Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il coefficiente di redditività, nel regime forfettario, è la percentuale dei ricavi/compensi su cui calcoli imposta sostitutiva e contributi. La parte restante è spesa “forfettaria” e non subisce tasse né IVA detraibile.
- I coefficienti sono fissati per settore nell’Allegato 4 della Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89). Esempi: 40%, 54%, 62%, 67%, 78%, 86%.
- Base imponibile: incassi dell’anno (principio di cassa) x coefficiente – contributi previdenziali deducibili. Aliquota imposta: 15% o 5% per nuove attività.
- Limiti 2026: soglia di accesso/permanenza 85.000 euro; oltre 100.000 euro si esce subito. Fonti: Legge 197/2022 e prassi Agenzia delle Entrate.
Cos’è il coefficiente di redditività e come funziona
Il coefficiente di redditività è una percentuale che trasforma gli incassi in reddito tassabile. Gli incassi sono i soldi effettivamente ricevuti nell’anno. Questo si chiama principio di cassa: contano le entrate, non le fatture emesse ma non incassate.
Il coefficiente varia per settore ATECO. Esempi diffusi: 78% per attività professionali (come consulenti e creativi), 40% per commercio al dettaglio e ristorazione, 54% per commercio ambulante non alimentare, 62% per intermediari del commercio, 67% per molte attività industriali e di servizi, 86% per costruzioni e immobiliari. La lista completa è contenuta nell’Allegato 4 della Legge 190/2014, consultabile su Normattiva.
Il meccanismo è semplice: applichi il coefficiente agli incassi. La quota che resta fuori è la spesa forfettaria. Non devi conservare scontrini e fatture di costo per dimostrarla. Il legislatore la riconosce in modo standard, uguale per tutti nello stesso settore.
La formula di base imponibile (spiegata bene)
La base imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva si calcola così: incassi x coefficiente – contributi previdenziali deducibili. I contributi previdenziali sono i versamenti INPS o alla Cassa di categoria. Sono deducibili dal reddito. Questo significa che li sottrai prima di calcolare l’imposta.
Esempio rapido: se incassi 1.300 euro e il tuo coefficiente è 78%, il reddito lordo forfettario è 1.300 x 78% = 1.014 euro. Se hai 100 euro di contributi deducibili, il reddito imponibile diventa 914 euro. Su questo applichi il 15% (oppure il 5% se rispetti i requisiti per le nuove attività).
Attenzione al “principio di cassa”: incassi e pagamenti dell’anno definiscono tutto. Se incassi a gennaio, vale per l’anno in corso. Se incassi a dicembre, non puoi spostare il reddito all’anno dopo.
Aliquote 15% e 5%: quando si applicano
L’aliquota ordinaria è il 15%. L’aliquota del 5% vale fino a cinque anni per chi avvia una nuova attività. “Nuova attività” significa: non hai svolto attività di impresa o lavoro autonomo nei tre anni prima; non prosegui la stessa attività di un datore di lavoro o di un soggetto a te riconducibile; se subentri in un’attività esistente, i ricavi del cedente non devono superare la soglia di accesso. Le condizioni sono indicate nella Legge 190/2014, art. 1, commi 65-66.
Se rispetti i requisiti, applichi il 5% fino a cinque periodi d’imposta. Se li perdi prima, torni al 15% dall’anno in cui non li possiedi più.
Limiti di ricavi 2026 e uscita dal regime
La soglia di permanenza è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nello stesso anno. Lo prevede la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre ai limiti, restano le cause di esclusione: regimi speciali IVA, residenza fiscale fuori UE/SEE salvo eccezioni, partecipazioni che consentono il controllo in SRL che svolge attività riconducibile alla tua, partecipazioni in società di persone. Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, commi 57-63, e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici completi
Professionista (ATECO servizi professionali, coefficiente 78%). Incassi annui: 30.000 euro. Contributi pagati: 3.000 euro. Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400. Reddito imponibile: 23.400 – 3.000 = 20.400. Imposta 5%: 1.020 euro. Questo riflette l’esempio classico, allineato alla Legge 190/2014.
Commerciante al dettaglio (coefficiente 40%). Incassi: 80.000 euro. Contributi IVS artigiani/commercianti: 4.200 euro (ipotesi). Reddito forfettario: 80.000 x 40% = 32.000. Imponibile: 32.000 – 4.200 = 27.800. Imposta 15%: 4.170 euro. Occhio alla soglia: è sotto 85.000, quindi resti nel forfettario l’anno dopo.
Intermediario del commercio (coefficiente 62%). Incassi: 105.000 euro. Supera 100.000, quindi uscita immediata. Dal superamento scatti nel regime ordinario IVA/IRPEF per le operazioni successive. Devi ricalcolare IVA e adempimenti da quel momento. Fonte: Legge 197/2022 e risposte AE su uscita immediata.
