Tasse per modella: quali e quante sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Una modella in partita IVA paga imposte in base al regime fiscale scelto: forfettario (imposta sostitutiva 5% o 15% sul 67% dei ricavi) o ordinario IRPEF a scaglioni. I contributi previdenziali si deducono dall’imponibile.

  • Regime forfettario: coefficiente di redditività 67% per attività di servizi tipiche delle modelle; imposta sostitutiva 5% start-up o 15% ordinaria.
  • Regime ordinario: IRPEF a scaglioni e addizionali; si deducono costi effettivi e contributi versati.
  • Contributi: iscrizione INPS Gestione Separata o Fondo Lavoratori dello Spettacolo; i contributi obbligatori riducono l’imponibile fiscale.

Come funziona la tassazione per una modella con partita IVA

La tassazione dipende dal regime fiscale. Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva fissa. Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni, con aliquote progressive. In entrambi i casi sottrai i contributi previdenziali obbligatori prima di calcolare le imposte.

Per “regime forfettario” si intende il sistema semplificato introdotto dalla Legge 190/2014, che calcola il reddito imponibile applicando un coefficiente prestabilito ai ricavi. Per “regime ordinario” si intende il sistema IRPEF del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), con deduzione dei costi effettivi.

Le modelle rientrano spesso tra le attività di servizi. In questi casi il coefficiente di redditività è 67%. Significa che il 67% dell’incassato è tassato. Il restante 33% è considerato costo “forfettario”. Questa regola discende dall’Allegato della Legge 190/2014.

Fonti normative di riferimento

Per il forfettario: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89; successive modifiche con Legge 208/2015 e Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) sui limiti di accesso ed esclusione. Per l’IRPEF: DPR 917/1986 (TUIR) e aggiornamenti annuali delle aliquote in Gazzetta Ufficiale. Per l’IVA: DPR 633/1972. Per i contributi: normativa INPS sulla Gestione Separata e sul Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, oltre a circolari INPS. Verifica testi vigenti su Normattiva e sui portali MEF, Agenzia delle Entrate e INPS.

Regime forfettario per modelle: aliquote, limiti e calcolo

Accesso: ricavi/compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro. È la soglia introdotta dalla Legge 197/2022. Se superi 100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata con obbligo IVA da quel momento. Verifica sempre il testo vigente su Normattiva.

Aliquote: imposta sostitutiva 15%. Aliquota ridotta 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up. Per “imposta sostitutiva” si intende un’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP.

Condizioni del 5% start-up: attività nuova; nessuna attività artistica o professionale nei tre anni precedenti; nessuna prosecuzione diretta o mascherata di attività già svolta come dipendente o autonomo; rispetto degli altri requisiti di legge (Legge 190/2014, comma 65 e seguenti).

Calcolo: imponibile = ricavi incassati x 67% meno contributi previdenziali pagati nell’anno. Poi applichi il 5% o il 15% sull’imponibile. Il “principio di cassa” significa che contano solo gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse ma non incassate.

Esempio numerico forfettario

Incassi annui: 50.000 euro. Coefficiente: 67%. Imponibile lordo: 33.500 euro. Contributi obbligatori versati: 4.000 euro. Imponibile netto: 29.500 euro. Imposta sostitutiva al 5%: 1.475 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 4.425 euro.

IVA: nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti, come previsto dall’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014.

Regime ordinario per modelle: IRPEF, costi e IVA

Nel regime ordinario calcoli il reddito imponibile così: ricavi meno costi inerenti meno contributi previdenziali. “Costi inerenti” significa spese necessarie e collegate all’attività (es. agenzia, trucco, spostamenti, shooting, attrezzature, formazione).

L’IRPEF si calcola per scaglioni di reddito. Le aliquote sono fissate dalla legge di bilancio e da decreti attuativi. Per il 2026 verifica su Normattiva e sul sito del MEF le aliquote vigenti. Se non ci sono novità, si applica la struttura a scaglioni in uso negli anni recenti, con tre aliquote progressive.

Addizionali: alle imposte nazionali si sommano addizionali regionali e comunali, determinate dagli enti locali. Nel forfettario non si pagano addizionali perché l’imposta è sostitutiva.

Esempio numerico ordinario

Ricavi: 35.000 euro. Costi deducibili: 5.000 euro. Contributi: 7.000 euro. Imponibile: 23.000 euro. Applicando l’aliquota del primo scaglione sui 23.000 euro ottieni l’IRPEF lorda. A questa si aggiungono le addizionali. Ricorda: se parte del reddito cade in scaglioni superiori, applichi le diverse aliquote per fasce, non una media unica.

