Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Come osteopata paghi imposte diverse in base al regime fiscale: ordinario con IRPEF a scaglioni (23%, 33%, 43%) oppure forfettario con imposta sostitutiva al 15% o 5% e contributi INPS.
- Osteopata in forfettario: coefficiente di redditività 78%, imposta sostitutiva 15% (5% start-up) e niente IVA/ritenute; contributi deducibili.
- Osteopata in ordinario: IRPEF a scaglioni, addizionali regionali/comunali, ritenuta d’acconto 20% e IVA esente se prestazione sanitaria alla persona.
- Contributi previdenziali: di norma Gestione Separata INPS, aliquota 2026 pubblicata annualmente dall’INPS (circolari); deducibili dal reddito.
Inquadramento fiscale dell’osteopata nel 2026
Chi è l’osteopata ai fini fiscali
L’osteopata svolge un’attività professionale sanitaria o para-sanitaria. Ai fini fiscali rientra tra i lavoratori autonomi. Può operare con partita IVA individuale. Spesso usa il codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti). Questo codice guida il coefficiente in forfettario e alcune regole IVA.
L’attività professionale segue il principio di cassa. Significa che contano gli incassi ricevuti e i pagamenti fatti nell’anno. Questa regola vale sia per il regime ordinario dei professionisti, sia per il forfettario.
Previdenza: Gestione Separata INPS
Se l’osteopata non ha una cassa professionale dedicata, versa i contributi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota si aggiorna ogni anno con circolare INPS. Nel 2026 si assume un valore in linea con gli anni precedenti (intorno al 26%). I contributi si calcolano sul reddito professionale netto (ordinario) o sul reddito forfettario (forfettario). Sono integralmente deducibili ai fini IRPEF o imposta sostitutiva.
Base legale: norme INPS sulla Gestione Separata (leggi istitutive e circolari annuali), consultabili presso INPS e Normattiva.
Regimi fiscali disponibili e regole chiave
Regime forfettario per osteopati
Il regime forfettario è un regime agevolato. Semplifica contabilità e calcolo delle imposte. Lo disciplina la Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89) e le successive modifiche, tra cui Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Il limite di accesso è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi 100.000 euro nell’anno, esci subito dal regime in corso.
Aliquote: imposta sostitutiva 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività (assenza di attività simili nei 3 anni precedenti, non prosecuzione di lavoro dipendente prevalente con lo stesso datore, altri vincoli previsti dalla Legge 190/2014).
Coefficiente di redditività: per l’osteopata è il 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così: ricavi incassati x 78%. Da questo importo sottrai i contributi previdenziali pagati nell’anno. Sull’importo residuo applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%).
IVA e ritenute: nel forfettario non addebiti IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto. Rimangono però gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria se eroghi prestazioni sanitarie alla persona.
Fonti: Legge 190/2014 e s.m.i., provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Regime ordinario (professionisti in contabilità semplificata)
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni, come previsto dal TUIR (DPR 917/1986) e dalle leggi di bilancio vigenti. Aliquote 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Si aggiungono le addizionali regionali e comunali.
Reddito imponibile: compensi incassati meno spese inerenti all’attività meno contributi previdenziali pagati. Esempi di spese: affitto studio, strumenti, formazione ECM e assicurazione RC professionale.
Ritenuta d’acconto: quando fatturi a sostituti d’imposta (per esempio aziende o professionisti), in ordinario si applica la ritenuta del 20% sui compensi (DPR 600/1973, art. 25). Questa ritenuta è un acconto IRPEF.
IVA: se la prestazione è sanitaria alla persona, è esente IVA (DPR 633/1972, art. 10, n. 18). Se la prestazione non rientra tra quelle sanitarie esenti, applichi l’IVA ordinaria e versi l’imposta con liquidazioni periodiche.
Fonti: DPR 917/1986 (TUIR), DPR 600/1973, DPR 633/1972, Legge di Bilancio 2026; documentazione su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IVA ed esenzione per prestazioni sanitarie
L’esenzione IVA vale per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Serve abilitazione idonea e tracciabilità della prestazione sanitaria. La norma è l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Se offri servizi non sanitari (es. benessere generico), potresti essere fuori dall’esenzione.
Attenzione all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole derivano dal quadro normativo su spese sanitarie (DL 179/2012 e decreti MEF). La cadenza è definita ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 permane un calendario stringente e, di norma, invii periodici ravvicinati.
Regola decisionale rapida
Come scegliere il regime in modo pratico
Usa questi passaggi logici semplici per decidere:
- Se i tuoi incassi annui previsti sono entro 85.000 euro e i costi sono bassi (meno del 20-25% dei ricavi), il forfettario tende a convenire. Il coefficiente 78% assume costi “forfettari” del 22%.
- Se hai costi elevati (oltre il 30-35% dei ricavi), valuta l’ordinario. Qui deduci i costi reali. Potresti pagare meno imposte nonostante le aliquote progressive.
