Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72 sono escluse dalla base imponibile IVA solo se sostenute “in nome e per conto” del cliente, documentate e riaddebitate senza ricarico; si fatturano con natura N1.
- Requisiti: mandato del cliente, documento intestato al cliente, pagamento tracciabile, riaddebito pari al costo, conservazione allegati.
- Fattura elettronica: riga con natura IVA N1 e riferimento “art. 15 DPR 633/72”; niente IVA né ritenuta su tali somme.
- Contabilità: fuori base IVA e fuori volume d’affari; non formano reddito se correttamente documentate, anche in forfettario.
Che cosa sono le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72
L’articolo 15 del DPR 633/1972 elenca importi “esclusi” dalla base imponibile IVA. Tra questi ci sono le spese sostenute “in nome e per conto” del cliente e riaddebitate senza ricarico.
“Escluse ex art. 15” non è uguale a “non imponibili” in senso tecnico. Le operazioni non imponibili riguardano esportazioni e assimilate. Le anticipazioni sono somme fuori dalla base IVA perché non sono corrispettivi.
La norma è consultabile sul portale Normattiva come testo vigente del DPR 633/1972. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito negli anni i casi ammessi e i casi esclusi.
Requisiti cumulativi per qualificare una “spesa anticipata”
Serve un mandato esplicito del cliente. Può essere l’incarico professionale scritto, un ordine o un’e-mail che autorizza la spesa.
Il documento di spesa deve essere intestato al cliente. Se è intestato al professionista, di regola non è art. 15 ma costo proprio.
Il pagamento deve risultare tracciabile. Serve quietanza o evidenza bancaria che colleghi l’uscita alla pratica del cliente.
Il riaddebito deve essere pari al costo, senza ricarico. Ogni ricarico trasforma la voce in corrispettivo imponibile.
Gli allegati vanno conservati. Fatture, ricevute, marche da bollo e diritti devono essere archiviati e collegati alla fattura di riaddebito.
Casi tipici ammessi e casi da non confondere
Ammessi: diritti e bolli, contributo unificato, visure, diritti di segreteria, spese per notifiche ufficiali, marche da bollo, diritti camerali pagati per conto del cliente.
Non art. 15: viaggi, vitto, alloggio del professionista, corrieri per consegne proprie, software e materiali utilizzati per eseguire l’incarico, subappalti. Queste sono spese proprie, anche se “vive”. Il loro riaddebito è imponibile IVA.
Altre somme escluse ex art. 15: imballaggi e recipienti in cauzione, interessi di mora o penali dovuti dal cliente, rivalsa IVA e imposte dovute per obblighi del cliente.
Come si fatturano le spese anticipate
Fattura elettronica: causale, natura e dati minimi
Inserisci una riga dedicata con natura IVA N1 (escluse ex art. 15 DPR 633/72). Indica “Spese anticipate in nome e per conto del cliente – art. 15 DPR 633/72”. Aliquota 0 e nessuna ritenuta d’acconto su tale riga.
Se emetti fattura con più voci, applica IVA, ritenuta e contributi solo al compenso. Le spese ex art. 15 restano fuori calcolo.
Nelle specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate è prevista la codifica della natura. Inserisci anche il riferimento normativo nel campo descrizione.
Esempio numerico completo
Professionista in regime ordinario con fattura di 1.000 euro di compensi, spese anticipate documentate per 150 euro (bolli e diritti), contributo integrativo 4% sulla sola competenza.
Calcoli: compenso 1.000; contributo integrativo 40 (4% su 1.000); IVA 22% su 1.040 = 228,80; spese ex art. 15 = 150, con natura N1.
Totale fattura: 1.000 + 40 + 228,80 + 150 = 1.418,80. La ritenuta d’acconto (se dovuta) si calcola solo sul compenso imponibile ai fini IRPEF, non sulle spese anticipate.
Impatto contabile e fiscale per i diversi regimi
Regime ordinario/semplificato
Le spese ex art. 15 non concorrono alla base IVA né al volume d’affari. Non sono ricavi. Non entrano nel reddito perché sono rimborsi puri.
Vanno annotate separatamente. Conserva i giustificativi collegati alla fattura di riaddebito. In caso di controllo, dimostra i requisiti.
Regime forfettario
Il forfettario non applica IVA sul compenso. Le spese ex art. 15 restano comunque fuori dai ricavi se documentate e in nome e per conto.
Sulla fattura elettronica usa comunque natura N1 per la riga delle anticipazioni. Non applicare marca da bollo per la sola voce ex art. 15.
Enti non commerciali e professionisti senza cassa
Per enti non commerciali, la logica non cambia: se la spesa è in nome e per conto, è esclusa. Serve sempre tracciabilità e documenti intestati al committente.
