Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Come direttore tecnico con Partita IVA paghi imposte diverse a seconda del regime: ordinario con IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% e IVA; oppure forfettario con imposta sostitutiva 5% o 15% su reddito calcolato col coefficiente 78%.
- Regime ordinario: IRPEF a scaglioni, deduci costi e contributi; IVA dovuta; ritenuta d’acconto del 20% sui compensi.
- Regime forfettario: coefficiente 78%, imposta sostitutiva 5% o 15%; niente IVA né ritenute; limite ricavi 85.000 euro.
- Contributi: Gestione Separata INPS o Cassa professionale; sempre deducibili dal reddito prima dell’imposta.
Chi è il “direttore tecnico” e perché incide sul fisco
“Direttore tecnico di impresa” indica un professionista che fornisce direzione tecnica, coordinamento e responsabilità sui processi. Può operare come dipendente, collaboratore o libero professionista.
Se lavori come dipendente, le imposte si versano in busta paga con ritenute. Questa guida riguarda chi emette fattura con Partita IVA.
Il codice ATECO di solito rientra tra le attività professionali tecniche. Per queste attività, nel forfettario si applica il coefficiente di redditività del 78%.
Regime ordinario 2026: come funziona per i servizi professionali
Base imponibile e “principio di cassa”
Nel lavoro autonomo si applica il “principio di cassa”. Significa che contano i compensi incassati e i costi pagati nell’anno. Non rilevano fatture emesse ma non incassate.
La base imponibile IRPEF è: compensi incassati meno costi deducibili meno contributi previdenziali. I contributi si sottraggono sempre prima di calcolare l’imposta.
Fonte normativa: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986, artt. 53-54), consultabile su Normattiva.
Scaglioni IRPEF 2026 e addizionali
Nel 2026 l’IRPEF si applica a scaglioni progressivi. Le aliquote sono: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro.
Si aggiungono addizionali regionali e comunali, calcolate sul reddito complessivo. Le aliquote variano per Regione e Comune di domicilio fiscale.
Riferimenti: DPR 917/1986 per l’IRPEF; Legge di Bilancio 2026 e atti attuativi della riforma fiscale (legge delega 111/2023), documentazione consultabile su Normattiva e Ministero dell’Economia.
Esempio numerico in ordinario
Ipotizza incassi 35.000 euro, costi 7.000 euro, contributi versati l’anno prima 5.000 euro. Reddito imponibile: 35.000 – 7.000 – 5.000 = 23.000 euro.
IRPEF: tutto nel primo scaglione. 23.000 x 23% = 5.290 euro. Le addizionali si sommano a parte. Il reddito netto prima dei contributi è 17.710 euro. Ricorda che i contributi li hai già sottratti dalla base imponibile.
La ritenuta d’acconto del 20% si applica ai compensi in fattura quando il cliente è sostituto d’imposta. È un anticipo di imposta. Si scomputa nel modello Redditi.
IVA e obblighi
Nel regime ordinario applichi l’IVA al 22% salvo eccezioni. Emetti fattura elettronica, liquidi l’IVA mensilmente o trimestralmente, e versi con F24.
Per i professionisti non si applica lo split payment. Alcuni casi possono prevedere il reverse charge in edilizia, ma riguarda forniture particolari. Verifica il tuo caso specifico.
Riferimenti: DPR 633/1972 per IVA; Provvedimenti Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica.
Regime forfettario 2026: quando conviene e come si calcola
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Il forfettario è il regime agevolato per persone fisiche con ricavi/compensi fino a 85.000 euro. Se superi 100.000 euro, esci subito dal regime e scatta l’IVA dal superamento.
Restano cause tipiche di esclusione: partecipazione in società di persone o associazioni, controllo di SRL con attività riconducibile, uso di regimi IVA speciali. La residenza estera richiede condizioni specifiche.
Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e norme successive; Legge 197/2022 per limiti 85.000 e fuoriuscita a 100.000; prassi Agenzia delle Entrate. Fonti consultabili su Normattiva e sito Agenzia delle Entrate.
Coefficiente del 78%: cos’è e come incide
Il coefficiente di redditività è la percentuale dell’incassato su cui calcoli imposta e contributi. Per le attività professionali tecniche è 78%.
La parte restante (22%) è considerata spesa forfettaria. Non devi dimostrarla con fatture. Non deduci altri costi, tranne i contributi previdenziali effettivamente versati.
Il coefficiente deriva dalle tabelle allegate alla normativa sul forfettario. Verifica sempre il tuo ATECO.
Aliquote 5% e 15%: differenze pratiche
L’imposta sostitutiva è al 15% in via ordinaria. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up. Requisiti semplici: attività nuova, nessuna prosecuzione di attività svolta prima come dipendente o autonomo, e reale novità.
Se continui di fatto la stessa attività di prima, non puoi usare il 5%. Se sbagli, l’Agenzia recupera imposte e interessi.
Riferimento: Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari interpretative).
Esempi numerici in forfettario
Incassi 40.000 euro. Reddito lordo: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi versati 4.000 euro. Base imponibile: 31.200 – 4.000 = 27.200 euro.
