Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il carburante non si “scarica” in regime forfettario; in regime ordinario sì, se inerente all’attività, documentato con fattura elettronica, pagato con mezzi tracciabili e nei limiti percentuali previsti dal TUIR per i veicoli.
- Regime forfettario: niente deduzione o detrazione IVA sui carburanti; deduci solo i contributi previdenziali obbligatori.
- Regime ordinario: deduci il carburante se inerente, con e-fattura e pagamento tracciabile; percentuali secondo art. 164 TUIR.
- IVA carburanti: detraibile al 40% per uso promiscuo, 100% per veicoli strumentali o per agenti di commercio, con e-fattura e pagamenti tracciabili.
Quadro normativo di riferimento (2026)
La deducibilità del carburante dipende dal regime fiscale e dall’uso del veicolo. La regola madre è nell’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), che fissa limiti percentuali per i costi relativi ai mezzi di trasporto a motore.
Per i professionisti vale il principio di cassa (art. 54 TUIR): deduci quando paghi. Per le imprese vale il principio di competenza (art. 109 TUIR): deduci nel periodo di maturazione del costo.
L’IVA sui carburanti segue l’art. 19-bis1 del DPR 633/1972: detraibilità al 40% per uso promiscuo, 100% per veicoli strumentali esclusivi o per agenti e rappresentanti. Resta obbligatorio il pagamento tracciabile e la fattura elettronica per gli acquisti di carburante, introdotti dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nel regime forfettario, istituito dalla Legge 190/2014 e successive modifiche, i costi reali (come il carburante) non entrano nel calcolo del reddito. Si applica un coefficiente di redditività sul fatturato, diverso per codice ATECO. Restano deducibili solo i contributi previdenziali obbligatori.
Per l’IRPEF e le addizionali in regime ordinario si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per l’anno d’imposta di riferimento, stabiliti dalle ultime Leggi di Bilancio e dai decreti attuativi. Verifica sempre le aliquote correnti sul portale dell’Agenzia delle Entrate o su Normattiva.
Regime forfettario: perché il carburante non si deduce
Il regime forfettario applica un “coefficiente di redditività”. Significa: non sommi le spese reali. Il fisco presume una quota forfettaria di costi in base all’attività.
Il carburante rientra tra le spese “forfettizzate”. Non puoi dedurlo una per una. Non puoi detrarre l’IVA, perché nel forfettario non si esercita la detrazione.
L’unica voce che riduce il reddito forfettario è la contribuzione previdenziale obbligatoria. Esempio: contributi alla Gestione Separata o alla cassa professionale pagati nell’anno.
Attenzione: dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si è esteso a quasi tutti i forfettari. Serve per essere in regola, ma non cambia il divieto di dedurre il carburante nel regime.
Regime ordinario: quando e quanto si “scarica” il carburante
Nel regime ordinario deduci il carburante se rispetti tre condizioni chiave: inerenza, documentazione e congruità.
- Inerenza: la spesa serve per il lavoro. Ad esempio, visite a clienti o consegne.
- Documentazione: fattura elettronica intestata correttamente, con indicazione del mezzo di pagamento.
- Congruità: importi ragionevoli rispetto all’attività e ai chilometri dichiarati.
La percentuale di deducibilità dipende dall’uso del veicolo (art. 164 TUIR):
- Veicolo strumentale esclusivo all’attività (es. furgone per consegne): costi carburante deducibili al 100%.
- Auto a uso promiscuo di professionisti/imprese: deduzione al 20% dei costi connessi al veicolo, incluso carburante.
- Agenti e rappresentanti di commercio: deduzione all’80% dei costi veicolo, incluso carburante. È una regola speciale.
- Autocarri e veicoli N1 effettivamente strumentali: in genere 100%, se l’uso è dimostrabile e coerente.
IVA sul carburante: regole pratiche
L’IVA sui carburanti si può detrarre così (art. 19-bis1 DPR 633/1972):
- 40% per veicoli a uso promiscuo.
- 100% per veicoli esclusivamente strumentali.
- 100% per agenti e rappresentanti di commercio.
Condizioni operative: fattura elettronica e pagamento tracciabile (carte, bonifico, addebito). La tracciabilità discende dalla Legge 205/2017 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando dedurre: cassa o competenza
- Professionisti (art. 54 TUIR, principio di cassa): deduci quando paghi il carburante.
