Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In ordinario paghi IRPEF a scaglioni sul reddito netto e gestisci l’IVA; in forfettario paghi un’imposta sostitutiva (15% o 5%) sul reddito calcolato con coefficiente di redditività, senza IVA.
- Regime ordinario: IRPEF progressiva su imponibile (ricavi − costi deducibili − contributi), addizionali regionali e comunali, IVA da addebitare e versare.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up) sul reddito forfettario; soglia ricavi 85.000 euro; niente IVA in fattura.
- Contributi INPS: dovuti in entrambi i regimi; sono deducibili dal reddito prima di calcolare imposta/IRPEF.
Come si calcolano le tasse nel 2026: quadro generale
Il fisco per la partita IVA cambia in base al regime. In ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni, più le addizionali. Gestisci anche l’IVA. In forfettario paghi un’imposta unica che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Non applichi l’IVA.
Le regole principali sono fissate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), dal DPR 633/1972 per l’IVA e dalla Legge 190/2014 per il forfettario, come modificata nel tempo. Puoi verificare i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Di seguito trovi una guida pratica con esempi e una regola decisionale rapida. L’obiettivo è aiutarti a scegliere e calcolare in modo chiaro.
Regime ordinario
Scaglioni IRPEF 2026 e metodo di calcolo
Nel 2026 l’IRPEF resta un’imposta progressiva a scaglioni. Le aliquote si applicano al reddito imponibile. Il reddito imponibile è il risultato di ricavi meno costi deducibili meno contributi previdenziali versati.
Esempio rapido. Ricavi 35.000 euro. Costi deducibili 7.000 euro. Contributi 5.000 euro. Imponibile 23.000 euro. Con gli scaglioni vigenti a tre aliquote (23%, 33%, 43%), la tua IRPEF è 23.000 × 23% = 5.290 euro. Il netto, prima di addizionali, è 17.710 euro.
L’IRPEF si aggiusta poi con le detrazioni personali e le addizionali regionali e comunali. Le regole IRPEF sono nel DPR 917/1986, articolo 11 e seguenti. Le addizionali sono disciplinate da norme regionali e comunali, ma la base è definita nel TUIR.
Costi deducibili e principio di cassa/competenza
Se sei un professionista, applichi il principio di cassa. Significa che consideri incassi e pagamenti effettivi. Lo prevede l’articolo 54 del DPR 917/1986.
Se sei un’impresa in contabilità semplificata, applichi il regime “per cassa” ai fini del reddito, con regole specifiche di registrazione. Lo prevede l’articolo 66 del DPR 917/1986. In ordinaria, invece, vige il principio di competenza.
I costi sono deducibili se inerenti all’attività, documentati e imputati correttamente nel periodo. Rientrano, ad esempio, canoni, utenze, beni strumentali ammortizzati, formazione, e spese di rappresentanza nei limiti di legge.
IVA nel regime ordinario: cosa devi fare
L’IVA è disciplinata dal DPR 633/1972. In ordinario addebiti l’IVA in fattura, detrai l’IVA sugli acquisti e versi la differenza periodicamente. La liquidazione può essere mensile o trimestrale se rispetti i requisiti.
Devi inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e presentare la dichiarazione annuale IVA. Le regole applicative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Ricorda: l’IVA non è un costo, ma un’imposta che incassi per conto dello Stato. Diventa costo solo se indetraibile.
Regime forfettario
Requisiti di accesso e fuoriuscita
Il regime forfettario è regolato dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificati. La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha innalzato la soglia dei ricavi/compensi a 85.000 euro annui.
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito e applichi l’IVA dal mese successivo al superamento. Queste regole sono state introdotte dalla Legge 197/2022.
Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali, se partecipi a società di persone o associazioni, o in altri casi specifici previsti dalla Legge 190/2014. Controlla sempre le condizioni aggiornate su Normattiva e Agenzia delle Entrate.
Calcolo del reddito e imposta sostitutiva
Nel forfettario non deduci i costi reali. Applichi un coefficiente di redditività al totale degli incassi. Il coefficiente varia per codice ATECO. Per molte attività professionali è 78%. Questo valore identifica la quota “reddito” su cui calcoli imposta e contributi.
Prima calcoli il reddito forfettario. Poi sottrai i contributi previdenziali versati. Sull’importo residuo applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinario, oppure 5% per le nuove attività per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla Legge 190/2014.
Esempio. Incassi 50.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito forfettario 39.000 euro. Contributi versati 3.000 euro. Base imponibile 36.000 euro. Imposta 15% = 5.400 euro. Con aliquota start-up 5%, pagheresti 1.800 euro.
