Scadenze dell’INPS: quali e quando sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei in Gestione separata, paga saldo/1° acconto entro il 30 giugno (o entro 30 giorni con lo 0,40%) e 2° acconto il 30 novembre. Artigiani/commercianti: minimale in 4 rate (16/5, 20/8, 16/11, 16/2).

  • Gestione separata: saldo e acconti seguono le scadenze delle imposte sui redditi (art. 17, DPR 435/2001). Differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.
  • Artigiani e commercianti: contributi sul minimale in 4 rate fisse; eccedenza sul reddito in sede di saldo/acconti (L. 662/1996, art. 1, commi 202-203).
  • Ritardi: sanzioni civili INPS (art. 116, L. 388/2000). Sospensione versamenti 1-20 agosto con scadenza al 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni (art. 3-quater, DL 16/2012).

Chi deve pagare: inquadrare correttamente la gestione

Gestione separata INPS: cos’è e chi vi rientra

La Gestione separata copre i professionisti senza cassa privata e alcune collaborazioni. La istituisce l’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. Contri­buisci sul reddito professionale netto, cioè il reddito di lavoro autonomo del TUIR dopo i costi deducibili.

Ogni anno l’INPS fissa aliquote, minimali e massimali contributivi con apposita circolare. Per verificare i valori 2026 consulta la circolare INPS dell’anno e la base normativa su Normattiva.

Paghi con F24. Le scadenze di saldo e acconti seguono quelle delle imposte sui redditi. Vale anche la facoltà di differire di 30 giorni con lo 0,40% (art. 17, DPR 435/2001).

Artigiani e commercianti: minimale, eccedenza e base legale

Se sei iscritto come artigiano o commerciante versi contributi fissi sul minimale di reddito e, se superi il minimale, versi anche l’eccedenza in percentuale. La disciplina è nell’articolo 1, commi 202-203, Legge 662/1996.

I contributi sul minimale si versano in 4 rate predeterminate. L’eventuale eccedenza si liquida con saldo e acconti, come per le imposte. Le aliquote e gli importi minimi/mas­simi sono definiti ogni anno da circolari INPS.

Chi aderisce al regime forfettario può chiedere la riduzione del 35% dei contributi artigiani/commercianti. La prevede l’articolo 1, comma 77, Legge 190/2014 ed è attuata da decreto interministeriale 2 maggio 2016. Serve domanda e vale fino a revoca.

Scadenze 2026: calendario operativo

Gestione separata: saldo e acconti

Saldo 2025 e 1° acconto 2026 scadono il 30 giugno 2026. Puoi pagare entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17, DPR 435/2001). Se questo periodo cade tra l’1 e il 20 agosto, si applica la sospensione estiva: paghi il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni per la sospensione stessa (art. 3-quater, DL 16/2012). La maggiorazione dello 0,40% resta dovuta se usi il differimento dei 30 giorni.

Il 2° acconto 2026 scade il 30 novembre 2026. Se la scadenza cade di sabato o in festivo, paghi il primo giorno lavorativo successivo (regola generale dei versamenti unitari, D.Lgs. 241/1997).

La ripartizione è quella tipica: 40% del totale acconti a giugno, 60% a novembre. Se l’acconto complessivo è modesto, si può pagare in un’unica soluzione secondo le soglie fiscali vigenti.

Artigiani e commercianti: rate del minimale ed eccedenza

Il minimale si versa in 4 rate con queste scadenze standard: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo. La scadenza di agosto è il 20 per effetto della sospensione dei versamenti (art. 3-quater, DL 16/2012).

L’eventuale eccedenza sul reddito si paga con saldo e acconti come per le imposte. Quindi: saldo e 1° acconto a giugno (o entro 30 giorni con lo 0,40%), 2° acconto a novembre, come da art. 17, DPR 435/2001 e prassi INPS.

