Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Lo spesometro è abolito. Oggi usi l’autofattura elettronica via SDI per reverse charge e regolarizzazioni, anche se sei forfettario. Invio entro il 15 del mese successivo. L’IVA si versa di norma il 16 del mese seguente.
- L’autofattura elettronica si trasmette al Sistema di Interscambio con i codici TD17, TD18, TD19, TD20, TD27 secondo il caso.
- Termine invio: 15 del mese successivo all’operazione o alla ricezione. Sanzione 2 euro per documento (max 400 euro/mese).
- Forfettari: reverse charge dovuto sugli acquisti dall’estero; IVA non detraibile, pagamento con F24 entro il 16 del mese successivo.
Cos’è cambiato: dallo spesometro alla gestione 2026
Lo spesometro è stato eliminato nel 2019. È stato sostituito dalla fatturazione elettronica e, dal 2022, dall’invio via SDI dei dati delle operazioni estere.
La base normativa della fatturazione elettronica è nel Decreto legislativo 127/2015. Le specifiche tecniche e i codici documento sono definiti dall’Agenzia delle Entrate nei Provvedimenti e nelle specifiche XML.
Dal 1° luglio 2022 l’esterometro è stato superato. Per gli acquisti esteri invii documenti elettronici TD entro il 15 del mese successivo. La regola è nell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015.
Dal 1° gennaio 2024 la e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Resta l’obbligo di autofattura elettronica per reverse charge e regolarizzazioni, anche per chi non addebita IVA in vendita.
Autofattura: cos’è e quando si usa
Autofattura significa che tu compili la fattura a te stesso. Sei mittente e destinatario. Serve per assolvere l’IVA quando il fornitore non la espone o ha sbagliato, o quando la legge sposta l’imposta sul cliente.
Nel sistema elettronico esistono più tipi di autofattura. Non sono tutte uguali. La logica cambia in base al caso concreto.
Reverse charge per servizi da fornitore estero (TD17 o TD19)
Quando acquisti servizi da un fornitore non stabilito in Italia, scatta il reverse charge. Lo prevede l’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972. L’IVA la calcoli e la versi tu.
Usa il TD17 se il fornitore è UE. Usa il TD19 se il fornitore è extra-UE o non identificato in Italia. Indichi base imponibile e imposta. Registri sia acquisti che vendite con lo stesso documento.
Se sei in forfettario, l’IVA del reverse charge la paghi ma non la detrai. Quindi è un costo vero. Scadenza di pagamento: il 16 del mese successivo al periodo di liquidazione.
Acquisti intracomunitari di beni (TD18)
Se compri beni da un fornitore UE con trasporto in Italia, si applicano gli articoli 38 e 46 del Decreto-legge 331/1993. Non c’è IVA in fattura estera. La devi calcolare tu.
Usi il TD18. Integrare significa inserire l’aliquota italiana e l’imposta sul documento elettronico. L’invio va fatto entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura o all’esigibilità.
I forfettari devono comunque integrare e versare l’IVA. Non c’è detrazione. Vale per tutti i soggetti passivi identificati in Italia.
Reverse charge interno in settori specifici (TD16)
In alcuni settori l’IVA la versa il cliente anche se il fornitore è italiano. È il reverse charge interno. Esempi tipici: subappalti edili, cessioni di rottami, oro. La regola è nell’articolo 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972.
In questi casi si usa il TD16, documento di integrazione/reverse charge. L’aliquota è quella italiana applicabile al bene o servizio. La scadenza di invio è sempre il 15 del mese successivo.
Regolarizzazione per fattura mancante o errata (TD20)
Se non ricevi la fattura UE entro quattro mesi dall’operazione, devi regolarizzare. Emetti un’autofattura entro il mese successivo. Lo prevedono l’articolo 46, comma 5, del Decreto-legge 331/1993 e l’articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997.
Se la fattura arriva ma è sbagliata (imponibile inferiore o IVA non corretta), devi integrare con TD20. Così sistemi base imponibile e imposta.
La mancata regolarizzazione comporta sanzioni pesanti: dal 100% al 200% dell’IVA non assolta, con minimo 250 euro. La norma è nell’articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997.
Cessioni gratuite e autoconsumo (TD27)
Se regali beni che hai acquistato con IVA detraibile o prelevi beni dall’impresa per uso personale, l’operazione è assimilata a cessione. Lo dice l’articolo 2, comma 2, n. 4, del DPR 633/1972.
Usi il TD27. Applichi l’IVA sul valore normale o sul costo. Se sei in forfettario, di regola non hai detrazione IVA a monte. In assenza di detrazione precedente, l’autofattura per cessioni gratuite non si applica.
Attenzione: quando l’autofattura non serve
Per importazioni di beni extra-UE non si fa autofattura. L’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale. La regola è nell’articolo 70 del DPR 633/1972 e nel Testo Unico delle disposizioni doganali.
Se compri un software da un fornitore extra-UE, non c’è dogana. È un servizio. Qui sì, fai l’autofattura TD19 per reverse charge.
