Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
I professionisti e le strutture sanitarie trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie due volte l’anno: 30 settembre (primo semestre) e 31 gennaio (secondo semestre), sulla base della data di pagamento.
- Scadenze semestrali: 30 settembre e 31 gennaio. Il periodo si determina con la data di pagamento (principio di cassa: conta quando incassi).
- Obbligo per tutte le professioni e strutture sanitarie abilitate. Invio dei dati anche se il paziente paga in contanti (flag tracciabilità nel record).
- Accesso e invio da portale STS. Dati minimi: codice fiscale paziente, documento, tipologia spesa, importi, data e modalità di pagamento, eventuale opposizione.
Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria e chi deve trasmettere
Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) raccoglie i dati delle spese sanitarie dei cittadini. Questi dati alimentano il 730 precompilato e il modello Redditi.
La base normativa è l’articolo 3 del decreto legislativo 175/2014 (consultabile su Normattiva) e il decreto del MEF 31 luglio 2015, che definisce soggetti, dati e tracciati. Le successive modifiche, incluso il decreto MEF 19 ottobre 2020, hanno aggiornato regole tecniche e tempi.
Devono trasmettere i professionisti sanitari iscritti agli albi (medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche, tecnici sanitari, biologi nutrizionisti, ecc.), le farmacie e parafarmacie, gli ottici, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e altri esercenti arti ausiliarie. L’estensione alle professioni sanitarie discende anche dalla Legge 3/2018 e dai decreti attuativi del MEF.
Scadenze 2026 e perimetro temporale: conta la data di pagamento
Alla data di giugno 2026 la trasmissione è semestrale:
- Entro il 30 settembre invii i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno.
- Entro il 31 gennaio invii i pagamenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre.
Vale il principio di cassa, cioè conta quando incassi, non quando emetti il documento. Se emetti a maggio ma incassi a giugno, rientra nel primo semestre. Se incassi a luglio, va nel secondo semestre.
Il regime semestrale discende dai decreti attuativi del MEF sul Sistema TS (DM 31 luglio 2015 e successive modifiche) e dai provvedimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Verifica sempre eventuali proroghe ufficiali su Normattiva o sui portali istituzionali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
Dati da inviare e canali di trasmissione
Accedi al portale TS con SPID, CIE o CNS. Entra nell’area “Gestione dati spesa 730” e scegli l’inserimento manuale o il caricamento massivo (tramite file o web service). Puoi anche delegare un intermediario abilitato.
Inserisci sempre:
- Dati del documento: tipo, numero, data.
- Dati del paziente: codice fiscale (o codice STP/ENI quando previsto).
- Tipologia di spesa: prestazione sanitaria, ticket, farmaci, dispositivi medici, ecc.
- Importi: totale e, se richiesto, quota a carico del paziente.
- Data e modalità di pagamento: data incasso; seleziona se tracciabile o contante.
- Eventuali annotazioni: acconto, saldo, pagamento anticipato, annullo/variazione.
- Opposizione del cittadino alla messa a disposizione per il 730 precompilato.
Le specifiche tecniche derivano dal DM MEF 31 luglio 2015 e aggiornamenti, dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema TS e dalle regole privacy del Garante.
Tracciabilità dei pagamenti e detrazione fiscale
La Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 commi 679-680, ha previsto che molte detrazioni al 19% spettano solo se il pagamento è tracciabile (carta, bonifico, bancomat, ecc.).
Ci sono eccezioni: farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate restano detraibili anche se pagati in contanti.
Attenzione: l’obbligo di invio al Sistema TS non dipende dalla tracciabilità. Devi trasmettere i dati anche se il paziente paga in contanti. Nel tracciato indichi se il pagamento è tracciabile. Questo consente all’Agenzia delle Entrate di applicare correttamente la detrazione nel precompilato.
Fattura elettronica e privacy sanitaria
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, i soggetti tenuti all’invio al Sistema TS non devono emettere fattura elettronica tramite SDI. La limitazione tutela la riservatezza dei dati sanitari ed è prevista dall’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito in legge) e dai provvedimenti attuativi, nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Resta possibile la fattura elettronica verso soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese, enti) e nei casi in cui non si applichi l’obbligo STS. Valuta sempre la natura della prestazione e del cliente prima di emettere e-fattura.
Opposizione del cittadino, correzioni e annullamenti
Il cittadino può opporsi alla messa a disposizione dei suoi dati sanitari per la dichiarazione precompilata. La base è l’art. 3 del D.lgs. 175/2014, il DM 31 luglio 2015 e i provvedimenti del Garante Privacy.
Se il paziente si oppone al momento dell’emissione, registri l’opzione e gestisci il flusso secondo le regole tecniche STS. Se hai già inviato il dato e il paziente esercita l’opposizione, effettui l’annullamento/variazione entro i termini di finestra.
