Tasse per una start up in Partita IVA: quali e quante sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se apri Partita IVA come ditta individuale o libero professionista, puoi usare il regime forfettario: imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni (se “start-up” idonea), poi 15%, con tetto ricavi/compensi a 85.000 euro.

  • La “start-up” al 5% dura 5 periodi d’imposta e richiede: nessuna attività svolta nei 3 anni prima, non mera prosecuzione, e proseguimento di attività altrui con ricavi precedenti non oltre 85.000 euro.
  • Si applica il principio di cassa: contano gli incassi effettivi. Reddito imponibile = incassi x coefficiente di redditività – contributi previdenziali.
  • Si entra/si resta nel forfettario con ricavi/compensi fino a 85.000 euro. Oltre 100.000 euro si esce subito dall’anno in corso.

Cos’è il regime forfettario nel 2026 e perché è centrale per una “start-up”

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Prevede una tassazione semplice e una contabilità leggera. La base giuridica è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, consultabile su Normattiva.

Paghi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “nuove attività” (comma 65 Legge 190/2014, chiarimenti Agenzia delle Entrate in circolare 10/E 2016 e 9/E 2019).

Dal 2023 il limite di ricavi/compensi per accesso e permanenza è 85.000 euro. Se superi 100.000 euro, esci immediatamente dal regime già nello stesso anno, con IVA da applicare dal momento del superamento. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), confermate nel 2024-2026.

L’IVA non si applica in rivalsa ai clienti. Emissione fatture senza IVA con dicitura di non applicazione. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (D.Lgs. 127/2015 e successive estensioni; prassi Agenzia delle Entrate). Si applica l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro (DPR 642/1972; regole di assolvimento “virtuale” con cadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate).

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Requisiti generali per entrare o restare nel forfettario

Puoi aderire se nell’anno non superi 85.000 euro tra ricavi/compensi. Il computo è per principio di cassa: contano gli incassi ricevuti entro il 31 dicembre.

Residenza: puoi aderire se residente in Italia. Se non residente, puoi aderire se risiedi in uno Stato UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (comma 57, Legge 190/2014; prassi Agenzia delle Entrate).

Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali (per esempio agenzie di viaggio, agricoltura speciale, editoria), perché incompatibili (comma 57, lettera a, Legge 190/2014).

Partecipazioni: non devi detenere, al momento dell’adesione o durante l’anno, partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o in SRL “riconducibili” alla tua attività, soprattutto se le controlli direttamente o indirettamente e l’attività è la stessa (comma 57, lettera d, Legge 190/2014, e chiarimenti Agenzia delle Entrate).

Rapporti con l’ex datore: se svolgi l’attività prevalentemente verso l’attuale ex datore di lavoro (nell’anno o nei due precedenti), sei escluso, salvo eccezioni per praticantati obbligatori (comma 57, lettera d-bis, Legge 190/2014; circolari Agenzia delle Entrate).

Nota importante 2026: la causa di esclusione “redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro” è stata abrogata con la Legge 197/2022. Oggi puoi avere anche un lavoro dipendente rilevante; ciò che conta è il rispetto dei limiti e delle altre cause di esclusione.

Condizioni “start-up” per l’aliquota al 5% per 5 anni

La riduzione al 5% si applica per i primi 5 periodi d’imposta se:

  • nei 3 anni precedenti non hai esercitato attività d’impresa, arte o professione, neppure in forma associata o familiare;
  • l’attività non è mera prosecuzione di lavoro precedente (dipendente o autonomo) svolto con lo stesso contenuto economico-professionale;
  • se prosegui un’attività altrui (subentro), i ricavi/compensi del dante causa nell’anno precedente non superano 85.000 euro;
  • eccezione: il praticantato obbligatorio per professioni ordinistiche non è considerato “mera prosecuzione”.

Queste condizioni discendono dal comma 65 della Legge 190/2014, con interpretazioni consolidate nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio 10/E 2016 e 9/E 2019). Se una sola condizione manca, applichi il 15% fin da subito.

Come si calcola la base imponibile: principio di cassa e coefficienti

Si applica il principio di cassa: rilevano gli incassi effettivi. Non contano le fatture emesse e non pagate entro l’anno. “Principio di cassa” significa tassazione sul denaro che effettivamente entra.

