Sostituto d’imposta in regime forfettario: chi può esserlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In regime forfettario non sei sostituto d’imposta. Fai eccezione solo se paghi redditi di lavoro dipendente o assimilati: in quel caso applichi ritenute, versi contributi e assolvi gli adempimenti da datore.

  • Base normativa: Legge 190/2014, art. 1, comma 69 (Normattiva). I forfettari non operano ritenute, salvo su redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Eccezione tecnica: con dipendenti o co.co.co. diventi sostituto solo per questi redditi. Obblighi: ritenute, F24, UniEmens, CU e Modello 770.
  • Limite forfettario: spese per personale entro 20.000 euro lordi annui. Includono retribuzioni, contributi, premi e collaborazioni assimilate.

Cos’è il sostituto d’imposta e perché il forfettario non lo è

Il sostituto d’imposta è chi trattiene le imposte per conto di altri e le versa allo Stato. La definizione sta nel D.P.R. 600/1973, articolo 64.

Le ritenute più frequenti sono su stipendi (articolo 23 D.P.R. 600/1973) e su compensi professionali (articolo 25 D.P.R. 600/1973). Chi paga opera la ritenuta e la versa via F24.

Nel regime forfettario, la Legge 190/2014, articolo 1, comma 69, prevede che non si sia sostituti d’imposta. Quindi non tratti ritenute ai fornitori. La norma fa un’unica eccezione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Quando il forfettario diventa sostituto: l’eccezione su dipendenti e assimilati

Dipendenti assunti

Se assumi un dipendente, diventi sostituto d’imposta per il suo stipendio. Applichi le ritenute IRPEF e addizionali in busta paga. Versi i contributi INPS e il premio INAIL come datore di lavoro.

La ritenuta su lavoro dipendente segue l’articolo 23 del D.P.R. 600/1973. I versamenti si eseguono con F24 il giorno 16 del mese successivo (D.Lgs. 241/1997). Gli adempimenti del lavoro dipendente seguono le regole del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

Collaborazioni coordinate e continuative (assimilati)

Le co.co.co. sono redditi assimilati al lavoro dipendente. La base è il TUIR, articolo 50. In questi casi applichi le ritenute da sostituto d’imposta (D.P.R. 600/1973, articolo 24).

Versi anche i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS. Trasmetti UniEmens e certifichi i compensi nella Certificazione Unica e nel Modello 770.

Prestazioni occasionali e professionisti con IVA

Se paghi una prestazione occasionale, in via generale un sostituto d’imposta trattiene il 20% (articolo 25 D.P.R. 600/1973). Ma se sei forfettario, non operi ritenuta. La regola discende sempre dal comma 69 della Legge 190/2014.

Lo stesso vale se paghi un professionista in regime ordinario. Un soggetto “ordinario” trattiene il 20%. Tu, in forfettario, non trattieni nulla e paghi l’intero compenso.

Il limite dei 20.000 euro: cosa comprende e perché conta nel forfettario

Per restare nel forfettario, la spesa annua per personale non deve superare 20.000 euro lordi. La base è nella Legge 190/2014 (commi sull’accesso e permanenza), come modificata dalle leggi successive. Trovi i testi su Normattiva.

Per “spesa per personale” si intendono retribuzioni lorde, contributi a carico del datore, premi INAIL e compensi a collaboratori assimilati. Rientrano anche i compensi ai coadiuvanti familiari.

Se superi i 20.000 euro lordi, scatta la causa di esclusione dal forfettario. In linea generale, l’uscita decorre dall’anno successivo. Verifica sempre gli aggiornamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa rientra nei 20.000 euro

Rientrano: stipendi lordi, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR maturato nell’anno, contributi INPS datore, premi INAIL e compensi lordi a co.co.co.

Contano anche indennità e premi variabili. Vanno inclusi rimborsi spese forfettari, se assimilati alla retribuzione.

Cosa non rientra tipicamente

Non rientrano i compensi a professionisti con partita IVA, perché non sono spese per personale dipendente o assimilato. Non rientrano i rimborsi spese analitici documentati, se fuori retribuzione.

Attenzione alle imprese familiari: i compensi al coadiuvante familiare rilevano nei 20.000 euro. Inquadra correttamente la posizione per non sbagliare il conteggio.

Adempimenti quando sei sostituto per dipendenti/assimilati

Ritenute e versamenti

Applichi la ritenuta in busta paga o sul compenso assimilato. Versi con F24 entro il 16 del mese successivo (D.Lgs. 241/1997). Codici tributo specifici per IRPEF e addizionali.

Versi i contributi INPS ed il premio INAIL con le rispettive scadenze. Trasmetti il flusso UniEmens all’INPS entro la fine del mese successivo.

Documenti e comunicazioni obbligatorie

Emetti busta paga e compili il Libro Unico del Lavoro. La disciplina del LUL è definita dal Ministero del Lavoro. Conservi i documenti per i termini di legge.

