Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Con il codice ATECO 71 paghi l’IRPEF a scaglioni in regime ordinario (23%, 33%, 43%) oppure l’imposta sostitutiva 15%/5% in forfettario, con coefficiente di redditività al 78%.
- Regime ordinario: IRPEF 2026 a tre scaglioni (23%, 33%, 43), principio di cassa per i professionisti e deduzione integrale dei contributi.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; reddito calcolato con coefficiente 78% e contributi deducibili.
- Previdenza: Inarcassa o altra Cassa professionale; se non iscritti, Gestione Separata INPS. La rivalsa 4% (Inarcassa) si espone in fattura.
Quadro generale: come funziona la tassazione per il codice ATECO 71
Il codice ATECO 71 raggruppa studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici. Rientrano progettazione, direzione lavori, collaudi, consulenze tecniche e rilievi.
Il codice non determina da solo le imposte. Conta il regime fiscale scelto o applicabile. In pratica: regime ordinario o regime forfettario.
Le regole fiscali si basano su norme stabili: TUIR per l’IRPEF e le deduzioni (DPR 917/1986), IVA (DPR 633/1972), ritenute (DPR 600/1973), regime forfettario (Legge 190/2014), IRAP (D.Lgs. 446/1997), fattura elettronica (D.Lgs. 127/2015).
Aliquote 2026 in sintesi
Irpef in ordinario: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Queste aliquote si applicano all’imponibile, non agli incassi.
Forfettario: imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività. La base imponibile è il 78% degli incassi meno i contributi.
Fonti di riferimento: TUIR (DPR 917/1986), Legge 190/2014, documenti annuali dell’Agenzia delle Entrate e Leggi di Bilancio.
Regime ordinario per ATECO 71: calcolo tecnico
Il metodo di calcolo
Per i professionisti si applica il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’anno (art. 54 TUIR).
Imponibile fiscale = compensi incassati – costi deducibili – contributi previdenziali versati. I contributi sono sempre deducibili.
L’imposta lorda si ottiene applicando gli scaglioni IRPEF 2026 sull’imponibile. Poi si calcolano addizionali regionali e comunali, e si tolgono eventuali detrazioni.
IVA e ritenute
Le prestazioni tecniche sono in genere imponibili IVA al 22%, salvo specifiche eccezioni del DPR 633/1972. La gestione IVA non incide sull’IRPEF.
Se fatturi a sostituti d’imposta (es. aziende), subisci ritenuta d’acconto del 20% sul compenso al netto dell’IVA, di norma comprensivo della rivalsa previdenziale (art. 25 DPR 600/1973). La ritenuta è un acconto IRPEF.
Costi deducibili ed errori da evitare
Sono deducibili i costi inerenti e documentati: affitti studio, software CAD/BIM, attrezzature, corsi obbligatori, assicurazione RC professionale, auto e trasferte nei limiti di legge, ammortamenti.
Evita di confondere incassi con imponibile. Verifica la corretta deducibilità. Ricorda i limiti su vitto, alloggio e autovetture previsti dal TUIR.
Esempio pratico in ordinario
Compensi 60.000 euro; costi 15.000; contributi 5.000. Imponibile: 40.000. IRPEF: 28.000 x 23% = 6.440; 12.000 x 33% = 3.960. Totale 10.400 euro, a cui sommare addizionali ed eventualmente sottrarre detrazioni.
Fonti: TUIR (DPR 917/1986), DPR 600/1973, DPR 633/1972.
Regime forfettario per ATECO 71: come si calcola e chi può usarlo
Requisiti principali e cause di esclusione
Il regime forfettario si applica se rispetti la soglia di ricavi/compensi dell’anno precedente fissata dalla legge vigente (85.000 euro secondo la Legge 197/2022) e non rientri in cause di esclusione.
Cause tipiche: partecipazioni in società di persone/associazioni professionali; controllo in SRL con attività riconducibile; applicazione di regimi IVA speciali; non residenza (salvo UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia). Riferimento: art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014.