IVA: nel regime ordinario addebiti l’IVA al cliente secondo l’aliquota del servizio reso (in genere 22%, salvo eccezioni specifiche). Poi versi l’IVA a debito al netto dell’IVA sugli acquisti (IVA detraibile), come da DPR 633/1972.

Contributi previdenziali: Gestione Separata o Lavoratori dello Spettacolo

Le modelle possono ricadere in due gestioni, secondo inquadramento e contratti:

  • Gestione Separata INPS: per autonomi senza cassa, con aliquota fissata annualmente da INPS. Si contribuisce in percentuale sui compensi.
  • Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS): per lavoratori dello spettacolo. Le regole contributive variano per tipologia e rapporto. L’INPS pubblica circolari applicative ogni anno.

I contributi previdenziali sono sempre deducibili dal reddito imponibile, sia in forfettario (prima dell’imposta sostitutiva) sia in ordinario (prima dell’IRPEF). Le fonti sono le istruzioni INPS e il TUIR per la deducibilità.

Ritenute d’acconto e certificazioni

Nel forfettario, se consegni al cliente la dichiarazione di cui alla Legge 190/2014, comma 67, in genere non subisci ritenute d’acconto. Nel regime ordinario, i clienti con obbligo di sostituto d’imposta possono applicare la ritenuta del 20% sul compenso imponibile. Controlla sempre contratti e inquadramento.

Regola decisionale rapida

Usa questi nessi logici per scegliere il regime in modo pratico:

  • Se i ricavi stimati sono fino a 85.000 euro e hai costi bassi, allora il forfettario conviene spesso per imposta bassa e contabilità semplice.
  • Se i ricavi sono alti ma i costi deducibili sono molto elevati, allora valuta l’ordinario perché deduci i costi effettivi e recuperi l’IVA sugli acquisti.
  • Se avvii ora l’attività e rispetti i requisiti start-up, allora sfrutti il 5% per 5 anni e il coefficiente del 67%.
  • Se lavori come artista dello spettacolo con contratti tipici del settore, allora verifica l’obbligo verso il Fondo Lavoratori dello Spettacolo e l’impatto dei contributi.
  • Se superi 100.000 euro in corso d’anno, allora esci subito dal forfettario e scatta l’IVA dal momento del superamento.

Prima della scelta definitiva, verifica: soglia 85.000 euro, possibili cause di esclusione (es. regime incompatibili), aliquote IRPEF 2026 effettive, e gestione previdenziale corretta. Le basi sono nella Legge 190/2014, nel DPR 917/1986 e nelle istruzioni INPS pubblicate annualmente.

Adempimenti e scadenze principali

Fatturazione: numerazione progressiva, indicazioni obbligatorie in fattura. In forfettario inserisci la dicitura di non addebito IVA e di non assoggettamento a ritenuta, come previsto dalla Legge 190/2014.

Imposte: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (con eventuale differimento), secondo acconto entro il 30 novembre. Le scadenze possono subire proroghe annuali. Controlla i provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni: modello Redditi PF; per IVA, LIPE e dichiarazione IVA solo se in ordinario. Per INPS, gestione telematica dei contributi secondo istruzioni INPS.

Esempi pratici di calcolo e scelte

Forfettario con incassi 30.000 euro e contributi 3.000 euro

Imponibile: 30.000 x 67% = 20.100 euro. Imponibile netto: 20.100 – 3.000 = 17.100 euro. Imposta sostitutiva al 5%: 855 euro. Al 15%: 2.565 euro. Nessuna addizionale regionale e comunale. Nessuna IVA in fattura.

Ordinario con ricavi 70.000 euro, costi 25.000 euro, contributi 10.000 euro

Imponibile: 35.000 euro. Applichi gli scaglioni IRPEF vigenti per il 2026 (verifica su Normattiva). Aggiungi addizionali. Addebiti l’IVA in fattura e detrai l’IVA sugli acquisti. Se i costi sono alti, l’ordinario può risultare più conveniente del forfettario.

Tabella scenari, requisiti e tempistiche

Scenario Regime consigliabile Requisiti/Note tecniche Calcolo e imposte Tempistiche/Adempimenti
Start-up modella con ricavi 30.000 euro e costi bassi Forfettario 5% Nuova attività; nessuna prosecuzione; soglia 85.000 euro; coefficiente 67% Imponibile = ricavi x 67% – contributi; imposta sostitutiva 5% Saldo/Acconti imposta sostitutiva a giugno/novembre; nessuna IVA
Modella con ricavi 50.000 euro e costi moderati Forfettario 15% o Ordinario (da confrontare) Verifica convenienza tra forfettario e deduzioni reali Forfettario: 67% – contributi; Ordinario: ricavi – costi – contributi Contabilità semplificata in forfettario; IVA solo se ordinario
Modella con ricavi 90.000 euro e costi elevati Ordinario Forfettario accessibile (sotto 85.000 anno precedente), ma alto rischio superamento IRPEF a scaglioni; IVA detraibile sugli acquisti rilevanti Liquidazioni IVA trimestrali/mensili; addizionali IRPEF
Superamento 100.000 euro in corso d’anno Uscita immediata dal forfettario Legge 197/2022: obbligo IVA dal superamento Da quel momento emetti fatture con IVA e ricalcoli adempimenti Variazione anagrafica e gestione contabile tempestiva

FAQ

Qual è il codice ATECO più usato per le modelle e come incide sul coefficiente del forfettario?

