Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi dipende dall’attività: e-commerce indiretto registra solo; negozi, bar, ristoranti e artigiani al dettaglio inviano con registratore telematico o servizio online entro i termini.
- E-commerce indiretto: niente invio telematico; serve il registro dei corrispettivi per sommare gli incassi giornalieri.
- Commercio al minuto e assimilati (art. 22 DPR 633/1972): memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi obbligatorie (D.Lgs. 127/2015, art. 2).
- Strumenti: Registratore Telematico o “Documento commerciale online” nell’area Fatture e Corrispettivi; invio entro 12 giorni in caso di procedura web o guasto.
Che cosa sono i corrispettivi e chi deve trasmetterli
I corrispettivi sono gli incassi giornalieri delle vendite al dettaglio e dei servizi resi al pubblico. In pratica, sono le somme che prendi quando vendi beni o servizi ai privati.
Dal 2020 scontrino e ricevuta fiscali sono stati sostituiti dal documento commerciale. È il documento che consegni al cliente e che il Registratore Telematico (RT) memorizza e invia all’Agenzia delle Entrate.
La base normativa è chiara: l’obbligo di memorizzazione e trasmissione giornaliera vale per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 (commercianti al minuto e assimilati). Riferimenti: D.Lgs. 127/2015, art. 2; Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modifiche.
Pilastri normativi da conoscere
Chi deve certificare con documento commerciale: art. 22 DPR 633/1972. Come memorizzare e inviare: D.Lgs. 127/2015, art. 2, e Provvedimenti Agenzia Entrate su Registratori Telematici. Esoneri storici: DPR 696/1996, art. 2. Sanzioni: D.Lgs. 471/1997, art. 6 e art. 12. Testi disponibili su Normattiva e documentazione dell’Agenzia delle Entrate.
E-commerce: quando registri e quando invii
E-commerce indiretto significa vendere beni online e spedire la merce. È assimilato alle vendite per corrispondenza. In questo caso non devi emettere documento commerciale né inviare i corrispettivi telematici.
Devi però registrare gli incassi nel registro dei corrispettivi. È un registro cartaceo o informatico in cui sommi gli incassi della giornata e li riporti periodicamente. Fonte: DPR 696/1996, art. 2 (esonero da certificazione per vendite per corrispondenza) e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Se fai e-commerce diretto (servizi digitali automatici), segui le regole IVA dei servizi elettronici. Per vendite B2C in altri Stati UE puoi usare il regime OSS. In Italia, queste operazioni non richiedono scontrino elettronico. La prova dell’operazione è la fattura se richiesta o i sistemi di pagamento.
Attenzione ai casi misti
Se abbini un sito e-commerce a un punto vendita fisico, applichi due regole. Per il negozio fisico usi RT o il servizio online e invii i corrispettivi. Per l’e-commerce indiretto compili il registro dei corrispettivi senza invio telematico.
Attività artigiane e commercio al dettaglio: cosa fare ogni giorno
Se vendi al dettaglio o presti servizi al pubblico (bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, tatuatori, riparazioni a diretto contatto), rientri nell’art. 22 DPR 633/1972. Devi emettere documento commerciale per ogni incasso e inviare i dati all’Agenzia.
Hai due strade operative. La prima è usare un Registratore Telematico. Memorizza, stampa il documento e invia i dati a fine giornata in automatico. La seconda è usare il servizio “Documento commerciale online” nell’area Fatture e Corrispettivi. In questo caso inserisci i dati e invii tu.
Il rilascio del documento commerciale avviene al momento del pagamento. Se incassi dopo, indichi “non riscosso”. La trasmissione con RT è automatica. Con la procedura web o in caso di guasto, invia entro 12 giorni dall’operazione. Fonte: D.Lgs. 127/2015, art. 2; Provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate.
Quali dati mettere nel documento commerciale
- Descrizione chiara dei beni o servizi.
- Importi incassati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora incassati.
- Aliquota IVA o natura dell’operazione se senza IVA (ad esempio, in forfettario).
- Sconti applicati e arrotondamenti.
Esoneri veri e casi particolari
Gli esoneri non sono “liberi per tutti”. Sono tassativi e storicamente previsti dall’art. 2 del DPR 696/1996 e da atti attuativi. Esempi tipici:
- Cessioni di tabacchi effettuate dai rivenditori autorizzati.
- Cessioni di giornali quotidiani e periodici, anche in abbinata con beni collaterali ammessi.
- Cessioni di carburanti e lubrificanti presso impianti stradali.
- Vendite per corrispondenza (che includono l’e-commerce indiretto di beni).
