Tempi di pagamento fatture da parte della PA: quali sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Le fatture alla PA si pagano in 30 giorni; diventano 60 se l’ente appartiene al Servizio sanitario nazionale. I giorni decorrono dalla ricezione della FatturaPA via SdI. Ritardi generano interessi automatici.

  • Termini: 30 giorni per la PA; 60 per gli enti del SSN (D.lgs. 231/2002). Decorrenza: ricezione FatturaPA tramite Sistema di Interscambio.
  • FatturaPA: formato XML, codice univoco ufficio IPA, CIG/CUP quando richiesti, riferimenti ordine/NSO in sanità (DM 55/2013; L. 136/2010; D.L. 66/2014).
  • Fiscalità: verifica esigibilità IVA e, se applicabile, scissione dei pagamenti; gestisci ritenuta d’acconto per professionisti e bollo elettronico per fatture senza IVA.

Pagamenti PA: quadro normativo 2026

I tempi di pagamento verso la pubblica amministrazione sono fissati dal D.lgs. 231/2002, che recepisce la direttiva UE sui ritardi di pagamento. La regola è chiara: 30 giorni dalla ricezione della fattura; 60 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale. La disciplina si applica a forniture, servizi e lavori.

La fattura verso la PA è obbligatoriamente elettronica in formato FatturaPA, come stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013. La trasmissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. La fattura è “ricevuta” quando l’ufficio destinatario la prende in carico via SdI.

Per contratti pubblici, il nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) e le norme di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) impongono di indicare CIG e, quando previsto, CUP. La mancanza può comportare il rifiuto del documento o blocchi in pagamento.

Sui profili fiscali IVA, il riferimento resta il DPR 633/1972. La scissione dei pagamenti (art. 17-ter) è stata storicamente soggetta a deroghe temporanee autorizzate a livello UE. Verifica sempre la vigenza aggiornata su Normattiva e sulle comunicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché l’applicazione varia nel tempo e per tipologia di fornitore.

Ulteriori controlli amministrativi possono incidere sul flusso di cassa. In particolare, la verifica di inadempienze ex art. 48-bis del DPR 602/1973 può sospendere i pagamenti in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo. La piattaforma dei crediti commerciali (PCC) della Ragioneria Generale dello Stato consente il monitoraggio degli stati delle fatture.

Come si calcolano i termini di pagamento

Quando iniziano i 30 o 60 giorni

Il termine decorre dalla “data di ricezione” della FatturaPA da parte dell’ufficio destinatario, non dalla data documento né dalla data prestazione. La data di ricezione è quella registrata dal SdI nel flusso di consegna. Se la fattura arriva prima della consegna dei beni, il termine decorre dalla consegna. Se il contratto prevede collaudi o verifiche documentate, il termine può partire dalla data di esito positivo del collaudo, purché la clausola sia legittima e proporzionata secondo D.lgs. 231/2002.

Rifiuto o scarto della fattura: come incide

Se il SdI “scarta” la fattura per errori formali, la fattura non esiste fiscalmente: devi correggerla e rinviarla. Il termine di pagamento non inizia. Se la PA “rifiuta” la fattura via SdI (notifica di esito committente), in genere lo fa entro 15 giorni come prassi del DM 55/2013. Dopo il rifiuto, emetti nota di variazione se necessario, correggi e rinvia. Il conteggio riparte dalla nuova ricezione.

Sospensioni legittime: DURC e art. 48-bis

La PA deve verificare la regolarità contributiva (DURC) e l’eventuale presenza di debiti fiscali rilevanti (art. 48-bis DPR 602/1973). In caso di inadempienze, il pagamento può essere sospeso o compensato. Queste verifiche non eliminano gli interessi moratori se il ritardo non è giustificato dal punto di vista del D.lgs. 231/2002. Documenta sempre le date per far valere i tuoi diritti.

Interessi moratori e indennizzo fisso

Trascorsi i 30 o 60 giorni, maturano automaticamente gli interessi moratori. Il saggio si calcola come tasso delle operazioni di rifinanziamento principali della BCE, maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spetta anche l’indennizzo fisso di 40 euro per ciascuna fattura in ritardo, oltre al rimborso di ulteriori costi di recupero. Non serve costituzione in mora: è tutto automatico per legge (D.lgs. 231/2002).

