Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Gli agenti di commercio pagano l’imposta sostitutiva (5% o 15%) nel regime forfettario, oppure l’IRPEF progressiva nel regime ordinario (23%-33%-43%). In entrambi i casi, i contributi INPS/ENASARCO si deducono dal reddito imponibile.
- Regime forfettario: coefficiente di redditività 62% e imposta sostitutiva 15% (5% per start-up). Contributi previdenziali deducibili.
- Regime ordinario: IRPEF a scaglioni 2026 (23%-33%-43%) su reddito netto per cassa. Addizionali regionali e comunali dovute.
- Soglie forfettario: accesso fino a 85.000 euro, uscita immediata se incassi superano 100.000 nell’anno.
Il quadro fiscale dell’agente di commercio nel 2026
L’agente di commercio è un intermediario che promuove contratti per una o più imprese mandanti. Lavora con partita IVA e provvigioni.
Le imposte variano in base al regime fiscale scelto o applicabile: forfettario o ordinario. La scelta incide su IRPEF/Imposta sostitutiva, IVA, ritenute e contributi.
Le regole principali derivano da fonti ufficiali: TUIR (DPR 917/1986), IVA (DPR 633/1972), ritenute su provvigioni (art. 25-bis DPR 600/1973), regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata), Leggi di Bilancio 2023-2026. Per la previdenza: INPS Gestione Commercianti e Regolamento Fondazione Enasarco. Le norme sono consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.
Cosa paghi in sintesi
Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Non applichi IVA e non subisci ritenute d’acconto.
Nell’ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni, le addizionali e l’IVA. Sulle provvigioni si applicano ritenute d’acconto particolari.
In entrambi i regimi deduci i contributi obbligatori. Parliamo della Gestione Commercianti INPS e della quota a tuo carico di ENASARCO.
Regime forfettario per agenti di commercio
Requisiti di accesso e cause di esclusione 2026
Puoi usare il forfettario se i tuoi ricavi/compensi annui non superano 85.000 euro. È il tetto generale di accesso previsto dalla Legge 190/2014, come modificata.
Se in corso d’anno superi 100.000 euro di incassi, esci subito dal regime. Applichi IVA dalla fattura che fa sforare. È l’uscita “immediata”.
Non puoi usare il forfettario se rientri in regimi IVA speciali, se controlli direttamente SRL con attività riconducibile alla tua, o se non sei residente in Italia (salvo eccezioni). Queste sono le principali cause ostative. Le trovi nelle norme del forfettario su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Calcolo del reddito forfettario e dell’imposta
Il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. È una percentuale che stima i tuoi costi in modo standard.
Per gli agenti di commercio il coefficiente è 62%. Significa: imponibile lordo = incassi x 62%.
Dal risultato sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati (INPS e quota ENASARCO a tuo carico). Ottieni così il reddito imponibile su cui applichi l’aliquota.
L’imposta sostitutiva è 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti “start-up”. Per start-up si intende nuova attività, senza prosecuzione di attività precedente, nel rispetto delle condizioni della Legge 190/2014.
IVA, ritenute e fatturazione nel forfettario
Non addebiti l’IVA in fattura. Indichi la causa di esclusione IVA prevista dal regime forfettario.
Non subisci ritenute d’acconto su provvigioni. Lo dice il comma 67 della Legge 190/2014. Comunicalo alle mandanti con apposita dichiarazione.
Applichi il bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro. È un’imposta di bollo fissa. La versi con F24 o marca digitale.
Contributi e deducibilità nel forfettario
I contributi previdenziali riducono l’imponibile. Deduce sia i versamenti alla Gestione Commercianti INPS, sia la quota ENASARCO a tuo carico.
Le aliquote INPS variano per anno e base contributiva. ENASARCO applica la propria aliquota, minimali e massimali, deliberati dal suo Regolamento.
Trovi i riferimenti sul sito INPS e sul Regolamento ENASARCO. Trattandosi di norme tecniche, controlla sempre circolari e aggiornamenti annuali.
Regime ordinario per agenti di commercio
Come si calcola il reddito e quando paghi l’IRPEF
Nel regime ordinario l’imponibile è il reddito netto. Parti dagli incassi annui.
Sottrai i costi inerenti all’attività. Per esempio: auto, viaggi, vitto con limiti, strumenti, servizi, canoni, formazione. Serve documentazione di spesa.
Sottrai infine i contributi INPS e la tua quota ENASARCO. Questi oneri sono deducibili dal reddito complessivo.
Se adotti la contabilità semplificata, applichi il principio di cassa. In parole semplici: contano incassi e pagamenti dell’anno. La regola deriva dal TUIR e dalla disciplina della semplificata.
