Se rateizzi il saldo/primo acconto, aggiungi il codice 3805 per gli interessi di rateazione.

Rateazione, interessi e sanzioni

Puoi rateizzare il saldo e il primo acconto di giugno, con interessi di rateazione calcolati ai tassi legali o fissati dalle istruzioni annuali. Per ogni rata indichi, nel campo “rateazione”, il numero della rata e il totale delle rate (esempio: 0106 per la prima di sei).

Interessi e sanzioni seguono le regole generali dei tributi regionali (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997, consultabili su Normattiva). In caso di ritardo o omesso versamento, si applica la sanzione base del 30% riducibile con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Gli interessi di mora si calcolano giorno per giorno al tasso legale pro tempore.

Base imponibile e aliquote: come determinare l’importo

Imprese commerciali in contabilità ordinaria

Per le imprese che redigono bilancio, la base IRAP è il valore della produzione di conto economico (voci A) meno i costi della produzione ammessi (alcune voci B), con esclusioni specifiche per costi del personale e oneri finanziari. La regola è nell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

In pratica, parti dai ricavi e proventi tipici. Sottrai i costi diretti e generali ammessi. Non deduci il costo del lavoro (salvo deduzioni forfetarie o specifiche) né gli interessi passivi. Ottieni il margine operativo lordo “IRAP”.

Enti non commerciali e terzo settore

Gli enti non commerciali sono soggetti IRAP per le attività commerciali esercitate. La base imponibile segue criteri specifici dell’art. 10 del D.Lgs. 446/1997. Per il Terzo settore, valgono le regole fiscali speciali introdotte dalla riforma, ma l’IRAP si applica sulle attività considerate commerciali. Consulta i decreti attuativi del Codice del Terzo Settore e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Settori speciali: banche, assicurazioni e agricoltura

I soggetti finanziari e assicurativi hanno basi imponibili e aliquote speciali (artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. 446/1997). Anche l’agricoltura segue criteri particolari. Verifica ogni anno l’aliquota deliberata dalla tua Regione e le istruzioni settoriali.

L’aliquota ordinaria nazionale resta il riferimento (storicamente 3,9%), ma le Regioni possono aumentare o ridurre entro i limiti di legge. Le delibere regionali sono pubblicate sui Bollettini Ufficiali Regionali e richiamate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Compensazione, crediti e rimborsi

Puoi compensare debiti IRAP con crediti di altri tributi/contributi nel modello F24 (compensazione orizzontale, art. 17, D.Lgs. 241/1997). Esistono limiti annui e, oltre certe soglie, possibili obblighi di visto di conformità e invio preventivo della dichiarazione. Il quadro di riferimento è nell’art. 34 della legge 388/2000 e nelle norme successive, tutte consultabili su Normattiva, oltre a provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Se risulta un credito IRAP dalla dichiarazione, puoi chiederne il rimborso oppure usarlo in compensazione. Valuta tempi, controlli e capienza di altri debiti fiscali e contributivi.

Regola decisionale rapida

Decidi cosa pagare, quando e come

  • Sei una persona fisica (ditta individuale o professionista)? Dal 2022 non paghi l’IRAP. Verifica solo eventuali residui di anni precedenti.
  • Sei una società, ente o studio associato? Devi pagare IRAP. Calcola la base imponibile come da D.Lgs. 446/1997.
  • Hai chiuso il bilancio 2025 in utile operativo? Calcola il saldo 2025 e versa entro il 30 giugno 2026. Considera eventuali crediti e compensazioni.
  • Per il 2026, scegli l’acconto con metodo storico (più prudente) o previsionale (se prevedi margini più bassi). Ripartisci 40%/60%.
  • Compila F24 in Sezione Regioni: 3800 saldo, 3812 primo acconto, 3813 secondo acconto o acconto unico. Rateizzi? Aggiungi 3805 per gli interessi.
  • Hai pagato in ritardo? Usa il ravvedimento operoso: versa imposta, interessi legali e sanzioni ridotte con codice 3806.

Adempimenti correlati e controlli

La dichiarazione IRAP si presenta telematicamente, di norma entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (per i solari, il 30 novembre). Le istruzioni e i modelli sono pubblicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

Registra i versamenti, conserva i prospetti di calcolo della base imponibile e le delibere regionali applicate. In caso di controllo, questi documenti provano la correttezza di aliquote e deduzioni.