Reddito imponibile = incassi annui x coefficiente di redditività – contributi previdenziali obbligatori pagati. Il “coefficiente di redditività” è una percentuale fissata per codice ATECO. Per i professionisti è spesso 78%. Per commercio è 40%. Per artigiani e manifattura può essere 67%. L’elenco è nel quadro normativo del forfettario (Allegato alla Legge 190/2014 e aggiornamenti ministeriali).

L’imposta sostitutiva si applica sul reddito così calcolato: 5% (se start-up idonea) oppure 15%. I contributi previdenziali sono deducibili prima del calcolo dell’imposta (regole TUIR e commi forfettario). Acconti e saldo si versano con F24 (scadenze ordinarie: saldo e primo acconto tra giugno-luglio; secondo acconto a novembre, secondo il DPR 435/2001 e calendario annuale MEF/Agenzia delle Entrate).

Contributi previdenziali: Gestione Separata, artigiani e commercianti

Se sei professionista senza Cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è definita ogni anno da INPS con propria circolare. I contributi si calcolano sul reddito imponibile previdenziale e si versano con le stesse scadenze fiscali, salvo rateazioni.

Se sei artigiano o commerciante, versi contributi fissi minimi più una quota variabile sul reddito eccedente il minimale. Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti se sei in forfettario (agevolazione prevista dalla Legge 190/2014 e disciplinata da circolari INPS, ad esempio 29/2015 e successivi messaggi). La richiesta si fa telematicamente a INPS e vale anche per gli anni successivi, salvo revoca.

Se hai una Cassa professionale autonoma (avvocati, ingegneri, medici, ecc.), segui le regole della Cassa di appartenenza. Le aliquote e i minimi li stabilisce la tua Cassa previdenziale; informati sul sito istituzionale della Cassa e sul portale del Ministero del Lavoro.

IVA, fatturazione elettronica e altri adempimenti operativi

Nel forfettario non addebiti IVA ai clienti, né detrai l’IVA sugli acquisti. In fattura indichi la norma di non applicazione. Versi l’imposta di bollo di 2 euro per fatture senza IVA sopra 77,47 euro; il pagamento è periodico tramite F24 o addebito, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari dal 2024 (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi). Emissione, trasmissione e conservazione elettronica avvengono tramite il Sistema di Interscambio. Per acquisti esteri e reverse charge si usano i documenti elettronici dedicati (tipi documento TD17, TD18, TD19) o i tracciati previsti dall’Agenzia.

Niente registri IVA e niente LIPE periodiche. Devi però conservare le fatture e la documentazione dei corrispettivi. Se vendi al dettaglio con misuratori fiscali/corrispettivi telematici, applichi le regole dei corrispettivi elettronici (provvedimenti Agenzia delle Entrate).

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per decidere subito:

  • Prevedi incassi annui fino a 85.000 euro? Se no, valuta ordinario. Se sì, continua.
  • Hai partecipazioni in società di persone o controlli una SRL che fa la tua stessa attività? Se sì, il forfettario è precluso. Se no, continua.
  • Lavorerai prevalentemente per il tuo ex datore (anno in corso o due precedenti)? Se sì, rischio esclusione. Se no, continua.
  • Hai svolto attività d’impresa/arte/professione negli ultimi 3 anni? Se sì, niente 5%. Se no, continua.
  • L’attività è mera prosecuzione di lavoro svolto prima? Se sì, niente 5% (salvo praticantato obbligatorio). Se no, 5% per 5 anni.

Passaggi operativi e tempistiche

Prima dell’apertura

Scegli il codice ATECO corretto: identifica cosa fai in modo chiaro. Valuta INPS di riferimento (Gestione Separata, artigiani/commercianti, o Cassa professionale). Stima incassi e costi per capire la convenienza del forfettario contro il regime ordinario.

Apertura Partita IVA

Compila il modello AA9/12 per ditte individuali e professionisti. Indica l’opzione forfettario e, se ne hai i requisiti, la start-up al 5%. Presenta la pratica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio attività.

Se sei artigiano o commerciante, iscriviti anche al Registro Imprese e alla gestione INPS artigiani/commercianti. Se necessario, apri posizione INAIL. Queste pratiche si gestiscono di norma tramite Comunicazione Unica.

