Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il sostituto d’imposta trattiene e versa la ritenuta (di norma 20%) su compensi di autonomi e occasionali, con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo. I forfettari non subiscono ritenuta, con apposita dicitura in fattura.
- Base normativa: DPR 600/1973, art. 64 (sostituto d’imposta) e art. 25 (ritenuta 20% su lavoro autonomo); consultabile su Normattiva e prassi Agenzia delle Entrate.
- Versamento ritenute: modello F24, codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (art. 18, D.Lgs. 241/1997).
- Eccezioni chiave: regime forfettario (L. 190/2014, commi 67-69) senza ritenuta; occasionali con ritenuta solo se il pagatore è sostituto; non residenti di regola 30% salvo Convenzioni.
Che cos’è il sostituto d’imposta e quando opera
Il sostituto d’imposta è chi trattiene le imposte dovute dal percettore e le versa allo Stato. La norma è l’art. 64 del DPR 600/1973.
Nelle prestazioni di lavoro autonomo e occasionali, il sostituto è di solito il cliente impresa, professionista, ente o pubblica amministrazione. Se il cliente è un privato consumatore, non agisce come sostituto.
La trattenuta si chiama ritenuta d’acconto. È un acconto dell’IRPEF (imposta sul reddito). La regola generale è l’art. 25 del DPR 600/1973: 20% sulla base imponibile del compenso.
Ambito tipico: professionisti e prestazioni occasionali
La ritenuta si applica ai compensi di lavoro autonomo abituale (partita IVA in regime ordinario o semplificato) e alle prestazioni occasionali (senza partita IVA, art. 2222 codice civile).
Per prestazioni occasionali, la ritenuta si applica solo se il committente è sostituto d’imposta. Se paga un privato, non c’è ritenuta. Il prestatore dichiara il reddito nella dichiarazione.
Per i non residenti, si applica di regola il 30% (art. 25, comma 2, DPR 600/1973), salvo aliquota ridotta o esenzione prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La ritenuta d’acconto: base imponibile e aliquote
Base imponibile significa la somma su cui calcoli la ritenuta. La normativa parla di “ammontare dei compensi”. In pratica, si applicano regole operative riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
IVA mai nella base. L’IVA è imposta “esterna” al compenso (DPR 633/1972). Spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentate (art. 15 DPR 633/1972), non entrano in base.
Contributi integrativi delle casse professionali (ad esempio 4% avvocati, ingegneri) non entrano in base. La fonte è costante prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Con o senza cassa previdenziale
Professionista con cassa: base = solo compenso. Esempio: compenso 1.000 euro + contributo integrativo 4% + IVA. La ritenuta 20% si calcola su 1.000.
Professionista senza cassa (Gestione Separata INPS): molti applicano la rivalsa INPS 4% (facoltativa). In questo caso, prassi diffusa calcola la ritenuta sul compenso + rivalsa, perché la rivalsa integra il corrispettivo.
Rimborsi spese “vivi” documentati e anticipati in nome e per conto (art. 15) restano fuori. Altri rimborsi concorrono alla base, salvo diversa qualificazione contrattuale supportata da documenti.
Prestazioni occasionali
Prestazione occasionale significa lavoro autonomo sporadico, senza partita IVA, ai sensi dell’art. 2222 c.c. Qui l’aliquota è 20% sul compenso lordo.
Se il cliente è sostituto, trattiene e versa. Se paga un privato, il prestatore incassa tutto e poi dichiara. Superati 5.000 euro annui complessivi, scattano contributi INPS Gestione Separata sulla quota eccedente (fonte: INPS e Ministero del Lavoro).
Dal 2022 il committente impresa deve inviare comunicazione preventiva al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli occasionali (art. 14, D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021).
Regime forfettario: niente ritenute
I contribuenti in regime forfettario non subiscono ritenute sui compensi (L. 190/2014, commi 67-69). Devono indicarlo in fattura con una dicitura chiara. Esempio: “Compenso non soggetto a ritenuta ai sensi della L. 190/2014”.
Inoltre, in via generale, i forfettari non operano ritenute come sostituti. Ci sono eccezioni se optano per agire da sostituto in ambiti specifici (es. lavoro dipendente). Serve valutazione caso per caso con riferimento alle regole del DPR 600/1973.
Ricorda: il forfettario non ha IVA, ma dal 2024 emette fattura elettronica come tutti (fonte: Agenzia delle Entrate). Questo non cambia le regole sulla ritenuta.
Versamento, codici tributo e adempimenti
Il sostituto versa con F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (principio di cassa: conta quando paghi, non quando fatturi). La base normativa è l’art. 18 del D.Lgs. 241/1997.
Codice tributo principale: 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo). Indica periodo di riferimento (mese/anno) in cui hai pagato il compenso e operato la ritenuta.