Se sei al 15%: imposta 27.200 x 15% = 4.080 euro. Se sei al 5%: imposta 27.200 x 5% = 1.360 euro. Contributi e imposta si sommano per ottenere il carico totale.
Esempio avanzato: incassi 50.000 euro; contributi scorsi 5.000 euro. Base: (50.000 x 78%) – 5.000 = 34.000 euro. Con aliquota 5% paghi 1.700 euro di imposta sostitutiva.
IVA, ritenute e bollo
Nel forfettario non applichi IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Indichi in fattura le diciture di legge sul regime agevolato.
Se la fattura supera 77,47 euro, applichi la marca da bollo da 2 euro. Nella fatturazione elettronica il bollo si assolve in modo virtuale.
Fonti: Legge 190/2014; provvedimenti Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e bollo su e-fatture.
Contributi previdenziali: Gestione Separata o Cassa
Gestione Separata INPS
Se non hai una Cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. Contributi percentuali sul reddito imponibile. Nessun minimale fisso da pagare in anticipo.
Versi a saldo e acconti in F24. I contributi riducono la base imponibile fiscale. Le aliquote possono variare ogni anno con circolari INPS. Verifica sempre l’aliquota dell’anno.
Riferimenti: Legge 335/1995 e circolari INPS annuali, consultabili sui portali INPS e Normattiva.
Casse professionali (ingegneri/architetti e simili)
Se sei iscritto all’Albo e la tua attività rientra nella Cassa di categoria, versi i minimi e i contributi a percentuale stabiliti dallo Statuto della Cassa (per esempio, Inarcassa per ingegneri e architetti).
I contributi minimi si versano con acconti e conguagli. Anche qui i contributi sono deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta.
Riferimenti: Statuti e Regolamenti delle Casse professionali; Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali per la vigilanza sulle Casse privatizzate.
Regola decisionale rapida
Come scegliere il regime in 5 passaggi
1) Stimi ricavi: se resti stabilmente sotto 85.000 euro, il forfettario è ammissibile. Se puoi superare 100.000 euro, valuta l’ordinario per evitare uscite a metà anno.
2) Valuti i costi: se i costi reali sono bassi (meno del 22% dei ricavi), il forfettario è spesso efficiente. Se i costi sono alti, l’ordinario può convenire.
3) Contributi: se versi contributi elevati, la deduzione incide molto anche in forfettario. In ordinario deduci anche molti altri costi.
4) Clienti e flussi: se lavori con PA o grandi aziende con ritenuta d’acconto, l’ordinario gestisce ritenute e IVA. Nel forfettario semplifichi fatture e incassi senza IVA.
5) Orizzonte 5 anni: se inizi ora e rispetti i requisiti start-up, il 5% per 5 anni in forfettario è un forte vantaggio.
Scadenze e adempimenti 2026
Imposte dirette
Versi saldo e primo acconto entro fine giugno (con eventuale differimento a luglio). Versi il secondo acconto a novembre. Le percentuali di acconto sono quelle fissate annualmente.
Presenti la dichiarazione dei redditi entro i termini ordinari. In ordinario si applicano gli ISA quando previsti; il forfettario non applica gli ISA.
Fonti: Provvedimenti e istruzioni Agenzia delle Entrate; DPR 322/1998 per dichiarazioni.
IVA, fatturazione elettronica e ritenute
In ordinario emetti e conservi e-fatture, liquidi l’IVA e compili LIPE. In forfettario emetti e-fatture senza IVA, con bollo dove dovuto.
Se in ordinario ricevi ritenute d’acconto, le trovi nel 730-1 o nel modello Redditi con la Certificazione Unica ricevuta dai clienti. Le ritenute si scomputano dall’IRPEF dovuta.
Fonti: DPR 633/1972 per IVA; Provvedimenti Agenzia Entrate su fatturazione elettronica; Decreto Mef su LIPE.
| Scenario | Requisiti di accesso | Base imponibile fiscale | Imposta 2026 | Contributi | IVA e ritenute | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfettario 5% (start-up) | Ricavi fino a 85.000 euro; requisiti novità attività; nessuna prosecuzione; nessuna partecipazione in società escluse; niente controllo SRL riconducibile | Incassi x 78% – contributi versati | Imposta sostitutiva 5% per 5 anni se requisiti rispettati; poi 15% | Gestione Separata o Cassa; deducibili; acconti+saldo | No IVA; no ritenute; bollo su fatture > 77,47 euro | Saldo e 1° acconto a giugno/luglio; 2° acconto a novembre; dichiarazione entro i termini |
| Forfettario 15% | Ricavi fino a 85.000 euro; nessuna causa di esclusione; fuoriuscita immediata se superi 100.000 | Incassi x 78% – contributi versati | Imposta sostitutiva 15% | Gestione Separata o Cassa; deducibili | No IVA; no ritenute; bollo ove dovuto | Stesse scadenze imposte dirette; e-fattura obbligatoria |
| Ordinario semplificato (professionista) | Nessun limite ricavi; regime naturale se non in forfettario | Incassi – costi deducibili – contributi versati (principio di cassa) | IRPEF a scaglioni: 23%-33%-43% + addizionali | Gestione Separata o Cassa; deducibili; eventuali minimi Cassa | IVA 22% (salvo eccezioni); ritenuta 20% su compensi | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; LIPE; saldo e acconti IRPEF/INPS |
| Ordinario con Cassa professionale | Iscrizione Albo; obbligo alla Cassa (es. ingegneri/architetti) | Incassi – costi – contributi alla Cassa | IRPEF a scaglioni; addizionali | Contributi minimi + percentuali; scadenze e conguagli della Cassa | IVA applicata; ritenute 20% | Calendario Cassa (acconti/conguagli) + scadenze fiscali ordinarie |
FAQ
Qual è il codice ATECO giusto per un direttore tecnico e come incide sul coefficiente 78%?
