Fattura: quali tipi esistono e quali sono le differenze?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In Italia esistono 9 tipi di fattura: immediata, differita, autofattura, accompagnatoria, nota di credito, pro-forma, parcella, semplificata, d’acconto. Si usano secondo oggetto, tempi di consegna, correzioni, acconti e rapporti con estero.

  • Tempi: fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione; differita entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o prestazione documentata.
  • Obblighi 2026: fattura elettronica via SdI per tutti, inclusi i forfettari; conservazione digitale a norma obbligatoria.
  • Estero: TD17, TD18, TD19 per integrazione/autofattura; semplificata consentita fino a 400 euro (art. 21-bis, DPR 633/1972).

Guida completa ai 9 tipi di fattura

1) Fattura immediata: quando usarla e scadenze

La emetti quando concludi la vendita di un bene o completi un servizio. Il “principio di cassa” è la regola che fa scattare l’IVA al pagamento per i servizi. Per i beni, conta consegna o spedizione.

Devi trasmetterla allo SdI entro 12 giorni dalla data operazione indicata in fattura. Base normativa: art. 21 e 6, DPR 633/1972; termini introdotti dal DL 119/2018 e attuati dall’Agenzia delle Entrate.

Codice documento: TD01 (fattura). Per professionisti che chiedono acconti prima, usa la d’acconto (vedi sotto) e poi la fattura finale.

2) Fattura differita: riepilogo di consegne o prestazioni

È una fattura riepilogativa. Raccoglie più consegne o prestazioni del mese precedente, provate da DDT o documenti equivalenti. Devi emetterla entro il giorno 15 del mese successivo.

Esempio: consegna in data 2 giugno con DDT. La fattura differita si emette entro il 15 luglio. Base normativa: art. 21, comma 4, lett. a), DPR 633/1972; DDT regolato dal DPR 472/1996.

Codice documento: TD24 (fattura differita). Nel corpo indichi riferimenti ai DDT o ai rapportini firme cliente.

3) Autofattura e integrazione: estero e reverse charge

Si usa quando l’IVA italiana non è stata assolta dal cedente estero o per particolari operazioni in inversione contabile. Non confondere importazioni doganali (bolletta) con autofattura.

Casistiche principali e codici:

  • TD17: servizi acquistati da soggetti esteri (UE o extra-UE). Integra o emetti autofattura, versi l’IVA con meccanismo di reverse charge. Riferimenti: art. 17, comma 2, DPR 633/1972; DL 331/1993 per territorialità intra-UE.
  • TD18: acquisti intracomunitari di beni. Integri la fattura del fornitore UE con l’IVA nazionale. Base: art. 46-47, DL 331/1993.
  • TD19: acquisti da soggetti non stabiliti o reverse charge interno ex art. 17, commi 5 e seguenti, DPR 633/1972 (es. subappalti edili, rottami, ecc.).

Scadenza invio: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione (regole comunicazioni transfrontaliere via SdI in sostituzione dell’esterometro, Agenzia delle Entrate).

4) Fattura accompagnatoria: fattura + documento di trasporto

Accompagna fisicamente la merce durante il trasporto. Unisce la funzione del DDT e della fattura. Contiene dati trasporto, quantità, pesi, colli, descrizione beni, cedente e cessionario, oltre a base imponibile e IVA.

È usata quando emetti fattura immediata e devi far viaggiare i beni con un documento unico. Base: DPR 472/1996 sul DDT; art. 21 DPR 633/1972 per contenuto fattura.

5) Nota di credito (variazione in diminuzione)

Serve per correggere una fattura con importo superiore al dovuto o per resi/abbuoni. Riduce base imponibile e imposta. Devi indicare la fattura originaria.

È ammessa entro i termini di legge. Per operazioni imponibili, la variazione è disciplinata dall’art. 26, DPR 633/1972. Codice: TD04 (nota di credito).

