Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
: Dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di partita IVA emettono fattura elettronica via SdI; unica eccezione: prestazioni sanitarie a persone fisiche, da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, mai tramite SdI per tali operazioni.
- Obbligo generalizzato e-fattura: base normativa in Normattiva tra D.Lgs. 127/2015 e L. 205/2017; scadenze e sanzioni in DPR 633/1972 e D.Lgs. 471/1997.
- Eccezione sanitaria: invio esclusivo al Sistema Tessera Sanitaria per prestazioni verso persone fisiche; divieto di transito via SdI su questi documenti.
- Tempistiche e canali: emissione entro 12 giorni o fattura differita; canali SdI (codice destinatario, PEC, web service); conservazione 10 anni.
Quadro normativo essenziale e cosa è cambiato dal 2024
L’obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C nasce con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 909-916) e con il D.Lgs. 127/2015. Da allora, l’obbligo si è esteso a tutte le partite IVA.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda anche tutti i contribuenti in regime forfettario. Non contano più soglie di ricavi. Vale per professionisti, artigiani e imprese.
L’unica eccezione riguarda le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Queste fatture si inviano al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Non si trasmettono tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La base normativa è nei decreti MEF su STS (DM 31 luglio 2015 e successivi), nelle regole tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il Garante Privacy ha richiamato la tutela dei dati sanitari.
Le scadenze di emissione restano quelle dell’art. 21 del DPR 633/1972: fattura immediata entro 12 giorni; fattura differita entro il 15 del mese successivo con DDT o documento equipollente. Le sanzioni sono nel D.Lgs. 471/1997.
Chi deve usare SdI e chi deve usare il Sistema Tessera Sanitaria
Uso del Sistema di Interscambio (SdI)
Devono usare SdI tutti i titolari di partita IVA per operazioni nazionali, salvo l’eccezione sanitaria. Lo stesso vale per operazioni con soggetti esteri, secondo le regole del D.Lgs. 127/2015 (comunicazioni transfrontaliere tramite documenti XML “TD” al SdI).
Puoi inviare la fattura con questi canali: codice destinatario (7 caratteri), PEC destinatario, o portale/servizi web dell’Agenzia delle Entrate. Il cliente consumatore finale senza codice o PEC si gestisce con “0000000” e consegna della copia di cortesia.
Uso del Sistema Tessera Sanitaria (STS) per i sanitari
Devono usare STS i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e sono tenuti all’invio delle spese sanitarie. Esempi: medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, ottici, infermieri, veterinari, strutture sanitarie accreditate.
Le regole STS provengono dai decreti MEF e dal Ministero della Salute. L’invio è mensile: entro la fine del mese successivo alla data del documento. Non si includono dettagli clinici in fattura. La descrizione deve essere neutra e non sensibile.
Se il paziente si oppone alla trasmissione al STS, non invii il dato. In ogni caso, non invii la fattura di prestazione sanitaria a persone fisiche tramite SdI. Rilasci la fattura al paziente e conservi il documento secondo legge.
Come emettere una fattura elettronica corretta: passi pratici
Dati obbligatori e scelte operative
Compila sempre questi elementi: dati di chi emette (partita IVA, indirizzo), dati del cliente, numero e data, imponibile, aliquota IVA o natura operazione, bollo se dovuto, modalità di pagamento. Il “regime forfettario” è un regime fiscale con imposta sostitutiva e senza IVA. In fattura si indica “operazione senza IVA” con natura N2.2/N3/N4 a seconda dei casi.
Inserisci il codice destinatario o la PEC del cliente. Se il cliente è un consumatore, usa “0000000”. Se è una PA, usa l’identificativo ufficio PA. Per l’estero, usa documenti “TD” previsti dalle specifiche AdE.
Tempistiche di emissione e invio
Fattura immediata: emetti e invii entro 12 giorni dall’operazione (art. 21 DPR 633/1972). Fattura differita: entro il 15 del mese successivo, se hai DDT del mese.
Per acquisti da estero e reverse charge usi documenti integrazione/autofattura (TD16, TD17, TD18, TD19). L’invio segue i termini indicati dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti AdE: in sintesi, entro il 15 del mese successivo ai termini di registrazione.
Gestione scarti e correzioni
Se SdI scarta la fattura, il documento è come “non emesso”. Ricevi una notifica di scarto con motivazione tecnica. Devi correggere e rinviare. È buona prassi rinviare entro 5 giorni mantenendo data e numero coerenti, per ridurre rischi sanzionatori.