Fattura elettronica alla PA senza errori

Dati obbligatori che evitano il rifiuto

Usa sempre il tracciato FatturaPA aggiornato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Compila con cura:

  • Codice univoco ufficio (IPA): identifica l’ufficio che riceve la fattura; senza, la PA non può prenderla in carico.
  • Riferimenti ordine/contratto: numero e data dell’ordine, determina o convenzione. Per il SSN serve il riferimento NSO (Nodo Smistamento Ordini) quando l’acquisto passa da ordine elettronico.
  • CIG e CUP: CIG è il Codice Identificativo Gara; CUP è il Codice Unico di Progetto. Servono per tracciabilità (L. 136/2010) e per pagamenti su conti dedicati.
  • Codice fiscale e P. IVA del fornitore, IBAN dedicato, eventuale “centro di costo” o “ufficio richiedente” richiesto dall’ente.

Conserva le prove di consegna (DDT) o dei SAL (stati di avanzamento) e riferiscile in fattura con il campo “DatiDDT” o “DatiSAL” quando previsto.

IVA, ritenute e bollo: come impostarli in FatturaPA

  • Regime IVA: se applichi l’IVA, indica aliquota e natura dell’operazione. Se sei in regime forfettario, non applichi IVA; inserisci la natura di esenzione corretta e l’annotazione normativa.
  • Esigibilità IVA: imposta il campo “EsigibilitaIVA”. Di norma è “I” (immediata). Se è vigente la scissione dei pagamenti per il tuo caso, si usa “S”. In caso di differita, “D”. Verifica la vigenza della scissione su Normattiva e indicazioni MEF.
  • Ritenuta d’acconto: se sei un professionista soggetto a ritenuta (art. 25 DPR 600/1973), valorizza “DatiRitenuta”. Se sei in forfettario, indichi che il compenso non è soggetto a ritenuta secondo la legge di riferimento.
  • Imposta di bollo: per fatture senza IVA che superano 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. In FatturaPA imposta “DatiBollo” e versa trimestralmente secondo le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Decidi termini, IVA e campi obbligatori in 7 passaggi

  • Identifica il cliente: è un ente PA? Se sì, usa sempre FatturaPA via SdI.
  • Verifica se è ente SSN: se appartiene al Servizio sanitario nazionale, il termine standard è 60 giorni; altrimenti 30.
  • Controlla l’ordine: se c’è un ordine elettronico (NSO per sanità), riporta il numero ordine e l’identificativo nel tracciato.
  • Recupera il codice univoco ufficio dall’Indice PA. Senza questo codice, la fattura non arriva all’ufficio giusto.
  • Stabilisci il trattamento IVA: se applichi IVA, scegli l’esigibilità corretta. Se la scissione dei pagamenti è vigente e applicabile al tuo caso, imposta “S”. In caso contrario usa “I”. Per operazioni esenti/forfettarie, applica bollo se dovuto.
  • Valuta ritenuta: se sei professionista ordinario, applica ritenuta d’acconto. Se sei in forfettario, indicalo e non applicarla.
  • CIG/CUP: se l’attività rientra in contratti pubblici o progetti finanziati, inserisci CIG e, se richiesto, CUP. In assenza, la PA può rifiutare o bloccare il pagamento.

Fonti normative da consultare: portale Normattiva per D.lgs. 231/2002, DPR 633/1972, DPR 600/1973, DPR 602/1973; Agenzia delle Entrate e AgID per specifiche FatturaPA; Ministero dell’Economia e delle Finanze e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per PCC e NSO; Ministero delle Infrastrutture per il Codice dei contratti pubblici; L. 136/2010 e D.L. 66/2014 per tracciabilità, CIG/CUP e regole di fatturazione alla PA.

Gestione operativa e prevenzione ritardi

Reperire i codici e predisporre i dati

Prima di emettere la fattura, chiedi sempre all’ente: codice univoco ufficio, numero d’ordine o di determina, centro di costo, eventuali note interne. Per le forniture sanitarie, verifica obblighi NSO e allega, se richiesto, DDT e riferimenti ordine nei campi dedicati. Usa un IBAN dedicato alla commessa per rispettare la tracciabilità (L. 136/2010).

