Acquisto auto in regime forfettario: quanto si risparmia?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In forfettario l’auto non si scarica. In ordinario sì, con limiti e percentuali diverse (20% o 80% per agenti), IVA spesso detraibile al 40%, ammortamento in 4-5 esercizi e pagamenti tracciabili.

  • Base normativa: art. 164 e 54 TUIR; art. 19-bis1 DPR 633/1972; DM 31/12/1988 (coefficienti); regime forfettario art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.
  • Forfettario: l’auto non è deducibile né l’IVA è detraibile. Deducibili solo i contributi previdenziali.
  • Ordinario: deducibilità limitata per auto promiscue; eccezione 80% per agenti di commercio. IVA detraibile al 40% salvo uso esclusivo.

Dedurre o “scaricare” l’auto: cosa significa in pratica

“Scaricare” l’auto vuol dire due cose. Deducibilità ai fini imposte dirette (IRPEF/IRES) e detraibilità dell’IVA. Sono due piani diversi.

La deducibilità riduce il reddito tassabile. La detraibilità IVA riduce l’IVA da versare. Puoi avere una sì e l’altra no.

Le regole cambiano in base al regime fiscale, al tipo di veicolo e all’uso. La normativa di riferimento è nel TUIR e nel DPR IVA.

Riferimenti normativi chiave

Trovi le norme su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. In particolare: art. 164 TUIR (veicoli), art. 54 TUIR (professionisti), art. 19-bis1 DPR 633/1972 (IVA veicoli).

Per il forfettario vale l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche. Per i coefficienti di ammortamento vale il DM 31 dicembre 1988.

Per pagamenti tracciabili su carburanti e spese auto si veda la L. 205/2017 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario: quando l’auto non si scarica e perché

Nel forfettario i costi reali non contano. Il fisco presume i costi con un coefficiente di redditività. È una percentuale diversa per ogni attività.

Quindi l’auto non è deducibile. Neppure l’IVA è detraibile, perché non applichi l’IVA nelle fatture. L’acquisto resta fuori dal calcolo.

Eccezione: puoi dedurre dal reddito i contributi previdenziali versati. Sono costi obbligatori. Regola indicata dall’art. 1, comma 64, L. 190/2014 e art. 10 TUIR.

Esempio semplice per il forfettario

Un agente in forfettario ha coefficiente di redditività del 62%. Incassa 100. Il reddito imponibile è 62, salvo deduzione dei contributi pagati.

Compra un’auto da 24.000. Fiscalmente non cambia il reddito. L’investimento non è deducibile né l’IVA è recuperabile.

Questa è la logica del regime: semplicità in cambio di deduzioni forfettarie, non analitiche.

Regime ordinario: percentuali, tetti e tempi

Se sei in ordinario, puoi dedurre i costi inerenti e documentati. Per le auto la deducibilità è limitata per legge (art. 164 TUIR).

Auto a uso promiscuo di professionisti e imprese: deducibilità del 20% su un costo massimo di 18.075,99 euro. Il limite è per veicolo.

Se il veicolo è esclusivamente strumentale o ad uso pubblico (taxi, noleggio), la deducibilità è 100% senza tetti, con IVA 100%.

Quote di ammortamento e durata

L’auto è un bene ammortizzabile. Applichi i coefficienti del DM 31/12/1988. Per le autovetture il coefficiente ordinario è 25%.

Con il 25% servono 4 esercizi. Nel primo anno applichi il coefficiente dimezzato se l’auto è acquistata in corso d’anno. Quindi spesso servono 5 esercizi contabili per completare.

Il limite di 18.075,99 si applica al costo ammortizzabile. La deduzione annua è la quota di ammortamento x 20% x pro-rata temporale.

IVA sull’auto e sulle spese collegate

L’IVA è detraibile al 40% per veicoli non esclusivamente strumentali (art. 19-bis1 DPR 633/1972). È la regola standard.

Detrai il 100% solo se dimostri uso esclusivo nell’attività o se è veicolo ad uso pubblico. La prova deve essere concreta e continuativa.

Carburante, manutenzioni, pedaggi e parcheggi seguono le stesse percentuali di detrazione IVA e deducibilità del costo, con tracciabilità dei pagamenti.

Agenti e rappresentanti di commercio: regole speciali

Per agenti e rappresentanti, l’art. 164 TUIR prevede deducibilità potenziata: 80% del costo entro 25.822,84 euro per autovetture.

Anche per loro vale l’ammortamento al 25% e il primo anno dimezzato. Il tetto è per veicolo. La regola si estende a motocicli con limiti minori.