Se il 16 cade in giorno festivo o non bancabile, paghi il primo giorno lavorativo successivo. Puoi usare il ravvedimento operoso in caso di ritardo, con sanzioni ridotte e interessi (D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 471/1997).
Certificazione Unica e Modello 770
Il sostituto deve rilasciare la Certificazione Unica al percettore e inviarla all’Agenzia delle Entrate. Scadenza ordinaria: metà marzo dell’anno successivo (fonte: DPR 322/1998 e provvedimenti annuali).
Entro fine ottobre invia il Modello 770 con il quadro riassuntivo delle ritenute operate e versate (fonte: DPR 322/1998).
Conserva sempre copia delle fatture, delle ricevute occasionali, delle CU e degli F24 quietanzati. Servono in caso di controllo.
Esempi numerici chiari
1) Professionista con cassa professionale
Compenso: 1.000 euro. Contributo integrativo 4%: 40. IVA 22% su 1.040: 228,80 (arrotondato 229). Totale fattura: 1.269.
Ritenuta: 20% su 1.000 = 200. Incasso: 1.269 − 200 = 1.069. Il cliente versa 200 con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
2) Professionista senza cassa (rivalsa 4%)
Compenso: 1.000. Rivalsa INPS 4%: 40. IVA 22% su 1.040: 229. Totale: 1.269.
Ritenuta: 20% su 1.040 = 208. Incasso: 1.269 − 208 = 1.061. Il cliente versa 208 con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo.
3) Prestazione occasionale con cliente sostituto
Compenso: 1.000. Nessuna IVA. Totale ricevuta: 1.000.
Ritenuta: 20% su 1.000 = 200. Incasso: 800. Il cliente versa 200 con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo.
4) Non residente senza Convenzione
Compenso: 1.000 per prestazione svolta in Italia. Ritenuta: 30% = 300, salvo diversa aliquota da Convenzione contro le doppie imposizioni. Incasso: 700. Sempre F24 entro il 16.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere correttamente
1) Il pagatore è un sostituto d’imposta? Se è impresa, professionista, ente o PA: sì. Se è privato consumatore: no.
2) Il prestatore è in regime forfettario? Se sì: niente ritenuta subita. Inserire dicitura in fattura (L. 190/2014). Se no: vai al punto 3.
3) Il rapporto è lavoro autonomo abituale o prestazione occasionale? In entrambi i casi, con pagatore sostituto si applica ritenuta.
4) Esiste cassa professionale o rivalsa INPS 4%? Con cassa: base = solo compenso. Senza cassa con rivalsa: base = compenso + rivalsa. Mai includere IVA.
5) Il prestatore è non residente? Applica 30% salvo diverse aliquote dei Trattati. Verifica residenza fiscale e documentazione convenzionale.
6) Quando versa il cliente? Entro il 16 del mese successivo al pagamento, con F24 codice 1040. Poi rilascia CU e include nel Modello 770.
Punti normativi e prassi da conoscere
Riferimenti utili (solo testuali)
DPR 600/1973, art. 64 (sostituto d’imposta), art. 25 (lavoro autonomo, 20%), art. 25-bis e 25-ter (altri casi), consultabili su Normattiva.
D.Lgs. 241/1997, art. 18 (termini versamento ritenute). DPR 322/1998 (CU e 770). DPR 633/1972, art. 15 (spese escluse dalla base) e regole IVA.
Legge 190/2014, commi 67-69 (regime forfettario e ritenute). Codice civile, art. 2222 (prestazione d’opera occasionale). D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 (comunicazione occasionali al Ministero del Lavoro).
Novità operative 2024-2026
Fattura elettronica obbligatoria per quasi tutti, compresi i forfettari. Le ritenute non cambiano: restano fuori dalla fattura come trattenuta in pagamento e adempimento del cliente.
Sistemi di pagamento tracciabili consigliati per prova certa del momento di cassa. Importante per individuare il mese corretto del versamento.
Le scadenze CU e 770 restano ancorate al calendario fiscale annuale. Verifica ogni anno le date in circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Chi è sostituto | Base ritenuta | Aliquota | Versamento (F24) | Documenti da rilasciare |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionista con cassa (es. avvocato 4%) | Cliente impresa/professionista/ente | Solo compenso (no contributo integrativo, no IVA) | 20% (art. 25 DPR 600/1973) | Cod. 1040 entro il 16 del mese successivo | Fattura + CU entro metà marzo + riepilogo nel 770 |
| Professionista senza cassa (rivalsa INPS 4%) | Cliente impresa/professionista/ente | Compenso + rivalsa (no IVA) | 20% | Cod. 1040 entro il 16 del mese successivo | Fattura + CU + 770 |
| Prestazione occasionale (art. 2222 c.c.) | Cliente sostituto (se privato: non sostituto) | Compenso lordo | 20% | Cod. 1040 entro il 16 del mese successivo (se sostituto) | Ricevuta con ritenuta + CU; comunicazione ITL a cura del committente impresa |
| Professionista non residente (senza Convenzione) | Cliente sostituto residente | Compenso lordo prodotto in Italia | 30% (art. 25, c. 2) | Cod. 1040 entro il 16 del mese successivo | Fattura/nota + CU non residenti + 770; conservare documenti di residenza se c’è Convenzione |
FAQ: domande frequenti sulla ritenuta d’acconto e il sostituto d’imposta
1) Chi è esattamente il sostituto d’imposta? E chi è il sostituito?
