Parcella: cos’è, come si fa e quali dati inserire?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

La parcella è una fattura di un professionista. Contiene dati obbligatori, varia per regime fiscale e cliente. In ordinario applichi IVA e ritenuta (se dovuta). In forfettario no IVA/ritenuta ma bollo se > 77,47 euro.

  • Parcella = fattura: stessi obblighi fiscali e contenuto minimo (DPR 633/1972 e DPR 600/1973).
  • Regime ordinario: IVA (salvo esenzioni), ritenuta 20% se il cliente è sostituto d’imposta, contributi (cassa o rivalsa 4%).
  • Regime forfettario: niente IVA né ritenuta; bollo da 2 euro se l’importo non soggetto a IVA supera 77,47 euro.

Cos’è la parcella e perché è uguale alla fattura

Parcella e fattura indicano lo stesso documento fiscale. La parcella è la fattura dei professionisti iscritti a un albo, come avvocati o architetti.

La legge IVA (DPR 633/1972) e le regole sulle ritenute (DPR 600/1973) si applicano a tutte le fatture, quindi anche alle parcelle. Non esistono modelli diversi per nome.

Conta il contenuto: dati del professionista e del cliente, descrizione del servizio, importi e le diciture fiscali richieste.

Elementi obbligatori della parcella

Intestazione: i campi che non possono mancare

– Data di emissione: fissa quando hai emesso la parcella. Influisce su imposte e scadenze.

– Numero progressivo: identifica in modo univoco ogni documento dell’anno.

– Dati anagrafici: tuoi e del cliente (nome, indirizzo, codice fiscale). Indica la partita IVA di chi la possiede.

– Partita IVA tua e del cliente (o codice fiscale se privato).

– Coordinate di pagamento: IBAN o modalità concordata. Non è obbligo fiscale, ma è prassi utile.

Corpo della fattura: come descrivere e calcolare

– Descrizione della prestazione: spiega il servizio svolto in modo chiaro e specifico.

– Onorario: il compenso per la prestazione.

– Spese non documentate: rimborsi forfettari. Rientrano nella base per ritenuta e, di regola, per IVA.

– Contributo previdenziale a rivalsa: dipende dalla posizione previdenziale.

  • Iscritti a Cassa professionale: contributo integrativo (di regola 2%-5% a seconda della Cassa, es. 4% per molte Casse). È calcolato su onorari + spese non documentate e, normalmente, concorre alla base IVA.
  • Senza Cassa, iscritti alla Gestione Separata INPS: rivalsa 4% consentita dalla legge (L. 662/1996). Di prassi si addebita al cliente; rientra nella base IVA.

– IVA: si applica l’aliquota ordinaria 22% salvo esenzioni o regole particolari (DPR 633/1972).

– Ritenuta d’acconto: 20% se il cliente è sostituto d’imposta (impresa, professionista, ente). Base di calcolo: di norma onorario + spese non documentate, esclusi IVA, contributo integrativo/rivalsa e spese anticipate in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972). Riferimento: art. 25 DPR 600/1973.

Regimi fiscali a confronto

Regime ordinario con Cassa professionale

– Contributo integrativo: applica la percentuale prevista dalla tua Cassa (es. 4%). Calcolo su onorari + spese non documentate.

– IVA: di regola anche sul contributo integrativo e sulle spese non documentate. Escluse le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972, che non fanno base IVA.

– Ritenuta d’acconto: 20% se il cliente è sostituto d’imposta. Non si applica con clienti privati.

Regime ordinario senza Cassa (Gestione Separata INPS)

– Rivalsa INPS 4%: facoltativa, ma ammessa dalla L. 662/1996. Si calcola su onorari + spese non documentate.

– IVA: ordinaria secondo le regole generali, comprese le maggiorazioni sopra.

– Ritenuta d’acconto: 20% se il cliente è sostituto.

Regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche)

– Niente IVA in fattura. Indica la dicitura di non addebito IVA secondo il regime agevolato.

