Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un fattorino con Partita IVA, paghi le tasse in base al regime: ordinario con IRPEF a scaglioni; forfettario con imposta sostitutiva 15% (5% start-up) e coefficiente 67%.
- Regime ordinario: IRPEF progressiva per scaglioni, addizionali regionali/comunali, IVA da addebitare e versare, deduzione dei contributi previdenziali.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni, coefficiente di redditività 67% per attività di servizi come le consegne, niente IVA.
- Contributi INPS: iscrizione gestione Artigiani/Commercianti nella maggior parte dei casi; contributi deducibili; possibile riduzione del 35% su richiesta.
Chi è il “fattorino” ai fini fiscali nel 2026
Per “fattorino” intendiamo chi svolge consegne per conto terzi. Può consegnare con bici, scooter, auto o furgone. Può lavorare con più committenti o con piattaforme digitali.
Ai fini fiscali parliamo di impresa individuale che presta servizi di consegna. Il codice ATECO più usato è 53.20.00 (altre attività postali e di corriere). In alternativa si usano codici del trasporto merci su strada.
Il codice ATECO incide sul coefficiente di redditività nel forfettario e su altri adempimenti. Sceglilo con attenzione in fase di apertura, coerente con l’attività reale.
Regime ordinario: come si calcolano IRPEF e IVA
Reddito imponibile e principio di cassa
Nel regime ordinario in contabilità semplificata applichi il principio di cassa. Significa che tassazione e rilevanza dei costi seguono gli incassi e i pagamenti effettivi. La norma di riferimento è l’articolo 66 del TUIR (DPR 917/1986).
Il reddito imponibile si calcola così: ricavi incassati meno costi pagati meno contributi previdenziali pagati. I contributi si deducono sempre, in qualsiasi regime.
Se usi la contabilità ordinaria (registri completi, rimanenze), il reddito segue il principio di competenza. Ma per le micro imprese di consegna si usa quasi sempre la semplificata.
Aliquote e scaglioni IRPEF 2026
L’IRPEF è progressiva per scaglioni. Gli scaglioni e le aliquote 2026, salvo modifiche della Legge di Bilancio, si articolano così: fino a 28.000 euro al 23%, da 28.000,01 a 50.000 euro al 35%, oltre 50.000 euro al 43%.
Oltre all’IRPEF nazionale paghi le addizionali regionali e comunali. Le addizionali variano per regione e comune e seguono il tuo domicilio fiscale.
Le basi normative sono il TUIR (DPR 917/1986) e le Leggi di Bilancio che possono aggiornare aliquote e detrazioni. Verifica su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio pratico nel regime ordinario
Incassi: 35.000 euro. Costi pagati: 7.000 euro. Contributi pagati: 5.000 euro. Reddito imponibile: 35.000 – 7.000 – 5.000 = 23.000 euro.
Tassazione: l’intero importo rientra nel primo scaglione. IRPEF: 23.000 x 23% = 5.290 euro. Aggiungerai le addizionali regionali e comunali secondo le aliquote del tuo territorio.
IVA: nel regime ordinario applichi l’IVA in fattura, versi l’IVA periodicamente e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti inerenti. La normativa IVA è nel DPR 633/1972.
Regime forfettario: regole, limiti e calcoli
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Accedi se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario ai fini IVA e passi all’ordinario dall’anno successivo.
Principali esclusioni: partecipazioni in società di persone o SRL trasparenti, regimi IVA speciali, residenza estera senza stabile organizzazione in Italia, spese per dipendenti e collaboratori oltre 20.000 euro lordi annui.
La cornice normativa è la Legge 190/2014, come modificata da successive Leggi di Bilancio (ad esempio Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate per i casi particolari.
Coefficiente di redditività 67% per i servizi di consegna
Nel forfettario non deduci i costi analitici. Applichi un coefficiente fisso ai ricavi. Per i servizi come le consegne, il coefficiente è il 67%. Questo valore indica la parte di ricavi tassabile.
Formula: imponibile = ricavi incassati x 67% – contributi previdenziali pagati. Imposta sostitutiva: 15% sull’imponibile. Se sei “start-up” e rispetti le condizioni, applichi il 5% per i primi 5 anni.
Esempio: incassi 40.000 euro. 40.000 x 67% = 26.800 euro. Contributi pagati 4.000 euro. Imponibile: 22.800 euro. Imposta 15%: 3.420 euro. Se al 5%: 1.140 euro.
Contributi previdenziali: gestione, minimali e agevolazioni
Di norma ti iscrivi alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti. Paghi contributi fissi sul minimale e contributi percentuali sull’eccedenza. I contributi sono deducibili dal reddito.
Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi se sei nel forfettario. L’agevolazione è su domanda all’INPS e vale finché resti nel regime agevolato. Verifica ogni anno i valori aggiornati nelle circolari INPS.
Le basi normative si trovano nelle circolari INPS dedicate alla Gestione Artigiani e Commercianti e nell’articolo 1, commi 77-84 e 111 della Legge 190/2014.
Regola decisionale rapida
Quando conviene il forfettario
Scegli il forfettario se prevedi ricavi fino a 85.000 euro, costi effettivi bassi o medi, e clienti per lo più privati. Non applichi l’IVA, semplifichi gli adempimenti e paghi un’imposta sostitutiva chiara.
Conviene molto se rientri nell’aliquota del 5% per i primi 5 anni. Valuta anche la riduzione dei contributi INPS del 35% se disponibile.
Attenzione: nel forfettario non detrai IVA e non deduci i costi reali. Se sostieni spese elevate, fai i conti prima.
Quando conviene l’ordinario
Scegli l’ordinario se hai costi importanti (mezzo costoso, manutenzione, carburante), clienti con IVA che vogliono la detrazione, o ricavi vicini ai 100.000 euro.
Nell’ordinario deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. La progressività IRPEF può essere più vantaggiosa se il reddito imponibile scende grazie ai costi.
Se prevedi investimenti rilevanti, l’ordinario spesso è preferibile. E ricorda che superare 100.000 euro ti fa uscire dal forfettario ai fini IVA subito.
Adempimenti, scadenze e documenti 2026
Fatturazione elettronica e IVA
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Nel 2026 l’obbligo è generale. La base normativa è il DL 36/2022 (PNRR 2) e i provvedimenti attuativi.
Nel forfettario emetti fattura senza IVA con la dicitura che richiama l’articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Nell’ordinario addebiti l’IVA e versi periodicamente (mensile o trimestrale).
Operazioni con l’estero hanno regole dedicate (esterometro/trasmissione dati cross-border). Verifica le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamenti di imposte e contributi
Saldo e primo acconto si pagano entro il 30 giugno (o con maggiorazione entro il 30 luglio). Il secondo acconto entro il 30 novembre. La base è il DPR 435/2001 e i provvedimenti annuali.
Gli acconti di imposta si calcolano con il metodo storico: 100% dell’imposta dell’anno prima, di solito 40% primo acconto e 60% secondo. In alternativa puoi usare il metodo previsionale.
I contributi INPS seguono scadenze trimestrali sul minimale e conguagli annuali. Controlla ogni anno le circolari INPS con gli importi aggiornati.
Tenuta contabile e registri
Forfettario: contabilità semplificata. Conservi fatture e documenti. Niente registri IVA, perché non applichi l’IVA.
Ordinario semplificato: registri IVA, liquidazioni periodiche, LIPE, dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi e ISA se dovuti.
Le regole di accertamento e controlli sono nel DPR 600/1973 e nel DPR 633/1972 per l’IVA.
Riferimenti normativi essenziali
TUIR, DPR 917/1986: regole generali su reddito d’impresa, art. 66 per la semplificata a cassa.
DPR 633/1972: IVA, detrazione, liquidazioni, obblighi documentali.
DPR 600/1973: accertamento, obblighi contabili, ritenute.
Legge 190/2014, commi 54-89: regime forfettario; successive modifiche con Legge 145/2018 e Legge 197/2022.
DL 36/2022 (PNRR 2): estensione della fatturazione elettronica ai forfettari.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate su forfettario e IRPEF; circolari INPS su Gestione Artigiani e Commercianti e agevolazione contributiva forfettari.
Consulta i testi su Normattiva e le sezioni informative dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro per gli aggiornamenti.
| Scenario | Requisiti principali | Base imponibile e imposta | Tempistiche e adempimenti chiave |
|---|---|---|---|
| Forfettario start-up (5%) | Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; requisiti start-up; nessuna causa di esclusione | Ricavi x 67% – contributi; imposta sostitutiva 5% | Fattura elettronica senza IVA; imposta saldo/acconti; richiesta riduzione INPS 35% se utile |
| Forfettario ordinario (15%) | Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; nessuna causa di esclusione | Ricavi x 67% – contributi; imposta sostitutiva 15% | Fattura elettronica senza IVA; monitoraggio soglia 85.000/100.000; scadenze imposte e INPS |
| Ordinario semplificato | Ricavi elevati o costi rilevanti; clienti con IVA; esclusione dal forfettario | Ricavi – costi – contributi; IRPEF a scaglioni + addizionali; IVA detraibile sugli acquisti | Registri IVA, liquidazioni, LIPE; dichiarazione IVA e redditi; acconti 40/60%; INPS trimestrale |
| Uscita immediata dal forfettario (superamento 100.000) | Ricavi in corso d’anno > 100.000 euro | Dal superamento: addebito IVA; dal 1° gennaio successivo: IRPEF ordinaria | Applicazione IVA immediata; comunicazioni e adeguamento contabile; ricalcolo acconti |
FAQ
1) Ho spese alte per carburante e manutenzione: meglio forfettario o ordinario?
