Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Lo sconto in fattura oggi è vietato quasi sempre: resta per ricostruzioni post-sisma e per contratti con acconti entro 29-30 marzo 2024; negli altri casi si usa solo la detrazione in dichiarazione.
- Base normativa: articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020 (convertito in Legge 77/2020), Decreto-Legge 11/2023 (Legge 38/2023) e Decreto-Legge 39/2024 (Legge 67/2024), consultabili su Normattiva.
- Eccezioni 2026: ricostruzioni post-sisma e interventi con contratto e acconto entro 29-30 marzo 2024 per il bonus barriere; restano valide le deroghe con titoli avviati prima del 16 febbraio 2023.
- Adempimenti: visto di conformità, asseverazioni tecniche e di congruità dei prezzi, comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate; in alcuni casi requisito SOA sopra 516.000 euro.
Che cos’è lo sconto in fattura e come funziona davvero
Lo sconto in fattura è un’opzione alternativa alla detrazione IRPEF o IRES. Nasce con l’articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020. Il fornitore pratica al cliente uno sconto fino all’importo della detrazione spettante.
In cambio, il fornitore matura un credito d’imposta di pari valore. Questo credito si usa in compensazione con il modello F24, seguendo la stessa ripartizione della detrazione originaria. Per molti bonus la ripartizione è in più anni.
L’operazione richiede controlli formali e tecnici. Servono il visto di conformità del professionista abilitato e le asseverazioni tecniche. Questi controlli derivano dal cosiddetto “Decreto Antifrode” (Decreto-Legge 157/2021, poi confluito nella Legge 234/2021 e nelle modifiche dell’articolo 121).
Perché oggi è quasi vietato: il quadro 2023-2026
Dal 16 febbraio 2023 il Decreto-Legge 11/2023 ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per la maggior parte dei nuovi lavori. La conversione nella Legge 38/2023 ha confermato chiusure e deroghe transitorie.
Nel 2024 il Decreto-Legge 39/2024, convertito in Legge 67/2024, ha ristretto ulteriormente. Ha limitato anche l’eccezione del bonus barriere 75% per i nuovi cantieri. Restano valide solo situazioni già avviate entro determinate date.
Ad agosto 2026, la regola generale resta quella: niente sconto in fattura per interventi nuovi, salvo le deroghe rimaste in vita. Il riferimento resta su Normattiva: articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020 e i decreti 11/2023 e 39/2024.
Chi può ancora applicare lo sconto in fattura nel 2026
1) Ricostruzioni post-sisma
Lo sconto in fattura è ancora ammesso per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici coperti da specifiche norme emergenziali. Rientrano le aree con stato di emergenza e piani di ricostruzione.
La base normativa comprende i decreti per i sismi del Centro Italia 2016-2017, dell’Abruzzo 2009 e dell’Emilia 2012. Valgono le percentuali e le procedure indicate nei provvedimenti speciali. I riferimenti sono disponibili su Normattiva e sui portali dei Commissari straordinari.
2) Interventi con titoli avviati prima del 16 febbraio 2023
Se l’intervento rientra nelle deroghe transitorie del Decreto-Legge 11/2023, lo sconto in fattura resta possibile. Tipico caso: Superbonus con CILAS protocollata entro il 16 febbraio 2023 o delibera condominiale antecedente.
In questi casi le regole dell’opzione non si sono spente. Restano però tutti gli adempimenti: visto, asseverazioni e comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze annuali.
3) Bonus barriere 75% con contratto e acconto entro 29-30 marzo 2024
Il Decreto-Legge 39/2024 ha limitato lo sconto in fattura per la rimozione delle barriere architettoniche. Oggi è ammesso solo se, entro fine marzo 2024, esistevano un contratto firmato e un acconto pagato.
Per gli immobili condominiali servivano anche le delibere antecedenti. Senza questi requisiti, nel 2026 il bonus barriere resta solo come detrazione in dichiarazione, di norma ripartita in cinque anni.
Documenti e controlli: cosa serve sempre
Visto di conformità e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Il visto di conformità lo rilascia un professionista abilitato. Verifica la presenza delle asseverazioni e la coerenza formale dei dati. La comunicazione dell’opzione si invia con il modello dell’Agenzia delle Entrate, definito dal Provvedimento 8 agosto 2020 e successive modifiche.
La scadenza ordinaria è, di regola, entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese. Per gli stati di avanzamento lavori (SAL) la comunicazione segue ogni SAL con percentuali minime.