Contributi INPS nel forfettario e nell’ordinario
I contributi si pagano in entrambi i regimi. Sono deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta. Le aliquote e i minimali li stabilisce ogni anno l’INPS con proprie circolari. Puoi verificarli sul portale INPS e sul sito del Ministero del Lavoro.
Professionisti senza Cassa versano alla Gestione Separata. Artigiani e commercianti hanno contributi fissi più una quota percentuale sul reddito. In forfettario, artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, se rispettano i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Se appartieni a una Cassa professionale (avvocati, ingegneri, ecc.), segui il regolamento della tua Cassa. Anche questi contributi restano deducibili dal reddito.
Fatturazione elettronica e adempimenti operativi
La fatturazione elettronica è obbligatoria per quasi tutti, anche per i forfettari, in base al Decreto Legislativo 127/2015 e successivi aggiornamenti. Regole e provvedimenti attuativi sono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
In forfettario, la fattura non include l’IVA. Indichi l’annotazione che l’operazione rientra nel regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014. In ordinario, compili la fattura con imponibile, aliquota, IVA e natura operazione quando serve.
Per operazioni estere si applicano regole speciali (reverse charge, identificazione VIES, eventuali elenchi Intrastat). Le regole di base sono nel DPR 633/1972 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.
Regola decisionale rapida
Se devi scegliere tra forfettario e ordinario
Usa questa logica semplice:
Se i tuoi costi deducibili reali sono alti in modo stabile (ad esempio oltre il 30%-40% dei ricavi) allora il regime ordinario tende a convenire. Perché deduci tutto il costo effettivo e sfrutti le detrazioni IRPEF.
Se i tuoi costi sono bassi e i ricavi restano entro 85.000 euro, allora il forfettario tende a convenire. Perché paghi l’imposta sul reddito forfettario e non gestisci l’IVA.
Se prevedi investimenti importanti (beni strumentali, dipendenti), il regime ordinario può risultare più efficiente. Perché ammortizzi i beni e deduci il costo del personale.
Se sei all’avvio e rispetti i requisiti per l’aliquota al 5%, il forfettario spesso vince. L’imposta sostitutiva al 5% è molto leggera nei primi 5 anni.
In ogni caso, confronta i due scenari con numeri reali. Considera sempre anche i contributi e le addizionali.
Esempi numerici 2026
Professionista in ordinario
Ricavi: 35.000 euro. Costi deducibili: 7.000 euro. Contributi: 5.000 euro. Imponibile: 23.000 euro. IRPEF sul primo scaglione 23%: 5.290 euro. Da aggiungere le addizionali, da togliere le detrazioni personali.
IVA: addebiti l’aliquota ordinaria alla clientela (salvo casi particolari). Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Versi la differenza. La gestione IVA impatta il cash flow, non il reddito IRPEF.
Professionista in forfettario
Incassi: 50.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito forfettario: 39.000 euro. Contributi versati: 3.000 euro. Base imposta: 36.000 euro. Imposta sostitutiva 15%: 5.400 euro. Niente IVA da addebitare, niente detrazione IVA sugli acquisti.
Se hai i requisiti per il 5% start-up, imposta: 1.800 euro. Questo rende il forfettario molto competitivo all’inizio.
Scadenze e versamenti 2026
Acconti e saldi
IRPEF e imposta sostitutiva si versano con F24. Si paga il saldo dell’anno precedente e l’acconto dell’anno in corso. L’acconto complessivo è pari, in linea generale, al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
L’acconto si versa in due rate principali: prima rata a fine giugno (insieme al saldo), seconda rata a fine novembre. Puoi usare il metodo storico o il metodo previsionale. Le scadenze operative e le eventuali proroghe sono comunicate dall’Agenzia delle Entrate.
Per l’IVA, in ordinario effettui liquidazioni mensili o trimestrali e il versamento periodico con F24. Presenti anche la dichiarazione annuale IVA e le LIPE trimestrali. In forfettario sei esonerato da IVA, quindi questi adempimenti non si applicano.
Riferimenti normativi utili
Dove verificare la regola alla fonte
DPR 917/1986 (TUIR): definisce l’IRPEF, gli scaglioni, la base imponibile, il principio di cassa per i professionisti (articolo 54) e il regime delle imprese minori (articolo 66).
DPR 633/1972: disciplina l’IVA, le operazioni imponibili, le liquidazioni e le detrazioni.
Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89: istituisce il regime forfettario. Legge 197/2022: innalza la soglia a 85.000 euro e introduce la fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro.