- Cessioni di beni iscritti in pubblici registri (auto, moto, navi) quando si emette fattura.
- Somministrazioni in mense aziendali o scolastiche gestite con sistemi sostitutivi previsti dalla norma.
Verifica sempre l’inquadramento della tua attività con la norma primaria e la prassi. Non tutte le attività ambulanti sono esonerate. In molti casi devono emettere documento commerciale con RT portatile.
Regime forfettario: cosa cambia
Se sei in regime forfettario, l’obbligo di invio dei corrispettivi non sparisce se rientri nell’art. 22. Cambia solo l’IVA: non la applichi in vendita. Nel documento commerciale indichi la natura “operazione senza addebito IVA”.
Il documento resta necessario. Il forfettario usa RT o la procedura web. Mantiene gli stessi tempi di trasmissione e conservazione. Le regole sanzionatorie seguono le stesse logiche, con importi commisurati alla violazione.
Regola decisionale rapida
Decidi in 4 domande logiche
- Vendi al dettaglio o presti servizi a contatto diretto con privati in Italia? Sì: devi emettere documento commerciale e inviare i corrispettivi (RT o web). No: vai alla domanda successiva.
- Vendi beni online e spedisci (e-commerce indiretto) senza punto vendita? Sì: niente documento commerciale e niente invio telematico; registra gli incassi nel registro dei corrispettivi. No: vai oltre.
- Fai sia negozio fisico sia e-commerce? Applica entrambe le regole: RT per il negozio; registro corrispettivi per le vendite online spedite.
- Fatturi sempre i tuoi servizi (es. consulenze su appuntamento)? In genere non usi i corrispettivi telematici; emetti fattura e registri l’operazione secondo le regole IVA e contabili.
Fonti: D.Lgs. 127/2015, art. 2; DPR 633/1972, art. 22 e art. 24; DPR 696/1996, art. 2; Provvedimenti Agenzia Entrate su RT e servizio “Fatture e Corrispettivi”. Testi consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni, controlli e conservazione
Se non memorizzi o non invii i corrispettivi quando dovuto, scattano sanzioni. La norma di riferimento è il D.Lgs. 471/1997, art. 6. Il calcolo dipende dalla gravità e dall’IVA coinvolta.
La ripetizione delle violazioni può portare alla sospensione dell’attività. Riferimento: D.Lgs. 471/1997, art. 12. Evita rischi: controlla spesso l’esito di trasmissione nell’area Fatture e Corrispettivi.
Conserva i documenti commerciali digitali e i report RT. I registri vanno conservati normalmente per 10 anni. Se usi il registro dei corrispettivi (e-commerce indiretto), compila con regolarità e numerazione ordinata.
Novità operative 2024-2026 da tenere d’occhio
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche dei Registratori Telematici e del tracciato dei corrispettivi. Controlla periodicamente i Provvedimenti e le specifiche nella tua area riservata.
Verifica anche aggiornamenti su lotteria degli scontrini, gestione dei resi e note di variazione da documento commerciale. Le istruzioni tecniche chiariscono i codici “natura” e le modalità di invio in caso di malfunzionamenti.
| Scenario | Obbligo di certificazione | Strumento operativo | Trasmissione e tempi | Note e sanzioni |
|---|---|---|---|---|
| E-commerce indiretto puro (beni spediti, senza negozio fisico) | Nessun documento commerciale; registrazione sul registro corrispettivi | Registro corrispettivi cartaceo o informatico | Nessun invio telematico dei corrispettivi | Esonero ex DPR 696/1996, art. 2; controlla OSS/IOSS per vendite UE |
| Negozio fisico al dettaglio (bar, ristorante, retail) | Documento commerciale per ogni incasso | Registratore Telematico oppure “Documento commerciale online” | RT: invio automatico giornaliero; Web/guasto: entro 12 giorni | Sanzioni D.Lgs. 471/1997, art. 6; sospensione in caso di reiterazione (art. 12) |
| Artigiano in sede o a domicilio (parrucchiere, estetista, riparazioni) | Documento commerciale per ogni incasso | RT fisso/portatile o procedura web con SPID/CIE/CNS | Come sopra; rilascio al pagamento | Per forfettari: indicare operazione senza IVA; obbligo invariato |
| Attività mista: e-commerce + negozio | Negozio: documento commerciale; E-commerce: registro corrispettivi | RT per il negozio; registro per le vendite spedite | RT: invio giornaliero; E-commerce: nessun invio | Se vendi anche all’estero B2C UE, valuta OSS per l’IVA estera |
| Guasto RT o assenza temporanea di rete | Documento commerciale emesso con modalità di emergenza | Funzionalità di emergenza RT o modelli sostitutivi; poi inserimento | Invio dei dati entro 12 giorni dall’operazione | Annota l’evento; sanzioni se non regolarizzi nei termini |
FAQ
Gestisco un e-commerce indiretto e incasso con carte e wallet: devo inviare i corrispettivi?
