Note in fattura: cosa sono, a cosa servono e chi le mette?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Le note in fattura spiegano perché la fattura si discosta dallo schema IVA standard. Indicano esenzioni, non imponibilità, reverse charge, split payment, forfettario e bollo. Servono per rispettare l’art. 21 del D.P.R. 633/1972.

  • Le note vanno nel campo “Causale” della FatturaPA e con il corretto codice Natura IVA (es. N2.2, N3.x, N4, N6.x, N7).
  • Per il regime forfettario la nota testuale è obbligatoria e si applica l’imposta di bollo se dovuta.
  • Note errate espongono a sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997) e a scarti SDI se i dati non sono coerenti.

Cosa sono le note in fattura e perché servono

Le note in fattura sono diciture testuali che chiariscono il trattamento fiscale dell’operazione. Spiegano perché non si applica l’IVA o perché si applica in modo diverso dal solito.

La loro funzione è di trasparenza verso il cliente e di conformità verso l’Agenzia delle Entrate. L’obbligo discende dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, che impone di indicare gli elementi necessari a identificare natura, qualità e quantità dell’operazione.

Nella fattura elettronica, la nota testuale si inserisce nel campo “Causale”. Va sempre coordinata con i campi strutturati del tracciato XML: codice Natura IVA, DatiBollo, DatiRitenuta, DatiCassaPrevidenziale e TipoDocumento.

Quando la nota è obbligatoria

Regime forfettario: dicitura, bollo e codici

Se operi in regime forfettario devi indicare la dicitura normativa che giustifica la non applicazione dell’IVA. Questa nota rende la fattura intellegibile al cliente e al fisco.

Dicitura consigliata e aggiornata: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 – Regime forfettario”. Inserisci anche “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”, se fatturi a un sostituto d’imposta.

Nel tracciato FatturaPA imposta Aliquota IVA 0 e Natura N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Se l’importo totale supera 77,47 euro e la fattura è senza IVA, attiva il bollo virtuale 2 euro in “DatiBollo” e riporta in causale: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 e del D.P.R. 642/1972”.

Regime ordinario: esenzioni, non imponibilità, reverse charge e split payment

Nel regime ordinario, usi le note quando l’IVA non si applica o si applica in modo speciale. Devi sempre riportare il riferimento normativo.

Esempi tipici: “Operazione esente art. 10 D.P.R. 633/1972” (esenzioni sanitarie, finanziarie), “Operazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/1972” (export), “Inversione contabile – art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 – reverse charge” (alcuni servizi/settori). Per la scissione dei pagamenti: “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

Imposta il codice Natura coerente: N4 (esente), N3.x (non imponibile: esportazioni, cessioni intra UE, ecc.), N6.x (reverse charge), N7 (IVA assolta in split payment). La nota testuale deve riprendere l’articolo applicato.

Operazioni con l’estero e OSS/IOSS

Per servizi a soggetti extra-UE non rilevanti in Italia: “Operazione non soggetta – art. 7-ter D.P.R. 633/1972 – luogo di tassazione estero”. Per cessioni intracomunitarie di beni: “Non imponibile art. 41 D.L. 331/1993”. Per acquisti intra UE di servizi con inversione contabile: integra il documento del fornitore estero e registra il reverse charge (art. 17 D.P.R. 633/1972).

Se usi il regime OSS per vendite B2C UE, indichi: “Operazione assoggettata a regime OSS ai sensi del D.Lgs. 83/2021 (recepimento direttiva UE sul commercio elettronico)”. Mantieni la coerenza con il Paese di consumo nel tuo portale OSS.

Per importazioni con IOSS su vendite a distanza, aggiungi: “Regime IOSS – imposta assolta all’importazione ai sensi del D.Lgs. 83/2021”.

Ritenuta d’acconto e contributi previdenziali

Se sei un professionista nel regime ordinario e fatturi a un sostituto d’imposta, indichi in chiaro la ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. 600/1973). Nel file XML usa “DatiRitenuta”. Inserisci in causale: “Ritenuta d’acconto art. 25 D.P.R. 600/1973”.

