Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se hai Partita IVA, puoi detrarre le spese sanitarie al 19% solo se paghi IRPEF. In forfettario, senza altri redditi IRPEF, gli scontrini farmacia non riducono l’imposta.
- Detrazione 19% ex art. 15 TUIR oltre la franchigia di 129,11 euro; eccezioni e casi particolari per disabilità (art. 10 e art. 15 TUIR).
- Regola tracciabilità pagamenti dal 2020 (Legge 160/2019): eccezioni per medicinali, dispositivi medici, strutture pubbliche e private accreditate SSN.
- Forfettario: niente deduzioni di costo; detrazione sanitaria possibile solo se hai IRPEF da altri redditi. Ordinario: detrazione sempre utilizzabile sull’IRPEF dovuta.
Spese sanitarie e Partita IVA: cosa puoi davvero “scaricare”
Nel fisco italiano distingui due concetti: deduzione e detrazione. La deduzione toglie una quota dal reddito prima di calcolare l’imposta. La detrazione toglie una percentuale dall’imposta già calcolata.
Le spese sanitarie ordinarie (medico, farmaci, analisi) danno diritto alla detrazione del 19% oltre 129,11 euro di franchigia. La base giuridica è l’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986).
Per le persone con disabilità, alcune spese seguono regole diverse. Le spese mediche e di assistenza specifica sono deducibili dal reddito (art. 10, comma 1, lettera b) TUIR). Altri ausili e sussidi tecnici sono detraibili al 19% senza franchigia (art. 15 TUIR).
Fonti normative di riferimento
Per la detraibilità delle spese sanitarie: DPR 917/1986 (TUIR), art. 15. Per la deducibilità per disabilità: DPR 917/1986, art. 10. Per la tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni dal 2020: Legge 160/2019, art. 1, commi 679-680. Per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: norme sull’adempimento TS e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
Regime forfettario: quando gli scontrini farmacia contano e quando no
Il regime forfettario usa un coefficiente di redditività per stimare il reddito. Non puoi dedurre i costi effettivi dell’attività. Paghi un’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF e delle addizionali. La base è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, aggiornata nel tempo.
Le spese sanitarie non riducono l’imposta sostitutiva. La detrazione sanitaria del 19% funziona solo contro l’IRPEF. Se hai solo redditi in forfettario, normalmente non versi IRPEF. Quindi la detrazione non si applica, perché manca l’imposta da “tagliare”.
Se però hai anche redditi soggetti a IRPEF (ad esempio un affitto, un lavoro dipendente, redditi di capitale o diversi), puoi usare la detrazione sanitaria del 19% per ridurre l’IRPEF su quei redditi.
Esempi pratici per il forfettario
Esempio 1: incassi solo compensi in forfettario. Spese mediche annue 500 euro. Non hai IRPEF da versare. La detrazione del 19% non trova capienza. Recupero: zero.
Esempio 2: forfettario con anche un canone di locazione tassato in IRPEF. Spese mediche 500 euro. Detrazione: (500 – 129,11) x 19% = 70,47 euro. Recuperi fino a 70,47 euro, nei limiti dell’IRPEF dovuta.
Esempio 3: forfettario con familiari a carico. Puoi sommare le spese dei familiari a carico alle tue per il calcolo. Hai IRPEF da altri redditi: applichi la detrazione del 19% oltre franchigia.
Regime ordinario: detrazione sanitaria sempre “spendibile” sull’IRPEF
Se sei in ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) produci reddito professionale tassato in IRPEF. Dopo aver calcolato l’IRPEF, applichi la detrazione del 19% delle spese sanitarie oltre 129,11 euro.
Esempio: 500 euro di spese. Calcolo: (500 – 129,11) x 19% = 70,47 euro. Questa cifra riduce direttamente la tua IRPEF lorda. Se l’IRPEF lorda è bassa, la detrazione si applica fino a capienza.
Ricorda: le spese possono risultare già nella dichiarazione precompilata tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Verifica sempre e integra ciò che manca.
Quali spese sanitarie sono detraibili
Rientrano tra le spese detraibili al 19% (art. 15 TUIR), oltre franchigia:
- Prestazioni di medico generico e specialisti.
- Medicinali da banco e con ricetta (serve scontrino “parlante”).
- Analisi, esami radiologici, terapie e riabilitazione.
- Interventi chirurgici e ricoveri.
- Trapianti di organi.
- Cure termali (senza spese di viaggio e soggiorno).
- Dispositivi medici e protesi con marcatura CE e dicitura “dispositivo medico”.
- Prestazioni di infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche e figure sanitarie riconosciute.
Attenzione: cosmetici, integratori senza qualifica di “dispositivo medico”, parafarmaci non riconosciuti come medicinali non danno diritto alla detrazione.
Documenti, scontrino parlante e pagamenti tracciabili
Dal 2020, per detrarre serve pagamento tracciabile: carte, bancomat, bonifico, assegno. La norma è nella Legge 160/2019. Fanno eccezione quattro casi detraibili anche se pagati in contanti:
- Acquisto di medicinali.
- Acquisto di dispositivi medici.
- Prestazioni sanitarie in strutture pubbliche.