Superamento dei 100.000 euro in corso d’anno comporta uscita immediata e applicazione dell’IVA dal momento del superamento (come stabilito dalla medesima disciplina).
Come si calcola il reddito
Reddito forfettario = incassi x coefficiente di redditività – contributi previdenziali. Per l’ATECO 71 il coefficiente è 78%.
Imposta sostitutiva: 15% sul reddito forfettario. Se nuova attività con requisiti, 5% per i primi 5 anni. Requisiti “start-up”: non hai esercitato attività nei 3 anni precedenti; la nuova attività non è prosecuzione di lavoro o attività svolta in precedenza; rispetto degli altri vincoli di legge (art. 1, c. 65, L. 190/2014).
Niente IVA in fattura (salvo uscita), niente ritenuta d’acconto se indichi in fattura la norma che ti esonera (art. 1, c. 67, L. 190/2014). Marca da bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro secondo la disciplina sull’imposta di bollo.
Esempio pratico in forfettario
Incassi 45.000 euro; coefficiente 78%; contributi versati 3.000. Reddito: 45.000 x 78% – 3.000 = 32.100. Imposta 5%: 1.605 euro.
Fonti: Legge 190/2014; documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate; normativa su bollo e fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015; D.M. 17 giugno 2014).
Previdenza: Inarcassa, altre Casse e Gestione Separata
Architetti e Ingegneri
Per architetti e ingegneri l’ente di riferimento è Inarcassa. La rivalsa del 4% si espone in fattura ai clienti, se iscritti alla Cassa secondo il relativo Statuto.
I contributi previdenziali si compongono di un contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale, un integrativo (rivalsa) sul volume d’affari e un contributo di maternità. I minimi e le aliquote sono deliberate annualmente.
Tutti i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito (TUIR). Base normativa previdenziale: D.Lgs. 509/1994 e Statuti delle Casse.
Altri studi tecnici
Geometri, periti, geologi e altre professioni tecniche possono avere Casse dedicate (ad esempio CIPAG, EPPI, EPAP). Regole simili: contributi soggettivi e integrativi, deducibilità fiscale.
Se non esiste una Cassa o non si rientra per requisiti professionali, si versa alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è stabilita ogni anno dall’INPS.
Ritenute e previdenza
La ritenuta d’acconto non si applica ai forfettari che inseriscono l’apposita dicitura in fattura. In ordinario si applica normalmente ai rapporti B2B soggetti a sostituto d’imposta.
La rivalsa previdenziale (es. 4% Inarcassa) aumenta il compenso e, di regola, rientra nella base per la ritenuta. L’IVA non entra in tale base.
IRAP e imposte locali
IRAP per i professionisti
In generale i professionisti non pagano l’IRAP se manca un’autonoma organizzazione. Conta la presenza di personale, mezzi e struttura eccedente l’ordinario (D.Lgs. 446/1997 e giurisprudenza di legittimità).
Gli studi associati possono ricadere più spesso nell’IRAP. Serve valutazione caso per caso. L’IRAP, se dovuta, è deducibile parzialmente.
Addizionali regionali e comunali
Nel regime ordinario si applicano addizionali IRPEF regionali e comunali sull’imponibile. Le aliquote variano per territorio.
I forfettari non pagano addizionali sull’imposta sostitutiva. Versano solo l’imposta sostitutiva, oltre ai contributi previdenziali.
Regola decisionale rapida
Come scegliere tra ordinario e forfettario con ATECO 71
Usa questa logica in tre passi:
1) Confronta i costi. Nel forfettario i “costi fissi figurativi” sono il 22% dei ricavi (perché il coefficiente è 78%). Se i tuoi costi deducibili reali + contributi superano stabilmente il 22%-25% dei ricavi, l’ordinario spesso conviene.
2) Valuta le aliquote effettive. Nel forfettario l’aliquota è 15% (o 5%). Nell’ordinario calcola l’aliquota media IRPEF considerando scaglioni, detrazioni e addizionali. Se l’aliquota media stimata è superiore al 15%-17%, il forfettario tende a vincere, ma solo se i costi reali sono bassi.