6) Fattura pro-forma: preventivo evoluto, non fiscale

Non è un documento fiscale. Anticipa importi, voci e scadenze e consente di incassare sapendo cosa si fatturerà. Non genera IVA, ritenute o imposta di bollo.

Dopo il pagamento o al completamento del servizio, emetti fattura fiscale vera. La pro-forma non sostituisce la fattura elettronica.

7) Parcella: la fattura dei professionisti

È la fattura dei professionisti. Indica compenso, spese riaddebitate, contributo integrativo della cassa professionale o rivalsa INPS (se applicabile), ritenuta d’acconto, IVA o regimi agevolati.

Base: art. 25, DPR 600/1973 per ritenuta d’acconto; DPR 633/1972 per IVA; statuti casse professionali per contributo integrativo. Codici: TD06 (parcella), oppure TD01 se si usa la fattura “generica”.

8) Fattura semplificata: importi contenuti, dati ridotti

Puoi emetterla per operazioni fino a 400 euro. Ha contenuti ridotti: dati essenziali di emittente e cliente (anche solo CF o P.IVA), descrizione, aliquota o natura IVA, totale.

Non è limitata a chi “non paga l’IVA”. L’IVA si espone in modo sintetico. Base: art. 21-bis, DPR 633/1972, soglia a 400 euro disposta dal DL 119/2018 e atti MEF. Codice: TD07 (fattura semplificata).

9) Fattura d’acconto: anticipo pagato dal cliente

Si usa quando il cliente paga un acconto prima della consegna o del completamento del servizio. L’IVA sugli acconti si applica al momento dell’incasso.

Base: art. 6, DPR 633/1972 sul momento impositivo. Codici: TD02 (acconto/anticipo su fattura) o TD03 (acconto/anticipo su parcella). Poi emetti la fattura finale scomputando quanto già fatturato.

Emissione elettronica, regole 2026 e conservazione

Obbligo di fatturazione elettronica e tempi di trasmissione

L’obbligo B2B e B2C è in vigore dal 2019 (DLgs 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Dal 1° gennaio 2024 è esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Regole chiave: indica in XML la data dell’operazione; trasmetti via SdI entro 12 giorni per l’immediata; entro il 15 del mese successivo per la differita; per TD17-19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione.

La mancata o tardiva trasmissione è sanzionata (art. 6, DLgs 471/1997). È ammessa la remissione in bonis entro termini specifici, se ricorrono i presupposti generali.

Codici documento da conoscere

I codici TD più usati nel 2026:

  • TD01: fattura
  • TD02: acconto/anticipo su fattura
  • TD03: acconto/anticipo su parcella
  • TD04: nota di credito
  • TD05: nota di debito
  • TD06: parcella
  • TD07: fattura semplificata
  • TD16: integrazione/reverse charge interno
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero
  • TD18: integrazione per acquisto beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisti ex art. 17, comma 2 e seguenti
  • TD20: autofattura per regolarizzazione (art. 6, comma 8, DLgs 471/1997)
  • TD24: fattura differita

Le specifiche tecniche FatturaPA sono approvate con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Consulta le versioni aggiornate sul sito istituzionale.

Conservazione digitale a norma

Le fatture elettroniche si conservano in digitale. Segui il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005) e le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

La conservazione deve garantire integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Il termine ordinario è 10 anni (art. 2220 c.c.).

Regola decisionale rapida

Come scegliere in 5 passaggi logici

1) Hai consegnato beni oggi o completato un servizio? Se sì e non userai il DDT per riepilogare, emetti fattura immediata (TD01) entro 12 giorni.

2) Hai effettuato più consegne o prestazioni nello stesso mese documentate da DDT o rapportini? Emetti fattura differita (TD24) entro il 15 del mese successivo.

3) Hai incassato un anticipo prima di consegna o completamento? Emetti fattura d’acconto (TD02 o TD03) alla data dell’incasso; poi fattura finale con scomputo.

4) Devi correggere una fattura in eccesso o gestire un reso? Emetti nota di credito (TD04) richiamando il documento originario, nei limiti dell’art. 26 DPR 633/1972.