Asseverazioni tecniche e congruità dei prezzi
Per gli interventi energetici servono asseverazioni secondo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (requisiti tecnici). Per la congruità dei prezzi si applicano i massimali del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022 e i prezzari ufficiali.
Queste regole limitano gonfiamenti di spesa. In caso di scostamenti, il credito si riduce o si perde. Le Entrate possono recuperare quanto indebitamente fruito con sanzioni e interessi.
Requisito SOA per appalti sopra 516.000 euro
Per i lavori sopra 516.000 euro, l’appaltatore deve avere l’attestazione SOA. Lo prevede l’articolo 10-bis del Decreto-Legge 21/2022, convertito in Legge 51/2022. La regola si applica anche ai bonus edilizi con opzioni alternative.
Senza SOA, il rischio è la perdita del beneficio per il committente o la trasformazione in debito tributario. Verifica l’attestazione prima di firmare il contratto.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici per capire se puoi fare lo sconto in fattura nel 2026.
- Lavori in zona sismica con ricostruzione regolata da norme speciali? Sì: lo sconto è ammesso, se rispetti i provvedimenti emergenziali. No: vai al punto successivo.
- Cantiere con titolo abilitativo o delibera condominiale avviati entro il 16 febbraio 2023 (deroghe transitorie del Decreto-Legge 11/2023)? Sì: lo sconto resta possibile con gli adempimenti previsti. No: vai avanti.
- Bonus barriere 75% con contratto firmato e acconto pagato entro 29-30 marzo 2024 (e, se condominio, delibere entro il termine)? Sì: lo sconto è ancora praticabile. No: niente sconto, solo detrazione in dichiarazione.
- Se la risposta è “sì” a uno dei casi: verifica visto di conformità, asseverazioni, congruità prezzi e l’eventuale requisito SOA. Prepara la comunicazione dell’opzione.
- Se tutte le risposte sono “no”: informi il cliente che resta la detrazione ordinaria in dichiarazione, con ripartizione pluriennale.
Esempi numerici semplici
Bonus barriere con acconto entro marzo 2024
Lavoro da 10.000 euro, aliquota 75%. Applichi sconto di 7.500 euro. Il cliente paga 2.500 euro. Tu maturi un credito di 7.500 euro da compensare in cinque quote da 1.500 euro all’anno via F24.
Ricostruzione post-sisma
Intervento agevolato al 110% su edificio terremotato, nei limiti previsti dai decreti emergenziali. Applichi sconto fino al totale della detrazione. Maturi un credito pari allo sconto, da usare in compensazione secondo la ripartizione prevista.
Intervento ordinario nel 2026
Ristrutturazione 50% da 20.000 euro nel 2026, senza deroghe. Niente sconto in fattura. Il cliente detrae 10.000 euro in dieci anni. Tu incassi 20.000 euro senza crediti d’imposta.
Rischi, controlli e responsabilità
Se lo sconto è applicato senza averne diritto, l’Agenzia delle Entrate recupera l’imposta con sanzioni e interessi. Il fornitore è responsabile per l’uso del credito inesistente o non spettante.
Il visto di conformità non ti rende “invulnerabile”. Riduce il rischio formale, ma non sostituisce la sostanza. Le asseverazioni tecniche devono essere corrette e coerenti con i massimali.
In caso di frodi, si applicano le norme penali e tributarie vigenti. Le indicazioni operative si trovano nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate 2021-2024 e nei provvedimenti MEF, consultabili sui rispettivi portali istituzionali.
Alternative allo sconto in fattura nel 2026
Detrazione in dichiarazione
È la via ordinaria. Il cliente recupera la spesa in più anni. Di norma: dieci anni per ristrutturazioni ed ecobonus; cinque anni per il bonus barriere 75%; quattro anni per il Superbonus, quando ancora spettante.
Valuta con il cliente la “capienza fiscale”. Capienza significa avere imposte sufficienti da pagare per assorbire la detrazione. Se non c’è capienza, parte della detrazione si perde.