Se aderisci alla riduzione contributiva del 35% per forfettari, la riduzione si applica ai contributi dovuti (minimale e, se dovuta, eccedenza). Verifica ogni anno i valori aggiornati nella circolare INPS.

Come si calcola: metodo, basi e accorgimenti

Base imponibile e aliquote

Gestione separata: applichi l’aliquota INPS al reddito professionale netto. Il reddito è quello del quadro RE o LM del modello Redditi, a seconda del regime. Per i forfettari il reddito è quello forfetario, dato dai ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività.

Artigiani/commercianti: versi un contributo fisso calcolato sul minimale di reddito. Se superi il minimale, versi l’eccedenza applicando l’aliquota alla quota di reddito oltre il minimale. Verifica minimali/massimali nella circolare INPS dell’anno.

Le aliquote e i massimali cambiano ogni anno. Consulta la circolare INPS 2026 per: Gestione separata, artigiani e commercianti. Le basi legali sono nella L. 335/1995 e nella L. 662/1996 (Normattiva).

Acconti: storico, previsionale e soglie

Metodo storico: calcoli l’acconto 2026 in base ai contributi dovuti per il 2025. Paghi il 100% in due rate: 40% a giugno, 60% a novembre. È la regola generale prevista dalle norme sulle imposte, applicata anche ai contributi in autoliquidazione.

Metodo previsionale: puoi ridurre l’acconto se prevedi un reddito 2026 inferiore. Attenzione al rischio di sotto-versamento: se paghi meno del dovuto, l’INPS applica sanzioni civili sulla differenza. Usa stime prudenti e documentabili.

Soglie minime: se l’acconto complessivo è sotto la soglia minima prevista per le imposte, non è dovuto; tra la prima e la seconda soglia si paga in unica rata a novembre. Applica le stesse soglie fiscali agli acconti contributivi in autoliquidazione.

Ritardi, sanzioni e strumenti di tutela

Differimento di 30 giorni con 0,40%

Per saldo e acconti che seguono le scadenze fiscali, puoi pagare entro 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% (art. 17, DPR 435/2001). È una facoltà, non una sanzione. Va calcolata sull’importo dovuto.

Se il termine differito ricade tra l’1 e il 20 agosto, paghi il 20 agosto per effetto della sospensione dei versamenti (art. 3-quater, DL 16/2012). La sospensione non elimina lo 0,40% se hai scelto il differimento.

Sanzioni civili INPS e interessi

Se superi i 30 giorni o non versi le rate del minimale, si applicano le sanzioni civili INPS dell’articolo 116, Legge 388/2000. La sanzione varia secondo il tipo di omissione (ritardato versamento, omesso versamento, evasione) e può crescere rapidamente.

L’INPS può applicare anche interessi di mora e di dilazione. Le misure sono fissate annualmente con circolari. Verifica sempre la circolare INPS 2026 per i tassi in vigore.

Per regolarizzare puoi chiedere la dilazione del debito ai sensi della normativa INPS sulle rateazioni. La domanda sospende alcune azioni esecutive ma non elimina le sanzioni già maturate.

Compensazioni e controlli

Puoi compensare i contributi INPS con crediti fiscali e contributivi tramite F24, secondo le regole del D.Lgs. 241/1997 e della prassi dell’Agenzia delle Entrate. Rispetta i vincoli su visto di conformità e limiti annuali, quando applicabili.

Conserva calcoli, simulazioni e basi di stima per eventuali controlli. In caso di metodo previsionale sugli acconti, documenta attentamente la riduzione dei ricavi o dei compensi.

Regola decisionale rapida

Dal “chi sono” al “quanto pago” in 6 passi logici

1) Identifica la gestione: se non hai cassa privata, probabilmente sei in Gestione separata; se sei impresa individuale artigiana o commerciale, rientri in artigiani/commercianti (verifica iscrizione INPS).

2) Determina la base imponibile: per Gestione separata usa il reddito professionale 2025; per artigiani/commercianti applica prima il minimale, poi calcola l’eventuale eccedenza sul reddito.

