Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Quanto paghi di tasse con Partita IVA dipende dal regime fiscale: forfettario (imposta sostitutiva 15% o 5%) oppure ordinario/semplificato (IRPEF a scaglioni, addizionali e IVA).
- Forfettario: imposta sostitutiva 15% o 5% su reddito calcolato con coefficiente di redditività e principio di cassa. Esclusa IVA.
- Ordinario/semplificato: IRPEF a scaglioni 2026, addizionali, IVA e, se dovuta, IRAP. Reddito = ricavi – costi – contributi.
- Contributi previdenziali sempre deducibili dal reddito. Scadenze: saldo e primo acconto entro giugno, secondo acconto a novembre.
Come si calcolano le tasse con Partita IVA nel 2026
Il punto di partenza è il regime fiscale. In Italia, per persone fisiche, i principali sono due: forfettario e ordinario/semplificato. La scelta incide su imposte, metodo di calcolo e adempimenti.
Le basi normative sono stabili e consultabili su Normattiva. Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); D.P.R. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, artt. 53-55 e seguenti (redditi di lavoro autonomo e d’impresa); D.P.R. 633/1972 (IVA); D.Lgs. 446/1997 (IRAP); norme INPS e Casse professionali pubblicate dal Ministero del Lavoro e dagli Enti previdenziali. Le aliquote e gli scaglioni IRPEF 2026 derivano dalla Legge di Bilancio 2026 e atti collegati.
Regime forfettario: definizione, requisiti e vantaggi
Il regime forfettario è un regime agevolato. Applica un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up (assenza di attività nei tre anni precedenti, non prosecuzione di attività altrui e altri requisiti della Legge 190/2014).
Requisiti economici: ricavi/compensi fino a 85.000 euro nell’anno. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dall’anno stesso. Tra 85.000 e 100.000 euro l’uscita scatta dall’anno successivo. Base normativa: Legge 197/2022 e s.m.i. integrate da norme successive.
Come si calcola il reddito imponibile in forfettario. Usi il coefficiente di redditività collegato al tuo codice ATECO. Il coefficiente è una percentuale che stima il margine medio del settore. Incassi x coefficiente = reddito forfettario lordo. Dal risultato sottrai i contributi previdenziali versati. Ottieni il reddito imponibile su cui applichi l’imposta sostitutiva del 15% o 5%.
Esempio tipico. Avvocato (ATECO 69.10.10) con coefficiente 78%. Incassi 30.000 euro. Reddito forfettario lordo: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Contributi versati l’anno precedente: 4.000 euro. Reddito imponibile: 23.400 – 4.000 = 19.400 euro. Imposta sostitutiva: 15% = 2.910 euro (oppure 5% = 970 euro se start-up valida).
Il forfettario usa il principio di cassa. Paghi sul “pagato-incassato”, non sul “fatturato non incassato”. È esonerato da IVA, ritenute d’acconto e, di norma, da IRAP. Riferimenti: Legge 190/2014; D.P.R. 633/1972; D.Lgs. 446/1997.
Regime ordinario/semplificato: calcolo, scaglioni e imposte accessorie
Nel regime ordinario/semplificato paghi l’IRPEF a scaglioni, più le addizionali regionali e comunali. Applichi l’IVA se la tua attività è imponibile. L’IRAP si applica soprattutto alle imprese e a chi ha autonoma organizzazione. Gli autonomi senza struttura di rilievo spesso non la devono. Base: D.Lgs. 446/1997 e giurisprudenza.
Come si calcola il reddito. Per i professionisti vale il principio di cassa (art. 54 TUIR). Per le imprese in contabilità semplificata si usa una cassa “rafforzata”. In ordinaria si usa il principio di competenza. Formula base: ricavi – costi deducibili – contributi previdenziali = reddito imponibile IRPEF.
Aliquote IRPEF 2026 a tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000,01 euro. Alle imposte nazionali aggiungi le addizionali regionale e comunale, determinate dagli enti locali. Base normativa: TUIR e Legge di Bilancio 2026.
Esempio. Incassi/ricavi 33.000 euro. Costi 6.000 euro. Contributi 4.000 euro. Reddito imponibile: 33.000 – 6.000 – 4.000 = 23.000 euro. Imposta: 23.000 x 23% = 5.290 euro. Aggiungi addizionali (variabili per regione e comune). Se sei soggetto a IVA, versamenti periodici sulla differenza tra IVA a debito e IVA a credito.
Contributi previdenziali: come pesano nel calcolo
I contributi sono sempre deducibili dal reddito. Riducendo l’imponibile, abbassano IRPEF o imposta sostitutiva. Le regole variano per gestione previdenziale.
Professionisti senza Cassa pagano la Gestione Separata INPS. L’aliquota si applica sui compensi. Il versamento segue il calendario delle imposte dirette (saldo e acconti) con F24.