Il direttore tecnico fornisce servizi professionali di natura tecnica e gestionale. Spesso ricade nei codici ATECO delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Per queste attività, in regime forfettario, si applica in genere il coefficiente del 78%. Il coefficiente è la quota dell’incassato su cui calcoli imposta e contributi. Il resto è considerato spesa forfettaria e non richiede pezze giustificative. Devi scegliere il codice ATECO che descrive meglio il servizio prevalente. Se l’attività è mista, contano i ricavi prevalenti. La scelta ATECO incide su coefficienti, contributi e, a volte, adempimenti. Prima di aprire la Partita IVA, confronta la tua proposta di servizi con l’elenco ATECO ufficiale e con la tabella dei coefficienti allegata alla normativa sul forfettario (Legge 190/2014). Puoi verificare i riferimenti su Normattiva e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Supero 85.000 euro o 100.000 euro: cosa accade se sono in forfettario?
Fino a 85.000 euro resti nel forfettario. Se superi questa soglia, esci dal regime dal periodo d’imposta successivo. C’è però una regola importante: se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata nell’anno stesso del superamento. Da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni successive e adottare gli adempimenti del regime ordinario. Le fatture già emesse restano valide, ma quelle dopo il superamento devono riportare l’IVA. Questa disciplina nasce per evitare che un forfettario resti agevolato quando ha volumi tipici di un’attività ordinaria. Le soglie derivano dalla Legge 197/2022 e successive indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Tieni un monitoraggio mensile dei compensi per non sforare senza accorgertene.
Gestione Separata o Cassa professionale: come capisco dove versare i contributi?
Dipende dall’ordinamento professionale. Se sei iscritto all’Albo degli ingegneri o architetti e svolgi attività tipica, in linea generale versi alla Cassa di categoria (esempio: Inarcassa). Se non esiste una Cassa per la tua professione o non sei iscritto a nessun Albo, versi alla Gestione Separata INPS. La Cassa spesso prevede contributi minimi e contributi a percentuale con conguaglio annuale. La Gestione Separata non prevede minimi, ma si paga una percentuale sul reddito. Sia in forfettario sia in ordinario, i contributi si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta. Le regole sulle iscrizioni sono negli Statuti delle Casse e nelle circolari INPS. In caso di attività miste o borderline, è utile chiedere un parere all’Ordine o alla Cassa per evitare doppie iscrizioni o omissioni.
In ordinario quali costi sono deducibili e come funzionano le ritenute?
Nel regime ordinario deduci i costi inerenti e documentati: software, attrezzature, affitti, utenze, corsi, consulenze, assicurazioni professionali, viaggi e trasferte inerenti. Per autovetture e telefoni ci sono limiti e percentuali specifiche. Gli ammortamenti ripartiscono la spesa su più anni. Applichi deduzioni e detrazioni anche sul reddito complessivo, per esempio per oneri previdenziali, sanitari, interessi e altre voci previste dal TUIR. Le ritenute d’acconto al 20% le subisci quando fatturi a soggetti che sono sostituti d’imposta. Il cliente trattiene e versa al tuo posto un anticipo di IRPEF, certificato nella CU. In dichiarazione, scomputi le ritenute dall’imposta dovuta. Se hai poche ritenute e molti acconti, può formarsi un credito da usare o chiedere a rimborso. Riferimenti: DPR 917/1986 per reddito di lavoro autonomo; provvedimenti e istruzioni Agenzia delle Entrate.
Come si versano acconti e saldo di imposte e contributi? E nel primo anno cosa cambia?
Il meccanismo è standard. A giugno/luglio versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso. A novembre versi il secondo acconto. Gli acconti si calcolano sull’imposta dell’anno prima (metodo “storico”) o su una stima dell’anno in corso (metodo “previsionale”). Vale per IRPEF o imposta sostitutiva e per i contributi. Nel primo anno non versi acconti perché non esiste un dato storico. Pagherai solo dal secondo anno, quando avrai il saldo del primo anno e l’acconto del secondo. Attenzione al “picco di cassa” del secondo anno: pianifica il risparmio per evitare tensioni di liquidità. Le scadenze e le percentuali di acconto sono fissate da norme e provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate e INPS.
