Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Paghi le tasse in base al regime: ordinario con IRPEF a scaglioni e IVA; forfettario con imposta sostitutiva 15% (5% start-up) sul reddito forfettario.
- Regime ordinario: IRPEF progressiva per scaglioni, addizionali, deduzioni e detrazioni; IVA da addebitare, liquidare e versare.
- Regime forfettario: soglia ricavi 85.000 euro, reddito determinato a forfait con coefficiente; imposta sostitutiva 15% o 5%; niente IVA né ritenute.
- Contributi previdenziali: sempre deducibili dal reddito prima delle imposte, con regole diverse per Gestione separata e artigiani/commercianti.
Come si calcola l’imposta nel regime ordinario
Aliquote e scaglioni IRPEF 2026
L’IRPEF si calcola per scaglioni. Ogni fetta di reddito paga la sua aliquota. La struttura degli scaglioni viene fissata ogni anno con la Legge di Bilancio.
Nel 2024 è stata applicata la fusione delle prime due aliquote al 23% fino a 28.000 euro. Dal successivo scaglione fino a 50.000 euro si applica un’aliquota intermedia. Oltre, si applica l’aliquota massima.
Per il 2026 molti contribuenti rientrano in un impianto a tre scaglioni (prima aliquota 23%, scaglione intermedio, scaglione massimo). Verifica sempre le tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, perché la manovra annuale può aggiornare percentuali e detrazioni.
All’IRPEF si sommano addizionale regionale e comunale. Le Regioni deliberano l’aliquota con propria legge. I Comuni deliberano l’aliquota comunale con regolamento. Le addizionali seguono il reddito complessivo e le regole del Testo Unico (DPR 917/1986).
Base imponibile e principio contabile
La base imponibile IRPEF è il reddito netto. Si ottiene dai ricavi meno i costi inerenti e i contributi previdenziali deducibili pagati.
Per i professionisti in contabilità semplificata vale, di norma, il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’anno.
Per le imprese in ordinaria vale, di norma, il principio di competenza. Significa che contano i ricavi e i costi maturati nell’anno, anche se non ancora incassati o pagati.
Dopo aver calcolato il reddito netto, si applicano deduzioni e detrazioni personali. Esempi: detrazioni per lavoro, coniuge e figli, spese mediche, interessi mutuo, bonus edilizi. Le regole sono nel TUIR (DPR 917/1986) e nei provvedimenti annuali.
IVA e adempimenti
Nel regime ordinario applichi l’IVA nelle fatture, salvo operazioni esenti o non imponibili. Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Liquidazioni periodiche mensili o trimestrali e versamenti con F24. Dichiarazione IVA annuale.
Le regole IVA sono nel DPR 633/1972 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Fatturazione elettronica obbligatoria e conservazione digitale a norma.
Come funziona il regime forfettario nel 2026
Requisiti di accesso e uscita
Possono accedere le persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente. Il limite è fissato dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023) che ha modificato la Legge 190/2014.
Se superi 85.000 ma non oltre 100.000 euro, resti forfettario per quell’anno e passi all’ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata: da quel momento applichi l’IVA e il regime ordinario per il resto dell’anno.
Cause di esclusione tipiche: partecipi a società di persone, o controlli una S.r.l. che svolge attività direttamente collegata alla tua; residenza fiscale in Paesi non cooperativi (con eccezioni). Le regole sono nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche.
Coefficienti e calcolo del reddito
Nel forfettario il reddito non si calcola con i costi reali. Si usa un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Il coefficiente trasforma gli incassi in reddito imponibile.
Esempio: professionisti (molti codici ATECO della sezione M) hanno coefficiente 78%. Significa che il 78% dell’incassato è reddito. Il resto è “spesa forfettaria”.
Passaggi pratici: prendi gli incassi dell’anno. Moltiplica per il coefficiente. Sottrai i contributi previdenziali pagati. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up: nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti, non mera prosecuzione di lavoro dipendente o di attività altrui, ricavi nei limiti. La base normativa è nella Legge 190/2014, comma 65 e seguenti.
Contributi e riduzioni
I contributi si calcolano a parte e si deducono prima delle imposte. Se sei professionista senza cassa dedicata, versi alla Gestione separata INPS su percentuale del reddito.
Se sei artigiano o commerciante, versi contributi fissi sul minimale più una quota percentuale sulla parte eccedente. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS, se possiedi i requisiti. I riferimenti sono nelle circolari INPS e nella normativa previdenziale vigente.
Fatturazione elettronica e ritenute
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Scrivi l’annotazione di legge che giustifica la franchigia IVA. Non subisci ritenute d’acconto, indicando la relativa dicitura in fattura.
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. La previsione è stata estesa in più fasi a partire dal 2022 e risulta generalizzata entro il 2024-2025, con riferimenti nel Decreto-Legge 36/2022 e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici a confronto
Regime ordinario: esempio semplice
Incassi dell’anno: 35.000 euro. Costi deducibili: 7.000 euro. Contributi deducibili: 5.000 euro. Reddito imponibile IRPEF: 23.000 euro.