Aliquote IRPEF 2026, addizionali e acconti
Nel 2026 gli scaglioni IRPEF sono tre: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Il quadro discende dalla riforma a step recepita nelle ultime Leggi di Bilancio.
Si applicano anche addizionale regionale e comunale. Variano in base a domicilio fiscale e delibere locali.
Paghi il saldo e gli acconti con F24. Gli acconti seguono il metodo storico o previsionale. Occhio ai minimi di versamento.
Ritenute su provvigioni e IVA nel regime ordinario
Sulle provvigioni si applicano ritenute d’acconto specifiche. La norma è l’art. 25-bis del DPR 600/1973.
La ritenuta non colpisce l’intero corrispettivo. Si applica su una base ridotta, definita dalla legge in funzione dell’organizzazione dell’agente. Verifica i tuoi contratti e le comunicazioni alle mandanti.
Applichi l’IVA ordinaria sulle provvigioni, di regola al 22%. Liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA sono obbligatorie. La disciplina è nel DPR 633/1972 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
IRAP e altre imposte
Le persone fisiche esercenti attività commerciali non pagano più l’IRAP dal 2022. La misura è stata introdotta con le passate Leggi di Bilancio.
Gli agenti di commercio come ditte individuali, quindi, non versano l’IRAP. Resta l’obbligo per altri soggetti.
Controlla sempre la tua forma giuridica. Se operi come società, la disciplina cambia.
Esempi numerici pratici 2026
Forfettario start-up al 5%
Incassi 40.000 euro. Coefficiente 62%: 40.000 x 62% = 24.800. Contributi versati anno prima: 6.000 euro (INPS + quota ENASARCO a tuo carico).
Imponibile: 24.800 – 6.000 = 18.800 euro. Imposta sostitutiva 5%: 18.800 x 5% = 940 euro. Nessuna addizionale. Niente IVA né ritenute.
Forfettario aliquota 15%
Stessi dati, ma senza agevolazione start-up. Imposta sostitutiva 15%: 18.800 x 15% = 2.820 euro. Restano invariati deduzioni e assenze di IVA/ritenute.
Regime ordinario
Incassi 80.000 euro. Costi inerenti 30.000 euro. Contributi versati 15.000 euro (INPS + ENASARCO quota agente).
Imponibile: 80.000 – 30.000 – 15.000 = 35.000 euro. IRPEF: 23% su 28.000 = 6.440; 33% su 7.000 = 2.310. Totale IRPEF: 8.750 euro. Aggiungi addizionali. Tieni conto delle detrazioni personali.
Regola decisionale rapida
Come scegliere il regime in 5 passaggi logici
1) Stima ricavi annui realistici. Se superi 85.000 euro, il forfettario non è praticabile. Se rischi i 100.000, valuta l’uscita immediata e l’IVA.
2) Valuta i costi deducibili. Se sono bassi, il forfettario spesso conviene grazie al 62% di redditività. Se sono alti, l’ordinario può ridurre l’imponibile.
3) Considera i contributi. In entrambi i regimi li deduci. Se prevedi contributi alti, l’effetto di risparmio è simile.
4) Analizza IVA e ritenute. Se lavori con molte mandanti e ritenute, l’ordinario ti genera acconti/crediti. Il forfettario evita ritenute e IVA.
5) Pensa alla crescita. Start-up al 5% è ottima per iniziare. Se prevedi investimenti e costi strutturati, l’ordinario offre più leve di deduzione.
Fonti normative: TUIR (DPR 917/1986), DPR 633/1972, DPR 600/1973 art. 25-bis, Legge 190/2014 e successive modifiche, Leggi di Bilancio recenti, Regolamento ENASARCO, documentazione INPS. Consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro per i testi aggiornati.
| Scenario | Requisiti chiave | Imposte principali 2026 | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Forfettario start-up (5%) | Nuova attività, requisiti Legge 190/2014; ricavi ≤ 85.000; nessun regime IVA speciale; nessuna SRL riconducibile | Imposta sostitutiva 5% su (incassi x 62% – contributi); niente IVA; niente ritenute | Fatture senza IVA con bollo; comunicazione no ritenute alle mandanti; saldo e acconti imposta sostitutiva a giugno/novembre |
| Forfettario standard (15%) | Ricavi ≤ 85.000; esclusioni come sopra; permanenza oltre 100.000 comporta uscita immediata | Imposta sostitutiva 15% su base forfettaria; deduzione contributi; IRAP esclusa | Stesse scadenze; monitoraggio soglie; conservazione documenti per controlli |
| Ordinario semplificato | Ricavi anche > 85.000; principio di cassa; deducibilità costi documentati | IRPEF 23%-33%-43% + addizionali; IVA 22% su provvigioni; ritenute art. 25-bis | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; LIPE; esterometro se estero; saldo e acconti IRPEF; CU e 770 lato mandante |
| Superamento 100.000 in anno | Incassi > 100.000; inizio forfettario, poi sforamento | Uscita immediata dal forfettario; applicazione IVA dalla fattura che sfora; IRPEF ordinaria da periodo uscita | Variazione operativa IVA immediata; ricalcolo acconti; comunicazioni a clienti/mandanti |
FAQ
1) Nel forfettario devo far applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni?