Finanziamento ponte bancario
Senza sconto, il cliente può valutare un prestito. La rata può essere calibrata sul risparmio in bolletta o sulla detrazione futura. Non è un’agevolazione fiscale, ma una soluzione finanziaria privata.
| Scenario 2026 | Chi può applicare lo sconto | Requisiti documentali/tecnici | Tempistiche principali | Note su aliquote/ripartizione |
|---|---|---|---|---|
| Ricostruzione post-sisma (aree emergenziali) | Imprese e professionisti incaricati | Visto di conformità; asseverazioni; congruità prezzi; atti del Commissario | Comunicazione opzione entro 16 marzo successivo o per SAL | Aliquote e anni secondo norme speciali; uso credito in F24 |
| Deroghe transitorie (titoli ante 16/02/2023) | Fornitori degli interventi agevolati | Visto; asseverazioni DM 6/8/2020; congruità DM 14/2/2022; eventuale SOA | Comunicazione opzione per spese anno o SAL ≥30%-60% | Ripartizione come detrazione originaria (es. 4, 5 o 10 anni) |
| Bonus barriere 75% con contratto+acconto entro 29-30/03/2024 | Installatori/impresa esecutrice | Visto; asseverazioni tecniche accessibilità; congruità prezzi; delibere condominio se presenti | Comunicazione opzione nell’anno spesa o SAL | Di norma 5 anni; credito compensabile in F24 per 5 quote |
| Interventi ordinari avviati nel 2026 | Nessuno (sconto vietato) | Non applicabile | Non applicabile | Solo detrazione in dichiarazione, ripartita negli anni previsti |
FAQ
Chi può fare lo sconto in fattura nel 2026 e in quali casi concreti?
Nel 2026 possono applicare lo sconto in fattura solo i fornitori che operano in tre situazioni: ricostruzioni post-sisma regolamentate da norme speciali; interventi che rientrano nelle deroghe transitorie del Decreto-Legge 11/2023 (ad esempio Superbonus con CILAS o delibera condominiale prima del 16 febbraio 2023); bonus barriere 75% con contratto firmato e acconto versato entro 29-30 marzo 2024 (e, se condominio, con delibere anteriori). Tutti gli altri casi non consentono lo sconto. La base normativa è l’articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020, il Decreto-Legge 11/2023 convertito in Legge 38/2023 e il Decreto-Legge 39/2024 convertito in Legge 67/2024, consultabili su Normattiva e chiariti da circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Quali documenti servono per applicare correttamente lo sconto in fattura?
Servono sempre: il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato; le asseverazioni tecniche sui requisiti dell’intervento; l’asseverazione di congruità dei prezzi, nel rispetto dei massimali del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022 e dei prezzari; la documentazione amministrativa (CILAS o titolo edilizio, delibere condominiali, contratto e acconti nei casi del bonus barriere). In più, per lavori sopra 516.000 euro, l’impresa deve avere l’attestazione SOA ex articolo 10-bis del Decreto-Legge 21/2022, Legge 51/2022. Infine, bisogna inviare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato dal Provvedimento 8 agosto 2020 e successive modifiche.
Come si usa il credito d’imposta maturato con lo sconto in fattura?
Il credito d’imposta ha lo stesso valore e la stessa ripartizione della detrazione originaria. Se la detrazione è in cinque anni, il credito si usa in cinque quote annuali di pari importo; se è in dieci anni, in dieci quote, e così via. Si utilizza in compensazione con il modello F24, nei limiti e con le codifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Non puoi usare una quota oltre l’anno di spettanza, né chiedere rimborso. Se non compensi integralmente la quota annuale, la parte residua si perde. Le regole operative sono descritte nei provvedimenti e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sui canali istituzionali.
Cosa succede se applico lo sconto senza averne diritto o con documenti incompleti?
Se applichi lo sconto senza rientrare nelle eccezioni ammesse, o con documentazione mancante o non veritiera, il credito è “non spettante” o “inesistente”. In questi casi l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’imposta, con sanzioni e interessi. Le sanzioni sono pesanti per i crediti inesistenti. Il visto di conformità riduce il rischio formale, ma non salva da errori sostanziali, come una spesa non congrua o un requisito tecnico assente. In caso di false asseverazioni o frodi, possono intervenire anche le autorità penali. Le basi sono nel corpo dell’articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020, nelle modifiche antifrode e nelle circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate.
Se non posso fare lo sconto, quali alternative propongo al cliente?
La via standard è la detrazione in dichiarazione. Per ristrutturazioni ed ecobonus la ripartizione è in dieci anni; per il bonus barriere in cinque anni; per il Superbonus, dove ancora spetta, in quattro anni. Valuta con il cliente la capienza fiscale, cioè quante imposte può effettivamente azzerare con la detrazione. In mancanza di capienza, si può considerare un finanziamento privato per gestire il flusso di cassa. Resta importante pianificare tempi e SAL, perché la detrazione comincia dall’anno di pagamento delle spese. Tutte le indicazioni aggiornate sono riportate su Normattiva per le leggi di riferimento e sul sito dell’Agenzia delle Entrate per le istruzioni operative.