– Niente ritenuta d’acconto subita o operata. Inserisci la dicitura di esonero dalla ritenuta ai sensi della L. 190/2014.

– Bollo da 2 euro se l’importo non soggetto a IVA supera 77,47 euro (DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014; per e-fatture, assolvimento virtuale).

– Tetto di ricavi/compensi: 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022, confermato). Superamento e altre condizioni vanno sempre verificate sulle fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Normattiva).

IVA, ritenuta, contributi: le regole chiave

– IVA (DPR 633/1972): aliquota ordinaria 22%. Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18. Per servizi, l’operazione si considera effettuata al pagamento o alla data fattura se anteriore (art. 6).

– Ritenuta d’acconto (DPR 600/1973 art. 25): 20% sui compensi di lavoro autonomo corrisposti da sostituti d’imposta. Base tipica: onorari + spese non documentate. Esclusi IVA, contributo integrativo/rivalsa e spese anticipate ex art. 15.

– Contributi previdenziali: ogni Cassa ha regole proprie su aliquote, massimali e scadenze. Per Gestione Separata INPS, si applica l’aliquota vigente, con acconti e saldo IRPEF/INPS. Riferimenti: INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prestazioni particolari: sanitarie, spese art. 15, clienti esteri

Prestazioni sanitarie

Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/1972). In questi casi, se l’importo supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo.

Per gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, resta il divieto di fattura elettronica verso privati per prestazioni sanitarie. Il divieto è stato prorogato con provvedimenti MEF successivi. Verifica gli aggiornamenti su MEF e Agenzia delle Entrate.

Spese anticipate in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972)

Se anticipi spese in nome e per conto del cliente (es. bolli, diritti), le riaddebiti fuori campo IVA e fuori ritenuta. Devi avere il documento intestato al cliente.

Le spese non documentate o generiche (telefono, trasferte forfettarie) non sono art. 15: fanno base per IVA e ritenuta.

Clienti esteri

– Servizi B2B UE/extra-UE: regola generale art. 7-ter DPR 633/1972. Non imponibile in Italia se il committente ha sede estera. Fattura senza IVA con dicitura art. 7-ter; flusso elettronico via SDI secondo tracciati previsti dall’Agenzia delle Entrate.

– Servizi B2C extra-UE: spesso imponibili in Italia, ma verifica la regola specifica di territorialità.

Conserva prove di status e residenza del cliente (VAT UE, contratti). Consulta Agenzia delle Entrate e Normattiva per casi particolari.

Fatturazione elettronica, bollo e scadenze operative

– Fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI): obbligatoria per titolari di partita IVA, inclusi forfettari. Restano esclusioni specifiche per prestazioni sanitarie a privati soggette a invio al Sistema TS (provvedimenti MEF).

– Termini di emissione: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972 e norme collegate). Per servizi, l’effettuazione coincide in genere con l’incasso, salvo fattura anticipata.

– Imposta di bollo su fatture senza IVA: 2 euro se l’importo supera 77,47 euro (DPR 642/1972; DM 17 giugno 2014). Sulle e-fatture si assolve in modo virtuale. Versamenti periodici con scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate (tipicamente trimestrali: maggio, settembre, novembre, febbraio).

– Ritenuta d’acconto: il cliente-sostituto versa entro il giorno 16 del mese successivo (F24, codice tributo 1040), certifica in CU e riepiloga nel modello 770.

– Conservazione digitale: mantieni le fatture per 10 anni. Riferimenti: Codice Civile, norme sulla conservazione digitale e provvedimenti Agenzia delle Entrate.

Esempi numerici commentati

Esempio A — Ordinario con Cassa (aliquota integrativa 4%)

Dati: onorario 10.000; spese non documentate 500.

1) Contributo integrativo 4% su 10.500 = 420.

2) Base IVA: 10.000 + 500 + 420 = 10.920.

3) IVA 22%: 2.402,40.

4) Ritenuta 20% su 10.500 = 2.100 (cliente sostituto d’imposta).