5) Il fornitore è estero o si applica il reverse charge? Per servizi dall’estero usa TD17; per beni intra-UE TD18; per reverse charge interno o extra-UE TD19/TD16. Rispetta il termine del 15 del mese successivo alla ricezione.

Fonti normative essenziali (testuali)

Riferimenti da consultare su Normattiva e siti istituzionali

DPR 633/1972 (IVA): articoli 6 (momento impositivo), 21 e 21-bis (contenuto fattura e semplificata), 26 (variazioni), 17 (reverse charge). Disponibile su Normattiva.

DL 331/1993: acquisti intracomunitari (art. 46-47). Disponibile su Normattiva.

DLgs 127/2015: fattura elettronica via SdI. Atti attuativi e specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

DL 119/2018: termini di emissione, semplificazioni IVA; incremento soglia fattura semplificata poi confermato da atti MEF.

DPR 472/1996: documento di trasporto. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per regole d’importazione (bolletta doganale).

DLgs 471/1997: sanzioni per violazioni fiscali. DLgs 82/2005 e Linee guida AgID: conservazione digitale.

Errori frequenti e come evitarli

Tempi e date incoerenti

Errore tipico: data documento diversa dalla data operazione senza invio entro 12 giorni. Metti sempre la data corretta dell’operazione e trasmetti nei termini. Per la differita, usa come data l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Autofattura impropria per importazioni

Non emettere autofattura per beni importati extra-UE: l’IVA si assolve in dogana con la bolletta. Usa TD18 solo per acquisti intra-UE. Per servizi extra-UE usa TD17.

Fattura semplificata usata oltre 400 euro

Non superare la soglia. Se la superi, emetti fattura ordinaria. Ricorda di indicare aliquota o natura dell’operazione anche nella semplificata.

Note di credito tardive o incomplete

Cita sempre la fattura originaria. Rispetta i termini dell’art. 26. Se hai emesso corrispettivi e non fatture, usa procedure di storno previste dal registratore telematico.

Conservazione non a norma

Scaricare il PDF non basta. Archivia in un sistema di conservazione a norma secondo AgID. Verifica firme, marche temporali e pacchetti di archiviazione.

Esempi pratici con date reali

Vendita beni con DDT e differita

DDT n. 145 del 28 maggio. Consegna il 2 giugno. Fattura differita TD24 entro il 15 luglio, data documento 30 giugno, con riferimento al DDT.

Servizio completato e pagamento posticipato

Servizio concluso il 10 aprile. Pagamento il 30 aprile. Fattura immediata TD01 con data 10 aprile e invio entro il 22 aprile (12 giorni). L’IVA matura al completamento del servizio o al pagamento, secondo l’art. 6.

Acconto su progetto e saldo

Acconto del 30% incassato il 5 marzo. Emetti TD02 il 5 marzo. Consegni a maggio e incassi saldo il 20 maggio. Emetti fattura finale TD01 il 20 maggio scomputando l’acconto e calcolando l’IVA corretta.

Servizio acquistato da fornitore statunitense

Fattura ricevuta il 7 settembre senza IVA. Emetti TD17 entro il 15 ottobre. Registri l’IVA a debito e a credito (se detraibile) nel mese di settembre.