3) Controlla gli adempimenti e l’IVA. Se hai clienti B2B che detrarrebbero l’IVA o investimenti con credit IVA, l’ordinario con IVA può darti vantaggi di cassa. Se fatturi prevalentemente a privati, l’assenza di IVA del forfettario semplifica e migliora il prezzo finale.
Regola pratica: stimula il reddito netto con due scenari comparativi su almeno 12 mesi. Ricorda che in forfettario non deduci i costi reali (salvo contributi), in ordinario li deduci tutti se inerenti e documentati. Riferimenti: art. 54 TUIR; Legge 190/2014.
Adempimenti 2026: cosa ricordare
Fatturazione elettronica e bollo
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, con regole del Sistema di Interscambio (D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche). Bollo virtuale sulle e-fatture senza IVA oltre 77,47 euro.
POS obbligatorio e sanzioni in caso di rifiuto dei pagamenti elettronici secondo la disciplina vigente. Fonte: normativa fiscale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Scadenze tipiche
Acconti e saldi IRPEF o imposta sostitutiva a luglio/novembre secondo il calendario tributario annuale; liquidazioni e dichiarazioni IVA per gli ordinari; contributi previdenziali con cadenze fissate dalle Casse o dall’INPS.
Fonti utili: Agenzia delle Entrate (calendario fiscale), Normattiva per testi aggiornati di legge.
Esempi comparati e note operative
Esempio 1: costi bassi, ricavi medi
Ricavi 40.000, costi reali 4.000, contributi 3.000.
Forfettario: reddito 40.000 x 78% – 3.000 = 28.200. Imposta 15% = 4.230.
Ordinario: imponibile 40.000 – 4.000 – 3.000 = 33.000. IRPEF: 28.000 x 23% = 6.440; 5.000 x 33% = 1.650; totale 8.090 più addizionali, meno detrazioni. In questo caso il forfettario spesso conviene.
Esempio 2: costi alti, ricavi alti
Ricavi 90.000, costi reali 30.000, contributi 8.000.
Forfettario: non applicabile se superi la soglia di accesso dell’anno precedente. Se eccedi 100.000 in corso d’anno, esci subito e applichi IVA dal superamento.
Ordinario: imponibile 90.000 – 30.000 – 8.000 = 52.000. IRPEF: 28.000 x 23% = 6.440; 22.000 x 33% = 7.260; 2.000 x 43% = 860; totale 14.560, più addizionali. Con costi elevati, l’ordinario può essere più efficiente del forfettario ipotetico.
Fonti: TUIR; Legge 190/2014; prassi dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Requisiti di accesso | Base imponibile e imposte | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Professionista ATECO 71 in regime ordinario | Nessuna soglia ricavi. Contabilità semplificata per cassa se rispetti i limiti previsti dal TUIR. | Imponibile = incassi – costi – contributi. IRPEF 23/33/43% + addizionali. IVA 22% con detrazione acquisti. | Liquidazioni IVA periodiche; acconti/saldi IRPEF; CU, LIPE e dichiarazioni secondo calendario Agenzia Entrate. |
| Professionista ATECO 71 in forfettario 15% | Ricavi anno precedente entro soglia di legge; nessuna causa di esclusione (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014). | Reddito = incassi x 78% – contributi. Imposta sostitutiva 15%. Niente IVA e addizionali. | Fattura elettronica; imposta sostitutiva in acconti/saldo; bollo su fatture senza IVA oltre 77,47 euro. |
| Nuova attività forfettario 5% | Requisiti start-up: nessuna attività nei 3 anni precedenti; non prosecuzione; rispetto altri vincoli. | Reddito come sopra. Imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni. | Stesse scadenze del forfettario; verifica annuale requisiti e soglia ricavi. |
| Superamento soglia/uscita dal forfettario | Oltre soglia: dal periodo successivo. Oltre 100.000 in corso d’anno: uscita immediata con IVA. | Passaggio a ordinario: torna IVA, deduzioni analitiche e IRPEF a scaglioni. | Comunicazioni regime, adeguamento fatture/IVA dal superamento, gestione pro-rata se applicabile. |
FAQ
Qual è il coefficiente di redditività per il codice ATECO 71 e cosa significa in pratica?