Totale da pagare: 10.920 + 2.402,40 − 2.100 = 11.222,40.

Esempio B — Ordinario senza Cassa, con rivalsa INPS 4%

Dati: onorario 10.000; spese non documentate 500.

1) Rivalsa 4% su 10.500 = 420.

2) Base IVA: 10.920. IVA 22%: 2.402,40.

3) Ritenuta 20% su 10.500 = 2.100 (se cliente sostituto).

Totale: 11.222,40.

Esempio C — Forfettario con Cassa 4%

Dati: onorario 10.000; spese non documentate 500.

1) Contributo integrativo 4% su 10.500 = 420.

2) Niente IVA, niente ritenuta. Bollo 2 euro (importo > 77,47).

Totale: 10.920 + 2 = 10.922.

Regola decisionale rapida

– Sei in regime forfettario? Non addebiti IVA né subisci ritenuta. Aggiungi bollo da 2 euro se l’importo non IVA supera 77,47 euro.

– Sei in ordinario e iscritto a una Cassa? Applica il contributo integrativo della tua Cassa. Calcolalo su onorari + spese non documentate. Di norma concorre a IVA.

– Sei in ordinario senza Cassa? Puoi applicare rivalsa INPS 4% (Gestione Separata). Concorre a IVA.

– Il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, PA)? Applica ritenuta 20%. Se è privato o il prestatore è forfettario, niente ritenuta.

– La prestazione è sanitaria esente? Non addebiti IVA. Se superi 77,47 euro, applichi il bollo.

– Il cliente è estero B2B? Regola generale art. 7-ter: fattura senza IVA con dicitura di non imponibilità, trasmissione via SDI secondo tracciati estero.

Per i riferimenti normativi, consulta: DPR 633/1972 (IVA), DPR 600/1973 (ritenute), DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014 (bollo), L. 190/2014 e L. 197/2022 (forfettario), L. 662/1996 (rivalsa 4%). Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate, Normattiva, INPS, MEF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Scenario Elementi obbligatori in parcella Imposte/Contributi applicati Tempistiche e note operative
Forfettario (con o senza Cassa) Dati anagrafici; descrizione; onorario; spese non documentate; contributo integrativo se previsto dalla Cassa; diciture di regime Nessuna IVA; nessuna ritenuta; bollo 2€ se > 77,47€; contributo integrativo se iscritto a Cassa Fattura elettronica via SDI; bollo virtuale trimestrale; numerazione progressiva; conservazione 10 anni
Ordinario con Cassa professionale Come sopra + aliquota e dicitura contributo integrativo IVA 22% (salvo esenzioni); ritenuta 20% se cliente sostituto; contributo integrativo (2%-5%) Emetti entro 12 giorni dall’effettuazione; cliente versa ritenuta entro il 16 del mese successivo; bollo solo su fatture senza IVA
Ordinario senza Cassa (Gestione Separata) Come sopra + dicitura rivalsa INPS 4% se applicata IVA 22%; ritenuta 20% se cliente sostituto; rivalsa INPS 4% (facoltativa) Stesse scadenze; verifica aliquote INPS e acconti in sede dichiarativa
Prestazioni sanitarie a persone fisiche Dicitura esenzione art. 10 n. 18 DPR 633/1972; resto come sopra Nessuna IVA; niente ritenuta se cliente è privato; bollo 2€ se > 77,47€ Divieto di e-fattura verso privati per soggetti TS; aggiorna annualmente secondo provvedimenti MEF
Cliente privato italiano (non sostituto) Come da regime del prestatore Ordinario: IVA; nessuna ritenuta. Forfettario: no IVA; bollo se dovuto Incasso determinante per servizi (art. 6 IVA); conserva prova del pagamento
Cliente estero B2B Dati del committente estero; descrizione; dicitura art. 7-ter Fuori campo/Non imponibile in Italia per regola generale; niente ritenuta italiana Trasmissione via SDI secondo tracciati estero; verifica VIES e prova di territorialità

FAQ

Q1. Parcella e fattura sono davvero la stessa cosa? Cosa cambia nella pratica?

