Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Un nutrizionista paga le imposte in base al regime fiscale: ordinario con IRPEF a scaglioni (23%-33%-43%) o forfettario con imposta sostitutiva (5% start-up, poi 15%). Contributi previdenziali sempre deducibili. IVA spesso esente.
- Regime ordinario: IRPEF a scaglioni su reddito imponibile calcolato per cassa; detrazioni e deduzioni secondo TUIR (DPR 917/1986).
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 5%/15% sul 78% degli incassi; soglia ricavi 85.000 euro; regole Legge 190/2014.
- IVA: prestazioni sanitarie esenti ex art. 10 n. 18 DPR 633/1972; invio al Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica con natura N4.
Come funzionano le tasse per un nutrizionista nel 2026
La tassazione dipende dal tuo regime fiscale. In ordinario, applichi l’IRPEF a scaglioni progressivi. In forfettario, paghi un’imposta sostitutiva più semplice. La scelta incide su calcoli, adempimenti e contributi.
Parliamo di due concetti base. Principio di cassa: tassazione su ciò che incassi, non su ciò che fatturi. Coefficiente di redditività: percentuale degli incassi che diventa imponibile nel forfettario.
Le norme cardine sono nel TUIR (DPR 917/1986) per l’IRPEF, nel DPR 633/1972 per l’IVA, e nella Legge 190/2014 per il regime forfettario. I testi ufficiali sono disponibili su Normattiva e sui siti istituzionali di MEF e Agenzia delle Entrate.
Regime ordinario
Aliquote IRPEF 2026 e base imponibile
Nel 2026, l’IRPEF segue tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000,01 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Sono aliquote progressive. Usi tutte le fasce, non solo l’ultima raggiunta.
La base imponibile si calcola così: ricavi incassati meno costi inerenti meno contributi previdenziali versati. Costi inerenti significa spese legate all’attività (studio, strumenti, software, formazione).
Il TUIR (DPR 917/1986) disciplina deduzioni e detrazioni. Le deduzioni abbattono l’imponibile (es. contributi). Le detrazioni riducono l’imposta (es. familiari a carico, spese sanitarie personali nei limiti di legge).
Detrazioni e deduzioni tipiche del professionista
Deduzioni principali: contributi previdenziali obbligatori, contributi a casse professionali, contributi a previdenza complementare entro i limiti. Detrazioni: carichi familiari, spese sanitarie personali, bonus edilizi se possiedi immobili.
Le spese dell’attività si deducono se inerenti, documentate e pagate. Applica il principio di cassa: conta la data di pagamento nell’anno fiscale.
Acconti e saldi IRPEF 2026
Poi arrivano gli acconti. In genere paghi un acconto complessivo pari al 100% dell’imposta netta dell’anno precedente. Si versa in due rate: 40% a giugno/luglio, 60% a novembre, salvo correttivi annuali.
Il saldo si paga a giugno/luglio dell’anno successivo. Le scadenze seguono i provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate e del MEF. Tienile d’occhio ogni primavera.
Regime forfettario
Requisiti di accesso e permanenza
Il forfettario è il regime “semplice” previsto dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Nel 2026 la soglia di ricavi per entrare e restare è 85.000 euro annui. Verifica cause di esclusione specifiche.
Cause tipiche: partecipazione a società di persone o SRL “collegate” con attività riconducibile alla tua, o lavoro dipendente prevalente salvo eccezioni. Controlla ogni anno le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Coefficiente di redditività 78% e imposta sostitutiva
Per i professionisti il coefficiente è 78%. Significa che il 78% degli incassi è imponibile, il resto è spesa forfettaria. I contributi versati si deducono ancora da quell’imponibile.
L’imposta sostitutiva è 15%. Può scendere al 5% per i primi 5 anni, se rispetti i requisiti “start-up”. Start-up significa nuova attività, nessuna attività simile nei tre anni precedenti, e altre condizioni di legge.