Per casse professionali, usa “DatiCassaPrevidenziale” e specifica il contributo integrativo secondo lo statuto della cassa. In causale puoi aggiungere la base normativa della cassa privata, per chiarezza.

Se applichi la rivalsa INPS Gestione Separata facoltativa, indicala in dettaglio linea e chiariscila in causale, ricordando che non è IVA, ma contributo previdenziale.

Come compilare correttamente la FatturaPA: campi chiave e coerenza

Compila i campi strutturati prima della nota testuale. La nota spiega, ma il controllo SDI si basa su codici e flag.

– TipoDocumento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD04 (nota di credito), TD05 (nota di debito). Le “note” di cui trattiamo qui non sono note di credito/debito (art. 26 D.P.R. 633/1972), ma diciture esplicative.

– AliquotaIVA e Natura: se IVA = 0, imposta Natura coerente (N2.x, N3.x, N4, N6.x, N7). SDI scarta combinazioni incoerenti.

– DatiBollo: valorizza “Bollo virtuale = SI” e l’importo 2 euro quando dovuto (D.P.R. 642/1972 e D.M. 17/06/2014). Il versamento è trimestrale con codici tributo dell’Agenzia delle Entrate.

– DatiRitenuta e DatiCassaPrevidenziale: usa questi blocchi per ritenuta e contributi. La nota testuale li rende chiari al cliente.

– Causale: inserisci qui il riferimento normativo e le diciture standardizzate. Puoi ripeterla più volte per diverse precisazioni.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi per scegliere la nota corretta in pochi secondi.

1) L’operazione sconta IVA italiana? Sì: non serve nota speciale, salvo casi particolari (split payment). No: vai al punto successivo.

2) Sei in regime forfettario? Sì: inserisci la dicitura L. 190/2014 e L. 208/2015, Natura N2.2 e valuta il bollo. No: vai al punto successivo.

3) Perché non applichi l’IVA? Se esente: art. 10 D.P.R. 633/1972, Natura N4. Se non imponibile: export/art. 8 o intra UE/D.L. 331/1993, Natura N3.x. Se luogo estero: art. 7-ter, Natura N2.2.

4) L’imposta è dovuta dal cliente? Sì: reverse charge art. 17, Natura N6.x e nota “inversione contabile”. Se cliente PA/società soggetta: split payment art. 17-ter, Natura N7 e nota “scissione dei pagamenti”.

5) Importo senza IVA supera 77,47 euro? Sì: bollo 2 euro (D.P.R. 642/1972), attiva DatiBollo e nota “bollo virtuale assolto”.

Fonti normative essenziali

– D.P.R. 633/1972: articoli 6, 7-ter, 8, 10, 17, 17-ter, 21, 26.

– D.L. 331/1993: cessioni e acquisti intracomunitari.

– Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89; Legge 208/2015, art. 1 commi 111-113; Legge 145/2018 per aggiornamenti al regime forfettario.

– D.P.R. 642/1972 e D.M. 17/06/2014: imposta di bollo sulle fatture, inclusa la modalità virtuale per e-fatture.

– D.P.R. 600/1973, art. 25: ritenuta d’acconto.

– D.Lgs. 83/2021: OSS/IOSS.

– D.Lgs. 471/1997, art. 6: sanzioni su fatture irregolari o tardive.

Errori comuni, controlli e sanzioni

Errore 1: Inserire la nota, ma dimenticare il codice Natura corretto. SDI può scartare o, peggio, passare un documento incoerente. Il rischio è una contestazione in verifica.

Errore 2: Mancato bollo su fatture senza IVA oltre 77,47 euro. L’imposta è dovuta anche dai forfettari. Le sanzioni arrivano e si possono sommare agli interessi.

Errore 3: Usare “esente” quando l’operazione è “non imponibile”, o viceversa. Le due cose non sono sinonimi. Hanno regole e codici diversi.