Se la fattura è stata accettata ma contiene errori fiscali (importi o IVA), emetti una nota di credito e una nuova fattura corretta. Se l’errore è formale e non incide su imposta, è possibile sanare con integrazione nei registri e un invio di documento integrativo.
Bollo e conservazione digitale
Il bollo da 2 euro si applica se l’importo supera 77,47 euro e la fattura è senza IVA. Nel canale e-fattura il bollo è “virtuale”. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il conteggio trimestrale e i termini di versamento, sulla base dei provvedimenti attuativi (DM 17 giugno 2014 e successive modifiche).
La “conservazione digitale” è l’archiviazione a norma. Serve per mantenere integrità e leggibilità per 10 anni (art. 2220 c.c. e regole tecniche fiscali). Puoi usare un servizio qualificato o quello dell’Agenzia, secondo le istruzioni ufficiali. Conserva anche notifiche SdI e metadati.
Regola decisionale rapida
Decidi il canale di invio in 5 domande
1) La tua operazione è una prestazione sanitaria verso una persona fisica? Sì: usa STS, mai SdI per questo documento. No: vai al punto 2.
2) Il cliente è una Pubblica Amministrazione? Sì: emetti e invia fattura elettronica via SdI con codice ufficio PA; rispetta split payment se applicabile. No: vai al punto 3.
3) Il cliente è un soggetto estero? Sì: usa i tipi documento previsti (TD01 per cessioni, TD17-19 per acquisti) e invia via SdI entro i termini. No: vai al punto 4.
4) Sei in regime forfettario? Sì: emetti e-fattura via SdI con natura operazione corretta e bollo virtuale se dovuto; nessuna IVA. No: vai al punto 5.
5) È una vendita a consumatore senza PEC o codice destinatario? Sì: usa “0000000” e consegna copia di cortesia. In tutti i casi, rispetta le scadenze (12 giorni o 15 del mese successivo).
Sanzioni e come evitarle
Ritardi, omissioni e regolarizzazione
Se non emetti o emetti in ritardo la fattura con IVA, la sanzione è dal 90% al 180% dell’imposta collegata (art. 6, D.Lgs. 471/1997). Se l’operazione è senza imposta, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo, o da 250 a 2.000 euro se non rilevante ai fini IVA.
Se SdI scarta e non rinvii in tempo, rischi che la fattura risulti tardiva. Usa il “ravvedimento operoso” (art. 13, D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, versando sanzione ridotta e interessi legali, e sistemando i registri.
Per STS, l’omesso o tardivo invio comporta sanzioni amministrative specifiche previste dai decreti MEF e dai provvedimenti dell’Agenzia. Anche qui è possibile sanare entro i termini indicati dalle istruzioni ufficiali.
Privacy e dati sensibili nelle fatture
Sanità: minimizzazione dei dati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto vincoli stringenti sul trattamento dei dati sanitari. Nelle fatture di prestazioni sanitarie non inserire diagnosi, dettagli clinici o informazioni sensibili. Usa descrizioni generiche del servizio.
Per le fatture transitate in SdI (non sanitarie), non indicare dati non pertinenti. Rispetta i principi del GDPR su minimizzazione e limitazione della finalità. Trovi i riferimenti sul sito del Garante e in Normattiva per il quadro GDPR nazionale.
Opposizione del paziente e conservazione
Se il paziente si oppone all’invio al STS, non trasmetti i dati. Conservi comunque la fattura secondo le regole fiscali. La copia al paziente va consegnata con le cautele del caso.