3) Applica le aliquote 2026 indicate nella circolare INPS dell’anno. Non usare percentuali di anni precedenti.

4) Calcola il saldo 2025 e gli acconti 2026 con metodo storico. Se prevedi cali di reddito, valuta il metodo previsionale con prudenza.

5) Pianifica le scadenze: 30 giugno (o 30 giorni dopo con 0,40%) e 30 novembre per saldo/acconti; 16/5, 20/8, 16/11, 16/2 per il minimale artigiani/commercianti.

6) Se sei in ritardo oltre 30 giorni o salti una rata del minimale, applica le sanzioni civili INPS (art. 116, L. 388/2000) e valuta subito una regolarizzazione o una dilazione.

Fonti e come verificarle

Norme di base

Gestione separata: articolo 2, comma 26, Legge 335/1995 (consulta su Normattiva). Scadenze saldo/acconti e maggiorazione 0,40%: articolo 17, DPR 435/2001. Versamenti unificati con F24: D.Lgs. 241/1997.

Artigiani e commercianti: articolo 1, commi 202-203, Legge 662/1996. Riduzione contributiva per forfettari: articolo 1, comma 77, Legge 190/2014 e decreto interministeriale 2 maggio 2016 (Ministero del Lavoro e MEF).

Sanzioni civili INPS: articolo 116, Legge 388/2000. Sospensione versamenti 1-20 agosto: articolo 3-quater, DL 16/2012. Aggiornamenti annuali su aliquote e minimali: circolari INPS e comunicazioni del Ministero del Lavoro.

Scenario Cosa paghi Scadenze 2026 Reazione se sei in ritardo
Professionista in Gestione separata con acconti dovuti Saldo 2025 + acconti 2026 (40% giugno, 60% novembre) 30 giugno; 30 novembre. Entro 30 giorni dal 30 giugno con 0,40%. Se cade 1-20 agosto, scadenza al 20 agosto Oltre 30 giorni: sanzioni civili INPS (art. 116, L. 388/2000) e interessi; valuta dilazione
Artigiano/commerciante con solo minimale Rate fisse su minimale dell’anno 16 maggio; 20 agosto; 16 novembre; 16 febbraio 2027 Ritardo su rate: sanzioni civili INPS; possibile domanda di rateazione del debito
Artigiano/commerciante con reddito sopra il minimale Rate su minimale + saldo/eccedenza e acconti come per imposte Minimale alle 4 scadenze; saldo/1° acconto 30 giugno (o entro 30 giorni con 0,40%); 2° acconto 30 novembre Ritardo acconti: sanzioni civili INPS; ritardo minimale: sanzioni civili; verifica importi con circolare INPS
Forfettario artigiano/commerciante con riduzione 35% Contributi ridotti del 35% su minimale ed eccedenza, se autorizzata la riduzione Stesse scadenze del profilo artigiano/commerciante Ritardi: sanzioni civili; la riduzione non evita le sanzioni. Controlla che la riduzione sia attiva
Professionista in Gestione separata che prevede calo reddito Acconti con metodo previsionale ridotti rispetto allo storico 30 giugno e 30 novembre (con regola 40/60) Se l’acconto risulta insufficiente a consuntivo: sanzioni civili sulla differenza; preferisci stime conservative
Qualunque profilo con scadenza tra 1 e 20 agosto Versamenti ordinari previsti in quel periodo Pagamento al 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni per la sospensione Oltre il 20 agosto: sanzioni civili/ interessi secondo gestione; la sospensione non si estende oltre

FAQ

Ho saltato il 30 giugno per il saldo/1° acconto INPS Gestione separata: posso ancora pagare con lo 0,40%?