Il sostituto d’imposta è il soggetto che trattiene e versa al Fisco una parte del compenso dovuto al percettore. È una figura prevista dall’art. 64 del DPR 600/1973. Nel nostro tema, di solito è il cliente impresa, professionista, ente o pubblica amministrazione. Il sostituito è chi subisce la ritenuta, cioè il professionista o il prestatore occasionale.
Per capirlo in pratica: se emetti una fattura con ritenuta, il tuo cliente paga a te il netto e versa l’acconto d’imposta allo Stato. Tu ricevi a fine anno la Certificazione Unica con i dati delle ritenute. Queste ritenute riducono l’IRPEF che dovrai pagare in dichiarazione. Se hanno trattenuto più del dovuto, generi un credito; se meno, paghi la differenza.
2) Come compilo l’F24 per versare la ritenuta? E cosa succede se pago in ritardo?
Usa il modello F24 sezione erario. Inserisci il codice tributo 1040 (ritenute lavoro autonomo). Indica mese e anno di competenza in cui hai pagato il compenso (principio di cassa). Indica l’importo della ritenuta trattenuta. Esempio: paghi la fattura il 20 giugno, versi entro il 16 luglio. Se il 16 è festivo, versi il primo giorno lavorativo utile.
Se ritardi, puoi usare il ravvedimento operoso. Paghi la ritenuta, gli interessi legali giornalieri e una sanzione ridotta rispetto al 30% ordinario (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997). La riduzione dipende da quanto tempo è trascorso. Più ravvedi presto, meno paghi. Conserva la quietanza dell’F24.
3) Come mi regolo con il regime forfettario, sia quando emetto sia quando pago?
Se sei in regime forfettario e emetti fattura, non subisci ritenuta sui compensi. Inserisci una dicitura in fattura che richiama la L. 190/2014, comma 67. Il cliente pagherà l’intero importo (al netto di eventuali accordi commerciali), senza trattenute. In dichiarazione pagherai l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario, calcolato con il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice attività.
Se sei tu, forfettario, a pagare un professionista o un occasionale, in via generale non operi ritenute (comma 69, L. 190/2014). Valuta eventuali opzioni o casistiche particolari se eroghi redditi di lavoro dipendente o assimilati. In quei casi potresti dover agire come sostituto per obbligo o scelta. Verifica con attenzione le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la tua posizione contrattuale.
4) Prestazione occasionale: quali limiti, quali adempimenti e come si calcola la ritenuta?
La prestazione occasionale è un lavoro autonomo sporadico, senza organizzazione d’impresa e senza partita IVA (art. 2222 c.c.). Non ha un tetto unico fiscale per esistere, ma se i compensi annui complessivi superano 5.000 euro, scattano i contributi INPS Gestione Separata sulla parte eccedente. Questo è un obbligo previdenziale, non fiscale.
Se il committente è sostituto (impresa, professionista, ente), trattiene il 20% e versa con F24 (cod. 1040). Se paga un privato, non si applica ritenuta. Il prestatore incassa l’intero importo e dichiarerà il reddito. Dal 2022, il committente impresa deve inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La mancata comunicazione può comportare sanzioni. Conserva la ricevuta con la ritenuta indicata e chiedi la CU entro i termini.
5) Come funziona con professionisti non residenti o con pagamenti transfrontalieri?
Se paghi un professionista non residente per attività svolta in Italia, la regola generale è la ritenuta del 30% (art. 25, comma 2, DPR 600/1973). Le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono ridurre o azzerare l’aliquota. Devi verificare la residenza fiscale del prestatore (certificato di residenza fiscale estera) e l’articolo convenzionale applicabile (di solito “redditi da professioni indipendenti” o “servizi”).
Se la Convenzione prevede aliquota ridotta o esenzione, raccogli la documentazione richiesta prima del pagamento. Se non puoi applicare l’aliquota convenzionale in tempo, in molti casi versi il 30% e poi il professionista estero potrà chiedere rimborso o credito nel Paese di residenza. Confronta sempre le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e la Convenzione specifica.
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