Errore 4: Dimenticare la ritenuta d’acconto quando si fattura a un sostituto d’imposta. L’errore impatta il sostituto e genera rettifiche.

Errore 5: Testo di nota senza riferimento a un articolo di legge. In caso di controllo, manca il fondamento giuridico dell’operazione.

Esempi pratici di note “pronte all’uso”

– Regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 – Regime forfettario. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 e D.P.R. 642/1972”.

– Esente IVA: “Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972”.

– Non imponibile export: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972”.

– Cessione intra UE: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993”.

– Reverse charge: “Inversione contabile ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 633/1972 – l’imposta è assolta dal destinatario”.

– Split payment: “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

– Servizi extra-UE: “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 – luogo di tassazione fuori dal territorio dello Stato”.

– OSS: “Operazione rientrante nel regime OSS ai sensi del D.Lgs. 83/2021”.

Gestione del bollo: quando, come e scadenze

Il bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro. Riguarda forfettari, esenti, non imponibili e altri casi fuori campo IVA.

Nella FatturaPA, attiva il blocco DatiBollo. Indica “Bollo virtuale = SI” e importo 2 euro. Inserisci in causale che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Il pagamento avviene trimestralmente tramite l’Agenzia delle Entrate. Le scadenze ordinarie sono: primo trimestre 31 maggio, secondo 30 settembre, terzo 30 novembre, quarto 28 febbraio. Verifica eventuali soglie e regole di addebito comunicate annualmente dall’Agenzia.

Scenario Nota da inserire Riferimento normativo Quando usarla Campo/Coerenza XML Tempistiche/Attenzioni
Regime forfettario “Operazione ai sensi L. 190/2014, commi 54-89 e L. 208/2015, commi 111-113 – Regime forfettario” + eventuale “no ritenuta art. 1, c. 67 L. 190/2014” + “bollo virtuale” L. 190/2014; L. 208/2015; D.P.R. 642/1972; D.M. 17/06/2014 Sempre per fatture senza IVA; ritenuta esclusa; bollo se > 77,47 euro Natura N2.2; DatiBollo SI; DatiRitenuta NO Bollo trimestrale; e-fattura obbligatoria per tutti
Esente IVA “Operazione esente art. 10 D.P.R. 633/1972” Art. 10 D.P.R. 633/1972 Prestazioni esenti (sanitarie, finanziarie, assicurative, ecc.) Natura N4; Aliquota 0 Bollo se importo > 77,47 euro
Non imponibile (export/intra UE) “Non imponibile art. 8 D.P.R. 633/1972” o “art. 41 D.L. 331/1993” Art. 8 D.P.R. 633/1972; D.L. 331/1993 Export, cessioni intra UE, servizi non imponibili Natura N3.x; Aliquota 0 Prova di uscita/trasporto; bollo se dovuto
Reverse charge “Inversione contabile art. 17 D.P.R. 633/1972” Art. 17 D.P.R. 633/1972 Settori e servizi con imposta assolta dal cliente Natura N6.x; Aliquota 0 Verifica corretta categoria N6.x
Split payment “Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972” Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 PA e soggetti inclusi negli elenchi Natura N7; IVA scissa Controlla l’inclusione nell’elenco annuale
Servizi extra-UE “Non soggetta art. 7-ter D.P.R. 633/1972 – luogo estero” Art. 7-ter D.P.R. 633/1972 Cliente extra-UE con luogo di tassazione fuori Italia Natura N2.2; Aliquota 0 Conserva prove della territorialità

FAQ

Q1: Le “note in fattura” sono la stessa cosa delle “note di credito”?
A1: No, sono cose diverse. Le note in fattura sono frasi esplicative inserite nella fattura per chiarire il trattamento fiscale dell’operazione. Servono quando non applichi l’IVA o la applichi in modo particolare, oppure quando devi segnalare ritenute, contributi o il bollo. Le note di credito, invece, sono documenti fiscali autonomi che rettificano una fattura già emessa, ad esempio per resi, sconti successivi o errori (art. 26 D.P.R. 633/1972). Le note di credito hanno un proprio TipoDocumento (TD04) e modificano la base imponibile e l’IVA o il corrispettivo, non sono semplici frasi. Se sbagli importo o aliquota, emetti una nota di credito; se devi spiegare perché non applichi IVA, inserisci una nota in causale nella fattura originaria.