ATECO: come scegliere il coefficiente giusto
Il codice ATECO identifica l’attività. È una sequenza di sei cifre. Lo trovi nel certificato di attribuzione partita IVA, nella visura camerale o nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Se cambi attività, aggiorna l’ATECO.
Se svolgi più attività, prevale l’attività principale. È quella con incassi maggiori nell’anno. In alternativa, puoi usare codici secondari. Serve coerenza tra fatture, incassi e descrizione delle prestazioni. Riferimenti utili: classificazione ATECO 2007 (ISTAT) e art. 35 del DPR 633/1972 sulla dichiarazione dati IVA.
Hai sbagliato ATECO? Puoi presentare una variazione dati con il modello AA9/12 (persone fisiche). La variazione ha effetti dal mese indicato. Correggi anche le fatture future e la contabilità interna. Se lo scostamento è rilevante, valuta un’istanza di interpello per sicurezza. Fonte: Agenzia delle Entrate, modulistica e prassi.
Contributi previdenziali: come incidono sul calcolo
Artigiani e commercianti versano alla gestione IVS. Pagano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito che supera il minimale. Nel forfettario il reddito previdenziale è quello calcolato col coefficiente. Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS se rispetti i requisiti. La riduzione è prevista dall’art. 1, comma 77, della Legge 190/2014. Si chiede all’INPS e vale finché resti nel regime.
I professionisti senza Cassa versano alla Gestione Separata. L’aliquota varia per anno e tutele. La base contributiva coincide col reddito forfettario prima della deduzione dei contributi stessi. Calcoli i contributi sull’importo forfettario, poi li deduci per l’imposta. La prassi INPS chiarisce aliquote e massimali ogni anno. Riferimenti: circolari INPS e sito del Ministero del Lavoro per inquadramenti previdenziali.
Chi ha una Cassa professionale segue le regole della Cassa (minimi, conguagli, aliquote). I contributi obbligatori restano deducibili. Verifica statuti e regolamenti di Cassa. Base normativa generale: TUIR sull’onere deducibile e prassi Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici:
- Individua il codice ATECO attuale. Se ne hai più di uno, scegli quello con incassi maggiori.
- Recupera il coefficiente di redditività dall’Allegato 4 della Legge 190/2014 per quel codice/settore.
- Somma tutti gli incassi dell’anno (principio di cassa). Escludi somme non rilevanti (ad esempio rimborsi anticipati per conto del cliente, se corretti formalmente).
- Calcola reddito forfettario: incassi x coefficiente.
- Stima e sottrai i contributi previdenziali deducibili dell’anno. Se IVS, considera minimi e percentuale sull’eccedenza; se Gestione Separata, applica l’aliquota INPS vigente.
- Applica l’aliquota imposta: 5% se rispetti i requisiti dei commi 65-66 della Legge 190/2014; altrimenti 15%.
- Verifica la soglia 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, applichi l’uscita immediata e cambi regime da quel momento.
Fonti normative e prassi da conoscere
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, con Allegato 4 sui coefficienti. Soglie aggiornate e uscita immediata: Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Inquadramenti e contributi: circolari INPS e indicazioni del Ministero del Lavoro. Adempimenti e variazioni attività: DPR 633/1972, art. 35, e modulistica dell’Agenzia delle Entrate. Per i testi ufficiali, consulta il portale Normattiva e i siti istituzionali citati.
Errori da evitare
Usare il coefficiente sbagliato rispetto all’attività prevalente. Dimenticare di dedurre i contributi prima dell’imposta. Non monitorare la soglia di 85.000 e 100.000 euro. Non aggiornare l’ATECO quando cambia il business.
Trascurare acconti e saldo. Nel forfettario versi saldo e acconti dell’imposta sostitutiva come per l’IRPEF, con le scadenze ordinarie del calendario fiscale. Riferimenti: prassi Agenzia delle Entrate su versamenti e modelli F24.
| Scenario | Requisiti e soglie 2026 | Calcolo pratico della base imponibile | Adempimenti e tempistiche | Riferimenti normativi/prassi |
|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività nei 3 anni precedenti; non prosecuzione; soglia 85.000 euro | Incassi x coefficiente – contributi; imposta 5% per max 5 anni | Opzione al momento di apertura; monitoraggio requisiti ogni anno | Legge 190/2014, commi 65-66; Agenzia Entrate, guide forfettario |
| Attività ordinaria con aliquota 15% | Soglia 85.000 euro; nessuna causa di esclusione attiva | Incassi x coefficiente – contributi; imposta 15% | Saldo e acconti secondo calendario fiscale; e-fattura obbligatoria | Legge 190/2014, commi 54-64; obbligo e-fattura: provvedimenti AE |
| Superamento soglia 85.000 e ≤100.000 | Incassi annui tra 85.001 e 100.000 euro | Anno in corso ancora forfettario; dal prossimo anno regime ordinario | Programmare passaggio IVA/IRPEF dal 1° gennaio successivo | Legge 197/2022; risposte AE su uscita differita |
| Superamento soglia >100.000 | Incassi oltre 100.000 euro in corso d’anno | Uscita immediata: operazioni successive in regime ordinario | Adeguare fatturazione e IVA dal momento del superamento | Legge 197/2022; documenti di prassi AE |
| Artigiani/commercianti con riduzione INPS 35% | Iscrizione IVS e permanenza nel forfettario | Deduci contributi ridotti; il reddito previdenziale resta forfettario | Richiesta riduzione all’INPS; rinnovo automatico salvo revoca | Legge 190/2014, comma 77; circolari INPS |
FAQ
1) Come scelgo il coefficiente giusto se ho più codici ATECO nello stesso anno?