Le modelle lavorano spesso come prestatori di servizi. In molti casi l’ATECO rientra tra i servizi e applica il coefficiente del 67% previsto dalla Legge 190/2014. Il coefficiente traduce i ricavi in reddito imponibile forfettario. Se scegli un ATECO diverso (ad esempio riconducibile ad attività artistiche o professionali specifiche), il coefficiente può cambiare secondo le tabelle della stessa legge. La scelta dell’ATECO impatta anche su contributi, eventuali iscrizioni al Fondo Spettacolo e obblighi assicurativi. Prima di aprire la partita IVA valuta l’ATECO insieme a un consulente, controllando l’inquadramento prevalente dei tuoi contratti e il tipo di clientela. Le basi sono nella Legge 190/2014 e nelle classificazioni ATECO diffuse da ISTAT e Agenzia delle Entrate.

Meglio Gestione Separata INPS o Fondo Lavoratori dello Spettacolo per una modella autonoma?

Dipende dal tuo inquadramento. Se svolgi attività riconducibili ai lavoratori dello spettacolo, potresti rientrare nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS), gestito da INPS. In altri casi si applica la Gestione Separata. Le aliquote e i minimali variano ogni anno con circolari INPS. La contribuzione è calcolata sui compensi, con regole specifiche per ciascuna gestione. In ogni scenario, i contributi obbligatori sono deducibili dal reddito ai fini fiscali (TUIR). Verifica la tua posizione contrattuale, i contratti tipo usati dalle agenzie e le istruzioni INPS aggiornate. Per accertare la gestione corretta consulta le circolari INPS dedicate ai lavoratori dello spettacolo e la normativa sul perimetro soggettivo, reperibili sui portali istituzionali e su Normattiva.

Come funziona la ritenuta d’acconto per una modella in forfettario o in ordinario?

Nel forfettario, se rilasci al cliente la dichiarazione di cui alla Legge 190/2014, comma 67, in genere non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci anche la dicitura in fattura che attesta l’applicazione del regime forfettario e la non assoggettabilità a ritenuta. In ordinario, se il cliente è sostituto d’imposta, può applicare la ritenuta del 20% sul compenso imponibile. Tu indicherai la ritenuta nella fattura e riceverai la Certificazione Unica a fine anno. Le ritenute versate dal cliente si scomputano dalle imposte dovute in dichiarazione. Le basi sono nel DPR 600/1973 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturo all’estero: devo applicare l’IVA e come dichiaro i redditi in Italia?

Se vendi servizi a clienti UE con partita IVA, spesso si applica il meccanismo del reverse charge e non addebiti l’IVA italiana, indicando la norma in fattura. Se vendi a privati UE o a clienti extra-UE, le regole cambiano a seconda del tipo di servizio e del luogo di tassazione IVA. In forfettario, resti comunque senza detrazione IVA sugli acquisti. Fiscalmente, se sei fiscalmente residente in Italia, dichiari i redditi ovunque prodotti in Italia, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni. Verifica DPR 633/1972 per l’IVA, Regolamenti UE in materia di IVA internazionale, e le Convenzioni OCSE pubblicate dal MEF. Per i modelli contrattuali delle agenzie estere, controlla anche eventuali ritenute operate all’estero e la possibilità di credito d’imposta in Italia ai sensi del TUIR.

Supero i 100.000 euro a ottobre: cosa succede a regime, IVA e acconti?

La Legge 197/2022 ha introdotto l’uscita immediata dal forfettario in caso di superamento dei 100.000 euro. Dal momento del superamento devi addebitare l’IVA sulle fatture successive e adempiere agli obblighi IVA (liquidazioni e dichiarazioni). Per l’anno in corso, la parte dei ricavi antecedente segue le regole del forfettario; la parte successiva segue le regole del regime ordinario per l’IVA. Per le imposte dirette, verifica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione della dichiarazione. Gli acconti di novembre vanno ricalcolati tenendo conto del nuovo scenario. Controlla su Normattiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sulle circolari esplicative gli esempi applicativi aggiornati.

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