Il principio di cassa vale anche qui. Tassi, addizionali regionali e comunali sono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Restano i contributi previdenziali.
Decadenza e transito all’ordinario
Se superi 85.000 euro, verifichi se la fuoriuscita è immediata o dall’anno successivo, in base agli importi e alle norme annuali. Al superamento stabile, passi all’ordinario dal periodo d’imposta seguente.
Con il passaggio, torni a dedurre i costi reali. Preparati con una contabilità più strutturata e con la gestione dell’IVA se dovuta per prestazioni non sanitarie.
IVA, fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Esenzione sanitaria: quando si applica
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professioni sanitarie sono esenti da IVA. Lo stabilisce l’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione riguarda biologi nutrizionisti e dietisti quando l’attività è sanitaria.
Scrivi in fattura “operazione esente art. 10, n. 18, DPR 633/1972” e usa la natura IVA N4 in e-fattura. L’esenzione vale anche se sei in ordinario. In forfettario non addebiti mai IVA, ma l’esenzione rileva ai fini della natura del documento.
Casi in cui l’IVA si paga
Se la prestazione non ha finalità sanitaria (es. consulenza benessere generica, formazione non sanitaria), l’esenzione non si applica. In quel caso si applica l’IVA ordinaria, salvo specifiche esclusioni.
Valuta caso per caso. Base normativa: DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate. Quando hai dubbi, conserva documenti clinici o incarichi che provino la natura sanitaria dell’intervento.
Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Per le spese sanitarie detraibili, vige l’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria. La base è nei decreti MEF e nei provvedimenti attuativi pubblicati annualmente. Diverse figure sanitarie, tra cui biologi e dietisti, rientrano nell’obbligo.
Se invii al Sistema Tessera Sanitaria, segui le regole sulla fatturazione elettronica verso privati, incluse eventuali esclusioni o differimenti. Consulta ogni anno MEF e Agenzia delle Entrate per gli aggiornamenti.
Contributi previdenziali
Biologo nutrizionista (ENPAB)
I biologi iscritti all’albo versano i contributi a ENPAB. L’aliquota soggettiva e le regole di calcolo sono deliberate dall’ente. Trovi i riferimenti nei regolamenti ENPAB e nelle delibere annuali.
I contributi comprendono una quota soggettiva sul reddito professionale e una quota integrativa sul volume d’affari. Tutte le somme obbligatorie sono deducibili dal reddito.
Altre figure (Gestione Separata INPS)
Chi non ha una cassa professionale versa alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia per gli autonomi senza altra tutela. Il Ministero del Lavoro e l’INPS fissano i valori ogni anno con circolari.
Si versano acconti e saldi con F24 alle stesse scadenze fiscali. Anche qui i contributi obbligatori sono interamente deducibili.
Deducibilità in ordinario e in forfettario
In ordinario, deduci i contributi dal reddito complessivo. In forfettario, li sottrai all’imponibile determinato con il coefficiente. La regola è semplice: contributi obbligatori sempre deducibili.
Regola decisionale rapida
Se i tuoi costi reali sono bassi, e incassi sotto 85.000 euro, il forfettario conviene spesso. Paghi sul 78% degli incassi e imposta al 5% o 15%.
Se i tuoi costi reali sono alti, o prevedi importanti investimenti, valuta l’ordinario. Dedurrai ogni spesa inerente e sfrutterai ammortamenti e detrazioni.
Se eroghi quasi solo prestazioni sanitarie, l’IVA resta esente anche in ordinario. Quindi il confronto si gioca su IRPEF e contributi, non sull’IVA.
Se stai per superare 85.000 euro, pianifica il passaggio all’ordinario con sei mesi di anticipo. Rivedi prezzi, anticipo spese e flussi d’incasso.
Se inizi ora e rispetti i requisiti “start-up”, usa il 5% per i primi 5 anni. È un vantaggio forte per cassa e marginalità.