Dopo l’apertura: adempimenti ricorrenti

Emetti fatture elettroniche. Apponi l’imposta di bollo dove dovuto. Conserva digitalmente i documenti secondo le specifiche tecniche. Calcola e versa imposta sostitutiva e contributi con F24. Tieni monitorati gli incassi per non superare 85.000 o 100.000 euro.

Scadenze tipiche: saldo e primo acconto imposta sostitutiva e contributi entro fine giugno (con eventuali proroghe), secondo acconto entro fine novembre. Verifica ogni anno le date esatte sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.

Vantaggi e limiti del forfettario per una start-up

Vantaggi: tassazione semplice, contabilità ridotta, aliquota al 5% per 5 anni se idoneo, nessun addebito IVA ai clienti (utile in B2C), contributi deducibili dal reddito.

Limiti: niente detrazione dell’IVA sugli acquisti, niente deduzione analitica delle spese (si usa il coefficiente), tetto 85.000 euro. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: scatta l’IVA e si complica la gestione in corso d’anno.

Il forfettario è spesso ideale per l’avvio. Quando i margini crescono, i costi deducibili aumentano, e l’organizzazione si amplia, valuta il passaggio al regime ordinario o a una società di capitali. Fai sempre un confronto numerico.

Scenario Requisiti principali Aliquota e durata Adempimenti iniziali Tempistiche/Note critiche
Nuovo professionista senza Cassa (Gestione Separata) Ricavi/compensi previsti ≤ 85.000 euro; nessuna partecipazione preclusiva; non prevalente verso ex datore 5% per 5 anni se start-up idonea; poi 15% AA9/12 con opzione forfettario; apertura posizione INPS Gestione Separata; PEC/firma digitale per e-fattura Fatturazione elettronica da subito; monitoraggio incassi; acconti/saldo imposta e contributi a giugno/novembre
Artigiano/commerciante (INPS artigiani/commercianti) Ricavi ≤ 85.000 euro; requisiti generali; eventuali collaboratori ammessi (nessun tetto spese specifico) 5% se start-up idonea; poi 15%; contributi fissi + variabili (riducibili del 35% su richiesta) ComUnica (AE, INPS, CCIAA); iscrizione INAIL se dovuta; attivazione forfettario Minimali INPS su 4 rate; bollo su fatture; attenzione a corrispettivi telematici se vendita al dettaglio
Prosecuzione attività altrui (subentro) Ricavi del dante causa anno precedente ≤ 85.000 euro; rispetto cause di esclusione 5% per 5 anni se soddisfa tutte le condizioni; altrimenti 15% AA9/12 con indicazione prosecuzione; volture licenze/posizioni amministrative Controlla correttamente il volume del dante causa; conserva documentazione di subentro
Attività prevalente verso ex datore Se prevalente con ex datore (anno in corso o 2 precedenti), esclusione dal forfettario salvo praticantato obbligatorio Se escluso, devi usare regime ordinario; niente 5%/15% forfettario Valuta riparto della clientela; pianifica acquisizione clienti terzi Rivaluta ogni anno la prevalenza; conserva prove dei fatturati per cliente
Superamento soglie (85.000 / 100.000 euro) Fino a 85.000 resti; tra 85.001 e 100.000 uscita dall’anno successivo; sopra 100.000 uscita immediata Aliquota forfettaria fino allo sforamento; poi tassazione/IVA del regime ordinario Attiva IVA e nuovi adempimenti dal momento di uscita immediata (>100k) Monitora incassi in tempo reale; adegua i prezzi e la contrattualistica

FAQ

Come si calcola in pratica l’imposta sostitutiva nel forfettario? Puoi fare un esempio numerico completo?

Il calcolo segue tre passaggi. 1) Sommi tutti gli incassi dell’anno (principio di cassa). 2) Applichi il coefficiente di redditività del tuo ATECO per ottenere il reddito forfettario lordo. 3) Sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 5% se sei start-up idonea, altrimenti 15% (art. 1, commi 64-67, Legge 190/2014; circolare Agenzia delle Entrate 10/E 2016). Esempio: incassi 40.000 euro come professionista (coefficiente 78%). Reddito lordo 31.200. Contributi Gestione Separata pagati 6.000. Reddito imponibile 25.200. Imposta 5% = 1.260 euro (oppure 15% = 3.780 euro). Gli acconti dell’anno successivo si calcolano su questa imposta con le percentuali vigenti (verifica ogni anno le istruzioni Agenzia delle Entrate). Ricorda: nessuna deduzione analitica dei costi operativi (telefono, affitti, marketing). Sono “assorbiti” dal coefficiente di redditività.