IVA: salvo uso esclusivo, la prassi generale applica il 40% di detraibilità. Il 100% richiede prova rigorosa di esclusività d’uso.

Leasing, noleggio a lungo termine e auto assegnata al dipendente

Leasing e noleggio: come si calcola la quota deducibile

Leasing: deduci i canoni in base alla quota capitale, rispettando i tetti di costo (18.075,99 o 25.822,84) e le percentuali (20% o 80%).

La deduzione avviene lungo la durata del contratto. Non esiste più una durata minima rigida, ma i limiti restano. Applica le quote in proporzione.

Noleggio a lungo termine: limiti annui specifici. Professionisti: 20% dei canoni fino a 3.615,20 euro annui per veicolo. Agenti: 80% fino a 5.164,57 euro annui. Valgono anche per noleggio senza conducente.

Auto assegnata al dipendente a uso promiscuo

Se l’auto è assegnata al dipendente per uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, i costi sono deducibili al 70% (art. 164 TUIR).

In questo caso non si applicano i tetti di costo tipici delle auto promiscue non assegnate. Restano le regole IVA (in genere 40%).

Il dipendente ha un fringe benefit in busta paga. Le regole dipendono dalle emissioni e dalle tabelle ACI vigenti.

Veicoli elettrici e ibridi: cosa cambia

Ai fini fiscali, auto elettriche e ibride seguono le stesse percentuali di deducibilità e detraibilità. Non esiste una deduzione “verde” ad hoc.

Le spese di ricarica sono assimilate al carburante. Deduci e detrai con le stesse percentuali dell’auto. Servono documenti e pagamenti tracciabili.

Le colonnine aziendali sono beni strumentali. Ammortizzi secondo i coefficienti del DM 31/12/1988 applicabili alla tipologia di impianto.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi per capire come “scaricare” l’auto.

  • Passo 1 – Regime fiscale: se sei in forfettario, l’auto non si scarica. Fine. Se sei in ordinario, vai al passo 2. Riferimento: L. 190/2014.
  • Passo 2 – Uso del veicolo: se è esclusivamente strumentale o ad uso pubblico, deduci e detrarrà IVA al 100%. Se è promiscuo, vai al passo 3. Riferimento: art. 164 TUIR; art. 19-bis1 DPR 633/1972.
  • Passo 3 – Soggetto: se sei agente/rappresentante, deduci l’80% entro 25.822,84. Altrimenti deduci il 20% entro 18.075,99. IVA in genere 40%.
  • Passo 4 – Forma di acquisizione: acquisto diretto = ammortamento 25% (primo anno dimezzato); leasing = quote canoni entro limiti; NLT = limiti annui (3.615,20 o 5.164,57).
  • Passo 5 – Documenti: fattura elettronica, uso inerente, pagamenti tracciabili. Senza prove, il costo non è deducibile né l’IVA è detraibile.

Documentazione e pagamenti tracciabili

Serve la fattura intestata al soggetto IVA. Indica targa e dati del veicolo quando possibile. Conserva contratti e libretti.

Paga con mezzi tracciabili: bonifico, carta, assegno non trasferibile. È obbligatorio per carburanti e raccomandato per tutte le spese auto.

Annota utilizzo, percorrenze e missioni. Aiuta a dimostrare l’inerenza in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Errori frequenti e come evitarli

Errore: considerare l’auto deducibile al 100% perché la usi per lavoro. Non basta. La legge pone limiti precisi.

Errore: dimenticare i tetti di costo. Oltre 18.075,99 (o 25.822,84) la parte eccedente è indeducibile per le auto promiscue.

Errore: ignorare il dimezzamento del primo anno nell’ammortamento. Allunga i tempi effettivi a 5 esercizi.

Scenario Deducibilità imposte (art. 164 TUIR) IVA detraibile (art. 19-bis1 DPR 633/1972) Tempi e limiti
Professionista ordinario, auto uso promiscuo (acquisto) 20% su max 18.075,99 euro; ammortamento al 25% (primo anno dimezzato) 40% salvo uso esclusivo documentato (100%) 4 esercizi (spesso 5 con primo anno dimezzato); eccedenza costo indeducibile
Agente/rappresentante, auto uso promiscuo (acquisto) 80% su max 25.822,84 euro; ammortamento 25% (primo anno dimezzato) 40% ordinario; 100% solo con prova di esclusività 4-5 esercizi; tetto per veicolo
Leasing auto professionista (non esclusiva) 20% dei canoni, entro costo fiscalmente rilevante (18.075,99) ripartito sulla durata 40% sull’IVA dei canoni Deduci lungo il contratto; rispetta pro-rata e limiti
Noleggio lungo termine professionista 20% dei canoni fino a 3.615,20 euro/anno 40% IVA sui canoni Valore annuo per veicolo; eccedenza indeducibile
Noleggio lungo termine agente/rappresentante 80% dei canoni fino a 5.164,57 euro/anno 40% IVA sui canoni (100% solo se esclusivo) Valore annuo per veicolo; tetti specifici
Auto esclusivamente strumentale o ad uso pubblico (taxi/ncc) 100% senza tetti 100% Ammortamento 25% (primo anno dimezzato) oppure canoni
Forfettario (qualsiasi veicolo) Nessuna deduzione per l’auto Nessuna detrazione IVA Deducibili solo contributi previdenziali

