Sconto in fattura: cos’è e come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Lo sconto in fattura è una riduzione del prezzo indicata direttamente in fattura. Può essere commerciale (classico sconto) o edilizio (art. 121 DL 34/2020), oggi ammesso solo in casi residuali.

  • Due piani diversi: sconto commerciale libero; sconto edilizio vincolato all’art. 121 DL 34/2020 e alle strette introdotte dal 2023-2024.
  • E-fattura: usa Sconto/Maggiorazione a riga o a documento; per l’edilizio indica anche la causale normativa in AltriDatiGestionali.
  • Imposte: lo sconto riduce IVA e ritenuta (se dovuta); nel forfettario riduce il compenso e incide sul bollo da 2 euro.

Cos’è lo sconto in fattura: definizione operativa e quadro normativo

Per sconto in fattura si intende una riduzione del corrispettivo indicata nel documento. Può essere percentuale (es. 10%) o in valore assoluto (es. 50 euro). È un elemento del prezzo concordato con il cliente.

Esistono due ambiti da distinguere:

1) Sconto commerciale. È lo sconto normale su beni o servizi. Lo applichi liberamente nel contratto. La base IVA si calcola al netto dello sconto. Riferimenti: art. 13 del DPR 633/1972 (base imponibile) e art. 21 del DPR 633/1972 (contenuto fattura). Puoi gestirlo anche con sconti condizionati, con eventuale nota di credito ex art. 26 del DPR 633/1972 se la condizione si avvera dopo l’emissione.

2) Sconto edilizio ex art. 121 del DL 34/2020. È lo “sconto sul corrispettivo” alternativo alla detrazione IRPEF per lavori edilizi agevolati. Dal 17 febbraio 2023 il DL 11/2023 (convertito in legge) ha bloccato le nuove opzioni di sconto/cessione, salvo eccezioni tassative. Nel 2024 il DL 39/2024 ha introdotto ulteriori limiti e controlli. Oggi, nel 2026, lo sconto edilizio resta possibile solo nei casi residui previsti dalla normativa vigente e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Consulta i testi su Normattiva e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate prima di applicarlo.

In sintesi: lo sconto commerciale è sempre ammesso, entro i patti contrattuali. Lo sconto edilizio segue regole speciali e, per i nuovi lavori, è in gran parte precluso dalle norme uscite tra 2023 e 2024, salvo eccezioni specifiche (categorie, stati avanzamento certificati, titoli abilitativi con data certa, ecc.). Le fonti da controllare sono: DL 34/2020 art. 121; DL 11/2023; DL 39/2024; DPR 633/1972; Specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate; documenti MEF pubblicati in Gazzetta Ufficiale e disponibili su Normattiva.

Come si compila la fattura elettronica con sconto: campi XML e buone prassi

Sconto commerciale a riga

Si usa quando lo sconto riguarda una singola voce. Nel file XML è il campo 2.2.1.11 “Sconto/Maggiorazione” della riga. Imposta il Tipo a “SC” (sconto) e indica l’importo o la percentuale. L’IVA della riga si calcola sulla base al netto.

Esempio: prestazione 1.000 euro + IVA 22%, sconto riga 10% = imponibile 900, IVA 198, totale 1.098.

Sconto commerciale a documento

Utile quando lo sconto si applica al totale. Nel file XML usa 2.1.1.8 “Sconto/Maggiorazione” del documento. Anche qui il Tipo è “SC”. Indica la percentuale o l’importo. Il sistema ripartisce correttamente l’effetto sulle aliquote presenti.

Consiglio operativo: evita doppi sconti (a riga e a documento) se non strettamente necessari. Rischi incongruenze nei controlli contabili del cliente.

Sconto edilizio ex art. 121 DL 34/2020

Solo se rientri nei casi oggi ammessi dalla legge. Oltre a indicare lo sconto come sopra, inserisci una chiara causale normativa. Nella prassi si utilizza “AltriDatiGestionali” a livello di riga (2.2.1.16). Nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” si riporta, ad esempio: “Sconto praticato ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020”.

Attenzione: questa dicitura non legittima da sola l’operazione. Devi conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale richiesta (titoli edilizi, asseverazioni, visto di conformità dove previsto, stato di avanzamento, soglie). Le regole e le eccezioni sono fissate dal DL 11/2023 e dal DL 39/2024, oltre che dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Sconti condizionati e note di variazione

Lo sconto condizionato scatta solo se si verifica una condizione (es. pagamento entro 10 giorni). Se emetti la fattura senza sconto e poi la condizione si verifica, emetti una nota di credito ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972. Se invece applichi da subito lo sconto “a condizione”, chiariscilo in fattura e, se la condizione salta, integrare con nota di debito potrebbe essere necessario.

Effetti fiscali: IVA, ritenute, bollo, regime contabile

IVA: base imponibile e aliquote

L’art. 13 del DPR 633/1972 stabilisce che la base imponibile è il corrispettivo al netto degli sconti. Quindi lo sconto riduce l’IVA dovuta. Se la fattura contiene aliquote diverse, lo sconto a documento si ripartisce in proporzione.