Se un marketplace ha già applicato regimi speciali (come IOSS per vendite a distanza verso consumatori), riguarda il venditore. Tu, come soggetto passivo che acquista per l’attività, applichi le regole viste sopra.
Regime forfettario: cosa cambia davvero
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato. Non addebita IVA sulle vendite e non detrae l’IVA sugli acquisti. Lavora “fuori campo detrazione”.
Ma sul reverse charge l’IVA è dovuta. Quindi, per servizi esteri e acquisti UE di beni, compili il TD17, TD18 o TD19. L’IVA diventa un costo. Si paga con F24 entro il 16 del mese successivo.
I forfettari non presentano liquidazioni IVA periodiche. Ma quando nasce l’IVA da reverse charge, devono comunque versarla con i codici tributo del mese o trimestre di competenza.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per scegliere il documento corretto e la scadenza.
- Il fornitore è estero e ti vende un servizio? Reverse charge. UE: TD17. Extra-UE: TD19. Invio entro il 15 del mese successivo.
- Il fornitore è UE e ti vende beni spediti in Italia? Acquisto intracomunitario. TD18. Invio entro il 15 del mese successivo.
- Il fornitore è italiano e l’operazione rientra nel reverse charge interno? TD16. Invio entro il 15 del mese successivo.
- Non hai ricevuto la fattura UE dopo 4 mesi o l’importo è troppo basso? TD20 entro il mese successivo. Paga l’IVA e regolarizza.
- Stai regalando beni acquistati con IVA detraibile? TD27 per autoconsumo/cessioni gratuite. Se sei forfettario senza detrazione, di norma non serve.
- È un’importazione di beni extra-UE? Niente autofattura. Paga l’IVA in dogana sulla bolletta.
Come si compila l’autofattura elettronica
Compilare l’autofattura elettronica è tecnico ma ripetibile. Ecco i passaggi pratici.
- Scegli il tipo documento corretto: TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD27.
- Indica te stesso come cedente/prestatore e come cessionario/committente.
- Inserisci i dati del fornitore estero nel blocco AltriDatiGestionali o nei campi anagrafici previsti per integrazione.
- Compila imponibile, aliquota IVA italiana e imposta dovuta. Se esente o non imponibile, indica la natura IVA corretta.
- Riferisci il documento estero o l’operazione (numero, data, descrizione). È essenziale per il controllo incrociato.
- Invia via SDI e conserva la ricevuta. Registra l’autofattura sia nel registro acquisti che in quello vendite (per chi tiene registri).
Le regole tecniche sono nelle specifiche della fatturazione elettronica emanate dall’Agenzia delle Entrate e aggiornate periodicamente.
Tempistiche e sanzioni da ricordare
Invio entro il 15 del mese successivo all’operazione o alla ricezione del documento. La base è l’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015.
Per i dati delle operazioni transfrontaliere la sanzione è di 2 euro per documento con tetto a 400 euro per mese. La fonte è l’articolo 11, comma 2-quater, del Decreto legislativo 471/1997.
Se non regolarizzi una fattura mancante o errata, la sanzione va dal 100% al 200% dell’IVA, minimo 250 euro. Base: articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997.
Liquidazione e pagamento dell’IVA
Se sei soggetto IVA ordinario, l’IVA dell’autofattura confluisce nella liquidazione periodica. Paghi il saldo il 16 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale). Codici tributo 6001-6012 o 6031-6034.
Se sei forfettario, paghi l’IVA da reverse charge con F24 entro il 16 del mese successivo al periodo. L’importo non è detraibile. È un costo deducibile ai fini reddituali secondo le regole del tuo regime.
Conserva sempre bollette doganali, fatture estere e ricevute SDI. Servono per controlli e per la dichiarazione IVA o dei redditi.
| Scenario | Documento da inviare (codice TD) | Riferimento normativo | Scadenza invio SDI | Versamento IVA | Note e sanzioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi da fornitore UE | TD17 | DPR 633/1972, art. 17, c. 2 | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione IVA; forfettari F24 entro il 16 | Sanzione 2 euro/doc (max 400 euro/mese) se tardivo invio |
| Servizi da fornitore extra-UE | TD19 | DPR 633/1972, art. 17, c. 2 | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione IVA; forfettari F24 entro il 16 | Reverse charge integrale; niente detrazione per forfettari |
| Acquisti intracomunitari di beni | TD18 | DL 331/1993, artt. 38 e 46 | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione IVA; forfettari F24 entro il 16 | Se non regolarizzi: sanzione 100%-200% IVA (min 250 euro) |
| Reverse charge interno (edilizia, rottami, oro, ecc.) | TD16 | DPR 633/1972, art. 17, cc. 5-6 | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione IVA ordinaria | Applicare correttamente aliquota e natura dell’operazione |
| Fattura UE non ricevuta entro 4 mesi | TD20 (regolarizzazione) | DL 331/1993, art. 46, c. 5; DLgs 471/1997, art. 6, c. 8 | Entro il mese successivo al 4° mese | Liquidazione o F24 (forfettari) entro il 16 | Sanzione 100%-200% IVA se omessa regolarizzazione |
| Fattura ricevuta con imponibile inferiore | TD20 (integrazione) | DLgs 471/1997, art. 6, c. 8 | Entro il 15 del mese successivo | Liquidazione o F24 (forfettari) entro il 16 | Conservare documento estero e integrazione |
| Cessioni gratuite/autoconsumo con IVA detratta a monte | TD27 | DPR 633/1972, art. 2, c. 2, n. 4 | Alla data dell’operazione | Liquidazione IVA ordinaria | Forfettari: in genere non si applica per assenza detrazione |
| Importazioni di beni extra-UE | Nessun TD (bolletta doganale) | DPR 633/1972, art. 70 | Non previsto (gestione doganale) | IVA pagata in dogana | Nessuna autofattura; conserva la bolletta doganale |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: quando devo emettere l’autofattura e come pago l’IVA?