- Imprese (art. 109 TUIR, principio di competenza): deduci nel periodo di competenza, in base alle regole contabili.
Se usi il “carburante elettronico” tramite carte carburante company, considera la data di addebito e la fattura riepilogativa del fornitore.
Esempio numerico: agente di commercio in ordinario
Scenario: ricavi annui 40.000. Spese totali 17.000, inclusi 5.000 di carburante. Per gli agenti, la quota deducibile del carburante è l’80%, quindi 4.000 su 5.000.
Contributi previdenziali versati: 8.000. Reddito imponibile: 40.000 – 17.000 – 8.000 = 15.000. Sulle imposte personali applichi gli scaglioni e le aliquote IRPEF vigenti per l’anno d’imposta. Se l’aliquota del tuo scaglione è 23%, l’imposta lorda è 15.000 × 23% = 3.450.
Nota: gli scaglioni e le aliquote possono cambiare per effetto delle Leggi di Bilancio. Verifica sempre la tabella ufficiale dell’Agenzia delle Entrate prima del calcolo.
Regola decisionale rapida
- Sei in regime forfettario? Non deduci il carburante. Deduce solo i contributi previdenziali.
- Sei in regime ordinario e il veicolo è strumentale esclusivo? Deduci carburante al 100% e, in linea generale, detrai IVA al 100%.
- Sei un agente o rappresentante in ordinario? Deduci carburante all’80% e, in linea generale, detrai IVA al 100%.
- Usi l’auto in modo promiscuo? Deduci al 20% il carburante e detrai IVA al 40%.
- Paghi in contanti o senza fattura elettronica? Rischi di perdere deduzione e detrazione. Usa sempre pagamenti tracciabili e chiedi e-fattura.
Documenti, pagamenti e conservazione
Richiedi sempre la fattura elettronica intestata alla partita IVA. Verifica i dati: intestazione, targa se possibile, quantità e prezzo, data e metodo di pagamento.
Usa metodi tracciabili: carte aziendali, carte carburante, bonifico, addebito. Evita il contante. La tracciabilità è condizione per IVA e deduzione dei costi carburante.
Conserva le fatture elettroniche in conservazione digitale a norma per 10 anni. Riferimenti: Codice civile, art. 2220; decreto in materia di conservazione digitale e regole tecniche richiamate dall’Agenzia delle Entrate.
Errori frequenti da evitare
- Fatture intestate alla persona fisica e non alla partita IVA: l’inerenza si indebolisce. Chiedi la correzione.
- Pagamenti in contanti: mettono a rischio deduzione e detrazione IVA. Usa sempre strumenti tracciabili.
- Carburante per veicoli privati non collegati all’attività: manca inerenza. Evita.
- Confondere percentuali di deduzione “auto” con IVA “carburante”: sono regole distinte (TUIR vs DPR IVA).
- Usare ancora la scheda carburante: è superata. Oggi serve la fattura elettronica.
| Scenario | Requisiti documentali e pagamento | Deducibilità ai fini reddituali (art. 164 TUIR) | Detraibilità IVA carburante (art. 19-bis1 DPR 633/1972) | Tempistiche operative |
|---|---|---|---|---|
| Forfettario, auto a uso promiscuo | Fattura elettronica consigliata per compliance; pagamento tracciabile | Nessuna deduzione del carburante; deduci solo contributi previdenziali | Nessuna detrazione IVA nel regime forfettario | Non si registra ai fini deduzione; conserva le e-fatture per 10 anni |
| Ordinario, auto uso promiscuo (professionista) | Fattura elettronica; pagamento tracciabile; inerenza | 20% del costo carburante | 40% detraibile | Deduzione per cassa al pagamento; detrazione IVA nella liquidazione periodica |
| Agente/rappresentante di commercio | Fattura elettronica; pagamento tracciabile; attività coerente | 80% del costo carburante | 100% detraibile | Per professionisti: cassa; per imprese: competenza |
| Veicolo strumentale esclusivo (es. furgone) | Fattura elettronica; pagamento tracciabile; prova di uso esclusivo | 100% del costo carburante | 100% detraibile | Cassa per professionisti; competenza per imprese; registrazioni contabili ordinarie |
FAQ
Posso dedurre il carburante se l’auto è in leasing o noleggio a lungo termine?
