Rivalsa IVA: cosa vuol dire che non c’è l’obbligo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

“Senza obbligo di rivalsa IVA” vuol dire che non addebiti l’IVA al cliente. L’imposta però resta dovuta e la versi tu, di norma con autofattura/TD27 e in liquidazione, quando la cessione gratuita è imponibile.

  • L’IVA su cessioni gratuite di beni dell’attività è dovuta se hai detratto l’IVA all’acquisto (DPR 633/1972, art. 2 e art. 13).
  • Senza obbligo di rivalsa: paghi tu l’IVA tramite autofattura TD27. Con obbligo di rivalsa: addebiti l’IVA al cliente (art. 18 DPR 633/1972).
  • Campioni gratuiti contrassegnati e omaggi fino a 50 euro hanno regole particolari per detrazione e imponibilità (art. 19-bis1 DPR 633/1972; DM 19 novembre 2008; TUIR art. 108).

Che cosa vuol dire “senza obbligo di rivalsa IVA”

La rivalsa IVA è il meccanismo con cui il venditore addebita l’IVA al cliente e poi la versa allo Stato. È previsto dall’articolo 18 del DPR 633/1972. “Senza obbligo di rivalsa” significa che scegli di non addebitare l’IVA al cliente.

L’operazione resta però imponibile se la legge lo prevede. Sulle cessioni gratuite dei beni dell’attività, l’IVA è normalmente dovuta. Lo dice l’articolo 2 del DPR 633/1972: la cessione gratuita è equiparata alla vendita, quando all’acquisto hai detratto l’IVA.

Di conseguenza, se non addebiti l’IVA al cliente, la paghi tu. In pratica emetti un’autofattura per “cessioni gratuite senza rivalsa” e versi l’IVA in liquidazione. Con la fatturazione elettronica, si usa il tipo documento TD27.

Riferimenti normativi essenziali

Le regole chiave arrivano da queste fonti: DPR 633/1972 articoli 2 (definizioni e cessioni gratuite), 13 (base imponibile), 18 (rivalsa), 19-bis1 (limitazioni alla detrazione, tra cui spese di rappresentanza). Per le imposte dirette: TUIR articolo 108 e Decreto MEF 19 novembre 2008 sulle spese di rappresentanza. Per fatturazione elettronica: provvedimenti e specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Per sanzioni: D.Lgs. 471/1997 e ravvedimento operoso nel D.Lgs. 472/1997.

Quando si applica la rivalsa e quando no

Hai due strade quando fai un omaggio di beni appartenenti all’attività per cui hai detratto l’IVA all’acquisto.

1) Cessione gratuita con obbligo di rivalsa: addebiti l’IVA al cliente. Il cliente paga solo l’IVA; il bene resta gratuito. 2) Cessione gratuita senza obbligo di rivalsa: non addebiti l’IVA; la versi tu con autofattura.

La base imponibile, in entrambi i casi, non è “a piacere”. L’articolo 13 del DPR 633/1972 dice che, per cessioni senza corrispettivo, la base è il prezzo di acquisto o il costo di produzione al momento della cessione.

Omaggi di beni oggetto e non oggetto dell’attività

Se omaggi beni che vendi abitualmente (beni “oggetto dell’attività”), l’IVA è dovuta se li hai comprati detraendo l’IVA. E puoi scegliere rivalsa o non rivalsa. Se regali beni non oggetto dell’attività (ad esempio gadget acquistati apposta), l’IVA è comunque dovuta se all’acquisto hai detratto l’IVA.

Se non hai detratto l’IVA all’acquisto, la cessione gratuita non è imponibile, perché manca il presupposto di equiparazione. Valuta sempre la detrazione avvenuta in ingresso.

Campioni gratuiti e beni di modico valore

I campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati, non costituiscono cessione imponibile. È un’esclusione espressa dall’articolo 2 del DPR 633/1972. “Contrassegnati” significa che il bene è riconoscibile come campione, non rivendibile.

Per gli omaggi a clienti, l’IVA all’acquisto è detraibile solo se il costo unitario è fino a 50 euro. Lo prevede l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972. In più, ai fini redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza con i criteri del DM 19 novembre 2008 e dell’articolo 108 del TUIR.

