Imponibile previdenziale: cos’è e come si calcola?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

La retribuzione imponibile IRPEF del dipendente è la RAL più voci accessorie meno i contributi a carico del lavoratore e altre deduzioni gestite in busta. Il regime forfettario non prevede alcun tetto di RAL.

  • Retribuzione imponibile: base IRPEF calcolata su RAL e accessori, al netto dei contributi INPS del dipendente e di alcune deduzioni operate dal sostituto.
  • Oneri deducibili extra-busta (art. 10 TUIR) riducono il reddito complessivo in dichiarazione: previdenza complementare, assegni al coniuge, contributi per colf/badanti, ecc.
  • Regime forfettario: accesso fino a 85.000 euro di ricavi/compensi; niente limite sulla RAL; esclusioni su rapporti con ex datore, controllo di Srl, regimi IVA speciali.

Retribuzione imponibile vs RAL: definizioni operative e fonti

RAL significa Retribuzione Annua Lorda. È il lordo contrattuale fisso, prima di contributi e imposte. Può includere tredicesima e, se prevista, quattordicesima.

Retribuzione imponibile IRPEF è la base su cui si calcola l’imposta sul reddito delle persone fisiche per il lavoro dipendente. Si ottiene togliendo dalla retribuzione lorda i contributi previdenziali a carico del dipendente e altre voci deducibili gestite in busta paga.

Imponibile previdenziale è la base su cui si calcolano i contributi INPS. Di solito è prossima alla retribuzione lorda, con regole tecniche fissate dai contratti e dall’INPS.

Le regole principali sono nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986: art. 49-51 sul reddito di lavoro dipendente e art. 10 sugli oneri deducibili), nel DPR 600/1973 (sostituto d’imposta), e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. I testi ufficiali si consultano su Normattiva e nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa entra e cosa esce dall’imponibile IRPEF

Entrano: RAL, straordinari, premi, fringe benefit imponibili, bonus variabili. Non entra il TFR maturato (tassato separatamente).

Si sottraggono: contributi INPS a carico del dipendente indicati in busta paga. Se versi alla previdenza complementare tramite azienda, anche questi importi (nei limiti) riducono subito l’imponibile.

Altre deduzioni non passano dalla busta paga ma dalla dichiarazione (730/Redditi PF). Queste riducono il reddito complessivo e l’IRPEF finale.

Calcolo pratico: dalla RAL all’imponibile fiscale

La formula operativa è semplice:

Imponibile IRPEF = RAL + voci accessorie imponibili – contributi INPS lavoratore – contributi a previdenza complementare trattenuti in busta (nei limiti).

Esempio didattico: RAL 30.000 euro, nessun premio, contributi dipendente 1.500 euro versati in busta. L’imponibile IRPEF sarà 28.500 euro in busta. Attenzione: 1.500 euro è un valore puramente esemplificativo; l’aliquota contributiva effettiva dipende da CCNL e inquadramento.

Se aggiungi a fine anno oneri deducibili extra-busta, l’IRPEF finale può ridursi ancora. La riduzione avviene in dichiarazione, non modifica la busta paga già emessa.

Oneri deducibili e detraibili: differenza chiave

Oneri deducibili: tagliano la base imponibile (art. 10 TUIR). Esempi:

– Contributi alla previdenza complementare fino a 5.164,57 euro annui. Significa “pensione integrativa”.

– Assegni periodici al coniuge stabiliti dal giudice (esclusi gli assegni per i figli).

– Contributi previdenziali per colf e badanti fino a 1.549,37 euro annui.

– Alcune erogazioni liberali: la disciplina varia per ente destinatario (università, enti di ricerca, enti religiosi, ETS). Possono essere deducibili o detraibili secondo art. 10 o art. 15 TUIR.

Oneri detraibili: non riducono la base imponibile, ma l’imposta dovuta (es. spese sanitarie oltre franchigia, interessi mutuo, istruzione). Le percentuali e i limiti cambiano per categoria di spesa.

Partita IVA, forfettario e lavoro dipendente: cosa è davvero vincolante nel 2026

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con attività d’impresa, arti o professioni. Applica il principio di cassa: contano incassi e pagamenti effettivi.

– Soglia di accesso e permanenza: ricavi/compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; soglia stabilita dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata). Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci immediatamente dal forfettario da quel momento (regola “uscita immediata” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023).

– Imposta sostitutiva: 15% ordinaria, 5% per le nuove attività che rispettano condizioni stringenti per i primi cinque anni (assenza di attività simili nei tre anni precedenti, nessuna continuazione di lavoro dipendente autonomo sostanzialmente uguale, ecc.). Le condizioni sono nel testo della Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

– Nessun limite di RAL: non esiste nel 2026 un tetto di RAL (30.000 o 35.000 euro) che blocchi l’accesso o la permanenza nel forfettario. Quel vecchio riferimento non è oggi una causa di esclusione. Le condizioni reali sono nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia.