Sconti merce? Se concedi un bene gratuito come sconto, verifica se si tratta di sconto in natura o di cessione gratuita con eventuale imponibilità. La gestione varia in base ai beni, alla detraibilità e al valore. Valuta con il consulente alla luce dell’art. 2 e 15 del DPR 633/1972.

Ritenuta d’acconto per professionisti

Per professionisti in regime ordinario soggetti a ritenuta, la ritenuta del 20% si calcola sul compenso imponibile al netto degli sconti e al netto delle spese escluse ex art. 15 del DPR 633/1972. Quindi lo sconto riduce anche la ritenuta subita.

Regime forfettario

Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva. Non applica l’IVA e non subisce ritenuta (salvo opzioni particolari). Lo sconto riduce il compenso. Verifica l’imposta di bollo: se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. La soglia si valuta dopo lo sconto. Riferimenti: DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014 sull’assolvimento del bollo in e-fattura.

Split payment e PA

Se fatturi a pubbliche amministrazioni soggette a scissione dei pagamenti, verifica il regime di split payment introdotto dal DL 50/2017 e successive proroghe. Lo sconto riduce l’imponibile, mentre il meccanismo di versamento dell’IVA segue le regole della scissione.

Regola decisionale rapida

Decidi in 5 passaggi logici

1) La tua operazione è un normale bene/servizio? Sì: applica sconto commerciale. No: vai al punto 2.

2) È un lavoro agevolato edilizio? Sì: verifica se rientra tra le eccezioni ancora ammesse allo sconto ex art. 121 DL 34/2020 (DL 11/2023 e DL 39/2024). Se ammesso, usa anche la causale normativa in fattura e rispetta tutti i requisiti documentali. Se non ammesso, non applicare lo sconto edilizio.

3) Lo sconto riguarda una sola voce? Sì: usa Sconto/Maggiorazione a riga (2.2.1.11). No: usa Sconto/Maggiorazione a documento (2.1.1.8).

4) Lo sconto è condizionato a un evento futuro? Sì: valuta fattura senza sconto e poi nota di credito ex art. 26 DPR 633/1972 quando scatta la condizione. No: applica direttamente in fattura.

5) Controlla effetti fiscali: base IVA (art. 13 DPR 633/1972), ritenuta (se sei professionista ordinario), bollo (se sei forfettario), split payment (se PA). Conserva la documentazione a supporto.

Esempi numerici rapidi

Professionista ordinario con sconto a riga

Compenso 1.000 + IVA 22%. Sconto 10% a riga. Imponibile 900, IVA 198, totale 1.098. Ritenuta 20% su 900 = 180. Netto a pagare: 1.098 − 180 = 918.

Forfettario con sconto a documento

Compenso 500, sconto documento 50 euro. Totale 450. Niente IVA, niente ritenuta. Valuta bollo: 450 supera 77,47 euro, quindi bollo 2 euro, totale 452.

Sconto edilizio (solo se ammesso)

Corresponsione 10.000 + IVA 10%. Sconto in fattura 100% ex art. 121 DL 34/2020, con requisiti in regola. In fattura: imponibile 10.000, IVA 1.000, totale 11.000, sconto 11.000. Incassa zero, ma maturi il credito nei limiti e con le modalità vigenti. Inserisci in “AltriDatiGestionali” la causale normativa.

Controlli e documentazione

Prima dell’invio allo SdI

Controlla aliquote, natura IVA, corretta applicazione delle ritenute, soglia bollo, e quadratura tra imponibili e sconti. Usa le Specifiche tecniche FatturaPA aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.

Conservazione

Conserva fatture, contratti, preventivi, accettazioni, e-mail che attestano la pattuizione dello sconto. Per l’edilizio, conserva tutta la pratica (asseverazioni, visto, titoli, SAL, attestazioni) come richiesto dalle norme citate. In caso di controlli, la documentazione è decisiva.

Scenario Campi e-fattura da usare Requisiti/Documenti Tempistiche e adempimenti
Professionista ordinario, sconto su una voce 2.2.1.11 Sconto/Maggiorazione (Tipo “SC”) sulla riga; IVA sulla riga al netto Accordo scritto o preventivo accettato; corretto calcolo ritenuta d’acconto Emissione entro 12 giorni dall’operazione o a fine mese per differita; versamento IVA secondo liquidazione
Professionista forfettario, sconto sul totale 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione a documento; nessuna IVA; verifica bollo Dicitura regime forfettario in fattura; controllo soglia bollo (77,47 euro) Imposta di bollo assolta trimestralmente come da DM 17/06/2014; conservazione elettronica
Vendita beni con più aliquote, sconto globale 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione a documento; ripartizione pro-quota tra aliquote Dettaglio righe con aliquote corrette; test di quadratura imponibile/IVA Invio allo SdI immediato o differita con DDT; liquidazione IVA periodica
Lavori edilizi con sconto ex art. 121 DL 34/2020 (solo se ammesso) 2.1.1.8 o 2.2.1.11 per lo sconto; 2.2.1.16 AltriDatiGestionali con causale normativa Requisiti DL 34/2020; eccezioni DL 11/2023 e DL 39/2024; asseverazioni, visto, SAL, titoli edilizi Eventuale comunicazione opzione all’Agenzia delle Entrate nei termini annuali; gestione credito secondo regole vigenti

FAQ: domande frequenti sullo sconto in fattura

1) Qual è la differenza tra sconto commerciale e sconto edilizio ex art. 121 DL 34/2020?