Sì. La parcella è semplicemente il termine usato per la fattura dei professionisti iscritti a un albo. Le regole fiscali sono identiche: contenuto minimo, numerazione, termini di emissione, IVA, ritenute, bollo. Il DPR 633/1972 disciplina la fattura ai fini IVA; il DPR 600/1973 regola le ritenute. In pratica, devi emettere un documento con i campi obbligatori, inviarlo tramite SDI se soggetto a e-fattura, indicare eventuale contributo previdenziale (Cassa o rivalsa INPS 4%), applicare o meno IVA e ritenuta in base a regime e cliente. Il nome “parcella” non modifica nulla agli occhi del fisco.

Q2. Su cosa calcolo la ritenuta d’acconto del 20% e quando non si applica?

La ritenuta si calcola, di regola, sulla somma di onorari e spese non documentate. Non include IVA, contributo integrativo/rivalsa e spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972. La ritenuta si applica solo se il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, ente, PA). Non si applica se il cliente è un privato senza partita IVA o se chi emette è in regime forfettario (esonerato per legge: L. 190/2014). Il cliente-sostituto trattiene la ritenuta al pagamento, la versa con F24 (codice 1040) entro il 16 del mese successivo, certifica in CU e riepiloga nel modello 770. Tu indichi la ritenuta in fattura e incassi il netto.

Q3. Il contributo integrativo della Cassa o la rivalsa INPS 4% sono obbligatori? E sono soggetti a IVA?

Per gli iscritti a una Cassa professionale, il contributo integrativo segue il regolamento della Cassa di appartenenza: spesso è obbligatorio addebitare in rivalsa al cliente una percentuale (es. 4%). Per chi è senza Cassa ed è iscritto alla Gestione Separata INPS, la maggiorazione del 4% è consentita dalla L. 662/1996 ed è prassi applicarla. In entrambi i casi, il relativo importo, di regola, concorre alla base imponibile IVA, salvo prestazioni esenti o specifiche esclusioni. Ricorda che la ritenuta d’acconto, in via generale, non si calcola su tali contributi a rivalsa. Verifica sempre il regolamento della tua Cassa e le circolari INPS aggiornate.

Q4. Quando devo applicare l’imposta di bollo da 2 euro e come si paga sulle fatture elettroniche?

Applichi il bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA quando l’importo supera 77,47 euro. Capita in regime forfettario, nelle operazioni esenti (es. sanitarie) o non soggette a IVA. Sulle fatture elettroniche, il bollo si assolve in modo virtuale: indichi l’assolvimento in fattura e l’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto in base ai documenti trasmessi via SDI. Il pagamento avviene con addebito sul conto o con F24, con scadenze periodiche (tipicamente trimestrali: maggio per il primo trimestre, settembre per il secondo, novembre per il terzo, febbraio dell’anno seguente per il quarto), secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture analogiche/cartacee, applichi fisicamente la marca da bollo sull’originale.

Q5. Come gestisco acconti, saldi e spese nella parcella? Ci sono differenze per l’IVA?

Se incassi un acconto per una prestazione di servizi, l’operazione si considera effettuata per l’importo incassato e devi emettere fattura per acconto entro i termini (art. 6 e 21 DPR 633/1972). Al saldo emetti la fattura definitiva, scalando l’acconto. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, con documento intestato al cliente, sono fuori campo IVA e ritenuta (art. 15). Le spese non documentate o generiche fanno base per IVA e, di norma, per ritenuta. In regime forfettario non applichi IVA né ritenuta, ma se la fattura (acconto o saldo) supera 77,47 euro, si applica il bollo. Ricorda di mantenere una descrizione chiara: “acconto su incarico X” e “saldo incarico X”, con riferimenti contrattuali. Per i professionisti con Cassa o Gestione Separata, ricorda di applicare contribuzione/rivalsa su ogni documento, secondo le regole indicate dal tuo ente.

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