No, se fai solo e-commerce indiretto (beni spediti) rientri nelle vendite per corrispondenza. Non devi emettere documento commerciale né inviare telematicamente i corrispettivi. Devi però registrare gli incassi nel registro dei corrispettivi. Puoi usare un gestionale o un foglio di calcolo ben strutturato. Numeri le registrazioni e sommi gli incassi giornalieri, distinti per modalità di pagamento. Conservi le riconciliazioni con i report dei gateway e degli PSP. La base giuridica è l’esonero storico del DPR 696/1996, art. 2. Se vendi a privati in altri Paesi UE, l’obbligo di invio corrispettivi resta non applicabile in Italia, ma devi gestire l’IVA con OSS se superi la soglia UE o la scegli volontariamente. Se vendi anche in negozio fisico, per quel canale usi RT o documento commerciale online e invii i dati all’Agenzia delle Entrate.
Sono parrucchiere in regime forfettario: come devo emettere lo scontrino elettronico?
Se fai il parrucchiere lavori a contatto diretto con il pubblico. Rientri tra i soggetti dell’art. 22 DPR 633/1972. Devi quindi emettere documento commerciale per ogni incasso e trasmettere i corrispettivi, anche se sei in forfettario. La differenza è nell’IVA: non la addebiti in vendita. Nel RT imposta il reparto con natura “operazione senza addebito IVA”. Se usi il servizio “Documento commerciale online”, scegli la natura corretta al posto dell’aliquota. Rilascia il documento al momento del pagamento e verifica l’esito di invio. In caso di guasto del RT, usa la modalità di emergenza e invia entro 12 giorni. Ricorda che le sanzioni per mancata emissione o invio valgono anche per i forfettari (D.Lgs. 471/1997). Conserva i report giornalieri e i giornali di fondo del RT per 10 anni.
Documento commerciale o fattura: quando serve l’una o l’altra? E come gestisco resi e storni?
Nel B2C al dettaglio usi il documento commerciale. Emetti fattura solo se il cliente la chiede al momento dell’acquisto o se la tua attività la prevede sempre (es. consulenze professionali tipicamente B2B/B2C su appuntamento). Se emetti fattura, non devi emettere anche il documento commerciale per la stessa operazione. Per i resi, usa il documento commerciale di reso collegato all’originale. Il RT e il servizio web prevedono causali e segni negativi. Se avevi emesso fattura, fai una nota di variazione (art. 26 DPR 633/1972). Per errori di importo o aliquota, usa correzioni con documento commerciale di storno/integrazione o nota di variazione in fattura, secondo il caso. Mantieni la tracciabilità: collega ogni reso al documento originario e conserva la prova del rimborso.
Cosa faccio se il Registratore Telematico si blocca o non ho connessione?
Se il RT si guasta, attiva la procedura di emergenza prevista dal manuale del dispositivo. Emetti il documento commerciale in modalità fallback o usa i modelli sostitutivi. Quando il sistema torna operativo, inserisci i dati mancanti e inviali entro 12 giorni dall’operazione. Se il problema è solo la rete, puoi emettere il documento e rinviare la trasmissione appena torna la connessione. Annota sempre l’evento in un registro interno per dimostrare la buona fede in caso di controllo. Se non regolarizzi nei termini, rischi le sanzioni per omessa memorizzazione o trasmissione (D.Lgs. 471/1997, art. 6) e, in caso di reiterazione, la sospensione (art. 12). Tieni aggiornato il firmware del RT secondo i Provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate.
Vendo a turisti extra-UE: documento commerciale, fattura tax free o altro?
Per vendite al dettaglio a privati extra-UE in Italia emetti documento commerciale come sempre. Se il cliente porta la merce fuori dall’UE nei limiti di legge, puoi applicare il tax free shopping. In quel caso emetti fattura con procedura digitale prevista dal sistema doganale (OTELLO 2.0) e gestisci il rimborso dell’IVA secondo le regole previste. Il tax free si basa sull’art. 38-quater del DPR 633/1972. Ricorda che documento commerciale e fattura tax free non si sommano sulla stessa operazione. Scegli lo strumento giusto in base alla richiesta del cliente e alla destinazione del bene. Conserva le validazioni doganali e le ricevute elettroniche come prova dell’uscita dal territorio doganale dell’UE.