Posso aderire al forfettario se ho anche un lavoro dipendente o una pensione elevata?

Sì, la presenza di redditi da lavoro dipendente o pensione non è più causa di esclusione “automatica”. La vecchia soglia dei 30.000 euro è stata abrogata con la Legge 197/2022. Restano però fermi gli altri paletti: non devi lavorare prevalentemente per il tuo ex datore (anno in corso o due precedenti), non devi avere partecipazioni preclusive e devi restare sotto 85.000 euro di ricavi/compensi per l’attività autonoma. Fai attenzione anche alla convenienza: se il lavoro dipendente assorbe gran parte delle detrazioni e acconti IRPEF, la gestione finanziaria degli acconti dell’imposta sostitutiva può richiedere cassa. Valuta sempre le interazioni con i contributi (Gestione Separata o INPS artigiani/commercianti) e le eventuali Casse professionali. Per i non residenti UE/SEE vale la regola del 75% di reddito prodotto in Italia per poter usare il forfettario (comma 57, Legge 190/2014).

Cosa succede se supero i 85.000 euro? E se vado oltre i 100.000 euro durante l’anno?

Due scenari, fissati dalla Legge 197/2022. 1) Superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro: resti forfettario nell’anno di sforamento e passi al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo. 2) Superi 100.000 euro: esci immediatamente dal forfettario nell’anno in corso. Da quel momento devi addebitare l’IVA, registrare e detrarre l’IVA secondo le regole ordinarie. L’uscita immediata richiede grande attenzione operativa: devi distinguere le operazioni pre e post-sforamento, aggiornare il gestionale di fatturazione elettronica, avvisare i clienti, verificare la corretta applicazione del bollo/IVA sulle fatture già emesse e da emettere. In ambedue i casi, gli acconti e i saldi dell’imposta sostitutiva si chiudono sull’anno di permanenza effettiva; poi seguiranno IRPEF e addizionali in ordinario. Tieni un cruscotto degli incassi per evitare sorprese.

La regola dei 20.000 euro per collaboratori o dipendenti vale ancora? Ci sono limiti di spesa per restare nel forfettario?

No, la soglia “spese per personale e collaboratori non oltre 20.000 euro” non è più in vigore per il regime forfettario nella configurazione attuale (dopo gli interventi del 2019 e successivi). Oggi non esiste un tetto specifico alle spese per il personale che faccia decadere il regime. Restano invece fermi gli altri limiti e cause di esclusione: 85.000 euro di ricavi/compensi; incompatibilità con regimi IVA speciali; partecipazioni preclusive; prevalenza verso ex datore. Ricorda però che, nel forfettario, le spese per personale e collaboratori non sono deducibili in modo analitico ai fini dell’imposta sostitutiva: il beneficio fiscale arriva solo tramite il coefficiente di redditività. Valuta quindi l’impatto economico di assunzioni e incarichi, perché i costi incidono sul margine ma non riducono direttamente la base imponibile fiscale.

Quando conviene restare forfettario e quando passare a una società di capitali o all’ordinario?

Conviene restare in forfettario quando: 1) operi con margini buoni e costi bassi, 2) fatturi principalmente a clienti privati (B2C) che non detrarrebbero l’IVA, 3) resti comodamente sotto 85.000 euro, 4) rientri nella start-up al 5% o, anche al 15%, resti efficiente con i coefficienti di redditività. Conviene valutare l’ordinario o una società quando: 1) i costi sono elevati e vuoi dedurli analiticamente (affitti, personale, attrezzature), 2) i clienti sono quasi tutti soggetti IVA che preferiscono fatture con IVA detraibile (B2B), 3) prevedi di superare stabilmente 85.000 euro, 4) hai bisogno di separare il rischio d’impresa dal patrimonio personale (società di capitali). La scelta va fatta con simulazioni: confronta il carico fiscale totale (imposte + contributi) su tre anni, considerando investimenti, ammortamenti, regime IVA, pianificazione previdenziale. Per le regole civilistiche e fiscali delle società, vedi Codice Civile, TUIR e prassi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT).

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