Individua l’attività principale. È quella che genera la quota più alta di incassi nell’anno. Usa il coefficiente del settore relativo a quell’attività. Se le attività hanno incassi simili, guarda la descrizione prevalente nelle fatture e nei contratti. Mantieni coerenza tra comunicazioni al Registro Imprese e alla Agenzia delle Entrate.
Se cambi prevalenza a metà anno, resta valido l’approccio per anno fiscale. In pratica, per il periodo in cui sei nel forfettario, applichi il coefficiente dell’attività principale dell’anno. Se la modifica è strutturale, presenta la variazione dati (modello AA9/12) per aggiornare l’ATECO. Base legale: DPR 633/1972, art. 35; classificazione ATECO 2007. Ricorda: il coefficiente discende dal settore normato nell’Allegato 4 della Legge 190/2014, non da scelte discrezionali.
2) Come calcolo i contributi INPS nel forfettario e come li deduco correttamente?
Se sei artigiano o commerciante (IVS), versi contributi fissi minimi e una percentuale sulla parte di reddito che supera il minimale. Nel forfettario, il reddito previdenziale è il reddito determinato con il coefficiente. Se hai optato per la riduzione del 35% (consentita dall’art. 1, comma 77, Legge 190/2014), applichi la riduzione ai contributi calcolati. Tutti i contributi obbligatori restano deducibili dal reddito imponibile per l’imposta sostitutiva.
Se sei in Gestione Separata, applichi l’aliquota INPS vigente sul reddito forfettario prima della deduzione. Ottieni così i contributi dell’anno. Poi li deduci per calcolare l’imposta. Non serve iterazione complessa: calcoli prima i contributi, poi applichi la deduzione. Le aliquote e i massimali aggiornati sono indicati ogni anno dalle circolari INPS e dal Ministero del Lavoro.
3) Cosa succede se supero la soglia a novembre? E come mi regolo con IVA e fatture?
Se superi 85.000 ma non arrivi a 100.000, resti nel forfettario fino al 31 dicembre. Passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000 a novembre (o in qualsiasi mese), scatta l’uscita immediata. Da quel momento, le operazioni successive sono in regime ordinario. Devi addebitare l’IVA, registrare le fatture in contabilità e applicare ritenute secondo le regole ordinarie dove previste.
Per le operazioni antecedenti il superamento, resta valido il trattamento forfettario. Dovrai quindi gestire un anno “misto” in caso di superamento oltre 100.000. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la dinamica di uscita immediata a seguito della Legge 197/2022. Pianifica con anticipo per evitare errori su aliquote IVA e documenti fiscali.
4) I coefficienti di redditività possono cambiare? Come mi tengo aggiornato nel 2026?
I coefficienti sono fissati nell’Allegato 4 della Legge 190/2014. Non cambiano di frequente. Eventuali modifiche arrivano con una legge successiva o un aggiornamento normativo specifico. Per restare aggiornato nel 2026, consulta i testi su Normattiva, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i materiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Controlla anche eventuali aggiornamenti della classificazione ATECO o note interpretative sul perimetro dei settori. Se un’attività viene riclassificata, verifica l’impatto sul coefficiente. In mancanza di una modifica ufficiale, continua a usare i coefficienti indicati in Legge 190/2014.
5) Puoi farmi un esempio completo per commercio ambulante non alimentare con riduzione INPS del 35%?
Ipotesi: commercio ambulante non alimentare (coefficiente 54%), incassi annui 60.000 euro. Contributi IVS teorici (senza riduzione): 3.500 euro. Hai la riduzione del 35%, quindi paghi 2.275 euro (3.500 x 65%). Reddito forfettario: 60.000 x 54% = 32.400 euro. Reddito imponibile per imposta: 32.400 – 2.275 = 30.125 euro. Aliquota imposta 15%: 4.518,75 euro.
Versamenti: saldo e primo acconto secondo le scadenze fiscali dell’anno (giugno/luglio con eventuale differimento e novembre per il secondo acconto), tramite F24 con i codici tributo dell’imposta sostitutiva. I contributi IVS si versano con rate trimestrali per i minimi e conguaglio sull’eccedenza. Le regole dei versamenti sono definite dalle circolari INPS e dal calendario dell’Agenzia delle Entrate. Mantieni monitorata la soglia di 85.000 per la permanenza e adegua i tuoi incassi di conseguenza.