Sì, ma valgono le stesse percentuali legate all’uso del veicolo (art. 164 TUIR). Se l’auto è a uso promiscuo, i costi correnti, incluso il carburante, sono deducibili al 20%. Se sei un agente di commercio, l’80%. Se il veicolo è strumentale esclusivo, 100%. Il fatto che il mezzo sia in leasing o a noleggio non cambia le percentuali sul carburante; incide invece su altri aspetti, come i limiti di deducibilità dei canoni. Per l’IVA carburanti, si applicano le percentuali dell’art. 19-bis1 DPR 633/1972 (40% uso promiscuo; 100% strumentale o agente). Ricorda la tracciabilità del pagamento e la fattura elettronica per ogni rifornimento. Per i professionisti vale il principio di cassa; per le imprese, quello di competenza.
Come tratto le ricariche per veicoli elettrici o ibridi plug-in ai fini fiscali?
La logica è la stessa del carburante tradizionale: devi dimostrare inerenza, avere documenti idonei e pagare in modo tracciabile. Le ricariche in colonnina pubblica richiedono fattura elettronica dal fornitore del servizio di ricarica o dal provider della carta. Le ricariche in sede aziendale vanno documentate con bollette o report del sistema di ricarica, in modo da distinguere i consumi aziendali da quelli privati. La deducibilità ai fini reddituali segue l’art. 164 TUIR: 20% se l’auto è a uso promiscuo, 80% per agenti di commercio, 100% se il veicolo è strumentale esclusivo. L’IVA, se separabile e documentata, segue l’art. 19-bis1: 40% per uso promiscuo, 100% per veicoli strumentali o agenti. Se la ricarica avviene a casa, serve un criterio oggettivo di riparto (ad esempio contatore dedicato) per evitare contestazioni.
Meglio rimborsi chilometrici o deduzione del carburante per i collaboratori?
Per i collaboratori o dipendenti che usano il proprio mezzo, spesso conviene il rimborso chilometrico basato sulle tabelle ACI. Il rimborso sostituisce la deduzione del carburante e copre tutti i costi di percorrenza, inclusi carburante, manutenzione e pneumatici. Per l’azienda, il costo è deducibile se inerente e congruo, con documentazione dei tragitti e applicazione delle tariffe ACI. Il collaboratore non deduce il carburante; riceve il rimborso. Se invece l’azienda mette a disposizione un’auto e rimborsa i pieni, valgono le percentuali dell’art. 164 TUIR sui costi veicolo e le regole sul fringe benefit per l’uso personale. Valuta caso per caso con il consulente del lavoro, considerando anche i riflessi contributivi e fiscali dei rimborsi.
Posso dedurre il carburante acquistato con carte personali o contanti e poi rimborsato?
Il pagamento tracciabile è un requisito sostanziale per carburanti. La norma sulla tracciabilità nasce con la Legge 205/2017 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: l’uso del contante mette a rischio sia la deduzione del costo sia la detrazione IVA. Se un collaboratore anticipa con carta personale, è fondamentale che la fattura elettronica sia intestata correttamente all’attività e che il rimborso avvenga con metodo tracciabile, allegando la documentazione. Meglio usare carte aziendali o carte carburante per evitare contestazioni e semplificare la riconciliazione. In mancanza di tracciabilità o di fattura corretta, la spesa può essere indeducibile e l’IVA indetraibile.
Cosa succede in caso di controllo fiscale sui carburanti?
L’ufficio verifica tre cose: inerenza, documentazione e congruità. Chiede le fatture elettroniche, la prova dei pagamenti tracciabili, eventuali contratti di noleggio o leasing, e verifiche sull’uso del veicolo (ad esempio assegnazioni interne, policy aziendale, chilometraggi). Se mancano i requisiti, può disconoscere la deduzione e l’IVA, con sanzioni e interessi. Prevenzione: usa sempre e-fattura, paga con strumenti tracciabili, conserva i documenti per 10 anni (Codice civile, art. 2220), mantieni coerenza tra chilometri, missioni e rifornimenti. Per i professionisti, rispetta il principio di cassa; per le imprese, la competenza. Se l’auto è a uso promiscuo, applica le percentuali corrette del TUIR e dell’IVA.