– Esclusioni specifiche rilevanti per chi è anche dipendente: non puoi aderire se operi prevalentemente verso il tuo datore di lavoro attuale o verso soggetti con cui hai avuto rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (salve eccezioni, ad esempio tirocinio obbligatorio). Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali, se sei non residente fuori UE/SEE senza i requisiti specifici, o se controlli Srl che svolgono attività riconducibile alla tua.

– Fatturazione elettronica: nel 2026 è obbligatoria per i forfettari. La disciplina deriva dal DL 36/2022 e successive estensioni tramite provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come si sommano i redditi: IRPEF e imposta sostitutiva

Il reddito da lavoro dipendente confluisce nell’IRPEF a scaglioni, con addizionali regionali e comunali. Le aliquote e detrazioni sono fissate dal TUIR e aggiornate dalle leggi di bilancio annuali.

Il reddito forfettario si calcola applicando il coefficiente di redditività ai compensi incassati e poi l’imposta sostitutiva. Non si somma all’IRPEF, perché l’imposta è “sostitutiva” di IRPEF, addizionali e IRAP. Tuttavia, ai fini di altre misure (per esempio alcune verifiche su agevolazioni sociali), possono contare sia i redditi da lavoro sia quelli diversi.

Contributi previdenziali: se sei professionista senza Cassa, versi alla Gestione Separata INPS; se sei artigiano o commerciante, versi alla gestione di categoria. Questi contributi sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10 TUIR).

Regola decisionale rapida

Devo aprire la Partita IVA in forfettario se sono già dipendente?

– Se i tuoi compensi autonomi previsti sono entro 85.000 euro e non fatturerai prevalentemente al tuo attuale o ex datore (ultimi due anni), allora il forfettario è possibile.

– Se controllerai una Srl che fa la stessa attività, oppure applichi un regime IVA speciale, allora il forfettario non è ammesso: valuta il regime ordinario.

– Se temi di superare in corso d’anno 100.000 euro di incassi, considera da subito il regime ordinario per evitare l’uscita immediata e la gestione mista dell’IVA.

– La tua RAL non blocca il forfettario: verifica invece la prevalenza del cliente-datore e i limiti di ricavi/compensi.

Busta paga, deduzioni e dichiarazione: coordinare tutto senza errori

Il datore di lavoro è sostituto d’imposta. Calcola IRPEF e addizionali sull’imponibile del mese e del conguaglio di fine anno (DPR 600/1973). Questo calcolo considera solo dati noti in azienda.

Le spese non note all’azienda si inseriscono in dichiarazione dei redditi. Qui operano oneri deducibili e detrazioni che abbattono l’IRPEF finale. Le regole sono negli articoli 10 e 15 del TUIR e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.

Se hai anche Partita IVA in forfettario, compili il quadro specifico per l’imposta sostitutiva e deduci i contributi previdenziali versati per l’attività autonoma. La dichiarazione unificata consente di coordinare tutto, evitando doppie imposizioni.

Attenzioni pratiche sul 2026

– Aliquote e detrazioni IRPEF possono variare ogni anno con la Legge di Bilancio e i decreti attuativi della riforma fiscale (Legge Delega n. 111/2023). Verifica sempre le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

– Le soglie del forfettario (85.000 e 100.000 euro) e le cause di esclusione sono quelle della Legge 190/2014, come modificata dalle manovre più recenti. Le trovi su Normattiva e nelle circolari interpretative.

– Per la previdenza, fai riferimento alle circolari INPS aggiornate e ai contratti collettivi applicati in busta paga. Il Ministero del Lavoro pubblica le linee guida per la corretta formazione della busta.

Scenario Requisiti chiave Soglie/limiti 2026 Tempistiche/effetti fiscali
Solo lavoro dipendente Busta paga con calcolo di imponibile IRPEF e contributi; detrazioni per lavoro dipendente applicate dal sostituto. Aliquote e detrazioni IRPEF vigenti; oneri deducibili ex art. 10 TUIR (previdenza, assegni coniuge, colf/badanti). IRPEF trattenuta mensilmente e conguaglio a fine anno; ulteriori oneri/crediti in dichiarazione (730/Redditi PF).
Dipendente + Partita IVA in forfettario Nessun limite di RAL; ricavi/compensi entro 85.000 l’anno prima; non prevalenza verso datore attuale/ex (ultimi 2 anni); niente regimi IVA speciali; niente controllo Srl riconducibile. Uscita immediata se incassi >100.000 in corso d’anno; imposta sostitutiva 15% o 5% startup; e-fattura obbligatoria. IRPEF sul lavoro dipendente; imposta sostitutiva sul reddito forfettario; contributi INPS (Gestione Separata o artigiani/commercianti) deducibili.
Dipendente + Partita IVA in regime ordinario Contabilità IVA e imposte dirette ordinarie; deduzioni e detrazioni piene; nessun vincolo su ex datore (solo regole di abuso elusivo generali). Nessun tetto forfettario; IVA dovuta con liquidazioni periodiche; IRPEF per scaglioni anche sul reddito d’impresa/professione. Gestione IVA mensile/trimestrale; acconti e saldi IRPEF; ISA potenzialmente applicabili per attività ordinaria.
Superamento soglie forfettario Se incassi 85.001–100.000: esci dal forfettario l’anno successivo; se >100.000: uscita immediata nell’anno. 85.000 permanenza; 100.000 uscita immediata (fonte: Legge di Bilancio 2023 e s.m.i.). Se uscita immediata: IVA dovuta da quel momento; imposta sostitutiva solo fino alla data di superamento.