FAQ

Posso dedurre il 100% dell’auto se la uso solo per lavoro ma non è un taxi o un’auto a noleggio?

Il 100% si applica solo ai veicoli esclusivamente strumentali o ad uso pubblico. Esempi: autoscuole, noleggio senza conducente, taxi. Se sei un professionista o un’impresa che usa l’auto per attività e vita privata, la legge presume un uso promiscuo. Per superare la presunzione serve una prova forte e continuativa dell’uso esclusivo. Parliamo di politiche interne, tracciamenti costanti, impossibilità di uso personale, localizzatori e consegna chiavi controllata. In mancanza, l’IVA resta detraibile al 40% e la deduzione segue il 20% (o 80% per agenti) con i relativi tetti. La base è l’art. 164 TUIR e l’art. 19-bis1 DPR 633/1972, consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.

Quanti anni servono davvero per scaricare un’auto acquistata in ordinario?

Il coefficiente di ammortamento per autovetture è 25% (DM 31/12/1988). In teoria bastano 4 esercizi. Nel primo anno però applichi il coefficiente dimezzato se l’auto entra in funzione durante l’anno. In pratica, molte volte la deduzione si distribuisce su 5 esercizi contabili. Ricorda che il 25% si applica al costo fiscalmente rilevante: 18.075,99 euro per uso promiscuo (20% deducibile) o 25.822,84 euro per agenti (80% deducibile). L’eventuale eccedenza di costo resta fiscalmente irrilevante. Per i beni esclusivamente strumentali, deduci il 100% con lo stesso schema temporale.

Come si trattano leasing e noleggio a lungo termine ai fini fiscali?

Leasing: deduci la componente capitale dei canoni in proporzione al costo fiscalmente rilevante e alle percentuali (20% o 80%). La deduzione segue la durata contrattuale. I vecchi vincoli di durata minima sono stati superati, ma restano i limiti di importo. L’IVA sui canoni è detraibile al 40% se l’auto è a uso promiscuo, 100% solo se l’uso è esclusivo. Noleggio lungo termine: per professionisti deduci il 20% dei canoni entro 3.615,20 euro annui per veicolo. Per agenti deduci l’80% entro 5.164,57 euro annui. L’IVA segue la regola del 40% salvo esclusività. Mantieni contratti, fatture elettroniche e pagamenti tracciabili per provare inerenza e proporzione. Le basi sono nell’art. 164 TUIR e nell’art. 19-bis1 DPR 633/1972.

In forfettario conviene intestare l’auto alla partita IVA o tenerla personale?

In forfettario non cambia nulla ai fini fiscali. L’auto non è deducibile e l’IVA non è detraibile, indipendentemente dall’intestazione. Il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. Puoi dedurre solo i contributi previdenziali versati. Valuta l’intestazione in base a esigenze assicurative, di responsabilità e di finanziamento, non per il fisco. Ricorda che il forfettario applica un’imposta sostitutiva sul reddito determinato forfettariamente (L. 190/2014). Per scelte finanziarie o di tutela patrimoniale, confrontati con il tuo consulente e leggi le guide dell’Agenzia delle Entrate.

Come gestisco carburante, pedaggi, manutenzione e ricarica elettrica per la deduzione e l’IVA?

Per chi è in ordinario, le spese correlate seguono l’auto: deducibilità al 20% (o 80% per agenti) e IVA detraibile al 40% se uso promiscuo. Serve fattura elettronica intestata e pagamenti tracciabili, soprattutto per carburanti. La L. 205/2017 ha abolito la scheda carburante e imposto tracciabilità per la detrazione IVA. Per pedaggi e parcheggi usa strumenti tracciabili e conserva i giustificativi. Per veicoli elettrici, la ricarica è assimilata a carburante: stesse percentuali e stessi obblighi documentali. Le colonnine aziendali sono beni ammortizzabili; l’IVA è detraibile in misura coerente con l’uso del veicolo alimentato. Consulta Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli applicativi.

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