Tasse per illustratore: quali e quante sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Come illustratore paghi tasse diverse in base al regime scelto: forfettario (15% o 5% su reddito forfettario al 78%) o ordinario (IRPEF 23%-33%-43% sul reddito netto), più contributi INPS.

  • IRPEF 2026 in ordinario: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (art. 11 TUIR).
  • Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; reddito determinato con coefficiente 78% (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.).
  • Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per i liberi professionisti (aliquota definita annualmente da INPS, intorno al 26%); deducibili dal reddito.

Come funziona la tassazione per gli illustratori nel 2026

Se lavori come illustratore con Partita IVA, inquadrerai i tuoi compensi come lavoro autonomo professionale. In parole semplici: emetti fattura, incassi, paghi imposte e contributi previdenziali.

La quantità di tasse dipende dal regime fiscale. I due più comuni sono: regime forfettario e regime ordinario. Cambia il modo di calcolare il reddito e l’aliquota da applicare.

Le regole arrivano da norme stabili e aggiornamenti annuali. I riferimenti principali sono il TUIR per l’IRPEF, il DPR 633/1972 per l’IVA, la L. 190/2014 per il forfettario, e le circolari INPS per i contributi. Puoi verificarle su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.

Regime ordinario: IRPEF progressiva, addizionali e ritenute

Nel regime ordinario applichi l’IRPEF a scaglioni sul reddito netto. Reddito netto significa: incassi effettivi dell’anno meno costi inerenti all’attività meno contributi previdenziali pagati nell’anno. Questo è il “principio di cassa”: contano gli incassi e i pagamenti effettivi.

Aliquote IRPEF 2026 (art. 11 TUIR): 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Oltre all’IRPEF, si applicano addizionali regionali e comunali, variabili per territorio. Le detrazioni riducono l’imposta, ad esempio per lavoro autonomo e carichi di famiglia.

Se fatturi a imprese o professionisti, spesso subisci ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973). È un anticipo di IRPEF trattenuto dal cliente sostituto d’imposta. Non è una tassa in più: si sconta al momento del saldo delle imposte.

Esempio pratico. Incassi 60.000 euro, hai costi deducibili per 15.000 euro e nell’anno versi 5.000 euro di contributi. Reddito netto: 60.000 – 15.000 – 5.000 = 40.000 euro. IRPEF: 28.000 x 23% = 6.440; 12.000 x 33% = 3.960; totale IRPEF 10.400 euro (più addizionali, meno detrazioni). Il carico reale dipende da addizionali e detrazioni spettanti.

Regime forfettario: 78% e imposta sostitutiva 15% o 5%

Il forfettario è un regime semplificato per chi fattura fino a 85.000 euro annui. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. L’imposta è 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività nei tre anni precedenti, non prosecuzione della stessa attività altrui, altri vincoli della L. 190/2014).

Reddito forfettario. Non deduci i costi analitici. Applichi un “coefficiente di redditività” ai ricavi incassati. Per gli illustratori rientranti tra le attività professionali tecniche il coefficiente è 78%. Esempio: incassi 40.000 euro, reddito forfettario 40.000 x 78% = 31.200 euro.

Su quel reddito calcoli i contributi previdenziali. I contributi versati nell’anno sono deducibili dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva. Quindi, imposta sostitutiva = 15% (o 5%) sul reddito forfettario al netto dei contributi previdenziali versati.

Requisiti e limiti chiave 2026: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno (applicazione IVA dal momento del superamento); cause ostative come partecipazioni in società di persone, controllo di SRL con attività riconducibile, utilizzo di regimi IVA speciali. Le regole sono definite dall’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche (verificabili su Normattiva e prassi dell’Agenzia delle Entrate).

Esempio stima semplice. Incassi 45.000 euro, coefficiente 78% = 35.100 euro di reddito forfettario. Se nell’anno precedente avevi versato 3.000 euro di contributi, puoi stimare l’imposta come 15% (o 5% se start-up) di 35.100 – 3.000. Con aliquota 5%: 32.100 x 5% = 1.605 euro. È una stima prudente per i preventivi.

Esempio calcolo “pulito” in sede di saldo. Incassi 45.000 euro, reddito forfettario 35.100. Applica l’aliquota INPS vigente (definita a inizio anno da INPS; per i professionisti senza altra tutela è intorno al 26%). Contributi stimati: 35.100 x 26% ≈ 9.126 euro. Base per imposta sostitutiva: 35.100 – 9.126 = 25.974 euro. Se start-up: 25.974 x 5% ≈ 1.299 euro. Questo è il metodo corretto al momento del conguaglio.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS e alternative

La maggior parte degli illustratori è iscritta alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). L’aliquota viene fissata ogni anno con circolare INPS, ed è intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela. Il contributo si calcola sul reddito imponibile previdenziale: per il forfettario è il reddito forfettario; per l’ordinario è il reddito netto per cassa.