Applicazione scaglioni: la quota fino al primo scaglione paga l’aliquota base. Gli scaglioni successivi si applicano solo sulla parte che li supera. Sommi le imposte per ottenere l’IRPEF lorda. Sottrai detrazioni spettanti per lavoro, familiari e oneri.
A questo aggiungi addizionali regionali e comunali calcolate sul reddito complessivo. Se sei soggetto a IVA, gestisci liquidazioni e versamenti separatamente.
Regime forfettario: professionista al 78%
Incassi dell’anno: 40.000 euro. Coefficiente 78%. Reddito forfettario: 31.200 euro. Contributi pagati: 4.000 euro. Imponibile imposta sostitutiva: 27.200 euro.
Imposta sostitutiva 15%: 4.080 euro. Se start-up 5%: 1.360 euro. I contributi restano dovuti secondo la tua gestione previdenziale. Non applichi IVA, né subisci ritenute.
Confronta sempre l’aliquota marginale IRPEF nell’ordinario con l’aliquota sostitutiva nel forfettario. Tieni conto delle detrazioni che puoi perdere o guadagnare.
Regola decisionale rapida
La logica pratica per scegliere
Usa questi passaggi veloci, poi verifica i numeri con un prospetto:
- Se i tuoi costi reali superano la “spesa forfettaria” implicita del tuo coefficiente, l’ordinario tende a convenire.
- Se i tuoi costi reali sono bassi e il coefficiente è alto (es. 78%), il forfettario tende a convenire, specie nei primi 5 anni al 5%.
- Hai molte detrazioni personali e familiari? Nell’ordinario riducono l’IRPEF. Nel forfettario non abbattono l’imposta sostitutiva.
- Pensi di superare 85.000 euro? Valuta l’uscita programmata e gli effetti sull’IVA. Sopra 100.000 euro l’uscita è immediata.
- Contributi elevati? Ricorda che in entrambi i regimi li deduci prima delle imposte. La gestione INPS può cambiare il risultato.
Riferimenti normativi essenziali
Dove verificare le regole
TUIR, DPR 917/1986: definisce il reddito, le deduzioni e le detrazioni. Consulta il testo aggiornato su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
DPR 633/1972: disciplina l’IVA, le esenzioni e gli adempimenti. Trovi aggiornamenti su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: istituisce il regime forfettario e la misura dell’imposta sostitutiva, con modifiche nelle Leggi di Bilancio successive.
Legge 197/2022 (Bilancio 2023): porta il limite forfettario a 85.000 euro e introduce la regola dell’uscita immediata sopra 100.000 euro.
Decreto-Legge 36/2022 e provvedimenti attuativi: estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari.
Leggi di Bilancio 2024-2026 e atti MEF: aggiornano scaglioni IRPEF, detrazioni e addizionali. Verifica sempre le tabelle ufficiali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Requisiti/limiti | Come si calcola l’imponibile | Imposte e contributi | Scadenze/adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario – Professionista (cassa) | Nessun limite ricavi. Contabilità semplificata per cassa se nei limiti di legge. | Ricavi incassati – costi pagati – contributi previdenziali deducibili. | IRPEF a scaglioni + addizionali; IVA con liquidazioni; contributi alla Cassa o Gestione separata. | IVA mensile/trimestrale; LIPE; dichiarazioni Redditi e IVA; acconti/saldi 30/6 e 30/11. |
| Ordinario – Impresa (competenza) | Nessun limite ricavi. Contabilità semplificata/ordinaria secondo soglie. | Ricavi di competenza – costi di competenza – contributi deducibili. | IRPEF/IRES a seconda del soggetto; IVA; IRAP se dovuta; contributi INPS art/com dipendenti. | Registri IVA; dichiarazioni; versamenti periodici; ritenute su dipendenti/collaboratori. |
| Forfettario – Professionista coeff. 78% | Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; nessuna causa di esclusione. | Incassi × 78% – contributi previdenziali pagati. | Imposta sostitutiva 15% (5% start-up); niente IVA e ritenute; contributi a Gestione separata o Cassa. | Fattura elettronica; imposta sostitutiva in acconto/saldo; esterometro se dovuto. |
| Forfettario – Commerciante (coefficiente variabile) | Ricavi ≤ 85.000 euro; opzione riduzione IVS 35% se ammessa. | Incassi × coefficiente di settore – contributi IVS versati. | Imposta sostitutiva; contributi fissi su minimale + percentuale su eccedenza; niente IVA salvo casi particolari. | F24 per contributi fissi e percentuali; e-fattura; invii telematici periodici. |
| Superamento 85.000 ≤ 100.000 euro | Si resta forfettari nell’anno, si esce dall’anno successivo. | Forfettario per l’anno in corso; dall’anno dopo ordinario. | Imposta sostitutiva nell’anno; dall’anno seguente IRPEF/IVA ordinarie. | Pianifica liquidità per IVA futura; aggiorna adempimenti contabili. |
| Superamento > 100.000 euro | Uscita immediata dal forfettario nell’anno in corso. | Da quel momento imponibile e IVA si calcolano in ordinario. | IVA da addebitare e versare subito; IRPEF a scaglioni sull’anno. | Numero IVA invariato; adegua fatture e registri dal superamento. |
| Start-up forfettaria al 5% | Requisiti: nessuna attività analoga nei 3 anni, non prosecuzione, limiti ricavi. | Incassi × coefficiente – contributi. | Imposta sostitutiva 5% per 5 anni; contributi secondo gestione. | Autodichiarazione requisiti; monitoraggio annuale dei limiti. |
FAQ
Meglio regime forfettario o ordinario se ho costi elevati?