- Se fatturi spesso a soggetti che applicano ritenuta, l’ordinario gestisce la ritenuta d’acconto. Nel forfettario non si usa la ritenuta.
- Se superi 100.000 euro di incassi in corso d’anno in forfettario, esci subito e applichi le regole ordinarie dal momento del superamento. Programma il passaggio.
- Se eroghi solo prestazioni sanitarie esenti IVA, in ordinario non addebiti IVA; la valutazione si concentra su IRPEF, costi e ritenute.
Esempi numerici 2026
Esempio in regime ordinario
Incassi: 60.000 euro. Spese: 15.000 euro. Contributi previdenziali pagati l’anno precedente: 5.000 euro.
Imponibile fiscale IRPEF: 60.000 – 15.000 – 5.000 = 40.000 euro.
Calcolo IRPEF 2026: primo scaglione 28.000 x 23% = 6.440 euro; secondo scaglione (40.000 – 28.000) x 33% = 3.960 euro. Totale IRPEF: 10.400 euro. A questo, in pratica, si sommano addizionali regionali e comunali.
Contributi previdenziali dovuti sull’anno in corso: base contributiva = compensi – spese = 60.000 – 15.000 = 45.000 euro. Aliquota Gestione Separata INPS 2026 secondo circolare INPS (intorno al 26%). I contributi sono deducibili e riducono l’imponibile.
Esempio in regime forfettario
Incassi: 45.000 euro. Contributi previdenziali pagati: 3.000 euro. Anno 2 di attività con requisiti start-up 5%.
Reddito forfettario: 45.000 x 78% = 35.100 euro. Reddito imponibile imposta sostitutiva: 35.100 – 3.000 = 32.100 euro. Imposta sostitutiva 5%: 32.100 x 5% = 1.605 euro.
Contributi INPS: si calcolano sul reddito forfettario (35.100 euro) con aliquota della Gestione Separata INPS 2026. Anche questi contributi sono deducibili.
Scadenze e adempimenti ricorrenti
Imposte dirette e contributi
Saldo e primo acconto di imposta e contributi cadono, di norma, a fine giugno. Il secondo acconto cade a fine novembre. Le date precise vengono fissate ogni anno dai provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
Nel forfettario versi l’imposta sostitutiva con le stesse scadenze di IRPEF. In ordinario versi IRPEF, addizionali e contributi con le stesse cadenze. Usa i modelli F24 con i codici tributo aggiornati.
IVA, e-fattura e Sistema TS
L’e-fattura via SdI è obbligatoria anche per i forfettari. Per le prestazioni sanitarie rese a privati, resta il perimetro privacy: emetti il documento conforme e invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole MEF. La trasmissione al Sistema TS segue un calendario definito annualmente (attualmente con cadenza mensile o infra-annuale).
Se svolgi operazioni imponibili IVA (non sanitarie), fai liquidazioni IVA mensili o trimestrali e le comunicazioni periodiche IVA, secondo le regole del DPR 633/1972 e dei decreti attuativi.
Riferimenti normativi utili
Le basi da conoscere
- DPR 917/1986 (TUIR): definisce il reddito di lavoro autonomo e le regole IRPEF.
- Legge 190/2014 e successive modifiche: istituisce il regime forfettario, limiti, aliquote e cause di esclusione.
- DPR 633/1972, art. 10, n. 18: esenzione IVA per prestazioni sanitarie alla persona.
- DPR 600/1973, art. 25: ritenuta d’acconto del 20% sui compensi dei professionisti in ordinario.
- Circolari INPS: aliquote Gestione Separata per professionisti senza cassa, aggiornate ogni anno.
- Provvedimenti Agenzia delle Entrate e MEF: scadenze fiscali, e-fattura, Sistema Tessera Sanitaria.
- Portale Normattiva: testi ufficiali aggiornati delle norme.
| Scenario | Requisiti/Condizioni | Imposte/Aliquote 2026 | Scadenze principali |
|---|---|---|---|
| Forfettario (prestazioni sanitarie alla persona) | Ricavi entro 85.000 euro; cause di esclusione assenti; esenzione IVA art. 10, n. 18 | Imposta sostitutiva 15% (5% start-up) su ricavi x 78% meno contributi; niente IVA/ritenute | Saldo e acconti a giugno/novembre; invio Sistema TS secondo calendario MEF |
| Forfettario (prestazioni non sanitarie o miste) | Ricavi entro 85.000 euro; attività anche non esenti IVA; in forfettario non si addebita IVA | Stesse regole del forfettario; coefficiente 78%; contributi INPS su reddito forfettario | Saldo/acconti giugno-novembre; e-fattura via SdI; eventuali adempimenti informativi |
| Ordinario con IVA esente (sanitario) | Prestazioni sanitarie alla persona; esenzione IVA; ritenuta 20% quando applicabile | IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% + addizionali; deduci costi e contributi | Saldo/acconti giugno-novembre; CU e modelli di prassi; invio Sistema TS |
| Ordinario con IVA imponibile (non sanitario) | Prestazioni fuori dall’esenzione; applicazione IVA e liquidazioni periodiche | IRPEF a scaglioni; IVA ordinaria sulle fatture; ritenuta 20% se dovuta | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; LIPE; saldo/acconti imposte |
| Uscita dal forfettario per superamento 100.000 euro | Superi 100.000 euro in corso d’anno; fuoriuscita immediata | Applichi IVA e regole ordinarie dal superamento; imposta sostitutiva fino a quel momento | Apertura immediata adempimenti IVA; ricalcolo acconti; comunicazioni all’Agenzia |
FAQ: domande frequenti degli osteopati
1) Sono un osteopata: quando la mia prestazione è davvero esente IVA?