Per errori materiali (codice fiscale sbagliato, importo errato, data pagamento errata) utilizza le funzioni di “variazione” o “annullamento” disponibili sul portale STS. Le finestre e i tracciati sono definiti dalle specifiche tecniche del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni e controlli
L’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati può comportare sanzioni amministrative applicate secondo l’art. 11 del D.lgs. 471/1997 (violazioni di comunicazioni) e la disciplina del ravvedimento operoso di cui al D.lgs. 472/1997. In caso di violazioni privacy, si applicano anche le sanzioni previste dal GDPR e dal Codice Privacy, sotto la vigilanza del Garante.
Per ridurre i rischi: rispetta le scadenze semestrali, conserva le pezze giustificative, controlla i codici fiscali, indica correttamente tracciabilità e data incasso, e gestisci tempestivamente le opposizioni.
Regola decisionale rapida
Usa queste regole pratiche per decidere cosa fare, ogni volta.
- Se la prestazione è sanitaria e il cliente è una persona fisica, allora invia i dati al Sistema TS (salvo opposizione) e non usare la e-fattura SDI.
- Se il pagamento è tracciabile, allora segnala “tracciabile” nel record; il dato confluirà nel precompilato con detrazione al 19% se spettante.
- Se il pagamento è in contanti, allora invia comunque il dato; la detrazione spetta solo per le eccezioni di legge (farmaci, dispositivi medici, strutture pubbliche/accreditate).
- Se incassi acconto e saldo in mesi diversi, allora crea due invii con due date di pagamento diverse, ciascuno nel semestre di incasso.
- Se il cliente è un’impresa o un ente, allora puoi emettere fattura elettronica via SDI e non invii al STS per quella prestazione non riconducibile a spesa sanitaria della persona fisica.
- Se il paziente si oppone, allora registra l’opposizione e non mettere il dato a disposizione per la precompilata; se già inviato, effettua annullamento/variazione nelle finestre tecniche.
- Se commetti un errore, allora correggi con variazione o annullamento entro i termini e valuta il ravvedimento se necessario.
Iscrizione e primo accesso: dati necessari
Per registrarti sul portale STS ti serviranno: codice fiscale, Tessera Sanitaria (numero e scadenza), Partita IVA e codice ATECO (il codice che identifica la tua attività), indirizzo PEC, iscrizione all’Ordine o Albo professionale, e i dati della sede.
Una volta abilitato, potrai operare in autonomia, delegare un intermediario o integrare un gestionale tramite web service. Le deleghe e le responsabilità di trasmissione sono disciplinate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche Sistema TS.
Casi particolari operativi
Acconti, saldi e pagamenti rateali
Dividi il documento per incassi. Se incassi un acconto a maggio e il saldo a ottobre, invii due record: uno nel primo semestre e l’altro nel secondo. Indica nel campo annotazioni “acconto” e “saldo”.
Prestazioni con rimborsi o note di variazione
Se rimborsi al paziente o emetti una nota di credito, effettua l’annullamento o l’invio correttivo. Riporta importi e date aggiornate, così il precompilato riflette il dato reale.
Prestazioni esenti IVA
Molte prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione non incide sull’obbligo di invio al Sistema TS. Continua a trasmettere i dati come da specifiche.
Regime forfettario e principio di cassa
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato che tassa in modo forfettario ricavi e compensi. Anche nel forfettario usi il principio di cassa: conta quando incassi. Questo coincide con la regola STS, che guarda alla data di pagamento.
Telemedicina e prestazioni a distanza
La prestazione sanitaria a distanza segue le stesse regole: emetti il documento, incassi, indichi la modalità di pagamento, invii al Sistema TS nei termini. La natura “a distanza” non cambia obbligo e campi.
| Scenario | Chi deve inviare | Dati e flag obbligatori | Scadenza | Azione/Note di compliance |
|---|---|---|---|---|
| Visita privata a persona fisica, pagamento con carta | Professionista sanitario abilitato | CF paziente; data/numero documento; tipologia prestazione; importo; data pagamento; flag “tracciabile” | 30/09 o 31/01 in base alla data incasso | Invia al STS; niente e-fattura SDI; conservazione documentale |
| Prestazione privata a persona fisica, pagamento in contanti | Professionista sanitario abilitato | Stessi dati; flag “contante” | Come sopra | Invia comunque; detrazione 19% non spetta salvo eccezioni di legge |
| Farmacia: vendita farmaci con scontrino parlante | Farmacia/Parafarmacia | CF paziente; tipologia “farmaci”; importi; data pagamento; modalità pagamento | Semestrale | Detrazione ammessa anche con contanti; gestisci eventuale opposizione |
| Prestazione resa a impresa/ente | Professionista sanitario | Dati fattura ordinaria | Nessuna scadenza STS | Emetti e-fattura SDI; non inviare al STS perché non è spesa del cittadino |
| Acconto a giugno, saldo a novembre | Professionista/Struttura | Due record con due date pagamento; annotazioni “acconto”/“saldo” | Acconto entro 30/09; saldo entro 31/01 | Ripartisci correttamente; evita concentrazione su un solo semestre |
| Opposizione del paziente | Qualsiasi soggetto STS | Registro opposizione; gestione annullamento se già inviato | Entro finestre tecniche | Rispetta privacy; consulta regole Garante e DM 31/07/2015 |
| Errore su CF o importo | Qualsiasi soggetto STS | Invio “variazione” o “annullamento” | Al più presto, entro termini | Valuta ravvedimento operoso per sanzioni comunicative |
FAQ
1) Devo inviare al Sistema TS solo i pagamenti tracciabili o anche quelli in contanti?