Decreto Legislativo 127/2015: fatturazione elettronica. Circolari INPS annuali: aliquote e minimali contributivi. Verifica i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti principali | Base imponibile | Aliquota/Imposta | Scadenze 2026 (indicative) |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in regime ordinario | Obbligo IVA; tenuta registri; nessun limite ricavi | Ricavi − costi deducibili − contributi (principio di cassa, art. 54 TUIR) | IRPEF a scaglioni (23%, 33%, 43%) + addizionali | Saldo/1° acconto a giugno; 2° acconto a novembre; IVA mensile/trimestrale |
| Impresa in regime ordinario semplificato | Volumi entro limiti semplificata; IVA dovuta | Ricavi − costi deducibili − contributi (regole art. 66 TUIR) | IRPEF a scaglioni + addizionali; IVA con detrazione | Stesse scadenze IRPEF; liquidazioni IVA periodiche; LIPE trimestrali |
| Professionista in regime forfettario | Ricavi/compensi fino a 85.000; cause di esclusione L. 190/2014 | Incassi × coefficiente ATECO − contributi | Imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; niente IVA | Saldo/1° acconto a giugno; 2° acconto a novembre; niente IVA/LIPE |
| Commerciante/artigiano in forfettario | Ricavi fino a 85.000; possibile riduzione INPS 35% | Incassi × coefficiente ATECO − contributi INPS | Imposta sostitutiva 15% o 5%; contributi fissi + quota variabile | IRPEF sostitutiva con scadenze imposte; gestione INPS per rate fissi |
FAQ
1) Con ricavi 50.000 euro e poche spese, conviene il forfettario o l’ordinario?
Se hai poche spese, il forfettario spesso vince. Facciamo un confronto semplice. Nel forfettario, il reddito si calcola con il coefficiente. Supponiamo coefficiente 78% e contributi 3.000 euro. Base imposta: 50.000 × 78% − 3.000 = 36.000 euro. Imposta 15%: 5.400 euro (5% start-up: 1.800 euro). In ordinario, con poche spese, l’imponibile è vicino a ricavi − contributi. Esempio: se i costi veri sono 3.000 euro, imponibile 50.000 − 3.000 − 3.000 = 44.000 euro. L’IRPEF a scaglioni potrebbe superare l’imposta sostitutiva, e pagheresti anche le addizionali. Il punto di pareggio dipende da coefficienti, contributi, detrazioni personali e regione/comune. Regola pratica: se i tuoi costi deducibili reali superano in modo stabile la “spesa forfettaria implicita” (nel nostro esempio 22%), l’ordinario può diventare competitivo. Altrimenti, il forfettario è di norma più leggero.
2) In forfettario posso detrarre spese mediche, interessi del mutuo o figli a carico?
L’imposta forfettaria sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Le classiche detrazioni IRPEF (spese mediche, interessi mutuo, bonus edilizi, figli a carico) si scomputano dall’IRPEF. Se paghi solo l’imposta sostitutiva, queste detrazioni non riducono l’imposta sostitutiva. Quindi, se il tuo unico reddito è forfettario, tali detrazioni non trovano capienza. Se hai anche altri redditi assoggettati a IRPEF (ad esempio, lavoro dipendente), potrai usare le detrazioni su quell’IRPEF. La base normativa è nel DPR 917/1986 per detrazioni e nel quadro della Legge 190/2014 per gli effetti dell’imposta sostitutiva.
3) Cosa succede se supero 85.000 euro nel forfettario? E se supero 100.000?
Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000, resti in forfettario fino al 31 dicembre dell’anno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario. Se superi 100.000 euro durante l’anno, passi all’ordinario immediatamente. Applichi l’IVA dal mese successivo al superamento e devi aggiornare tempestivamente la fatturazione. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 che ha modificato il perimetro del regime forfettario. Controlla sempre i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per i chiarimenti operativi.
4) Come funzionano saldo e acconti per IRPEF e imposta sostitutiva?
Ogni giugno versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso. Ogni novembre versi il secondo acconto. L’acconto complessivo è di regola pari al 100% dell’imposta dovuta l’anno prima. Puoi usare il metodo storico (ti basi sull’imposta dell’anno precedente) o il metodo previsionale (stimi l’imposta dell’anno in corso). Il metodo previsionale è utile se prevedi un reddito più basso, ma attenzione a non sotto-stimare per evitare sanzioni. Le modalità di versamento sono con F24. Le istruzioni aggiornate sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
5) In forfettario come gestisco IVA e operazioni con l’estero?
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi l’annotazione di operazione effettuata in regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014. Per servizi ricevuti da fornitori esteri può applicarsi il reverse charge con autofattura, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/1972. Per operazioni intracomunitarie, serve l’iscrizione al VIES e possono essere dovuti adempimenti specifici (ad esempio, elenchi riepilogativi in presenza dei presupposti). Le regole di dettaglio sono nelle norme IVA e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. Verifica sempre il trattamento corretto prima di emettere o registrare le operazioni estere.