Devi emettere l’autofattura elettronica quando acquisti servizi da fornitori esteri (UE ed extra-UE) e quando acquisti beni da fornitori UE con trasporto in Italia. Usi rispettivamente i codici TD17/TD19 per i servizi e TD18 per i beni. Trasmetti il file via SDI entro il 15 del mese successivo all’operazione o alla ricezione del documento. L’IVA è dovuta ma non è detraibile, quindi è un costo. Paghi con F24 entro il 16 del mese successivo al periodo di riferimento. Se dimentichi l’invio, si applica la sanzione di 2 euro per documento (massimo 400 euro al mese), come previsto dall’articolo 11, comma 2-quater, del Decreto legislativo 471/1997. Se non regolarizzi fatture UE mancanti o errate nei termini, può scattare la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA, minimo 250 euro, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997.
2) Ho comprato un computer da un fornitore cinese: devo fare autofattura e versare l’IVA al 16?
Dipende dalla logistica. Se il bene è stato spedito dalla Cina in Italia, è un’importazione. L’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale. Non si fa autofattura elettronica. Lo stabilisce l’articolo 70 del DPR 633/1972. Devi conservare la bolletta e usarla per la contabilità IVA o per il tuo fascicolo di costi (se sei forfettario). Se invece il bene era già in un magazzino UE e te lo ha ceduto un fornitore UE con trasporto in Italia, è un acquisto intracomunitario: emetti TD18, invii entro il 15 del mese successivo e versi l’IVA nella tua liquidazione (o con F24 se sei forfettario). Quindi, verifica sempre da dove parte la merce e il tipo di fornitore.
3) Non ho ricevuto la fattura dal fornitore UE dopo 4 mesi: come mi metto in regola?
Devi emettere un’autofattura di regolarizzazione TD20 entro il mese successivo al decorso dei quattro mesi dall’operazione. Calcoli la base imponibile e l’IVA italiana e trasmetti il documento via SDI. Registri l’autofattura e versi l’IVA nella liquidazione o con F24 se sei forfettario. Questa procedura è prevista dall’articolo 46, comma 5, del Decreto-legge 331/1993. Se non lo fai, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA, con minimo 250 euro, prevista dall’articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/1997. Mantieni traccia di ordini, DDT e prove di consegna per dimostrare l’operazione in caso di controllo.
4) Quali codici TD devo usare nei casi più frequenti e quali errori evitare?
Usa TD17 per servizi ricevuti da fornitori UE. Usa TD19 per servizi da fornitori extra-UE o non stabiliti. Usa TD18 per acquisti intracomunitari di beni. Usa TD16 per reverse charge interno (settori particolari). Usa TD20 per regolarizzazioni e integrazioni in caso di fattura mancante o errata. Usa TD27 per autoconsumo o cessioni gratuite se hai detratto l’IVA a monte. Errori tipici da evitare: usare TD17 per beni (serve TD18), inviare dopo il 15 del mese successivo, non indicare il riferimento al documento estero, calcolare un’aliquota sbagliata, confondere importazioni (dogana) con autofatture. Segui le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e verifica sempre il corretto inquadramento normativo (DPR 633/1972, DL 331/1993, DLgs 127/2015).
5) Come funziona l’invio via SDI e cosa succede se il file viene scartato?
Prepari il file XML della fattura elettronica con il codice TD corretto, indichi te stesso come cedente e cessionario, compili imponibile e IVA, aggiungi i riferimenti del documento estero. Invi il file al Sistema di Interscambio. Ricevi una ricevuta di consegna o uno scarto. Se il file è scartato, l’invio si considera non effettuato. Devi correggere gli errori e reinviare entro cinque giorni per mantenere la data originale; altrimenti, invia entro il 15 del mese successivo per evitare sanzioni sui dati delle operazioni transfrontaliere. Conserva digitalmente la fattura e le ricevute secondo le regole di conservazione elettronica. Le istruzioni operative e le specifiche sono contenute nei Provvedimenti e nelle specifiche dell’Agenzia delle Entrate. Per la base legale dell’obbligo di invio e dei termini, vedi l’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015 e l’articolo 11, comma 2-quater, del Decreto legislativo 471/1997.