Per professionisti senza cassa, nessun contributo integrativo. Il principio resta invariato: niente IVA e niente ritenuta sulle anticipazioni.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo si applica sui documenti senza IVA quando sono corrispettivi. Le somme ex art. 15 non sono corrispettivi.
Se la fattura contiene compensi imponibili IVA, non si applica bollo. Se contiene solo somme ex art. 15, di regola il bollo non è dovuto perché manca un corrispettivo. Verifica sempre la natura dell’operazione.
I riferimenti sono il DPR 642/1972 (Tariffa) e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate reperibili anche tramite Normattiva e il portale dell’Agenzia.
Regola decisionale rapida
Se/Allora per scegliere il trattamento corretto
Se la spesa è stata autorizzata dal cliente, il documento è intestato al cliente e tu anticipi solo il pagamento, allora è art. 15 (N1, nessuna IVA, nessuna ritenuta).
Se il documento è intestato a te, anche se “per la pratica del cliente”, allora è tua spesa. Il riaddebito è imponibile IVA come parte del compenso.
Se applichi un ricarico, anche minimo, allora l’intero addebito è corrispettivo e va assoggettato a IVA.
Se manca la tracciabilità o non conservi i giustificativi, allora rischi la riqualificazione a ricavo imponibile con IVA e imposte.
Se sei in forfettario, l’art. 15 si applica lo stesso. Le anticipazioni corrette non rientrano nei ricavi e non scontano imposta sostitutiva.
Riferimenti normativi e prassi di supporto
DPR 633/1972, art. 15: elenca le somme escluse dalla base imponibile IVA, tra cui le anticipazioni in nome e per conto.
DPR 633/1972, art. 21: regole di fatturazione. Richiama l’obbligo di indicare la natura delle operazioni in assenza di IVA.
DPR 642/1972 (Imposta di bollo): disciplina la debenza del bollo sui documenti non soggetti a IVA.
Agenzia delle Entrate, specifiche tecniche FatturaPA e documenti di prassi: definiscono la natura N1 “escluse ex art. 15”.
Testi reperibili tramite portale Normattiva e documentazione dell’Agenzia delle Entrate. Per casi particolari, valutare anche giurisprudenza di legittimità.
| Scenario | Requisiti per art. 15 | Trattamento IVA/ritenute | Impatto su reddito/contabilità | Documenti e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Diritti e bolli (contributo unificato, marche, visure) | Mandato; documenti intestati al cliente; pagamento tracciabile; nessun ricarico | Natura N1; no IVA; no ritenuta | Fuori ricavi e fuori volume d’affari; solo partita di giro | Allega ricevute; fattura entro 12 giorni dall’incasso del rimborso |
| Viaggi e alloggio del professionista | Documento spesso intestato al professionista; uso strumentale all’incarico | Imponibili IVA come parte del compenso; ritenuta sul totale compenso | Ricavo imponibile; detraibilità/indeducibilità secondo regole di settore | Fattura con aliquota ordinaria; descrizione chiara del riaddebito |
| Imballaggi/recipienti in cauzione | Deposito cauzionale documentato; restituzione o addebito finale | Natura N1 sulla cauzione; eventuale IVA se trattenuta come corrispettivo | Fuori ricavi se mera cauzione; diventa ricavo se trattenuta | Prospetto cauzioni; storno a restituzione o fattura se trattenuta |
| Interessi di mora/penali del cliente | Importi dovuti per inadempimento contrattuale | Natura N1; fuori campo IVA | Proventi diversi fuori IVA; imponibili ai fini reddituali | Nota di addebito entro accordi/contratto |
| Forfettario con anticipazioni documentate | Stessi requisiti: mandato, intestazione al cliente, tracciabilità, no ricarico | Natura N1; nessuna IVA; niente ritenuta | Somme escluse dai ricavi forfettari; solo flusso finanziario | Allega giustificativi; conserva per accertamento |
| Rifatturazione spese di terzi (subappalti) | Fattura del terzo intestata a te; prestazione verso cliente | Imponibili IVA; regime ordinario o reverse se applicabile | Ricavo; IVA a debito; detrazione dell’IVA a credito ove spettante | Fattura con aliquota corretta; cita contratto e dettaglio |
| Rimborsi in valuta estera | Mandato e documenti intestati al cliente; cambio ufficiale | Natura N1; conversione al tasso del giorno di pagamento | Partita di giro; differenze cambio irrilevanti ai fini IVA | Prospetto cambio allegato; evidenza contabile |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra “escluse ex art. 15” e “non imponibili” ai fini IVA?