No. Nel regime forfettario non si applicano ritenute d’acconto. Lo stabilisce il comma 67 della Legge 190/2014. Devi però comunicarlo formalmente alle mandanti. In assenza di comunicazione, il sostituto potrebbe applicare la ritenuta. La ritenuta sarebbe poi un credito in dichiarazione, ma genererebbe inutili attese di rimborso. Inserisci in fattura la dicitura prevista dal regime e invia la comunicazione standard. Conserva la ricevuta. Questa semplice operazione evita trattenute e squilibri di cassa.
2) Come tratto ENASARCO e INPS in dichiarazione dei redditi?
Deduci i contributi previdenziali obbligatori dal reddito. In pratica, sottrai l’INPS Gestione Commercianti e la tua quota ENASARCO. Nel forfettario li scali dal reddito forfettario. Nell’ordinario li sottrai dal reddito d’impresa determinato per cassa. La deduzione vale nel periodo d’imposta in cui versi. Per i contributi ENASARCO, la mandante di solito versa l’intero importo. Una parte è a tuo carico. Quella quota è deducibile per te. Verifica sempre le distinte contributive, i minimali e i massimali dell’anno. Trovi i riferimenti nel Regolamento ENASARCO e nelle istruzioni INPS. Se versi a rate, deduci le rate pagate nell’anno. Conserva quietanze e CU provvigioni per eventuali controlli.
3) Qual è la differenza IVA tra forfettario e ordinario per le provvigioni?
Nel forfettario non addebiti l’IVA. Indichi la norma di esclusione in fattura. Versi l’imposta di bollo quando superi 77,47 euro per fattura. Nessuna liquidazione IVA, nessuna dichiarazione IVA annuale. Nell’ordinario addebiti l’IVA, di regola al 22%. Liquidazioni mensili o trimestrali, con versamento tramite F24. Presenti le LIPE e la dichiarazione annuale IVA. Se operi con l’estero, valuti esterometro e regole territorialità. L’IVA segue le regole del DPR 633/1972 e le prassi dell’Agenzia delle Entrate. Se passi da forfettario a ordinario in corso d’anno per sforamento, applichi IVA dalla fattura che supera i 100.000 euro. È un passaggio operativo immediato che richiede attenzione.
4) Quando conviene uscire dal forfettario e passare all’ordinario?
Conviene se hai costi alti e stabili. Per esempio, auto strumentali importanti, trasferte frequenti, collaboratori, uffici o servizi ricorrenti. Nell’ordinario deduci tutti i costi inerenti documentati. Se superi 85.000 euro di incassi con buona probabilità, pianifica il passaggio. Così eviti sforamenti improvvisi e correzioni IVA. Considera anche gli effetti sulla cassa. Nell’ordinario avrai liquidazioni IVA e ritenute d’acconto sulle provvigioni. Valuta la stagione commerciale e le chiusure dei mandanti. Pianifica gli acconti IRPEF. Una simulazione numerica con i tuoi dati reali chiarisce la convenienza. Incrocia incassi, struttura costi, contributi e detrazioni personali.
5) Quali sono gli errori ricorrenti degli agenti di commercio nelle tasse?
Primo errore: ignorare le soglie del forfettario. Se superi 100.000 euro e non cambi subito fatturazione, rischi sanzioni IVA. Secondo errore: confondere ENASARCO con INPS. ENASARCO è previdenza obbligatoria per l’agenzia. L’INPS Gestione Commercianti riguarda l’attività d’impresa. Spesso coesistono. Terzo errore: non comunicare alle mandanti l’esenzione da ritenuta nel forfettario. Risultato: trattenute inutili e crediti fiscali da recuperare. Quarto errore: sottovalutare le addizionali comunali e regionali nell’ordinario. Pesano sul saldo e sugli acconti. Quinto errore: fatturazione IVA errata dopo l’uscita dal forfettario. Il cambio vale dalla fattura che fa sforare. Serve coordinamento immediato con le mandanti. Per evitare problemi, usa un calendario fiscale e aggiorna periodicamente le simulazioni con i dati dell’anno.