Per le attività del gruppo 71 il coefficiente di redditività è 78%. Significa che il legislatore presume, a grandi linee, che il 22% degli incassi copra i costi. Nel regime forfettario non deduci i costi reali (tranne i contributi). Calcoli il reddito imponibile moltiplicando gli incassi per 0,78 e sottraendo i contributi versati. Sull’importo che resta applichi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni, se hai i requisiti di nuova attività. Il coefficiente non cambia per singoli codici del gruppo 71, salvo future modifiche di legge. Riferimenti: Legge 190/2014 e tabelle ministeriali richiamate dalla stessa legge.
Come funzionano ritenuta d’acconto, rivalsa previdenziale e IVA nelle fatture di uno studio tecnico?
In regime ordinario: applichi l’IVA ordinaria (salvo eccezioni), esponi la rivalsa previdenziale (es. 4% Inarcassa, se iscritto) e, se il cliente è un sostituto d’imposta, applichi la ritenuta d’acconto 20% sul compenso imponibile al netto dell’IVA, in genere comprensivo della rivalsa. La ritenuta è un acconto IRPEF che riduce il saldo in dichiarazione. In forfettario: non applichi l’IVA, non subisci ritenuta se riporti la dicitura di esonero in fattura prevista dall’art. 1, c. 67, L. 190/2014. Mantieni però la rivalsa previdenziale se prevista dal tuo ente. Fonti: DPR 633/1972, DPR 600/1973, Statuti delle Casse professionali.
Sono un ingegnere neoabilitato: meglio iniziare in forfettario al 5% o in ordinario per dedurre investimenti importanti?
Dipende da tre variabili: livello di costi nel primo triennio, entità dei contributi previdenziali e composizione dei clienti. Se prevedi investimenti e costi reali molto alti (software, workstation, strumenti, collaborazioni), l’ordinario ti permette di dedurli analiticamente e detrarre l’IVA sugli acquisti. Se i costi sono contenuti e fatturi a privati, il forfettario al 5% offre una tassazione effettiva bassissima e semplifica gli adempimenti. Fai un confronto numerico: se costi reali + contributi superano il 22%-25% dei ricavi, spesso l’ordinario è competitivo; sotto tali soglie, il forfettario 5% tende a vincere. Fonti: TUIR per deduzioni/detrazioni, Legge 190/2014 per forfettario.
ATECO 71 e IRAP: quando scatta davvero per uno studio tecnico o associato?
L’IRAP non si applica al professionista individuale in assenza di autonoma organizzazione. La soglia dipende da personale impiegato, beni strumentali e struttura stabilmente eccedente l’ordinario. Un professionista con un piccolo studio, senza dipendenti e con dotazioni standard, di solito non paga IRAP. Gli studi associati o con più dipendenti, segreteria e mezzi significativi possono ricadere nell’imposta. La verifica è concreta e si basa su D.Lgs. 446/1997 e sulla giurisprudenza della Cassazione. In caso di dubbio conviene simulare gli effetti e valutare l’eventuale convenienza dell’IRAP ai fini della deducibilità parziale.
Quali sono le principali fonti normative da conoscere per il codice ATECO 71 e la tassazione nel 2026?
Per l’IRPEF e il principio di cassa dei professionisti: TUIR, DPR 917/1986 (art. 53-54). Per l’IVA: DPR 633/1972. Per le ritenute d’acconto: DPR 600/1973 (art. 25). Per il regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata da leggi successive, inclusa la Legge 197/2022 in tema di soglie e uscita. Per l’IRAP: D.Lgs. 446/1997. Per la fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Per la previdenza: D.Lgs. 509/1994 e Statuti delle Casse (Inarcassa, CIPAG, EPPI, EPAP) o circolari INPS per la Gestione Separata. Queste fonti sono consultabili su Normattiva, portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministeri competenti.