Artigiani e commercianti hanno contributi fissi annui più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. In forfettario è possibile chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti, se prevista dalle norme INPS in vigore. Le scadenze sono trimestrali per i fissi e con imposte per la quota eccedente.
Professionisti ordinistici versano alla propria Cassa (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc.). Regole e aliquote sono definite da ciascuna Cassa. I contributi restano deducibili ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva.
Scadenze e versamenti 2026
Il calendario fiscale ordinario prevede: saldo anno precedente e primo acconto entro fine giugno; secondo acconto entro fine novembre. Puoi rateizzare secondo le regole annuali e con gli interessi previsti.
IVA: liquidazioni mensili o trimestrali con versamento entro il 16 del mese successivo o entro le scadenze trimestrali. In forfettario non versi l’IVA (salvo casi particolari come il reverse charge).
Contributi INPS artigiani/commercianti: rate trimestrali per i fissi (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio anno successivo, secondo normativa vigente), più saldo e acconti sulla quota eccedente con le imposte. Gestione Separata: con le imposte. Casse professionali: secondo regolamenti dei singoli Enti.
Regola decisionale rapida
Quando scegliere il forfettario
– Prevedi ricavi/compensi entro 85.000 euro.
– Hai costi bassi o poco documentabili. Il coefficiente di redditività ti favorisce.
– Non ti serve detrarre l’IVA perché acquisti poco o da privati.
– Vuoi semplificare contabilità e adempimenti.
Riferimenti: Legge 190/2014, Legge 197/2022 e provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Quando scegliere l’ordinario/semplificato
– Hai costi elevati e documentati. Superano indicativamente il 35-40% dei ricavi.
– Hai investimenti con IVA rilevante. Ti serve recuperare l’IVA a credito.
– Prevedi di superare in modo stabile 85.000 euro.
– Gestisci magazzino, dipendenti o contratti complessi. La contabilità ordinaria dà controllo e strumenti.
Riferimenti: TUIR, D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 446/1997.
Nessi logici da applicare
1) Stima i ricavi realistici. Se prossimi a 100.000 euro, valuta uscita e costi di transizione.
2) Mappa i costi deducibili. Se superano il “costo forfettario implicito” del tuo coefficiente, orientati all’ordinario.
3) Valuta l’IVA. Se generi spesso credito IVA, l’ordinario è preferibile.
4) Considera i contributi. Contributi alti aumentano la deduzione in entrambi i regimi, ma l’effetto percentuale cambia.
5) Pensa alla crescita. Se prevedi assunzioni o grandi investimenti, l’ordinario offre più leve fiscali e contabili.
Fonti normative e prassi di riferimento
Cosa consultare per verificare le regole
– Normattiva per i testi: Legge 190/2014 (regime forfettario), D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.P.R. 633/1972 (IVA), D.Lgs. 446/1997 (IRAP).
– Ministero del Lavoro e INPS per aliquote contributive e riduzioni.
– Agenzia delle Entrate per circolari, provvedimenti e istruzioni sui modelli dichiarativi.
– Legge di Bilancio 2026 e decreti attuativi per scaglioni IRPEF, detrazioni e addizionali.
Esempi comparativi 2026
Professionista, ricavi 30.000 euro
Forfettario (coefficiente 78%, contributi 4.000 euro): imponibile 30.000 x 78% – 4.000 = 19.400. Imposta 15% = 2.910 (oppure 5% = 970). Niente IVA, niente addizionali, niente IRAP.
Ordinario (costi 6.000 euro, contributi 4.000): imponibile 30.000 – 6.000 – 4.000 = 20.000. IRPEF: 20.000 x 23% = 4.600, più addizionali. IVA dovuta se attività imponibile; eventuale IVA a credito/ debito da calcolare.
Impresa commerciale, ricavi 60.000 euro
Forfettario (coefficiente 40% ipotetico del settore, contributi 3.500): imponibile 60.000 x 40% – 3.500 = 20.500. Imposta 15% = 3.075. Niente IVA. Valuta riduzione contributi del 35% se prevista e se opti.
Ordinario (costi 25.000, contributi 3.500): imponibile 60.000 – 25.000 – 3.500 = 31.500. IRPEF: 28.000 a 23% + 3.500 a 33% = 6.440 circa, più addizionali. IVA da liquidare periodicamente.
Professionista, ricavi 80.000 euro
Forfettario valido se resti entro 85.000 euro. Calcolo con coefficiente e contributi. Attenzione all’impatto del limite e a eventuali incassi che farebbero superare 100.000 euro (uscita immediata).