Monitoraggio su PCC e dialogo con l’ente

Registra la fattura sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali o verifica che l’ente l’abbia presa in carico. Su PCC puoi seguire stati, scadenze e eventuali sospensioni. Se vedi criticità, scrivi all’ufficio pagatore indicando CIG/CUP, numero fattura, data di ricezione via SdI e scadenza ex D.lgs. 231/2002.

Gestione finanziaria: anticipo e cessione crediti

Se i tempi contrattuali sono lunghi, valuta anticipo fatture o cessione del credito. La certificazione del credito commerciale sulla piattaforma competente può agevolare la cessione pro soluto. Controlla sempre vincoli contrattuali e clausole sulla cedibilità.

Ritardi e tutela del credito

Alla scadenza, calcola interessi moratori e l’indennizzo fisso di 40 euro. Comunicali con una diffida bonaria allegando il prospetto di calcolo. In assenza di riscontro, valuta la certificazione del credito e gli strumenti di recupero previsti dall’ordinamento, inclusi i rimedi giudiziali.

Casi particolari da conoscere

Fatture a SAL e collaudi

Nei lavori pubblici e nei servizi continuativi puoi emettere fatture a SAL (stato avanzamento lavori). Riporta il SAL di riferimento e allega verbali o documenti richiesti. Il termine decorre dall’esito positivo delle verifiche previste dal contratto, se correttamente pattuite e proporzionate.

Fatture differite e DDT

Per forniture di beni puoi emettere fattura differita a fine mese, richiamando i DDT. Il termine parte dalla ricezione della fattura, ma l’ente può verificare la corrispondenza con i DDT: cura la coerenza di quantità, codici articolo e prezzi.

Errori, note di credito e riemissione

Se sbagli importi, CIG/CUP o codice ufficio, l’ente può rifiutare la fattura. Emissione di nota di credito e nuova fattura sono lo strumento corretto. Evita duplicazioni: usa numerazione coerente e conserva tutte le notifiche SdI.

Professionisti e compensi

Se emetti parcella come professionista ordinario, applica ritenuta d’acconto e, se l’IVA è dovuta, imposta l’esigibilità corretta. Se sei in forfettario, non applichi IVA né ritenuta; ricorda l’imposta di bollo se dovuta. Inserisci eventuali contributi previdenziali con le regole del tuo ordine o cassa.

Scenario Termine di pagamento Requisiti documentali chiave Punti critici e tempistiche
Fornitura di beni a un Comune 30 giorni dalla ricezione via SdI Codice univoco ufficio IPA; numero ordine/determina; eventuale CIG; DDT per fattura differita Rifiuto entro ~15 giorni se dati mancanti; verifica art. 48-bis prima del mandato; interessi automatici se oltre termine
Prestazione professionale a Ministero 30 giorni dalla ricezione via SdI Codice univoco; dicitura ritenuta d’acconto (se dovuta); esigibilità IVA corretta; IBAN dedicato Controlla se scissione pagamenti è vigente per la tua casistica; ritenuta ex DPR 600/1973; bollo se prestazione senza IVA
Fornitura a ente SSN con ordine NSO 60 giorni dalla ricezione via SdI Riferimento NSO; codice univoco ufficio; CIG/CUP; DDT e collaudo se previsti Senza riferimento NSO l’ente può rifiutare; tempi allineati al flusso ordine-consegna; interessi oltre 60 giorni
Lavori pubblici con SAL 30 giorni dall’esito positivo del SAL/collaudo documentato CIG/CUP obbligatori; verbali SAL; riferimenti contratto; eventuale cauzione Decorrenza ancorata al collaudo se pattuito; possibili sospensioni per DURC; necessario allineamento contabile prima del mandato

FAQ

Quando decorrono esattamente i 30 o 60 giorni e come li calcolo se consegno beni e fattura dopo?