Lo sconto commerciale è parte del normale prezzo. Lo applichi quando concordi un ribasso con il cliente su beni o servizi. Riduce la base imponibile IVA (art. 13 DPR 633/1972) e, per i professionisti ordinari, riduce anche la ritenuta d’acconto. Non richiede adempimenti extra, oltre alla corretta compilazione della fattura e alla conservazione dei patti commerciali.

Lo sconto edilizio è un meccanismo speciale previsto dall’art. 121 del DL 34/2020. Sostituisce la detrazione fiscale con uno sconto sul corrispettivo e un credito in capo al fornitore. Dal DL 11/2023 e dal DL 39/2024 il perimetro è stato fortemente ristretto. Oggi è ammesso solo in casi specifici previsti dalla legge e da prassi dell’Agenzia delle Entrate. Richiede documentazione tecnica (asseverazioni), il visto di conformità dove previsto e il rispetto di stringenti requisiti formali e temporali. Prima di applicarlo, verifica su Normattiva i testi aggiornati e consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

2) Dove indico lo sconto nella fattura elettronica e come scelgo tra riga e documento?

Hai due opzioni. Se lo sconto riguarda un singolo bene o servizio, usa il campo di riga 2.2.1.11 “Sconto/Maggiorazione” con Tipo “SC”. In questo modo l’IVA di quella riga si calcola già al netto. Se lo sconto riguarda l’intero documento, usa il campo 2.1.1.8 “Sconto/Maggiorazione” a livello documento. Il Sistema di Interscambio e i gestionali seri ripartiscono lo sconto pro-quota sulle aliquote presenti, garantendo quadratura tra imponibili e IVA.

Evita di mettere sconti sia a riga sia a documento se non serve. Rischi calcoli ridondanti e controlli interni più complessi per il cliente. In caso di sconto edilizio, aggiungi anche una causale normativa in “AltriDatiGestionali” (2.2.1.16) per esplicitare il riferimento all’art. 121 del DL 34/2020, fermo restando il possesso dei requisiti di legge.

3) Come funzionano gli sconti condizionati (es. per pagamento entro una data)? Serve la nota di credito?

Lo sconto condizionato scatta solo quando il cliente rispetta la condizione. Hai due strade operative. 1) Emissione senza sconto: al raggiungimento della condizione, emetti una nota di credito ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972 per rettificare imponibile e IVA. 2) Emissione con sconto già indicato ma “sub condicione”: se poi la condizione non si verifica, dovrai emettere un documento integrativo (nota di debito o nuova fattura) per ripristinare l’importo. La prima strada è di solito più lineare. Mantieni sempre traccia documentale delle condizioni pattuite (preventivi, e-mail, ordini).

4) Che effetto ha lo sconto su IVA, ritenuta e imposta di bollo nei diversi regimi (ordinario e forfettario)?

Nel regime ordinario con IVA, lo sconto riduce imponibile e quindi l’IVA dovuta, in base all’art. 13 del DPR 633/1972. Per i professionisti soggetti a ritenuta, lo sconto riduce anche la base per il 20% di ritenuta d’acconto. Se sei forfettario, non applichi IVA e non subisci ritenuta (salvo opzioni particolari). Lo sconto riduce il compenso e incide sulla soglia del bollo: l’imposta di bollo da 2 euro si applica se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, e la soglia si considera dopo lo sconto. L’assolvimento del bollo in e-fattura segue il DM 17 giugno 2014 e i provvedimenti periodici dell’Agenzia delle Entrate.

5) Posso ancora applicare lo sconto in fattura edilizio nel 2026? Quali verifiche devo fare prima?

Dipende dal tipo di intervento e dalla data/condizione che lo inquadra. Dal 17 febbraio 2023, con il DL 11/2023, le nuove opzioni di sconto/cessione sono state in gran parte bloccate. Il DL 39/2024 ha introdotto ulteriori limiti, sostanzialmente restringendo le eccezioni. Alcune ipotesi possono ancora rientrare, ma solo se rispettano requisiti puntuali (categorie di beneficiari o interventi, titoli abilitativi con data certa, stati di avanzamento lavori maturati, obblighi di asseverazione e visto, massimali e costi). Prima di applicarlo, verifica su Normattiva i testi aggiornati del DL 34/2020 art. 121, del DL 11/2023 e del DL 39/2024, e consulta le ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate. In fattura dovrai anche rendere esplicita la causale normativa (es. in AltriDatiGestionali), ma questo passaggio formale non basta senza i requisiti sostanziali.

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