Le basi normative da consultare: D.Lgs. 446/1997 (IRAP), D.Lgs. 241/1997 (versamenti F24 e compensazioni), D.P.R. 435/2001 (versamenti e acconti), D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 (sanzioni e ravvedimento), Legge 234/2021 per l’esclusione delle persone fisiche. Puoi reperire i testi su Normattiva e le istruzioni operative sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Chi paga IRAP Base/aliquota (in sintesi) Versamenti e codici Tempistiche e note
Società di capitali (srl/spa) Sì, soggetto passivo Valore produzione art. 5 D.Lgs. 446/1997; aliquota regionale ordinaria o speciale Saldo 3800; 1° acconto 3812; 2° acconto/unique 3813; interessi 3805; sanzioni 3806 30/06 saldo+1° acconto; 30/11 2° acconto; rateizzazione saldo/1° acconto con interessi
Società di persone (snc/sas) Sì, soggetto passivo Valore produzione per imprese; deduzioni lavoro secondo legge regionale/nazionale Come sopra Stesse scadenze; attenzione a delibere regionali su aliquote
Studio associato / STP Sì, soggetto passivo Valore produzione da attività professionale associata; esclusioni costi lavoro Come sopra Esclusione persone fisiche non si applica agli studi; cura il metodo previsionale
Ente non commerciale con attività commerciale Sì, limitatamente all’attività commerciale Art. 10 D.Lgs. 446/1997; base determinata per la sfera commerciale Come sopra Corretta separazione contabile tra area istituzionale e commerciale
Banche e assicurazioni Sì, con regole speciali Artt. 6-8 D.Lgs. 446/1997; basi e aliquote dedicate Come sopra Verifica norme e istruzioni settoriali ogni anno
Ditta individuale / professionista (persona fisica) No, escluso dal 2022 Nessuna base IRAP dal 2022 in poi Nessun versamento IRAP; restano altri tributi (es. IRPEF, INPS) Controlla solo eventuali pendenze anteriori al 2022

FAQ

1) Sono una ditta individuale: devo ancora pagare l’IRAP nel 2026?

No, se sei una persona fisica titolare di ditta individuale o eserciti arti e professioni, l’IRAP non è più dovuta dal periodo d’imposta 2022. Lo prevede la Legge 234/2021, art. 1, commi 8 e 9. Fai attenzione però a due aspetti pratici. Primo: se avevi debiti IRAP riferiti ad anni fino al 2021, restano dovuti secondo le scadenze e gli eventuali piani di rateazione. Secondo: se la tua attività è diventata una società (trasformazione) o uno studio associato, dal cambio di forma giuridica torni nel perimetro IRAP. In questi casi, calcola l’imposta con le regole dei nuovi soggetti passivi e versa con F24 in Sezione Regioni. Conserva la documentazione del passaggio per eventuali controlli.

2) Come funziona il metodo previsionale per gli acconti IRAP e quali rischi comporta?

Con il metodo previsionale stimi l’IRAP dovuta per l’anno in corso e versi gli acconti su quella stima. È utile se prevedi un calo dei margini operativi, ad esempio per minori ricavi o maggiori costi non deducibili che riducono la base. Il vantaggio è non immobilizzare liquidità in eccesso. Il rischio è versare troppo poco. Se a consuntivo l’IRAP dovuta supera gli acconti versati, pagherai la differenza come saldo con interessi e, in caso di versamenti oltre i termini, sanzioni. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), versando spontaneamente imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base alla tempestività. Per limitare i rischi, aggiorna la previsione con cadenza trimestrale e confrontala con il metodo storico. Se lo scostamento diventa significativo, adegua i versamenti.

3) Posso rateizzare il saldo e il primo acconto IRAP? Come si compila l’F24 rateale?

Sì, il saldo e il primo acconto di giugno sono rateizzabili. Ogni rata include una quota capitale e gli interessi di rateazione calcolati sui giorni/mese secondo i tassi e i criteri indicati annualmente nelle istruzioni. In F24, Sezione Regioni, inserisci per ogni rata: il codice tributo (3800 per il saldo, 3812 per il primo acconto), l’importo della rata e l’anno di riferimento. Nel campo “rateazione” indica il progressivo (per esempio 0206 per la seconda di sei). Gli interessi di rateazione li versi con codice 3805, compilando una riga separata per la stessa Regione e lo stesso anno. Se salti una rata, decadono i benefici della rateazione e l’importo residuo diventa dovuto immediatamente, con possibili sanzioni e interessi. Valuta la sostenibilità del piano prima di scegliere il numero di rate.

4) Posso compensare il debito IRAP con un credito IVA o INPS? Ci sono limiti o obblighi di visto?

Sì, la compensazione orizzontale nel modello F24 è ammessa (art. 17, D.Lgs. 241/1997). Puoi usare crediti IVA, IRES/IRPEF, ritenute e anche crediti contributivi per compensare il debito IRAP. Attenzione però ai limiti annuali complessivi di compensazione previsti dalla legge (art. 34, L. 388/2000, come modificata) e alle regole specifiche per ciascun credito. Oltre determinate soglie possono scattare obblighi di visto di conformità e la necessità di presentare la dichiarazione dalla quale emerge il credito prima della compensazione. Le soglie e i casi operativi possono variare nel tempo con le leggi di bilancio e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Prima di compensare importi rilevanti, verifica sempre le istruzioni aggiornate e valuta l’apposizione del visto.

5) Cosa succede se pago il saldo IRAP in ritardo? Come funziona il ravvedimento operoso?

Il ritardo comporta sanzione per omesso o tardivo versamento pari al 30% dell’importo non pagato (D.Lgs. 471/1997), più interessi legali calcolati giorno per giorno. Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Versi l’imposta residua con il codice tributo originario (per esempio 3800 per il saldo), gli interessi al tasso legale con il codice 3805 e la sanzione ridotta con il codice 3806. La riduzione dipende dalla tempestività: quanto prima regolarizzi, tanto minore è la sanzione. Conserva la prova dei pagamenti e il prospetto di calcolo di imposta, sanzioni e interessi. Se il ritardo deriva da errore nel metodo previsionale, ricalcola gli acconti e valuta un ravvedimento anche per quelli, per ridurre l’esposizione sanzionatoria complessiva.

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