Dipende da quanto incidono i costi reali e dalle tue detrazioni personali. Nel forfettario i costi reali non contano. Conta solo il coefficiente di redditività. Se i tuoi costi superano la “spesa forfettaria” implicita del tuo coefficiente, l’ordinario spesso conviene. Per un professionista con coefficiente 78%, la spesa forfettaria implicita è 22% degli incassi. Se i tuoi costi reali sono 30% o 40%, l’ordinario può ridurre il reddito imponibile più del forfettario. Inoltre, nell’ordinario sfrutti detrazioni per famiglia, mutuo, spese mediche, che abbattono l’IRPEF. Nel forfettario l’imposta è sostitutiva e non beneficia di molte detrazioni personali. Confronta anche i contributi: sono deducibili in entrambi i regimi, ma la gestione previdenziale cambia il totale da versare.
Come funzionano acconti e saldi per IRPEF e imposta sostitutiva?
Il meccanismo è lo stesso. Paghi il saldo dell’anno precedente e l’acconto per l’anno in corso. Normalmente le scadenze sono a fine giugno per saldo e primo acconto, e a fine novembre per il secondo acconto. Puoi rateizzare secondo i piani ammessi. La base di calcolo dell’acconto è l’imposta dovuta l’anno prima, al netto di detrazioni e crediti. In ordinario consideri IRPEF, addizionali e imposte sostitutive eventuali. In forfettario consideri l’imposta sostitutiva. Ricorda di includere anche i contributi previdenziali negli F24 alle relative scadenze. Verifica ogni anno le scadenze ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e gli eventuali rinvii normativi.
Cosa succede se supero i 85.000 euro o i 100.000 euro nel forfettario?
Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000 euro, rimani nel forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario dall’anno successivo. Pianifica quindi la transizione: da gennaio dovrai applicare l’IVA, tenere registri IVA, liquidare e versare l’imposta, e calcolare il reddito con i costi reali. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Dal momento del superamento devi emettere fatture con IVA e seguire gli adempimenti dell’ordinario. La norma è stata introdotta dalla Legge 197/2022 che ha modificato la Legge 190/2014. In entrambi i casi resta dovuta l’imposta sostitutiva per il periodo in cui sei stato forfettario, e poi l’IRPEF per il periodo ordinario dell’anno, con regole di ripartizione che la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito nei vari documenti di prassi.
Nel forfettario posso usare detrazioni per figli, spese mediche e bonus?
L’imposta del forfettario è sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Le detrazioni IRPEF personali (figli, spese sanitarie, interessi mutuo) non riducono l’imposta sostitutiva. Restano però utilizzabili se hai anche altri redditi assoggettati a IRPEF, come redditi da lavoro dipendente, pensione, locazioni in ordinario. In quel caso le detrazioni si applicano contro l’IRPEF calcolata su quegli altri redditi. Nel forfettario deduci sempre i contributi previdenziali pagati, che riducono la base dell’imposta sostitutiva. Valuta quindi l’insieme dei tuoi redditi nel quadro complessivo della dichiarazione, come previsto dal TUIR e dalle istruzioni ministeriali.
Come gestisco l’IVA se opero all’estero in forfettario o in ordinario?
In forfettario non addebiti IVA nelle fatture nazionali. Per servizi a clienti UE o extra-UE si applicano le regole del luogo di tassazione IVA. Spesso si usa il meccanismo del reverse charge per i servizi B2B intra-UE. Potresti dover inviare l’esterometro per operazioni con soggetti esteri, secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Per vendite B2C digitali nell’UE valuta i regimi OSS. In ordinario addebiti l’IVA secondo le regole territoriali, con eventuale non imponibilità per esportazioni e cessioni intra-UE. Le norme sono nel DPR 633/1972 e nei regolamenti UE, con chiarimenti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. In caso di dubbio, verifica l’operazione concreta e la qualifica del cliente, perché la territorialità IVA cambia con il tipo di bene o servizio e lo status del committente.