Devi inviare entrambi. L’obbligo di trasmissione non dipende dal mezzo di pagamento. Nel file indichi se il pagamento è tracciabile o in contanti. Questo consente all’Agenzia delle Entrate di applicare la regola della detraibilità prevista dalla Legge 160/2019: molte spese sono detraibili al 19% solo se pagate con strumenti tracciabili, con eccezioni per farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate. Quindi: invia sempre il dato, specifica la modalità di pagamento, e lascia che il precompilato gestisca la spettanza della detrazione.
2) Quali sono esattamente le scadenze nel 2026 e come si determina il semestre di invio?
Il primo invio copre i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno e scade il 30 settembre 2026. Il secondo invio copre i pagamenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre e scade il 31 gennaio 2027. Conta la data di incasso, cioè il momento in cui ricevi il pagamento. Questa regola è coerente con l’art. 3 del D.lgs. 175/2014 e con le specifiche del DM MEF 31 luglio 2015 e modifiche. Se emetti una fattura a maggio ma incassi a luglio, finirà nel secondo semestre. Se incassi in due tranche, devi inviare due record separati, ciascuno nel semestre della relativa data di pagamento.
3) Posso emettere fattura elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche?
In via generale no, se rientri tra i soggetti tenuti all’invio al Sistema TS e la prestazione è resa a una persona fisica. La limitazione discende dall’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito) e dalle indicazioni del Garante Privacy: l’obiettivo è evitare che dati sanitari transitino nel Sistema di Interscambio e nei gestionali di terzi. Puoi invece emettere e-fattura verso imprese ed enti, e quando svolgi prestazioni non riconducibili a spese sanitarie della persona fisica ai fini del 730. In caso di dubbi, valuta la natura del cliente e della prestazione prima di procedere.
4) Come gestisco l’opposizione del paziente e cosa succede se ho già inviato i dati?
Il cittadino può opporsi alla messa a disposizione dei suoi dati sanitari per la dichiarazione precompilata. Se l’opposizione avviene al momento dell’emissione, registrala e gestisci il flusso come previsto dalle specifiche STS. Se l’opposizione arriva dopo un invio già effettuato, usa le funzioni di annullamento/variazione entro le finestre tecniche. La base giuridica è l’art. 3 del D.lgs. 175/2014, il DM 31 luglio 2015 e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Conserva la prova dell’opposizione e aggiorna tempestivamente i dati inviati, così eviti anomalie nel precompilato del cittadino.
5) Quali sono le sanzioni in caso di errori o ritardi e posso usare il ravvedimento?
L’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS integra una violazione di obblighi comunicativi. Si applica l’art. 11 del D.lgs. 471/1997, con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso ai sensi del D.lgs. 472/1997. In pratica: se ti accorgi di un errore o di un ritardo, correggi subito con annullamento/variazione e valuta il versamento della sanzione ridotta per ravvedimento. Se la violazione comporta anche un trattamento illecito di dati, possono intervenire sanzioni privacy secondo il GDPR e il Codice Privacy, sotto il controllo del Garante. Per prevenire sanzioni: certifica codici fiscali, aggiorna tempestivamente pagamenti e opposizioni, e rispetta le scadenze semestrali.
6) Sono un professionista in regime forfettario: le regole STS cambiano?
No. L’obbligo di invio al Sistema TS prescinde dal regime fiscale. Anche se adotti il regime forfettario (tassazione semplificata basata su un coefficiente di redditività), devi trasmettere i dati delle spese sanitarie nei termini. La coerenza con il principio di cassa è un vantaggio: la data di incasso che usi in contabilità coincide con la data di pagamento richiesta dal Sistema TS. Ricorda di indicare sempre la modalità di pagamento (tracciabile o contante) e di gestire gli acconti con invii separati.
7) Come funziona l’invio per farmacie, parafarmacie e ottici?
Farmacie, parafarmacie e ottici inviano i dati degli scontrini parlanti e delle spese con codice fiscale del cliente. Devono indicare tipologia di spesa (farmaci, parafarmaci, dispositivi medici), importi, data e modalità di pagamento, e gestire eventuali opposizioni. Le spese per farmaci e dispositivi medici restano detraibili anche se pagate in contanti (Legge 160/2019). Le strutture accreditate applicano regole analoghe per ticket e prestazioni. La base tecnica resta il DM MEF 31 luglio 2015 e le sue modifiche, oltre ai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