- Prestazioni sanitarie in strutture private accreditate al SSN.
Per i farmaci serve lo scontrino “parlante”. È il documento commerciale con: codice fiscale dell’assistito, natura del prodotto (medicinale o farmaco), numero AIC o codice identificativo, quantità, importo. Per i dispositivi medici serve la dicitura “dispositivo medico” e marcatura CE.
Come verificare e correggere i documenti
Verifica che il tuo codice fiscale sia corretto sullo scontrino. Se manca o è errato, chiedi alla farmacia l’emissione di un documento corretto secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Per prestazioni mediche private, conserva la fattura/ricevuta con i dati del professionista, la descrizione della prestazione sanitaria e la prova del pagamento tracciabile (se richiesta). Se la struttura è pubblica o accreditata SSN, la detrazione spetta anche con contanti.
Il Sistema Tessera Sanitaria invia i dati alla precompilata. Puoi opporti alla trasmissione per privacy, ma allora devi gestire la detrazione caricando tu i dati e conservando la documentazione.
Casi particolari: disabilità, estero, rimborsi
Per le persone con disabilità, due binari normativi: spese mediche e di assistenza specifica deducibili dal reddito (art. 10 TUIR). Sussidi tecnici e informatici, mezzi di accompagnamento e deambulazione detraibili al 19% senza franchigia (art. 15 TUIR). Conserva sempre la certificazione sanitaria che attesta la necessità.
Spese all’estero: sono detraibili se di natura sanitaria. Serve fattura o ricevuta con dati del paziente e prestazione. Se in lingua straniera, allega traduzione semplice. Converti gli importi in euro al cambio del giorno del pagamento.
Rimborsi: se hai un rimborso da assicurazione o cassa sanitaria, detrai solo la parte a tuo carico. Se il rimborso arriva in un anno successivo, potresti dover riliquidare. Controlla le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Familiari a carico: puoi detrarre le spese sostenute per loro. Per familiari non a carico ma con patologie esenti, puoi detrarre fino a 6.197,48 euro per la parte rimasta a tuo carico, secondo l’art. 15 TUIR.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
- Hai IRPEF da versare? Sì: puoi usare la detrazione sanitaria. No: se hai solo forfettario senza altri redditi IRPEF, la detrazione non si usa.
- La spesa è sanitaria secondo TUIR art. 15? Sì: prosegui. No: non detraibile.
- Importo totale annuo supera 129,11 euro? Sì: detrai il 19% della parte eccedente. No: nessuna detrazione (salvo disabilità senza franchigia per alcune voci).
- Pagamento tracciabile? Sì: ok. No: verifica se rientra nelle 4 eccezioni (farmaci, dispositivi medici, strutture pubbliche o private accreditate SSN). Se no, non detraibile.
- Documenti completi (scontrino parlante/fattura, CF, descrizione, CE per dispositivi)? Sì: conserva. No: fatti rettificare il documento.
- Hai ricevuto rimborsi? Detrai solo quanto rimasto a tuo carico. Annota l’eventuale rimborso in anni successivi.
Adempimenti, modelli dichiarativi e scadenze operative
Se hai Partita IVA con reddito professionale, di norma usi il Modello Redditi Persone Fisiche. Il Modello 730 non è ammesso per chi dichiara reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale.
Scadenze tipiche: saldo e primo acconto imposte entro la fine di giugno, con possibile differimento con maggiorazione; secondo acconto a fine novembre; invio Redditi PF entro fine novembre; 730 entro fine settembre. Verifica ogni anno le scadenze ufficiali nei provvedimenti e sul portale del Ministero dell’Economia.
Conserva i documenti per almeno cinque anni, in linea con i termini di accertamento previsti dal DPR 600/1973. In caso di controllo, devi esibire scontrini parlanti, fatture e prove di pagamento.
| Scenario | Requisiti documentali e pagamento | Quanto recuperi | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Forfettario con soli redditi in imposta sostitutiva | Scontrini/fatture complete; non rileva il mezzo di pagamento ai fini fiscali se non usi la detrazione | Nessuna detrazione sanitaria utilizzabile per assenza di IRPEF | Nessun effetto in dichiarazione; valuta coperture assicurative o pianificazione per capienza futura |
| Forfettario con altri redditi soggetti a IRPEF | Documenti completi; pagamento tracciabile salvo 4 eccezioni (farmaci, dispositivi, strutture pubbliche/SSN accreditate) | 19% sulla parte eccedente 129,11 euro; entro la capienza IRPEF | Indica le spese in Redditi PF; verifica la precompilata (Sistema Tessera Sanitaria) |
| Regime ordinario (professionista/imprenditore individuale) | Fatture/scontrini parlanti; pagamento tracciabile salvo eccezioni; conserva evidenze bancarie | 19% sulla parte eccedente 129,11 euro; a riduzione dell’IRPEF lorda | Dichiarazione Redditi PF; controlla saldo/acconti e la capienza dell’imposta |
| Disabilità (art. 10 e art. 15 TUIR) | Certificazione disabilità; documenti spesa dettagliati; requisiti specifici per ausili/sussidi | Spese mediche e assistenza specifica deducibili; sussidi/ausili detraibili al 19% senza franchigia | Indica correttamente le voci in deduzione/detrazione; conserva certificazioni mediche |
| Spese in contanti | Detraibili solo se: farmaci, dispositivi medici, prestazioni in strutture pubbliche o private accreditate SSN | Come sopra: 19% con o senza franchigia a seconda della tipologia | Per altre prestazioni private non accreditate servono pagamenti tracciabili |
FAQ
Se sono in regime forfettario, posso “scaricare” gli scontrini della farmacia?