Forfettari nel 2026: cosa cambia

Nel regime forfettario non addebiti l’IVA e non la detrai. Quindi l’omaggio non genera IVA da versare. Non devi fare autofattura per l’IVA, perché non la applichi in partenza (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e successive modifiche).

Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Ma per l’omaggio puro non serve emettere fattura, salvo tu voglia documentarlo al cliente. Puoi usare un DDT per la movimentazione. Se emetti fattura, resta “senza IVA” per natura del regime.

Come si documenta nel 2026: casi pratici e diciture

Operativamente, hai due flussi diversi a seconda della rivalsa. Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate prevedono il TD27 per le cessioni gratuite senza rivalsa e l’uso ordinario della fattura (TD01) quando fai rivalsa al cliente.

Cessione gratuita senza obbligo di rivalsa (paghi tu l’IVA)

Passi tipici:

  • Emetti una fattura al cliente a importo merce azzerato (omaggio). Inserisci una nota descrittiva: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/1972”.
  • Emetti un’autofattura elettronica tipo TD27 per “cessioni gratuite senza rivalsa”. Indichi base imponibile pari al prezzo di acquisto o costo di produzione (art. 13 DPR 633/1972) e l’aliquota IVA corretta.
  • Registri il TD27 nel registro IVA vendite (art. 23 DPR 633/1972) e versi l’IVA in liquidazione periodica.

Molti tengono un prospetto “omaggi” per controllo interno. Non è un registro obbligatorio per legge. È utile per quadrature e verifiche.

Cessione gratuita con obbligo di rivalsa (paga il cliente l’IVA)

Passi tipici:

  • Emetti una fattura elettronica (TD01) al cliente. Indichi la merce e la sua base imponibile pari al prezzo di acquisto o costo di produzione. Applichi l’aliquota IVA.
  • Rendi gratuito il bene ma a carico tuo, non riduci però la base imponibile ai fini IVA con sconti che annullano l’imposta. L’obiettivo è che il totale documento corrisponda almeno all’IVA da pagare.
  • Inserisci la nota: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/1972”.

In pratica, il cliente paga l’IVA esposta. Tu versi la stessa IVA nella tua liquidazione. Così non sostieni il costo dell’imposta.

Codici e compilazione in e-fattura

Per TD27 indichi la natura imponibile ordinaria, con l’aliquota applicabile al bene. Per la fattura al cliente in rivalsa, usi TD01. Evita di annullare l’imponibile con sconti che cancellano l’IVA, perché contrasta con l’articolo 13 del DPR 633/1972.

Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate aggiornate nel 2026 confermano TD27 per autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa. Per diciture testuali non esiste un campo obbligatorio normativo, ma conviene riportarle in “Causale” per chiarezza.

Regola decisionale rapida

Se hai detratto l’IVA all’acquisto del bene

Allora la cessione gratuita è imponibile: devi applicare l’IVA. Scegli:

  • Vuoi evitare di far pagare l’IVA al cliente? Usa “senza obbligo di rivalsa”: fattura omaggio + TD27; versi tu l’IVA.
  • Vuoi che l’IVA la paghi il cliente? Usa “con obbligo di rivalsa”: fattura al cliente con IVA calcolata su prezzo di acquisto/costo di produzione.

Se non hai detratto l’IVA all’acquisto

La cessione gratuita in linea generale non è imponibile. Puoi documentare con fattura a importo zero o con DDT. Nessuna IVA da versare.

Campioni gratuiti contrassegnati

Se parliamo di campioni gratuiti di modico valore e contrassegnati, non è cessione imponibile. Non serve TD27. Conserva prova del contrassegno e del valore modico.

Errori comuni, controlli e sanzioni

Errore 1: non emettere il TD27 quando necessario. Se non versi l’IVA dovuta su cessioni gratuite senza rivalsa, rischi la sanzione per omesso versamento/errata fatturazione (D.Lgs. 471/1997, art. 6). Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).

Errore 2: azzerare l’imponibile con uno sconto e poi pretendere di far pagare “solo l’IVA”. Così cancelli anche l’IVA. Va invece strutturata la fattura in modo che l’IVA resti dovuta su una base corretta, come da articolo 13.