L’esenzione IVA si applica quando la prestazione è sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione resa alla persona. Lo prevede l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Devi avere i titoli idonei e l’inquadramento coerente. La descrizione in fattura deve riflettere la natura sanitaria della prestazione. Se offri pacchetti “benessere” generici, consulenze non sanitarie o attività formative, l’esenzione potrebbe non valere. In quel caso, se sei in ordinario, applichi l’IVA. Se sei in forfettario, non addebiti comunque IVA, ma resta la corretta qualificazione dell’operazione. In ogni dubbio, confronta la prestazione con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e con la normativa sanitaria applicabile. Conserva evidenze cliniche e documenti che supportano la natura sanitaria dell’intervento.
2) Meglio forfettario o ordinario se ho costi alti per studio e attrezzature?
Il forfettario conviene quando i costi reali sono bassi. Il coefficiente 78% presuppone costi “standard” del 22%. Se i tuoi costi superano il 30-35% dei ricavi, spesso l’ordinario è più efficiente, perché deduci tutto il costo effettivo. Fai un test: prendi i ricavi previsti, togli i costi reali e i contributi. Applica gli scaglioni IRPEF e aggiungi le addizionali. Confronta con il forfettario: ricavi x 78% meno contributi, poi 15% (o 5%). Considera anche che in ordinario potresti subire ritenute del 20%, che riducono il debito al saldo. La scelta ottimale dipende dal tuo mix di costi, ricavi e tipologia di clientela. La normativa di riferimento è nel TUIR (DPR 917/1986) e nella Legge 190/2014 per il forfettario.
3) Come si calcolano i contributi INPS per un osteopata senza cassa?
Versi alla Gestione Separata INPS. La base contributiva è il reddito professionale. In ordinario è la differenza tra compensi e spese. In forfettario è il reddito forfettario (ricavi x coefficiente). L’aliquota la stabilisce l’INPS ogni anno con circolare. Negli ultimi anni è intorno al 26%. I contributi sono deducibili. In pratica riducono l’imponibile su cui calcoli IRPEF o imposta sostitutiva. Se hai anche un lavoro dipendente con contribuzione piena, puoi ridurre l’aliquota aggiuntiva solo se previsto dalle norme annuali. Non ci sono minimali obbligatori come in alcune casse professionali, ma c’è un massimale di reddito contributivo. Le basi sono nelle leggi istitutive della Gestione Separata e nelle circolari INPS.
4) Cosa posso scaricare in ordinario? E in forfettario cosa cambia?
In ordinario deduci i costi inerenti: affitto e utenze dello studio, attrezzature e lettini, materiale di consumo, software e gestione agenda, corsi ECM e aggiornamento, pubblicità, assicurazione RC professionale, spese di trasferta, consulenze e servizi. Devi avere fatture e pagamenti tracciati. Il TUIR (DPR 917/1986) regola cosa è deducibile. In forfettario non deduci i costi analitici. Applichi il coefficiente 78% ai ricavi. L’unica deduzione specifica è per i contributi previdenziali pagati. Questa è la semplificazione voluta dalla Legge 190/2014. Se hai costi importanti e ricorrenti, l’ordinario potrebbe risultare più efficiente dal punto di vista fiscale.
5) E-fattura, Sistema Tessera Sanitaria e privacy: come mi devo comportare nel 2026?
L’e-fattura via Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari. Per le prestazioni sanitarie verso privati, valgono le regole speciali di privacy: trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le specifiche tecniche e il calendario fissati dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate. La periodicità nel 2026 è ravvicinata (di norma mensile o infra-annuale). Se fatturi a un’azienda (non prestazione sanitaria alla persona), puoi emettere e-fattura standard. Per le spese sanitarie, continua a seguire le indicazioni del Garante Privacy e del MEF. Le fonti sono i decreti del MEF sul Sistema TS, il DL 179/2012 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Conserva sempre la documentazione e verifica gli aggiornamenti annuali.