Esempi di calcolo chiari
Ordinario: esempio completo
Incassi 35.000 euro. Costi inerenti 5.000 euro. Contributi versati 7.000 euro. Imponibile: 35.000 – 5.000 – 7.000 = 23.000 euro. IRPEF: 23% sul primo scaglione. Imposta lorda: 23.000 x 23% = 5.290 euro. Applicherai poi eventuali detrazioni.
Guadagno netto prima delle addizionali: 23.000 – 5.290 = 17.710 euro. Se hai detrazioni, l’imposta si riduce. Se hai acconti versati, li scomputi al saldo.
Forfettario: esempio completo
Incassi 50.000 euro. Coefficiente 78%: imponibile lordo 39.000 euro. Contributi versati 3.000 euro. Imponibile netto: 39.000 – 3.000 = 36.000 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 5.400 euro. Se hai diritto al 5%, paghi 1.800 euro.
Non deduci costi reali in forfettario. Il 22% degli incassi è già considerato costo forfettario. Ricorda che addizionali locali non si applicano all’imposta sostitutiva.
Errori comuni e come evitarli
Confondere “fatturato” e “incassato” è il primo errore. Conta quando incassi, non quando emetti la fattura. Organizza i pagamenti per non gonfiare l’imponibile nell’anno sbagliato.
Secondo errore: applicare l’esenzione IVA a prestazioni non sanitarie. Chiarisci l’oggetto in parcella. Se non è sanitaria, l’IVA si applica. Conserva prove dell’inquadramento sanitario.
Terzo errore: ignorare acconti e scadenze. L’acconto IRPEF e previdenziale impatta la cassa. Pianifica i flussi. Usa rateazione dove possibile secondo i provvedimenti annuali.
Quarto errore: restare in forfettario oltre i limiti. Monitora i ricavi durante l’anno. Se superi la soglia, adegua le procedure con anticipo.
Quinto errore: non verificare ogni anno aliquote e circolari. Le fonti ufficiali sono Normattiva, Agenzia delle Entrate, MEF, INPS e Ministero del Lavoro.
Riferimenti normativi utili (testuali)
TUIR: DPR 917/1986 per regole IRPEF, deduzioni e detrazioni. IVA: DPR 633/1972, art. 10, n. 18 per esenzione prestazioni sanitarie. Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da leggi di bilancio successive. IRAP: D.Lgs. 446/1997 (i professionisti senza autonoma organizzazione di regola non la versano). Verifica ogni anno gli atti su Normattiva, i documenti di Agenzia delle Entrate e MEF, e le circolari di INPS/ENPAB per le aliquote contributive.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche 2026
| Scenario | Regime fiscale | Requisiti/Note | Imposte e contributi | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Biologo nutrizionista che avvia attività | Forfettario (start-up 5%) | Ricavi previsti < 85.000; requisiti Legge 190/2014 per 5%; nessuna attività simile precedente | Imposta 5% sul 78% degli incassi al netto contributi; contributi ENPAB deducibili | Apertura p. IVA; fattura elettronica; eventuale STS; acconti da secondo anno |
| Nutrizionista professionista con costi elevati | Ordinario | Costi rilevanti, investimenti, ricavi variabili | IRPEF 23%-33%-43% su imponibile per cassa; addizionali; contributi ENPAB o INPS deducibili | Liquidazioni e registri; saldo e acconti IRPEF a giugno/novembre; conguagli previdenza |
| Prestazioni sanitarie pure | Ordinario o Forfettario | Diagnosi/cura/riabilitazione rese da professione sanitaria | IVA esente art. 10 n. 18 DPR 633/1972; imposte secondo regime scelto | Fattura con natura IVA N4; invio STS se obbligato; conservazione sostitutiva |
| Consulenze non sanitarie (benessere generico) | Ordinario | Fuori dall’ambito sanitario | IVA ordinaria ove dovuta; IRPEF a scaglioni; contributi deducibili | Fattura con IVA; versamenti periodici IVA e dichiarazione annuale |
| Superamento soglia 85.000 euro | Uscita dal forfettario | Verifica regole di fuoriuscita; passaggio all’ordinario | Dal periodo successivo IRPEF a scaglioni; possibile gestione IVA se non sanitaria | Pianifica dal Q3; aggiorna contabilità e adempimenti IVA nel nuovo anno |
FAQ
Quanto paga di tasse un nutrizionista con 30.000 euro di incassi in forfettario?