Errore 3: detrarre l’IVA sugli acquisti di omaggi oltre 50 euro e poi non applicare l’IVA all’atto della cessione gratuita. L’articolo 19-bis1 limita la detrazione e l’articolo 2 rende imponibile la cessione gratuita se la detrazione c’è stata.

Errore 4: dimenticare le note esplicative in fattura. Le diciture non sono obbligatorie per legge, ma aiutano in caso di controllo. Indica sempre la base normativa.

Trattamento ai fini imposte dirette e detrazione IVA sugli acquisti

Gli omaggi ai clienti sono di solito “spese di rappresentanza”. La deducibilità ai fini reddito segue l’articolo 108 del TUIR e il DM 19 novembre 2008. Il DM fissa soglie percentuali su ricavi e condizioni di inerenza.

L’IVA sugli acquisti destinati a omaggio è detraibile solo se il costo unitario del bene non supera 50 euro. Lo stabilisce l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972. Oltre tale soglia, l’IVA è indetraibile.

Se l’IVA in acquisto è detraibile e poi regali il bene, scatta l’imponibilità della cessione gratuita (articolo 2 del DPR 633/1972). Se invece l’IVA in ingresso è indetraibile, la cessione gratuita non è imponibile.

Per i campioni gratuiti contrassegnati, resta l’esclusione da IVA in uscita. La detrazione in ingresso dipende dall’inerenza e dalle regole sopra, con attenzione al costo unitario e alla qualificazione come campione.

Esempi numerici chiave

Esempio 1, senza obbligo di rivalsa: bene acquistato a 100 euro + IVA detratta. Regali al cliente. Emissione TD27 con base 100, IVA 22 = 22 euro. Versi 22 euro. Al cliente invii una fattura a importo merce zero con causale omaggio.

Esempio 2, con obbligo di rivalsa: stesso bene. Fattura al cliente con base 100, IVA 22. Totale da pagare 22 euro. Il bene è gratuito ma l’IVA è a carico del cliente.

Esempio 3, forfettario: regali un bene. Non addebiti né versi IVA. Puoi inviare un DDT o una fattura senza IVA per cortesia documentale.

Operazioni transfrontaliere: cenni pratici

Omaggi verso clienti UE o extra-UE non seguono le regole delle cessioni non imponibili. La cessione gratuita, se imponibile in Italia, resta soggetta a IVA italiana. Quindi, in assenza di corrispettivo, si applica l’articolo 13 per la base e, se senza rivalsa, si usa TD27.

Attenzione ai trasferimenti di beni a depositi esteri o call-off stock: le regole IVA europee possono cambiare la territorialità. In questi casi è prudente verificare le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Documento da emettere Diciture/codici utili Base imponibile e IVA Tempistiche e registrazioni
Omaggio senza obbligo di rivalsa (beni con IVA detratta in acquisto) Fattura al cliente a importo merce zero + Autofattura TD27 Causale: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/1972” Base: prezzo di acquisto o costo di produzione; IVA a tuo carico TD27 entro la liquidazione del periodo; registrazione nel registro IVA vendite
Omaggio con obbligo di rivalsa (beni con IVA detratta in acquisto) Fattura elettronica TD01 al cliente Causale: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/1972” Base: prezzo di acquisto o costo di produzione; IVA a carico cliente Emissione entro i termini di fatturazione; ordinaria liquidazione IVA
Campioni gratuiti di modico valore contrassegnati DDT o documento interno; fattura non necessaria Nota: “campioni gratuiti contrassegnati art. 2 DPR 633/1972” Fuori campo IVA; nessuna imposta da versare Conserva prova del contrassegno; registra l’uscita a magazzino
Forfettario che regala un bene Nessun documento obbligatorio; facoltativo DDT o fattura senza IVA Se fatturi: “operazione in franchigia IVA – regime forfettario Legge 190/2014” Nessuna IVA da addebitare né da versare Solo gestione inventariale; nessuna liquidazione IVA

FAQ

Come faccio una fattura di omaggio senza obbligo di rivalsa nella pratica quotidiana?