Rilasci e trasmetti la Certificazione Unica entro le scadenze vigenti. Inoltri il Modello 770 annuale all’Agenzia delle Entrate. Le regole telematiche stanno nel D.P.R. 322/1998 e nei provvedimenti annuali.

Fatture e ricevute: come si indicano le ritenute in forfettario

Quando emetti fattura in forfettario, non subisci ritenute d’acconto. Inserisci una dicitura chiara. Esempio: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi 67 e 69, L. 190/2014”.

Se ricevi una ricevuta per prestazione occasionale, come forfettario non operi ritenuta. Paga l’intero importo. Annota correttamente in contabilità semplificata del regime.

Regola decisionale rapida

Decidi in 30 secondi cosa fare

Sei in regime forfettario e:

  • Non paghi dipendenti né co.co.co.: non sei sostituto d’imposta. Non operi ritenute su nessun fornitore o collaboratore occasionale.
  • Assumi un dipendente: diventi sostituto solo per quel dipendente. Applichi ritenute, versi contributi e premi, invii CU, 770 e UniEmens.
  • Attivi una co.co.co.: vale come reddito assimilato. Applichi ritenute e contributi Gestione Separata, con gli stessi adempimenti periodici e annuali.
  • Affidi un incarico a un professionista con partita IVA: non operi ritenuta. Paghi il compenso intero.
  • Affidi un incarico occasionale: non operi ritenuta. Paghi il compenso intero.
  • Spese per personale oltre 20.000 euro lordi: uscirai dal forfettario l’anno successivo. Valuta di passare all’ordinario prima di oltrepassare la soglia.

Ricavi e permanenza nel forfettario: attenzione alle altre soglie

Oltre al tetto dei 20.000 euro per il personale, devi rispettare il limite dei ricavi/compensi annui per il forfettario. Dal 2023 la soglia base è 85.000 euro, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Il superamento significativo della soglia massima può determinare la fuoriuscita immediata per l’IVA, con passaggio agli adempimenti ordinari. Consulta sempre il testo vigente su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate per le regole di dettaglio.

Se valuti il passaggio al regime ordinario

Con il regime ordinario non hai il limite dei 20.000 euro per il personale. Deduci i costi effettivi e detrai l’IVA a credito. Applichi l’IVA sulle vendite e versi periodicamente.

L’IRPEF si calcola per scaglioni progressivi sul reddito imponibile. Il reddito è dato da ricavi meno costi deducibili e contributi. Gli scaglioni e le aliquote variano per anno d’imposta secondo la legge in vigore.

Valuta la pressione fiscale complessiva. Fai una simulazione realistica di costi del personale, imposte e contributi. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i decreti attuativi aggiornano ogni anno le regole operative.

Scenario Sei sostituto d’imposta? Adempimenti richiesti Limiti/Note operative Tempistiche
Paghi un professionista in regime ordinario No, in quanto forfettario Nessuna ritenuta; pagamento integrale Indica in fattura la non applicazione della ritenuta (L. 190/2014, commi 67 e 69) Secondo accordi commerciali
Paghi prestazione occasionale No, in quanto forfettario Nessuna ritenuta; pagamento integrale Conserva la ricevuta per la tua contabilità Alla data della prestazione
Assumi un dipendente Sì, per quel dipendente Ritenute IRPEF/addizionali, INPS, INAIL, CU, 770, UniEmens, LUL Spesa personale entro 20.000 euro lordi/anno per restare forfettario F24 entro il 16; UniEmens entro fine mese successivo; CU e 770 annuali
Attivi una co.co.co. Sì, per quel collaboratore Ritenute su reddito assimilato, contributi Gestione Separata, CU, 770 Importi lordi contano nel tetto dei 20.000 euro F24 entro il 16; UniEmens Gestione Separata mensile; dichiarazioni annuali
Superi 20.000 euro spese personale Resta la qualifica per dipendenti/assimilati Gestione ordinaria sostituto per il personale Causa di esclusione dal forfettario dall’anno successivo Valuta passaggio di regime prima della chiusura dell’anno
Valuti passaggio al regime ordinario Sì, come soggetto ordinario Ritenute ove previsto, IVA, registri, liquidazioni Nessun limite spesa personale; deduzione costi e detrazione IVA Dal 1° gennaio dell’anno scelto o in caso di esclusione

FAQ

Un forfettario deve trattenere la ritenuta d’acconto al professionista che paga?

No. La regola la trovi nella Legge 190/2014, articolo 1, comma 69. I contribuenti in regime forfettario non sono sostituti d’imposta per i compensi corrisposti ai professionisti. Quindi non applichi la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973. Paghi il compenso pieno. In pratica, se un consulente in regime ordinario ti emette una fattura di 1.000 euro più IVA, versi 1.000 euro più IVA senza trattenere nulla. Ti conviene chiedere al fornitore di inserire in fattura la dicitura sulla non applicazione della ritenuta per evitare contestazioni. Ricorda: questa regola vale perché sei forfettario; se fossi in regime ordinario, invece, saresti tenuto a trattenere e versare la ritenuta come ogni altro sostituto d’imposta.