Dipende da quanta parte dei tuoi incassi “mangiano” i costi. Nel forfettario non deduci i costi reali e non detrai l’IVA. Tassazione e contributi si calcolano sul 67% dei ricavi, meno i contributi. Se spendi molto per auto o scooter, l’ordinario può convenire perché deduci i costi effettivi e detrai l’IVA. Attenzione però ai limiti di deducibilità delle autovetture non strumentali: per le auto ad uso promiscuo, i costi sono deducibili di solito al 20% entro i limiti di legge e l’IVA è detraibile al 40% se il mezzo non è esclusivamente strumentale. Se usi un veicolo effettivamente strumentale all’attività (ad esempio un furgone dedicato), le percentuali migliorano. Fai un confronto numerico: stima i tuoi costi annui (carburante, manutenzione, gomme, assicurazione, ammortamenti o canoni). Se nell’ordinario il tuo reddito scende sensibilmente grazie ai costi, il risparmio IRPEF e IVA può superare la semplicità del forfettario. In caso contrario, il forfettario resta più leggero in termini di tasse e adempimenti. Le regole sulla deducibilità e la detraibilità sono nel TUIR (DPR 917/1986) e nel DPR 633/1972, con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
2) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di ricavi?
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000 euro, resti forfettario fino a fine anno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario. Se superi 100.000 euro durante l’anno, scatta l’uscita immediata ai soli fini IVA: da quel momento devi addebitare l’IVA in fattura e adempiere a tutti gli obblighi IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo uscirai anche ai fini dell’imposta sul reddito e passerai a IRPEF ordinaria. Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 come modificata, in particolare dalla Legge 197/2022. Tieni traccia dei ricavi mensili per non farti sorprendere. Prepara fin da subito i registri IVA nel caso rischi di superare 100.000 euro in corso d’anno.
3) Come si calcolano acconti e saldi nel primo e nel secondo anno?
Nel primo anno non versi acconti perché non hai un’imposta dell’anno precedente. Paghai solo il saldo sull’imposta dovuta per il primo anno, a giugno dell’anno successivo. Dal secondo anno scattano gli acconti con il metodo storico: sommi l’imposta dovuta per l’anno 1 e versi il 100% in due rate come acconto per l’anno 2 (di regola 40% a giugno e 60% a novembre). Puoi usare il metodo previsionale se sai che l’imposta dell’anno in corso sarà più bassa, ma devi stimare con prudenza per evitare sanzioni. Le scadenze seguono il calendario fiscale ordinario (DPR 435/2001 e provvedimenti annuali). In entrambi i regimi deduci i contributi previdenziali prima di calcolare l’imposta, quindi stimare bene i contributi ti aiuta a non sovrastimare gli acconti.
4) Fatturo a una piattaforma o a pochi clienti fissi: ci sono ritenute d’acconto?
Le ritenute d’acconto riguardano di norma i professionisti che emettono fatture per lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973. Chi svolge attività di consegna come impresa individuale di servizi non subisce ritenute d’acconto sulle fatture. Fatturi il corrispettivo pattuito, con IVA se sei nel regime ordinario o senza IVA se sei nel forfettario. In forfettario non applichi ritenute né le subisci. Se un committente ti chiede la ritenuta per prassi interna, chiarisci la natura d’impresa della tua attività e la disciplina del tuo regime fiscale. Conserva i contratti e le fatture elettroniche per dimostrare la correttezza fiscale in caso di controlli.
5) Quale codice ATECO è più adatto a un fattorino e cosa cambia nel forfettario?
Per le consegne urbane e il lavoro di corriere leggero è frequente l’uso del codice ATECO 53.20.00 (altre attività postali e di corriere), che ricade tra i servizi con coefficiente di redditività 67% nel forfettario. Chi fa trasporto merci con furgoni o camion può valutare codici del trasporto su strada. La scelta del codice ATECO deve riflettere l’attività reale e può comportare obblighi specifici (iscrizione alla Camera di Commercio, eventuali iscrizioni ad albi per l’autotrasporto in presenza di determinati mezzi). Nel forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente: i servizi tipicamente stanno al 67%, il commercio al 40%, le attività professionali al 78%. Sbagliare codice può portare a errori di calcolo delle imposte o a contestazioni. Prima di aprire la Partita IVA valuta l’inquadramento con un consulente e verifica su Normattiva le norme di settore e sul sito dell’Agenzia delle Entrate le tabelle dei coefficienti.