Sì, se rientri nel differimento di 30 giorni dell’art. 17, DPR 435/2001. In pratica, puoi pagare entro il 30° giorno successivo con una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto. Se questo periodo intercetta la finestra 1-20 agosto, la scadenza “di calendario” si sposta al 20 agosto per la sospensione dei versamenti (art. 3-quater, DL 16/2012). La sospensione non elimina la maggiorazione dello 0,40% se stai usando il differimento. Oltre i 30 giorni, non parliamo più di differimento: l’INPS applica le sanzioni civili dell’art. 116, L. 388/2000, che crescono nel tempo. Per ridurre il rischio, versa subito e valuta una richiesta di dilazione se devi importi elevati.

Come calcolo gli acconti INPS se sono in regime forfettario?

In forfettario il reddito non è “ricavi meno costi”, ma ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Quello è il reddito fiscale. Su quel reddito, al netto dei contributi deducibili, calcoli anche la base per i contributi INPS. Se sei in Gestione separata applichi l’aliquota della gestione al reddito forfetario. Se sei artigiano/commerciante, versi prima il minimale, poi l’eventuale eccedenza sul reddito che supera il minimale. Gli acconti 2026, col metodo storico, sono pari al 100% dei contributi eccedenti dovuti per il 2025, in due rate 40% e 60%. Se hai la riduzione contributiva del 35% (art. 1, c. 77, L. 190/2014; decreto 2 maggio 2016), applicala sia al minimale sia all’eccedenza. Ricorda che le aliquote e i minimali 2026 sono fissati da circolare INPS: usa sempre i valori dell’anno corrente.

Il ravvedimento operoso vale anche per i contributi INPS pagati in F24?

Il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 riguarda i tributi. I contributi previdenziali seguono regole diverse. Se paghi in ritardo i contributi INPS, si applicano le sanzioni civili di cui all’art. 116, L. 388/2000, non il ravvedimento fiscale. Fa eccezione il differimento di 30 giorni con lo 0,40% per saldo e acconti che seguono le scadenze fiscali (art. 17, DPR 435/2001), che non è un “ravvedimento”, ma una facoltà di pagamento tardivo a breve termine. Oltre quel termine, le sanzioni e gli interessi sono quelli previdenziali. Se hai rate del minimale scadute, sei già nella sfera delle sanzioni civili. In questi casi valuta la dilazione del debito presso INPS per contenere l’aggravio finanziario.

Sono artigiano: devo pagare il minimale se ho reddito zero o in perdita?

Sì. Il minimale non dipende dal reddito che realizzi, ma dalla sola iscrizione alla gestione artigiani/commercianti (art. 1, commi 202-203, L. 662/1996). Anche con reddito zero versi le quattro rate del minimale. Se il tuo reddito supera il minimale, versi in più l’eccedenza. Se sei in regime forfettario e hai attivato la riduzione del 35% (art. 1, c. 77, L. 190/2014; decreto 2 maggio 2016), applichi lo sconto anche quando il reddito è basso o nullo. Se prevedi un’attività ridotta o una cessazione, valuta con anticipo eventuali sospensioni o cessazioni dell’attività per evitare rate future. Se sei in difficoltà nei pagamenti, contatta l’INPS per la rateazione del debito per ridurre l’impatto delle sanzioni civili.

Come verifico aliquote, minimali e massimali 2026 senza rischiare errori?

Usa solo documenti ufficiali. Per le basi di legge consulta Normattiva: Legge 335/1995 (Gestione separata), Legge 662/1996 (artigiani/commercianti), Legge 190/2014 (riduzione forfettari), Legge 388/2000 art. 116 (sanzioni civili), DPR 435/2001 art. 17 (differimento 0,40%), DL 16/2012 art. 3-quater (sospensione di agosto). Per i numeri che cambiano ogni anno (aliquote, minimali, massimali, interessi), consulta le circolari INPS dell’anno 2026 e le note del Ministero del Lavoro. Verifica anche eventuali proroghe o DPCM che possono spostare scadenze o confermare il differimento del 30 luglio con 0,40%. Conserva le circolari scaricate e cita sempre il numero e la data in calcolo, così sei pronto in caso di controlli.

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