Ho un dipendente: quali sono, nel concreto, gli adempimenti mensili e annuali come sostituto?

Con un dipendente diventi sostituto d’imposta per gli stipendi. Ogni mese elabori la busta paga con ritenute IRPEF e addizionali. Versi le ritenute con F24 entro il 16 del mese successivo (D.Lgs. 241/1997). Versi i contributi INPS e il premio INAIL entro le scadenze ordinarie. Trasmetti il flusso UniEmens all’INPS entro la fine del mese successivo alla retribuzione. Tieni aggiornato il Libro Unico del Lavoro secondo le regole del Ministero del Lavoro. Ogni anno rilasci al dipendente la Certificazione Unica e invii telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate. Presenti il Modello 770 per riepilogare le ritenute operate e versate. Questi adempimenti derivano dal D.P.R. 600/1973 (artt. 23-24), dal D.P.R. 322/1998 e dalla prassi dell’INPS e del Ministero del Lavoro. Il calendario è denso: pianificalo a inizio anno e usa un prospetto scadenze per non sforare.

Il tetto di 20.000 euro per il personale come si calcola? Cosa include esattamente e puoi fare un esempio numerico?

Il tetto riguarda le “spese per personale” sostenute nell’anno: retribuzioni lorde, ratei di mensilità aggiuntive, TFR maturato, contributi previdenziali a carico del datore, premi INAIL, compensi lordi ai collaboratori assimilati (co.co.co.) e compensi ai coadiuvanti familiari. Non rientrano i compensi a professionisti con partita IVA, perché non sono personale dipendente/assimilato. Esempio: dipendente A, retribuzione lorda annua 13.200 euro; contributi INPS datore 3.000; premio INAIL 300; co.co.co. B con compenso lordo 3.600 euro e contributi datore 900. Totale spese personale: 13.200 + 3.000 + 300 + 3.600 + 900 = 21.000 euro. In questo caso superi il limite: l’anno successivo non potrai restare nel forfettario. Se invece la somma totale è 19.800 euro, rispetti la soglia e puoi permanere. Il conteggio va fatto su base annua e “lorda”, quindi considera l’intero costo datore. Tieni un file di monitoraggio mese per mese per non arrivare corto a fine anno.

Se supero i 20.000 euro di spese personale cosa succede? E cosa cambia rispetto al superamento della soglia di ricavi per il forfettario?

Se superi i 20.000 euro lordi di spese per personale, scatta la causa di esclusione dal regime forfettario con decorrenza, in linea generale, dall’anno successivo. Quindi l’anno dopo applicherai il regime ordinario: IVA sulle vendite, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA sugli acquisti e tassazione IRPEF a scaglioni sul reddito. Diverso è il tema dei ricavi: esiste una soglia di ricavi/compensi per restare nel forfettario (85.000 euro dal 2023). Il superamento rilevante può comportare la cessazione del regime con effetti anche immediati per l’IVA, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. In quel caso, da quando scatti fuori, devi addebitare l’IVA e adempiere come un soggetto ordinario. Per le imposte dirette e le regole transitorie, segui sempre le indicazioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate, che pubblica circolari e risoluzioni con esempi pratici. Consulta i testi su Normattiva e la documentazione dell’Agenzia per l’anno specifico.

Che cosa devo scrivere in fattura se sono forfettario per evitare che il cliente applichi la ritenuta? E cosa cambia se il cliente è estero?

Inserisci una dicitura chiara del tipo: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi 67 e 69, Legge 190/2014”. Serve a ricordare al cliente che non deve operare la ritenuta del 20% prevista per i professionisti in regime ordinario. Se il cliente è estero, la ritenuta italiana non si pone perché non è un sostituto d’imposta residente. Verifica però le regole IVA sulla territorialità (D.P.R. 633/1972) e, se lavori con UE o extra-UE, gestisci correttamente identificazioni, elenchi riepilogativi quando richiesti e la prova dell’uscita dei servizi/beni. Per i redditi verso soggetti esteri non residenti possono valere convenzioni contro le doppie imposizioni e norme di ritenuta alla fonte nello Stato del cliente. In quei casi, controlla la documentazione fiscale internazionale e le eventuali certificazioni di residenza fiscale, sempre con riferimento ai testi ufficiali e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti utili

Norme e prassi citate: D.P.R. 600/1973 (artt. 23, 24, 25 e 64); D.Lgs. 241/1997 (versamenti F24); D.P.R. 322/1998 (CU e 770); Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, con particolare riferimento al comma 69 e alle successive modifiche; TUIR, art. 50 (redditi assimilati); documentazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS sugli adempimenti del lavoro. Consulta i testi aggiornati su Normattiva e i portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

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