| Scenario | Canale/Documento | Tempistiche | Requisiti/Note operative |
|---|---|---|---|
| Prestazione sanitaria a persona fisica | Invio al Sistema Tessera Sanitaria (non via SdI) | Entro fine mese successivo alla data documento (periodicità mensile) | Descrizione non sensibile; rispetto opposizione; divieto e-fattura SdI per queste prestazioni |
| Prestazione sanitaria a Pubblica Amministrazione | Fattura elettronica via SdI (ufficio PA) | 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita) | No dati clinici; applica split payment se previsto; CIG/CUP se richiesti |
| Professionista in regime forfettario verso partita IVA italiana | Fattura elettronica via SdI (TD01) | 12 giorni / 15 del mese successivo | Natura operazione senza IVA; bollo virtuale oltre 77,47 euro; indicazioni di regime |
| Artigiano/Commerciante verso consumatore senza PEC | Fattura elettronica via SdI con codice “0000000” + copia di cortesia | 12 giorni / 15 del mese successivo | Richiedi e verifica codice fiscale; gestisci metodi di pagamento tracciabili |
| Cessione a cliente estero (UE/extra-UE) | Invio e-fattura via SdI (TD01) o comunicazione secondo D.Lgs. 127/2015 | Nei termini di emissione; tracciati specifici | Indicazione operazione non imponibile/esente; codice paese estero; incoterms se utili |
| Acquisto di servizi da estero (reverse charge) | Autofattura/integrazione via SdI (TD17) | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione/registrazione | Integrazione IVA a debito e detrazione a credito se ammessa |
| Acquisto di beni intra-UE | Integrazione via SdI (TD18) | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione/registrazione | Integrazione con IVA; riferimento documento fornitore |
| Fattura scartata da SdI | Nuovo invio con correzioni | Rinvia appena possibile; best practice entro 5 giorni | Lo scarto equivale a mancata emissione; mantieni numerazione coerente |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo emettere sempre fattura elettronica?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari devono emettere fattura elettronica per tutte le operazioni, tranne l’eccezione sanitaria verso persone fisiche, che non passa da SdI. La base è nella L. 205/2017 e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. In fattura non indichi l’IVA, perché il forfettario non la applica. Devi invece indicare la natura dell’operazione senza imposta e valutare l’imposta di bollo da 2 euro quando superi 77,47 euro di imponibile. L’emissione deve rispettare le scadenze dell’art. 21 DPR 633/1972. La conservazione digitale è obbligatoria per 10 anni. Se sbagli, puoi correggere con nota di credito o integrare, e usare il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni in caso di ritardo.
2) Come fatturo a un consumatore senza PEC o codice destinatario?
Usa il codice destinatario “0000000” nel file XML. Invia la fattura al SdI entro i termini. Il SdI deposita la fattura nel cassetto fiscale del cliente. Tu consegni una copia di cortesia al consumatore (PDF o cartacea) per facilitarne la lettura. La copia di cortesia non sostituisce la fattura elettronica. Verifica i dati del cliente, in particolare codice fiscale e indirizzo. Indica le modalità di pagamento e, se sei forfettario, applica il bollo virtuale quando necessario. Conserva il file XML e le ricevute del SdI. Se il cliente chiede la FatturaPA con specifiche particolari, adegua i campi opzionali.
3) Sono un sanitario: quando posso usare la fattura elettronica via SdI?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, non devi usare SdI. Devi usare il Sistema Tessera Sanitaria, secondo i decreti del MEF e le regole tecniche. Se eroghi prestazioni sanitarie a una Pubblica Amministrazione, puoi e devi usare SdI, perché in quel caso non si trasmettono dati a STS del paziente per il 730. Se vendi beni non sanitari o prestazioni non ricomprese nell’obbligo STS, puoi usare SdI. Ricorda la minimizzazione dei dati: evita sempre informazioni cliniche nella descrizione. Se il paziente si oppone allo STS, non inviare i dati, ma resta il divieto di transito via SdI per la prestazione sanitaria a persona fisica; rilascia fattura al paziente e conserva a norma.
4) Cosa succede se SdI scarta la mia fattura o se invio in ritardo?
Lo scarto significa che la fattura è come non emessa. La notifica spiega l’errore (dati anagrafici, codice destinatario, incoerenze, formato). Correggi e rinvia. È consigliabile rinviare entro 5 giorni, mantenendo data e numero coerenti, per ridurre i rischi di sanzione. Se invece la fattura è inviata oltre i 12 giorni, l’Agenzia può contestare il ritardo. Le sanzioni sono quelle dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurle con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997): versi una sanzione ridotta e interessi e sistemi i registri. Se l’errore è solo formale e non incide sull’imposta, le sanzioni possono non applicarsi o essere minori, secondo prassi dell’Agenzia.
5) Come funziona oggi la gestione delle operazioni estere con la e-fattura?
Le comunicazioni transfrontaliere si gestiscono via SdI con specifici tipi documento XML. Per cessioni a clienti esteri, emetti una fattura elettronica (TD01) o usi i tracciati previsti per l’esterometro sostitutivo, secondo l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per acquisti di servizi da estero, usi un’autofattura TD17. Per acquisti di beni intra-UE, integri con TD18. Per altri casi specifici, TD19. I termini sono in genere entro il 15 del mese successivo ai termini di registrazione. Indica correttamente la natura IVA (non imponibile, esente, fuori campo) e le diciture richieste. Conserva i file e le ricevute. In caso di errori, emetti documenti integrativi o note di variazione e usa il ravvedimento se necessario. Fonti di riferimento: Normattiva per il D.Lgs. 127/2015, circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