Non esiste un minimale fisso da versare in Gestione Separata. Esiste invece un massimale di reddito oltre il quale non si versano ulteriori contributi, e l’accredito dei mesi ai fini pensionistici è proporzionale ai contributi effettivamente pagati. Tutto è indicato nelle circolari INPS di inizio anno.

Se svolgi anche attività artigianale o commerciale (ad esempio produci e vendi stampe fisiche con struttura organizzata), potresti ricadere nell’IVS Artigiani/Commercianti. Qui sono previsti contributi fissi su un reddito minimale, più una percentuale sull’eccedenza. Le misure cambiano ogni anno con le circolari INPS. È importante scegliere il corretto inquadramento previdenziale con il consulente.

I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito. Nel forfettario riducono la base dell’imposta sostitutiva. Nell’ordinario riducono la base IRPEF.

IVA, fatturazione elettronica e bollo

Regime forfettario: non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi in fattura la dicitura di esonero (art. 1, comma 58, L. 190/2014). Non applichi ritenuta d’acconto. Applichi la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024.

Regime ordinario: addebiti l’IVA al 22% in via generale (DPR 633/1972), salve esenzioni specifiche. Se vendi a clienti esteri, applichi le regole del luogo di tassazione del servizio: B2B UE con inversione contabile, B2C UE regole speciali, extra-UE fuori campo con prova del committente estero. In caso di PA può applicarsi lo split payment, ma non si usa con privati.

Regola decisionale rapida

Usa questi nessi logici per scegliere il regime in modo rapido e consapevole:

  • Ricavi previsti fino a 85.000 euro e costi bassi? Forfettario. Paghi il 15% (o 5% se start-up) sul 78% dei ricavi. Gestione semplice e prevedibile.
  • Ricavi sopra 85.000 euro o superi 100.000 in corsa? Ordinario. Se superi 100.000 da forfettario, esci subito e applichi IVA da quel momento.
  • Costi elevati e ricorrenti (software, tavoletta grafica, collaboratori, viaggi)? Ordinario. Deduci i costi reali e ottimizzi l’IRPEF progressiva.
  • Clienti che applicano ritenuta d’acconto e molti oneri deducibili/detraibili personali? Ordinario. La ritenuta anticipa l’IRPEF e puoi sfruttare le detrazioni.
  • Hai i requisiti “start-up” per il 5%? Forfettario molto vantaggioso nei primi cinque anni. Verifica le condizioni della L. 190/2014.

Fonti normative e prassi operative da consultare

IRPEF: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986, in particolare art. 11 sugli scaglioni e le detrazioni per lavoro autonomo). Verifica il testo vigente su Normattiva.

Regime forfettario: L. 190/2014, art. 1 commi 54-89, e successive modifiche con le Leggi di Bilancio recenti. Consulta prassi dell’Agenzia delle Entrate.

IVA: DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi. Per operazioni con l’estero, verifica le regole UE e la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi: L. 335/1995 per la Gestione Separata, circolari INPS annuali che fissano aliquote, minimali/massimali e modalità di accredito.

Scenario Requisiti/Soglie 2026 Base imponibile Imposte Contributi previdenziali
Forfettario 5% start-up Ricavi/compensi ≤ 85.000; requisiti avvio nuova attività previsti dalla L. 190/2014; nessuna causa ostativa Ricavi x 78% meno contributi versati Imposta sostitutiva 5% Gestione Separata INPS su reddito forfettario; aliquota INPS annuale (circa 26%); deducibili
Forfettario 15% standard Ricavi/compensi ≤ 85.000; cause ostative assenti Ricavi x 78% meno contributi versati Imposta sostitutiva 15% Gestione Separata INPS; niente minimali fissi; massimale annuo
Ordinario con costi bassi Ricavi qualsiasi; utile se si superano soglie forfettario o si preferisce dedurre oneri personali Incassi – costi – contributi (principio di cassa) IRPEF 23%-33%-43% + addizionali; ritenuta d’acconto a titolo di acconto Gestione Separata INPS sul reddito netto
Ordinario con costi elevati Ricavi anche medio-bassi ma con forte incidenza costi Incassi – costi analitici – contributi IRPEF progressiva; possibile risparmio grazie alle deduzioni Gestione Separata INPS sul reddito netto
Attività mista: illustrazione + vendita stampe Attività di produzione/vendita organizzata Dipende dal regime scelto; attenzione a IVA e tenuta registri Forfettario o ordinario, valutare pro-rata IVA Possibile IVS Artigiani/Commercianti con contributi fissi + percentuale
Superamento 100.000 in forfettario Ricavi oltre 100.000 in corso d’anno Dal superamento: base imponibile IVA ordinaria Uscita immediata: si applica IVA e si passa al regime ordinario Contributi calcolati sul reddito dell’anno; ricalcolo a fine periodo

FAQ

Quanto pago di tasse se fatturo 30.000 euro come illustratore?