FAQ

1) Cos’è esattamente la “retribuzione imponibile” e come si calcola in busta paga?

La retribuzione imponibile è la base su cui si applica l’IRPEF sul lavoro dipendente. Si parte dalla retribuzione lorda (RAL più eventuali premi, straordinari, indennità imponibili) e si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore. Se versi alla pensione complementare tramite l’azienda, gli importi entro i limiti di legge riducono subito l’imponibile. Il TFR maturato non entra nell’imponibile perché ha una tassazione separata. La disciplina si trova nel TUIR (DPR 917/1986, art. 49-51) e nel DPR 600/1973 per il ruolo del sostituto d’imposta. Eventuali oneri deducibili non gestiti in busta (ad esempio contributi per colf/badanti o assegni periodici al coniuge) si inseriscono in dichiarazione e riducono il reddito complessivo, determinando un conguaglio IRPEF a rimborso o a debito.

2) Se la mia RAL supera 30.000 o 35.000 euro, posso comunque aprire la Partita IVA in regime forfettario?

Sì. Nel 2026 non esiste un tetto di RAL che impedisca l’accesso o la permanenza nel forfettario. Il riferimento ai 30.000/35.000 euro appartiene a regole del passato e non è una causa di esclusione attuale. Le condizioni da verificare sono: ricavi/compensi dell’anno precedente entro 85.000 euro; nessuna applicazione di regimi IVA speciali; non operare prevalentemente verso il datore attuale o ex degli ultimi due anni; non controllare Srl che svolgono attività riconducibili; requisiti soggettivi di residenza. Queste condizioni discendono dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89) e successive modifiche, reperibili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

3) Sono dipendente e ho Partita IVA forfettaria: come coordinare deduzioni e detrazioni?

Dividi il ragionamento in tre blocchi. Blocco 1: busta paga. Il datore applica detrazioni per lavoro dipendente e calcola l’IRPEF sull’imponibile mensile e nel conguaglio di fine anno. Blocco 2: reddito forfettario. Calcoli il reddito con il coefficiente di redditività e applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5% se hai i requisiti di start-up). I contributi previdenziali versati per l’attività autonoma sono oneri deducibili (art. 10 TUIR) e riducono il reddito complessivo. Blocco 3: dichiarazione unificata. Con il modello dichiarativo annuale, sommi correttamente i redditi, applichi le deduzioni e le detrazioni extra-busta (previdenza complementare, assicurazioni detraibili, spese sanitarie, istruzione, mutuo, erogazioni liberali, ecc.). Risultato: l’IRPEF si calcola sul reddito complessivo escluso il reddito forfettario, perché coperto dall’imposta sostitutiva, mentre l’imposta sostitutiva si calcola a parte. Le istruzioni sono nelle guide annuali dell’Agenzia delle Entrate.

4) Posso fatturare al mio datore di lavoro o a un ex datore se sono nel forfettario?

È l’area più delicata. La Legge 190/2014 esclude il forfettario se l’attività è svolta prevalentemente verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti, o con cui i rapporti sono cessati nei due precedenti periodi d’imposta. L’obiettivo è evitare che un rapporto subordinato venga “riqualificato” come autonomo per ragioni fiscali. Esistono eccezioni (ad esempio tirocinio obbligatorio), ma vanno valutate con attenzione nei documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Se devi lavorare per l’ex datore in modo non prevalente o occasionale, conserva prove di autonomia (pluralità di clienti, organizzazione propria, assenza di vincoli tipici del lavoro subordinato) e valuta se il regime ordinario sia più adatto per evitare contestazioni.

5) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi nel forfettario?

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal forfettario l’anno successivo. Continui a restare nel forfettario fino al 31 dicembre dell’anno di superamento, poi dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario. Se superi 100.000 in corso d’anno, scatta l’uscita immediata: da quel momento devi applicare l’IVA e la contabilità ordinaria sulla parte di fatturato successiva al superamento. L’imposta sostitutiva resta applicabile ai ricavi/compensi fino al momento dell’uscita. Questa disciplina è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata. Le indicazioni applicative sono presenti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e nel testo normativo reperibile su Normattiva.

Riferimenti utili

– TUIR (DPR 917/1986): definizione di reddito di lavoro dipendente (art. 49-51) e oneri deducibili (art. 10). Testo su Normattiva.

– DPR 600/1973: sostituto d’imposta e conguagli in busta paga. Testo su Normattiva.

– Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: regime forfettario; modifiche con Leggi di Bilancio successive, in particolare 2023 (soglie 85.000 e 100.000). Testi su Normattiva.

– Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: prassi sul forfettario, prevalenza verso ex datore, coefficienti di redditività, e-fattura.

– INPS e Ministero del Lavoro: regole su contributi e busta paga, guide operative per datori e lavoratori.

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