Q2: In regime forfettario, oltre alla dicitura di legge, cosa devo fare nel file XML? E il bollo quando si paga?
A2: In regime forfettario imposti Aliquota IVA a 0 e Natura N2.2. Inserisci in “Causale” la dicitura normativa “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e art. 1, commi 111-113, L. 208/2015 – Regime forfettario” e, se fatturi a un sostituto, anche “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”. Se l’importo senza IVA supera 77,47 euro, attivi “DatiBollo = SI” con 2 euro e aggiungi la frase “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 e del D.P.R. 642/1972”. Il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture è trimestrale. Le scadenze ordinarie sono 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°) e 28 febbraio (4°), salvo diverse comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Controlla ogni anno importi e soglie per eventuale addebito posticipato.

Q3: Come scelgo tra “esente” e “non imponibile”? Che codice Natura uso?
A3: “Esente” significa che l’operazione rientra tra quelle previste dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972, ad esempio alcune prestazioni sanitarie, finanziarie e assicurative. In questo caso usi Natura N4. “Non imponibile” riguarda operazioni con tassazione fuori dall’ordinario per ragioni di commercio internazionale o intra UE (export art. 8 D.P.R. 633/1972, cessioni intra UE art. 41 D.L. 331/1993, talune triangolazioni, ecc.). Qui usi un codice N3.x coerente con il sottotipo (ad esempio N3.1 per esportazioni). La scelta dipende dalla norma che giustifica l’assenza di IVA. Inserisci sempre in causale il riferimento esatto all’articolo di legge applicabile e imposta il corretto codice Natura. Evita di usare diciture generiche come “IVA non applicata” senza fondamento normativo, perché sono poco difendibili in caso di controllo.

Q4: Reverse charge e split payment hanno entrambi IVA a debito in capo al cliente. Le note sono intercambiabili?
A4: No, sono istituti diversi e richiedono note e codici distinti. Il reverse charge (art. 17 D.P.R. 633/1972) sposta l’obbligo di versare l’IVA sul cessionario/committente in specifici settori o per particolari operazioni, anche transfrontaliere. La nota è “Inversione contabile art. 17 D.P.R. 633/1972” e il codice Natura è N6.x (scegli il sotto-codice corretto). La scissione dei pagamenti o split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972) riguarda la Pubblica Amministrazione e categorie di società individuate con elenchi ufficiali. Qui l’IVA indicata in fattura non viene pagata al fornitore, ma direttamente versata dal cliente pubblico. La nota è “Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972” e il codice Natura è N7. Confondere i due istituti crea errori contabili e può portare a sanzioni o rifiuti nei pagamenti da parte dei clienti pubblici.

Q5: Cosa rischio se la nota è sbagliata o manca? Posso rimediare?
A5: Una nota errata o assente può rendere la fattura irregolare. Le sanzioni amministrative per violazioni in materia di fatturazione sono previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e variano in base alla gravità e agli effetti sull’imposta. In caso di incongruenze tra nota e campi strutturati (Natura, DatiBollo, DatiRitenuta), il Sistema di Interscambio può scartare il file. Se la fattura è già transitata, puoi emettere una nota di variazione (art. 26 D.P.R. 633/1972) per correggere importi/IVA, oppure stornare e riemettere con i riferimenti corretti se l’errore riguarda la qualificazione dell’operazione. Per il bollo non versato, si applica il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte se paghi spontaneamente prima di controlli formali. Conserva la documentazione che giustifica la tua scelta (contratto, CMR, elenchi soggetti split, prova di residenza estera del cliente) e verifica sempre il fondamento normativo su portali istituzionali come Normattiva e il sito dell’Agenzia delle Entrate.

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