Ordinario: sfrutti costi deducibili importanti (software, subappalti, formazione, canoni). Valuta detrazioni e deduzioni personali che in forfettario non incidono, perché l’imposta è sostitutiva.
| Scenario | Requisiti/limiti | Imponibile e imposte | Tempistiche/versamenti 2026 |
|---|---|---|---|
| Professionista in forfettario | Ricavi fino a 85.000; uscita immediata oltre 100.000; niente IVA né ritenute; start-up 5% se requisiti Legge 190/2014 | Imponibile = incassi x coefficiente – contributi; imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up); no addizionali, no IRAP | Saldo e 1° acconto imposta entro giugno; 2° acconto a novembre; contributi con imposte o secondo Cassa |
| Artigiano/commerciante in forfettario | Stessi limiti forfettario; facoltativa riduzione INPS 35% se ammessa; niente IVA ordinaria | Imponibile forfettario; imposta 15%/5%; contributi INPS fissi + percentuale su eccedenza, deducibili | INPS fissi trimestrali; saldo quota variabile con imposte; imposta sostitutiva giugno/novembre |
| Professionista in ordinario | Nessun limite ricavi; IVA dovuta se imponibile; niente ritenute subite se emetti con ritenuta a clienti soggetti | Imponibile = ricavi – costi – contributi; IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% + addizionali; IRAP di norma non dovuta | Saldo/1° acconto IRPEF giugno; 2° acconto novembre; liquidazioni IVA mensili o trimestrali |
| Impresa in ordinario (contabilità ordinaria) | Obbligatoria oltre soglie; IVA, registri, inventari; possibile IRAP | Imponibile per competenza; IRPEF a scaglioni per ditte individuali; deduzioni su ammortamenti, interessi, TFR | Adempimenti IVA periodici; imposte dirette giugno/novembre; versamenti IRAP se dovuta |
FAQ
Qual è la differenza più importante tra forfettario e ordinario nel 2026?
Nel forfettario calcoli il reddito con un coefficiente legato al codice ATECO. Non deduci i costi analitici. Applichi un’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti. Non applichi l’IVA e non versi addizionali IRPEF. Nel regime ordinario, invece, calcoli il reddito in modo analitico: ricavi meno costi deducibili meno contributi. Applichi l’IRPEF a scaglioni 2026 (23%, 33%, 43%) più addizionali, versi l’IVA e gestisci gli adempimenti contabili completi. In sintesi: il forfettario è più semplice e spesso conviene con costi bassi; l’ordinario conviene quando i costi deducibili e l’IVA a credito sono rilevanti.
Come si sceglie il coefficiente di redditività corretto?
Parte dal codice ATECO, che identifica in modo univoco l’attività. Il coefficiente di redditività è associato a gruppi ATECO e definisce la quota “forfettaria” di margine. Trovi i coefficienti nella Legge 190/2014 e negli allegati aggiornati. Scegli il codice ATECO che descrive meglio l’attività prevalente. Se svolgi più attività, applica il coefficiente dell’attività prevalente ai relativi incassi. È buona pratica verificare l’inquadramento con la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, con il consulente, perché un ATECO errato porta a un coefficiente sbagliato e a calcoli fiscali non corretti.
Se sono in forfettario, posso dedurre qualche costo reale?
Nel forfettario non deduci i costi analitici. La legge sostituisce i costi con una percentuale standard (costi “forfettari”) implicita nel coefficiente. Fanno eccezione i contributi previdenziali, sempre deducibili dal reddito forfettario. Alcune spese incidono indirettamente su altri adempimenti (ad esempio, l’IMU non influisce perché il forfettario non paga IRAP; l’acquisto di beni strumentali non genera ammortamenti deducibili). Se hai molti costi reali e documentati, probabilmente il regime ordinario è più efficiente dal punto di vista fiscale. Verifica sempre i numeri con un prospetto comparativo prima di scegliere.
Quali sono le scadenze fiscali principali per partite IVA nel 2026?
Le scadenze cardine restano due per le imposte dirette: entro fine giugno versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso. Entro fine novembre versi il secondo acconto. Per l’IVA, le liquidazioni sono mensili o trimestrali con versamento al 16 del mese successivo o alle scadenze trimestrali. I contributi variano per gestione: artigiani e commercianti hanno rate trimestrali per i contributi fissi e poi saldo/acconti per la quota eccedente; la Gestione Separata segue il calendario delle imposte; le Casse professionali applicano regolamenti propri. Ricorda gli acconti delle addizionali IRPEF e l’eventuale IRAP se dovuta. Consulta ogni anno il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il calendario ufficiale per date esatte.
Come verifico se devo pagare l’IRAP con la mia Partita IVA?
In forfettario l’IRAP non si applica. Nel regime ordinario, l’IRAP riguarda attività con autonoma organizzazione. Significa una struttura che va oltre il lavoro personale: dipendenti, beni strumentali rilevanti, locali attrezzati. Per le imprese l’IRAP è la regola; per i professionisti senza struttura importante, spesso non si paga. La base normativa è il D.Lgs. 446/1997 e la giurisprudenza di legittimità. Valuta elementi concreti: numero di addetti, valore dei beni strumentali, autonomia della struttura rispetto alla persona. In dubbio, redigi una relazione tecnica con il consulente e conserva documentazione, perché l’onere della prova può emergere in sede di controllo.