Il termine decorre dalla data di ricezione della FatturaPA presso l’ufficio destinatario, cioè quando il SdI consegna e l’ente prende in carico il documento. Se la fattura arriva prima della consegna, il D.lgs. 231/2002 sposta la decorrenza alla data di consegna dei beni o di completamento del servizio. Esempio: consegni il 10 settembre, invii fattura il 5 settembre, la PA riceve il 6. I 30 giorni decorrono dal 10 settembre. Se il contratto prevede collaudo con verbale, la decorrenza parte dall’esito positivo del collaudo, purché la clausola sia necessaria e proporzionata. Per gli enti del SSN, si applicano 60 giorni con le stesse regole di decorrenza. Annota sempre data di ricezione SdI, data consegna e, se c’è, data collaudo: sono le ancore per far valere gli interessi moratori.

Quali campi della FatturaPA fanno più spesso scattare il rifiuto e come evitarlo?

I rifiuti più frequenti derivano da codice univoco ufficio errato o mancante, assenza del numero d’ordine o del centro di costo richiesto dall’ente, mancanza di CIG/CUP quando la fornitura rientra nel perimetro della tracciabilità, mancato riferimento NSO per sanità, incongruenze tra righe fattura e ordine/contratto, IBAN non dedicato. Per evitarli: verifica il codice univoco su Indice PA; richiedi all’ente, prima dell’emissione, il set minimo di campi obbligatori interni; se operi con enti SSN, acquisisci l’identificativo ordine NSO e riportalo nel tracciato; allinea quantità, codici e prezzi con l’ordine; compila CIG e, quando necessario, CUP; usa il tracciato FatturaPA aggiornato dell’Agenzia delle Entrate. In caso di rifiuto, correggi l’errore, valuta la necessità di nota di credito e rinvia: il termine di pagamento riparte dalla nuova ricezione.

Come funzionano interessi moratori e indennizzo di 40 euro nei confronti della PA? Devo chiederli io?

Gli interessi moratori scattano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza (31° o 61° giorno, a seconda del caso). Il tasso è quello previsto dal D.lgs. 231/2002: tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica semestralmente il tasso applicabile. Oltre agli interessi, ti spetta un indennizzo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura pagata in ritardo, più l’eventuale rimborso di ulteriori costi di recupero documentati. Non serve messa in mora formale per far maturare gli interessi; serve però comunicarli per iscritto all’ente e, se non riconosciuti, procedere con gli strumenti di tutela. Conserva tutte le evidenze: data di ricezione SdI, scadenza, solleciti, eventuali sospensioni ex art. 48-bis DPR 602/1973, esiti DURC, stati su PCC.

Sono in regime forfettario: cosa devo indicare in fattura alla PA su IVA, ritenuta e bollo?

Nel regime forfettario non addebiti l’IVA in fattura e, di regola, non subisci ritenuta d’acconto. In FatturaPA indica la natura dell’operazione coerente con l’esenzione del regime e inserisci la dicitura normativa che esclude la ritenuta. Se l’importo supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo da 2 euro: valorizza il campo “DatiBollo” e versa l’imposta secondo le scadenze stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Resta obbligatoria la corretta indicazione di codice univoco, eventuali CIG/CUP e riferimenti ordine. Il termine di pagamento è identico: 30 giorni (60 per SSN). Verifica sempre eventuali richieste specifiche dell’ente, ad esempio IBAN dedicato per la tracciabilità dei flussi.

La PA non paga: quali passi concreti posso fare senza perdere tempo?

Segui una scaletta operativa. 1) Verifica su PCC lo stato della fattura e annota data di ricezione via SdI e scadenza legale. 2) Contatta l’ufficio pagatore indicando numero fattura, CIG/CUP, IBAN, scadenza e chiedi se esistono sospensioni (DURC, art. 48-bis DPR 602/1973). 3) Se il termine è superato, invia una diffida bonaria con il calcolo degli interessi moratori e l’indennizzo di 40 euro. 4) Valuta la certificazione del credito commerciale, utile per cessione o anticipazione. 5) Se persiste l’inadempimento, considera i rimedi giudiziali previsti dall’ordinamento, anche alla luce del D.lgs. 231/2002 che rafforza la tutela del creditore. Ricorda che eventuali ritardi per cause non giustificate generano interessi dovuti per legge. Documenta ogni passaggio per accelerare la soluzione o, se necessario, per agire in via formale.

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