Soglie di Intrastat: quali sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Intrastat vendite UE: trimestrale sotto 50.000 euro per trimestre, mensile da 50.000. Acquisti UE: mensile se beni ≥350.000 o servizi ≥100.000; sotto soglia nessun invio. Scadenza entro il 25 successivo.

  • Soglie per la periodicità vendite UE: 50.000 euro a trimestre, valutate per beni e servizi separatamente, su imponibile IVA esclusa.
  • Soglie acquisti UE ai soli fini statistici: 350.000 euro per beni e 100.000 euro per servizi, valutate sui quattro trimestri precedenti.
  • Scadenza di presentazione: entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento; invio tramite Servizi Telematici Doganali (ADM) o intermediario abilitato.

Intrastat 2026: chi deve inviare e quando

Gli elenchi riepilogativi Intrastat censiscono scambi di beni e servizi tra soggetti IVA stabiliti in Stati membri UE. In Italia si applicano le norme del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, e le istruzioni tecnico-operative di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat.

Devi presentare Intrastat se hai partita IVA italiana e fai operazioni intracomunitarie rilevanti ai fini IVA o ai fini statistici. Le soglie guidano periodicità e obbligo. Per le vendite la soglia definisce mensile o trimestrale. Per gli acquisti la soglia decide se devi inviare o no.

Le soglie si leggono così: vendite di beni o servizi verso soggetti IVA UE, trimestrale sotto 50.000 euro per trimestre e mensile da 50.000. Acquisti: obbligo solo statistico e solo mensile se superi 350.000 per beni o 100.000 per servizi.

Base normativa di riferimento

Il fondamento è nel D.L. 331/1993 (Normattiva), che disciplina cessioni e acquisti intracomunitari (articoli 38, 41, 50 e 50-bis). Le regole sanzionatorie sono nel D.Lgs. 471/1997, art. 11, per omessa o errata presentazione. Le specifiche tecniche e i modelli sono nelle istruzioni congiunte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat. Sul piano UE, il Regolamento (UE) 2019/2152 sulla statistica europea delle imprese e l’atto di esecuzione 2020/1197 governano i contenuti statistici.

Soglie e periodicità: come funzionano davvero

Vendite UE: soglia 50.000 euro e periodicità

Per cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) e servizi resi (modello INTRA-1 quater) la soglia è 50.000 euro per trimestre solare. Valuti separatamente beni e servizi. Se resti sotto, invii trimestralmente. Se raggiungi o superi 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti, passi al mensile.

Il passaggio al mensile parte dal mese successivo a quello in cui scatta la condizione. Se per quattro trimestri consecutivi non raggiungi 50.000, puoi tornare al trimestrale. La valutazione è sull’imponibile, IVA esclusa, al netto di note di credito registrate.

Ricorda che i modelli “vendite” hanno finalità fiscali e statistiche. Per questo la soglia governa solo la frequenza, non l’obbligo in sé: se vendi a soggetti UE, presenti sempre trimestrale o mensile secondo la soglia.

Acquisti UE: soglie statistiche 350.000 beni e 100.000 servizi

Per acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) e servizi ricevuti (modello INTRA-2 quater) l’obbligo è solo statistico. Scatta il mensile se superi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, 350.000 euro per beni o 100.000 euro per servizi. Se resti sotto, non invii nulla.

Queste soglie sono definite da ADM e Istat nelle istruzioni operative. Servono a ridurre gli adempimenti per i piccoli volumi, mantenendo dati solidi per la statistica ufficiale europea.

L’importo da monitorare è l’imponibile, IVA esclusa, convertito in euro al cambio del giorno di registrazione per fatture in valuta.

Come si calcola la soglia e il periodo di riferimento

Calcoli la soglia sommando le operazioni del trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic), per categoria: beni da un lato, servizi dall’altro. Consideri la data di registrazione ai fini IVA o, se non c’è, la data di fattura.

Per beni, la competenza IVA sorge con consegna o spedizione. Per servizi, in genere con emissione della fattura o pagamento di acconti. Usa sempre importi al netto IVA e al netto di eventuali note di credito già registrate nel periodo.

La verifica “quattro trimestri precedenti” funziona così: se in uno qualsiasi dei quattro trimestri prima di quello corrente raggiungi la soglia, sei tenuto al mensile nell’intero trimestre corrente. Resti mensile fino a quando registri quattro trimestri consecutivi sotto soglia.

Modelli Intrastat: cosa inviare e cosa indicare

INTRA-1 bis (cessioni di beni) e INTRA-1 quater (servizi resi)

Questi modelli riepilogano vendite a soggetti IVA UE. Indichi partita IVA del cliente, Paese, imponibile, condizioni di consegna quando richieste, modalità di trasporto e, per i beni, la nomenclatura combinata e il peso/massa netta se dovuta.

Compili un modello per ogni periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Se non hai operazioni nel periodo, non invii un modello “a zero”.