Le somme escluse ex art. 15 DPR 633/1972 non sono corrispettivi. Per questo restano fuori dalla base imponibile IVA e dal volume d’affari. Tipico esempio: un professionista paga un bollo per conto del cliente e lo riaddebita pari pari. Le operazioni “non imponibili” invece sono vere cessioni o prestazioni, ma il legislatore le qualifica non imponibili per favorire scambi con l’estero o settori particolari. Esempi: esportazioni, servizi internazionali. In quel caso c’è un corrispettivo e la fattura espone natura di non imponibilità idonea (non N1). La differenza non è solo teorica. Cambia il calcolo del volume d’affari, la compilazione della dichiarazione IVA e, a volte, la gestione dell’imposta di bollo. Le somme ex art. 15 non diventano mai corrispettivi, mentre le non imponibili lo sono a tutti gli effetti, pur senza IVA.
Quali prove devo conservare per dimostrare che la spesa è “in nome e per conto” del cliente?
Ti servono quattro elementi chiave. Primo, il mandato o l’autorizzazione scritta. Va bene un incarico firmato, un ordine o una e-mail chiara. Secondo, il documento di spesa intestato al cliente, non a te. Terzo, la tracciabilità del pagamento. Conserva bonifici, ricevute POS o quietanze con riferimento alla pratica. Quarto, il riaddebito in fattura pari al costo, senza ricarico. Allegare i giustificativi alla fattura è buona prassi. Indica sempre in fattura “spese anticipate in nome e per conto del cliente – art. 15 DPR 633/72” e usa la natura N1. In caso di controllo, questi elementi permettono di qualificare correttamente l’operazione come esclusa dalla base IVA. Le fonti utili sono il testo dell’art. 15 su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se sono in regime forfettario, come gestisco le anticipazioni ex art. 15 e le altre spese “vive”?
Nel forfettario non applichi IVA ai compensi e non deduci i costi analitici. Ma la distinzione tra anticipazioni ex art. 15 e spese proprie resta fondamentale. Le anticipazioni in nome e per conto, se documentate e senza ricarico, non sono ricavi e non entrano nel reddito forfettario. Devi emettere fattura elettronica con riga N1 e riferimento normativo. Le “spese vive” che sostieni tu per eseguire l’incarico (viaggi, corrieri, software, consulenze di terzi intestate a te) sono invece costi tuoi. Se le riaddebiti, diventano ricavi a tutti gli effetti. In quel caso, anche da forfettario, restano ricavi imponibili ai fini dell’imposta sostitutiva. Usa descrizioni chiare in fattura per evitare contestazioni. Per dubbi, consulta i documenti dell’Agenzia delle Entrate e il testo del DPR 633/1972 su Normattiva.
Come gestisco le anticipazioni in fattura elettronica con più voci, ritenuta e contributo integrativo?
Imposta tre blocchi distinti. Primo blocco: compensi professionali con aliquota IVA corretta (se non forfettario). Su questa base calcoli la ritenuta d’acconto (se il cliente è sostituto) e l’eventuale contributo integrativo della tua cassa professionale. Secondo blocco: spese anticipate ex art. 15 con natura N1. Non applicare IVA, ritenuta o contributo su queste somme. Terzo blocco: eventuali spese “vive” tue che riaddebiti come parte del servizio. Queste sono imponibili IVA e concorrono a ritenuta e contributi. In descrizione indica sempre i riferimenti normativi. Ricorda che le somme ex art. 15 sono fuori volume d’affari. Le specifiche tecniche della fattura elettronica, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, disciplinano le nature IVA. Il quadro generale discende dagli artt. 15 e 21 del DPR 633/1972.
Come mi regolo con imposta di bollo, anticipo fondi e spese in valuta estera?
Bollo: l’imposta di bollo si applica ai documenti senza IVA che rappresentano corrispettivi. Le somme ex art. 15 non sono corrispettivi. Se la fattura contiene anche compensi con IVA, il bollo non si applica. Se contiene solo anticipazioni ex art. 15, in via generale il bollo non è dovuto perché manca il presupposto del corrispettivo; verifica sempre la natura del flusso. Riferimento: DPR 642/1972 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Anticipo fondi: se il cliente ti versa un fondo spese vincolato e tu poi rendiconti con giustificativi intestati al cliente, i flussi restano fuori campo come partite di giro; emetti fattura solo per il compenso e, se necessario, una rendicontazione delle anticipazioni. Valuta estera: converti al cambio del giorno del pagamento o del documento, indica il tasso usato e allega il prospetto. La natura IVA resta N1 perché è sempre una somma esclusa ex art. 15, indipendentemente dalla valuta.