Con 30.000 euro di incassi, imponibile lordo 78%: 23.400 euro. Se hai versato 2.000 euro di contributi obbligatori, l’imponibile netto diventa 21.400 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 3.210 euro. Se possiedi i requisiti “start-up”, paghi il 5%: 1.070 euro. In forfettario non applichi addizionali regionali e comunali. L’IVA non si addebita mai in forfettario, ma se la prestazione è sanitaria resta comunque classificata come esente (natura N4) nella fattura elettronica. Ricorda che l’acconto scatterà dall’anno successivo, in base al saldo dovuto, seguendo i provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
In ordinario posso non applicare l’IVA ai pazienti?
Sì, quando la tua prestazione è sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione resa da professione sanitaria abilitata. L’esenzione deriva dall’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. In quel caso emetti fattura elettronica con natura IVA N4 e indicazione dell’esenzione. Attenzione però: se svolgi anche prestazioni non sanitarie (formazione generica, consulenza wellness senza finalità sanitaria), l’esenzione non si applica e l’IVA si calcola come di norma. Ti conviene distinguere in fattura le diverse tipologie di prestazione, con descrizioni chiare e, se utile, con documenti clinici o incarichi professionali che dimostrino l’inquadramento sanitario.
Come scelgo tra forfettario e ordinario se ho costi medi e incassi vicini a 85.000 euro?
Fai tre conti pratici. Uno: stima i costi reali deducibili in ordinario. Se superano il 22% degli incassi, l’ordinario può diventare competitivo. Due: valuta la prevedibilità dei ricavi. Se rischi di superare 85.000 euro, il forfettario può decadere e dovrai gestire un passaggio non banale. Tre: considera le detrazioni personali (famiglia, sanità, mutuo). In ordinario pesano di più perché riducono l’IRPEF a scaglioni. Infine, ricordati dei contributi: sono deducibili in entrambi i regimi, ma l’impatto percentuale cambia a seconda dell’imponibile.
Un nutrizionista paga l’IRAP?
Di regola, il libero professionista senza autonoma organizzazione non paga IRAP. La base è nel D.Lgs. 446/1997 e nella giurisprudenza consolidata. Che cosa significa “autonoma organizzazione”? Struttura rilevante, personale dipendente non occasionale, capitali o beni strumentali significativi. Se lavori da solo, con dotazione minima e senza dipendenti fissi, l’IRAP in genere non si applica. Se invece gestisci uno studio strutturato con personale fisso e attrezzature importanti, la valutazione cambia. In caso di dubbio, verifica con un’analisi puntuale dei fattori organizzativi e della loro incidenza sull’attività.
Quali sono le scadenze principali nel 2026 per imposte e contributi?
In linea generale: saldo e primo acconto IRPEF e contributi a giugno/luglio; secondo acconto a novembre. Le date precise dipendono dai provvedimenti annuali di MEF e Agenzia delle Entrate. Per l’IVA, se dovuta (prestazioni non sanitarie), considera le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale. Per la previdenza: ENPAB e INPS pubblicano ogni anno regole e scadenze con circolari. Tieni un calendario aggiornato. Ricorda che l’acconto è in genere il 100% dell’imposta netta dell’anno precedente, diviso in due rate 40% e 60%. In caso di novità normative, fai riferimento ai testi su Normattiva e alle circolari ufficiali.