INTRA-2 bis (acquisti di beni) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti)

Questi modelli sono solo statistici. Li invii solo se superi le soglie. Per i beni, spesso servono dettagli come nomenclatura, massa netta e valore statistico. Per i servizi, il codice CPA e l’imponibile.

Se rientri sotto soglia nei quattro trimestri successivi, puoi sospendere l’invio. Conserva comunque i dati a supporto per eventuali controlli statistici.

Scadenze, invio telematico e ricevute

La scadenza è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo utile. Non aspettare l’ultimo giorno: i sistemi possono essere congestionati.

L’invio avviene tramite i Servizi Telematici Doganali di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con credenziali abilitate, oppure tramite un intermediario abilitato. Ricevi una ricevuta telematica. Conservala insieme ai registri IVA e alle fatture per almeno dieci anni.

Se devi correggere, usa un modello rettificativo o di annullamento per lo stesso periodo, con il medesimo tracciato, seguendo le istruzioni tecniche ADM/Istat.

Sanzioni e correzioni: cosa rischi e come rimediare

Per elenchi omessi, incompleti o inesatti, si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni amministrative sono proporzionate alla gravità e possono colpire ogni modello inesatto o mancato. La correzione tempestiva attenua gli effetti.

Se ti accorgi di un errore, invia subito un modello rettificativo per il periodo corretto. Se hai saltato una presentazione obbligatoria, invia appena possibile e valuta il ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs. 472/1997, art. 13. Quanto prima intervieni, tanto minore è l’impatto.

Non sottovalutare gli errori ricorrenti: codice Paese sbagliato, partita IVA del partner non valida, nomenclatura combinata errata, valore statistico assente quando richiesto. Esegui controlli automatici prima dell’invio.

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per decidere cosa fare, mese per mese.

1) L’operazione è intracomunitaria e B2B con soggetto IVA UE? Se no, niente Intrastat. Se sì, vai al punto 2.

2) È una vendita (beni o servizi)? Se sì, verifica la soglia 50.000 del tuo ultimo trimestre e dei quattro precedenti, separando beni e servizi. Sotto soglia: invio trimestrale. Da 50.000: invio mensile.

3) È un acquisto (beni o servizi)? Se sì, verifica i quattro trimestri precedenti. Beni da 350.000 o servizi da 100.000: invio mensile. Sotto soglia: nessun invio.

4) Calcola la scadenza: sempre il 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale). Prepara i dati, esegui controlli, invia.

Esempi pratici

Esempio 1. Servizi resi UE: nel Q1 fatturi 42.000 euro, nel Q2 55.000 euro. Dal mese successivo al superamento nel Q2 passi al mensile per i servizi resi. Resti mensile finché non hai quattro trimestri consecutivi sotto 50.000.

Esempio 2. Beni venduti UE: trimestri precedenti tutti sotto 50.000. Nel Q3 raggiungi 51.000 a settembre. Da ottobre invii mensile per i beni. Il modello di Q3 resta trimestrale perché la verifica per il passaggio vale sul trimestre compiuto.

Esempio 3. Acquisti di beni: Q1 120.000, Q2 160.000, Q3 90.000, Q4 130.000. Hai superato 350.000 in uno dei quattro trimestri precedenti? No. Non invii. Se nel Q1 dell’anno dopo acquisti per 380.000, da febbraio scatta l’obbligo mensile per gli acquisti di beni.

Esempio 4. Servizi ricevuti: nel Q4 superi 100.000. Da gennaio invii mensile il modello servizi ricevuti. Se nei quattro trimestri successivi resti sempre sotto 100.000, potrai sospendere l’invio.

Best practice operative

Allinea anagrafiche e verifica le partite IVA UE dei clienti con sistemi affidabili. Usa codifiche merceologiche aggiornate. Imposta un cruscotto che somma imponibili per trimestre, separando beni e servizi, vendite e acquisti.

Anticipa la raccolta dati statistici (condizioni di consegna, modalità di trasporto, nomenclature) già in fase di fatturazione o logistica. In caso di valute estere, definisci un criterio unico di cambio (data fattura o registrazione) e rispettalo sempre.

Pianifica l’invio entro il giorno 20 per lasciare margine a controlli e correzioni. Conserva ricevute, estrazioni e report di controllo insieme ai registri IVA.

Fonti normative e prassi da consultare

D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (Normattiva): disciplina delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, compresi gli obblighi di elenchi riepilogativi (artt. 38, 41, 50, 50-bis).

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11: sanzioni per omessa, incompleta o infedele trasmissione di dati rilevanti ai fini IVA e Intrastat.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: istruzioni tecniche modelli Intrastat e specifiche di invio telematico; determinazioni congiunte con Istat sulle soglie e sui contenuti statistici.

Istat: documentazione metodologica per la statistica del commercio internazionale di beni e servizi, coerente con il Regolamento (UE) 2019/2152 e l’atto di esecuzione 2020/1197.