Dipende da cosa intendi per “scaricare” e se paghi IRPEF. Nel forfettario non esiste la deduzione dei costi sanitari dal reddito dell’attività, perché il reddito si calcola applicando un coefficiente fisso ai ricavi (Legge 190/2014). Tuttavia, le spese sanitarie sono detrazioni personali del 19% previste dall’art. 15 TUIR. Puoi usarle solo se hai IRPEF da pagare. Se in un anno hai soltanto redditi in regime forfettario, di solito non versi IRPEF e quindi la detrazione non trova capienza. Se hai anche altri redditi tassati in IRPEF (per esempio un lavoro dipendente, un reddito fondiario, plusvalenze), allora puoi usare la detrazione del 19% sulla parte che supera 129,11 euro. In pratica: forfettario “puro” senza altri redditi IRPEF, nessun recupero; forfettario con IRPEF, recupero possibile entro la capienza dell’imposta.
Cosa deve contenere lo scontrino parlante della farmacia per essere detraibile?
Lo scontrino parlante è un documento commerciale con informazioni minime richieste dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle regole del Sistema Tessera Sanitaria. Deve riportare il codice fiscale dell’assistito, la natura del prodotto (indicazione che si tratta di medicinale o farmaco), il numero di autorizzazione (AIC o codice identificativo), la quantità e l’importo. Per i dispositivi medici serve la dicitura “dispositivo medico” e la presenza della marcatura CE; in assenza, la detrazione può essere negata. Se il codice fiscale è errato o manca la natura del prodotto, chiedi la rettifica alla farmacia. Ricorda che i dati dei farmaci confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria e nella precompilata; se hai esercitato l’opposizione per privacy, dovrai inserire manualmente l’onere in dichiarazione e conservare con cura la documentazione.
Pagamenti in contanti: quando sono ammessi per le detrazioni al 19%?
Dal 2020, la legge impone pagamenti tracciabili per detrarre le spese al 19% (carte, bancomat, bonifico, assegno). La norma è nella Legge 160/2019. Per le spese sanitarie esistono quattro eccezioni in cui puoi pagare in contanti senza perdere la detrazione: acquisto di medicinali, acquisto di dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche, prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le altre prestazioni in strutture private non accreditate o da professionisti in studio privato, il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti non puoi detrarre. Conserva sempre la prova del pagamento tracciabile (ricevuta POS o estratto conto). In caso di acquisti online, usa pagamenti elettronici riconducibili a te e conserva l’ordine, la fattura e l’evidenza del pagamento.
Posso detrarre spese per familiari a carico o non a carico? Come funziona la franchigia?
Sì, puoi detrarre le spese sanitarie sostenute per te e per i familiari fiscalmente a carico, sommandole. La franchigia di 129,11 euro si applica all’ammontare complessivo annuo che indichi in dichiarazione. Per i familiari non a carico con patologie che danno diritto all’esenzione, l’art. 15 TUIR consente la detrazione del 19% sulla parte di spesa rimasta effettivamente a tuo carico, entro il limite complessivo di 6.197,48 euro, a determinate condizioni documentali. In presenza di rimborsi (assicurazioni, fondi sanitari), detrai solo la quota non rimborsata. Se più contribuenti sostengono la stessa spesa, potete ripartirla indicando la vostra percentuale, purché ciò risulti dai documenti o da annotazione in fattura. Ricorda che, se sei in forfettario e non hai IRPEF, queste regole restano valide ma la detrazione non si applica per mancanza di imposta da cui sottrarre.
Spese sanitarie estere, dispositivi acquistati online e casi di disabilità: come mi devo regolare?
Per spese sostenute all’estero sono detraibili se di natura sanitaria. Serve fattura o ricevuta con i dati dell’assistito, il tipo di prestazione o prodotto, la data e l’importo. Se il documento è in lingua straniera, allega una traduzione semplice; se in valuta estera, converti al cambio del giorno del pagamento. Per dispositivi medici acquistati online, accertati che siano effettivamente dispositivi medici con marcatura CE e che la fattura lo indichi chiaramente; conserva anche l’evidenza del pagamento. Per le persone con disabilità, alcune spese non sono soggette a franchigia o sono deducibili dal reddito (art. 10 e art. 15 TUIR). In questi casi, oltre ai documenti di spesa, serve la documentazione sanitaria che attesti lo stato di disabilità e la necessità dell’ausilio o della prestazione. Per evitare errori tra deduzione e detrazione, controlla sempre le istruzioni del modello dichiarativo o consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i riferimenti su Normattiva e Ministero dell’Economia.