Dipende dal regime. In forfettario il reddito si calcola con il coefficiente 78%. 30.000 x 78% = 23.400 euro. Da questo importo, in sede di saldo, sottrai i contributi INPS versati nell’anno. Supponendo contributi stimati intorno al 26% di 23.400 (≈ 6.084 euro), la base per l’imposta sostitutiva è 23.400 – 6.084 = 17.316 euro. Imposta 15%: circa 2.597 euro. Se hai i requisiti start-up, con aliquota 5% l’imposta scende a circa 866 euro. Il totale da accantonare includerà anche i contributi (≈ 6.084 euro). In ordinario, invece, contano i costi reali. Esempio: 30.000 di incassi, 6.000 di costi, 3.000 di contributi versati. Reddito netto 21.000. IRPEF 23% su 21.000 = 4.830 euro, a cui si sommano addizionali e si detraggono eventuali ritenute d’acconto già subite. Il confronto corretto richiede di considerare anche le detrazioni e gli acconti.

Nel forfettario posso “scaricare” i costi di computer, software e corsi?

No, il forfettario non prevede la deduzione analitica dei costi. Usa il coefficiente di redditività (78%) per stimare il reddito. Questo semplifica molto la gestione ma penalizza chi ha spese alte e ricorrenti. Cosa puoi comunque portare a riduzione? I contributi previdenziali pagati nell’anno: sono interamente deducibili dalla base dell’imposta sostitutiva. Se prevedi investimenti importanti (nuova workstation, licenze, formazione costosa), valuta il regime ordinario: potrai dedurre i costi inerenti e ammortizzare i beni strumentali secondo le regole fiscali. Verifica sempre, con il tuo consulente, l’impatto complessivo tra imposte, contributi e IVA.

Che differenza c’è tra ritenuta d’acconto e imposta sostitutiva del forfettario?

La ritenuta d’acconto è un prelievo del 20% che il cliente-sostituto applica ai compensi dei professionisti in ordinario (art. 25 DPR 600/1973). È un anticipo di IRPEF: non è un costo aggiuntivo, si sconta dal saldo delle imposte. L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario (15% o 5%). Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Nel forfettario non applichi ritenute in fattura. Se sei in ordinario, in fattura indichi la ritenuta quando il cliente è sostituto d’imposta. Se sei in forfettario, indichi la dicitura di esonero ritenute e, se necessario, la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro.

Posso lavorare con clienti esteri? Come cambia IVA e tassazione?

Sì. La tassazione del reddito (IRPEF o imposta sostitutiva) non cambia per residenze dei clienti: conta il tuo regime e il tuo reddito. Cambia però la gestione IVA. In forfettario resti senza IVA anche con clienti esteri, ma devi applicare correttamente le regole di territorialità: servizi B2B verso soggetti UE sono, di norma, fuori campo in Italia per inversione contabile nel Paese del cliente; B2C UE seguono regole specifiche sulla territorialità; extra-UE sono generalmente fuori campo IVA italiana con prova del committente non residente. In ordinario, per B2B UE si emette fattura senza IVA con inversione contabile; per B2C UE possono applicarsi regole di tassazione a destinazione per servizi elettronici. Controlla sempre il DPR 633/1972 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate per i tuoi casi concreti. Ricorda inoltre gli adempimenti comunicativi internazionali che possono essere richiesti in base al tipo di operazione.

Come funzionano acconti e saldi per imposte e INPS? Quando devo pagare?

Il calendario tipico prevede saldo e primo acconto al 30 giugno e secondo acconto al 30 novembre, salvo proroghe dei decreti di metà anno. In ordinario versi IRPEF e addizionali con questi step; in forfettario versi l’imposta sostitutiva nello stesso modo. Anche i contributi INPS (Gestione Separata) seguono di solito lo stesso calendario di saldo e acconti. Gli acconti si calcolano sull’imposta e sui contributi dell’anno precedente (metodo storico) o sulla stima dell’anno in corso (metodo previsionale). Se prevedi un calo dei ricavi o un cambio di regime, valuta il metodo previsionale per non eccedere nei versamenti. Tutte le scadenze e percentuali di acconto sono confermate annualmente da Agenzia delle Entrate e INPS. Verifica gli aggiornamenti ufficiali su Normattiva, Agenzia delle Entrate e circolari INPS.

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