Scenario Soglia da monitorare Obbligo e modello Periodicità e scadenza
Vendite di beni verso soggetti IVA UE 50.000 euro/trimestre (imponibile, IVA esclusa) Sempre obbligo; modello INTRA-1 bis Trimestrale sotto 50.000; mensile da 50.000; invio entro il 25 del mese successivo
Servizi resi a soggetti IVA UE 50.000 euro/trimestre (imponibile, IVA esclusa) Sempre obbligo; modello INTRA-1 quater Trimestrale sotto 50.000; mensile da 50.000; invio entro il 25 del mese successivo
Acquisti di beni da fornitori UE 350.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti Solo se superi soglia; modello INTRA-2 bis (statistico) Mensile se sopra soglia; nessun invio se sotto; invio entro il 25 del mese successivo
Servizi ricevuti da fornitori UE 100.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti Solo se superi soglia; modello INTRA-2 quater (statistico) Mensile se sopra soglia; nessun invio se sotto; invio entro il 25 del mese successivo

FAQ

Come calcolo correttamente la soglia dei 50.000 euro per le vendite UE? Cosa includo e cosa escludo?

La soglia è sull’imponibile, IVA esclusa, per trimestre solare. Sommi solo le operazioni rilevanti ai fini Intrastat verso soggetti IVA UE. Consideri la data di registrazione ai fini IVA o, in assenza, la data di fattura. Le note di credito si sottraggono se registrate nello stesso periodo. Gli acconti fatturati si includono per l’importo imponibile. Le valute estere si convertono in euro con il cambio del giorno di registrazione (o con un criterio oggettivo e costante stabilito in procedura). Non sommare beni e servizi insieme: valuta le soglie separatamente per beni (INTRA-1 bis) e per servizi (INTRA-1 quater). Se raggiungi o superi 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti, il periodo di invio diventa mensile per quella sola categoria (beni o servizi).

Se supero la soglia a metà trimestre, quando inizia l’obbligo mensile? E posso tornare al trimestrale?

Il passaggio al mensile scatta dal mese successivo a quello in cui, all’interno del trimestre, il totale del trimestre in corso supera 50.000 euro (vendite) oppure, per gli acquisti, dal mese successivo al trimestre che ha superato la soglia statistica. Non modifichi retroattivamente il periodo già in corso: il trimestre corrente resta con l’impostazione precedente. Per tornare al trimestrale sulle vendite, devi registrare quattro trimestri consecutivi sotto 50.000 per la categoria interessata. Per gli acquisti, se resti sotto soglia (350.000 beni, 100.000 servizi) in tutti e quattro i trimestri successivi, sospendi l’invio finché non superi di nuovo.

Sono in regime forfettario: devo presentare gli Intrastat se faccio operazioni con soggetti UE?

Il regime forfettario semplifica l’IVA ma non ti esonera in assoluto dagli Intrastat. Conta il tipo di operazione e se agisci come soggetto passivo IVA verso l’estero. Se rendi servizi “generici” B2B a soggetti IVA UE, l’IVA è di regola a carico del cliente (reverse charge), ma i dati possono essere rilevanti per Intrastat servizi resi; valgono comunque le soglie e le istruzioni ADM/Istat. Per acquisti di beni e servizi, gli Intrastat hanno finalità soltanto statistiche: scattano solo se superi le soglie specifiche. In caso di vendite B2C con OSS/IOSS non c’è Intrastat per quelle operazioni. Vista la casistica ampia, verifica ogni scenario con un professionista, controllando le basi normative (D.L. 331/1993 su Normattiva e istruzioni ADM/Istat).

Uso l’OSS per vendite a distanza B2C nell’UE: devo fare anche gli Intrastat?

No, le vendite a distanza B2C gestite con il regime OSS non richiedono Intrastat, perché gli elenchi riepilogativi censiscono scambi B2B tra soggetti IVA UE. Continui però a compilare Intrastat per eventuali vendite B2B UE e per i servizi resi a soggetti passivi, applicando la soglia 50.000 per la periodicità. Per gli acquisti, l’obbligo è solo statistico e scatta con le soglie 350.000 (beni) e 100.000 (servizi) nei quattro trimestri precedenti. Resta fermo che OSS e Intrastat hanno finalità diverse: il primo gestisce l’IVA B2C nell’UE, il secondo raccoglie dati fiscali e statistici sulle operazioni B2B intra-UE.

Come gestisco rettifiche, note di credito e valute estere negli Intrastat? Quali sono i passi corretti?

Per una rettifica su un elenco già inviato, prepara un modello rettificativo per lo stesso periodo, richiamando il record da correggere secondo le istruzioni tecniche ADM/Istat. Le note di credito riducono l’imponibile del periodo di registrazione: se la nota è emessa in un trimestre successivo rispetto alla fattura, la sottrai nel nuovo periodo. Se la fattura è in valuta, usa il cambio del giorno di registrazione o la prassi interna documentata e costante (ad esempio cambio BCE di fine mese) e applicala uniformemente. Conserva calcoli e tassi usati insieme alla ricevuta telematica. Se l’errore è sostanziale o l’invio è mancato quando obbligatorio, valuta il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) per ridurre le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

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