Prepara due documenti. Al cliente invia una fattura con riga merce a importo zero oppure con descrizione “Omaggio”. Inserisci in causale la base normativa: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/1972”. Poi emetti un’autofattura elettronica TD27 verso te stesso, con la stessa descrizione del bene. Indica come base l’ultimo prezzo di acquisto o il costo di produzione, come richiede l’articolo 13 del DPR 633/1972. Applica l’aliquota corretta del bene (22%, 10%, 5% o altra). Registra il TD27 nel registro IVA vendite e versa l’IVA in liquidazione periodica del mese o trimestre. Conserva entrambi i documenti e, se utile, un prospetto omaggi per riconciliare quantità e valori. Così il controllo incrociato tra fattura al cliente, TD27 e liquidazione risulta lineare.

Se scelgo l’obbligo di rivalsa, come strutturo la fattura in modo che il cliente paghi solo l’IVA?

L’obiettivo è esporre una base imponibile coerente con l’articolo 13 del DPR 633/1972 (prezzo di acquisto o costo di produzione) e calcolare l’IVA su quella base. Il cliente deve corrispondere almeno l’IVA. Evita sconti che annullano la base imponibile, perché eliminano anche l’IVA. In pratica, inserisci la riga merce con base e aliquota; esplicita in causale che la merce è omaggiata e che l’IVA resta a carico del cliente per “obbligo di rivalsa” (articolo 18). Mantieni il totale documento pari all’IVA da pagare, senza usare voci che riducono l’imponibile fiscalmente. In questo modo il gestionale calcola l’IVA correttamente e il cliente la paga. Se il tuo software non gestisce bene questo caso, chiedi al supporto come impostare una riga di compensazione non rilevante ai fini IVA che non riduca la base.

Serve davvero il “registro omaggi”? È un obbligo di legge nel 2026?

La legge non impone un registro omaggi dedicato. Gli obblighi stanno nella corretta fatturazione/autofatturazione (articoli 21, 23, 25 del DPR 633/1972) e nella liquidazione e versamento dell’IVA. Detto questo, un prospetto omaggi aiuta molto in caso di verifica. Puoi annotare data, cliente, descrizione, aliquota, base per l’IVA, numero TD27 associato. Questo facilita le quadrature tra magazzino, TD27 e liquidazioni. In molte aziende il prospetto è parte del manuale di procedure IVA e della conservazione digitale prevista dalle regole dell’Agenzia delle Entrate. Non è obbligatorio, ma è una buona pratica che riduce rischi e tempi se arriva un controllo.

Gli omaggi ai dipendenti seguono le stesse regole IVA degli omaggi ai clienti?

Dipende. Se regali ai dipendenti beni dell’attività per i quali hai detratto l’IVA, di regola scatta l’imponibilità come cessione gratuita. Quindi, se scegli la non rivalsa, fai TD27 e versi tu l’IVA; con rivalsa, addebiti l’IVA al dipendente (poco usuale). Sul fronte imposte dirette, il bene può diventare un fringe benefit ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, con soglie di esenzione che possono cambiare ogni anno in Legge di Bilancio. Verifica sempre i limiti annuali vigenti. Se acquisti appositamente beni non oggetto dell’attività per regalare ai dipendenti e non detrai l’IVA, l’uscita non genera imponibilità IVA in cessione. In ogni caso, documenta bene la natura dell’operazione e la scelta di detrarre o meno l’IVA in ingresso, perché questo guida il trattamento in uscita.

Posso spedire omaggi a clienti esteri senza applicare l’IVA italiana?

La cessione gratuita non segue automaticamente le regole delle vendite con corrispettivo. Per le cessioni intracomunitarie non imponibili servono requisiti specifici (trasferimento della proprietà a titolo oneroso e prova di trasporto). Con l’omaggio, manca il corrispettivo. Se all’acquisto hai detratto l’IVA, l’articolo 2 del DPR 633/1972 rende comunque imponibile la cessione gratuita, e l’articolo 13 fissa la base. Quindi in molti casi l’operazione resta imponibile in Italia e, se non fai rivalsa, richiede TD27 e versamento. Se invece trasferisci fisicamente beni a un tuo deposito in altro Stato membro, entri nelle regole dei trasferimenti intracomunitari assimilati, con possibili obblighi nello Stato di destinazione. Per spedizioni extra-UE, la spedizione fuori dall’Unione non rende automaticamente non imponibile l’omaggio. Serve analizzare la territorialità e le prove doganali. In scenari transfrontalieri è prudente consultare le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e, se serve, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per evitare errori di territorialità.

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