Scenario Tipo/Codice TD Requisiti e prove Scadenza emissione/trasmissione Riferimenti normativi
Vendita bene con consegna immediata Fattura immediata (TD01) Consegna o spedizione effettuata; descrizione beni e aliquote Entro 12 giorni dalla data operazione Art. 6 e 21 DPR 633/1972; DL 119/2018
Consegne multiple nello stesso mese Fattura differita (TD24) DDT o documenti equipollenti firmati Entro il 15 del mese successivo Art. 21, c. 4, lett. a), DPR 633/1972; DPR 472/1996
Servizio acquistato da estero (UE/extra-UE) Integrazione/autofattura (TD17) Fattura estera o contratto; territorialità in Italia Entro il 15 del mese successivo alla ricezione Art. 17, c. 2, DPR 633/1972; AE comunicazioni transfrontaliere
Acquisto beni intra-UE Integrazione (TD18) Fattura fornitore UE con ID IVA valido Entro il 15 del mese successivo alla ricezione Art. 46-47 DL 331/1993
Reverse charge interno (es. edilizia) Integrazione/reverse charge (TD16 o TD19) Operazione soggetta a inversione contabile Nei termini di registrazione acquisti Art. 17, commi 5-8, DPR 633/1972
Reso totale o parziale Nota di credito (TD04) Richiamo fattura originaria; quantità rese Nei limiti dell’art. 26 Art. 26 DPR 633/1972
Compenso professionista con ritenuta Parcella (TD06) Indicazione ritenuta d’acconto e contributo integrativo Alla data pagamento o completamento prestazione Art. 25 DPR 600/1973; DPR 633/1972
Importo contenuto fino a 400 euro Fattura semplificata (TD07) Dati essenziali cliente e operazione Regole ordinarie di emissione Art. 21-bis DPR 633/1972; DL 119/2018
Incasso anticipo cliente Fattura d’acconto (TD02/TD03) Incasso documentato; aliquota applicabile Alla data incasso Art. 6 DPR 633/1972
Trasporto beni con fattura a bordo Fattura accompagnatoria (TD01 con dati trasporto) Dati DDT integrati in fattura All’uscita merce DPR 472/1996; art. 21 DPR 633/1972

FAQ: domande frequenti sui tipi di fattura (2026)

Qual è la differenza pratica tra fattura immediata e differita con la fattura elettronica?

La fattura immediata fotografa l’operazione singola. La data in fattura coincide con la consegna del bene o il completamento del servizio. Devi inviarla allo SdI entro 12 giorni. Serve quando non hai un DDT o non vuoi riepilogare più forniture.

La fattura differita, invece, consente di emettere un solo documento per più consegne o prestazioni avvenute nello stesso mese. Devi avere una prova: DDT per beni o rapportini/ordini firmati per servizi. La emetti entro il 15 del mese successivo, con data spesso posta all’ultimo giorno del mese di competenza. Il codice è TD24. In entrambi i casi, la trasmissione via SdI e la conservazione digitale sono obbligatorie, come da DLgs 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Sono in regime forfettario: nel 2026 devo emettere e-fattura? Come gestisco marca da bollo e ritenute?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i forfettari. Non applichi l’IVA in fattura, salvo operazioni con inversione contabile in cui apponi la dicitura di non imponibilità/RC. Non subisci ritenuta d’acconto, perché il forfettario non la applica sui propri compensi. Devi applicare l’imposta di bollo da 2 euro quando l’operazione è non imponibile IVA e l’importo totale supera 77,47 euro. Il bollo si assolve in modo virtuale in e-fattura, con addebito periodico dall’Agenzia delle Entrate. Le basi sono nella normativa IVA (DPR 633/1972), nel regime forfettario (Legge 190/2014 e successive modifiche) e nei provvedimenti AE sulla fatturazione elettronica e sul bollo virtuale.

Come funziona l’autofattura TD17/TD18/TD19 e quali registri tocca?

Per servizi ricevuti da fornitori esteri (UE o extra-UE) usi TD17. Indichi base imponibile, aliquota e calcoli l’IVA a debito, che, se hai pieno diritto alla detrazione, registri anche a credito nello stesso periodo (reverse charge neutro). Per beni intra-UE usi TD18: integri la fattura UE con l’IVA italiana e la registri. Per operazioni soggette a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, commi 5 e seguenti (ad esempio edilizia, rottami, grande distribuzione in taluni casi), usi TD16 o TD19 secondo la casistica. La trasmissione via SdI avviene entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero o all’effettuazione dell’operazione. Registri i TD17-19 nei registri IVA acquisti e vendite (doppia annotazione), secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, in modo da riflettere l’IVA a debito e a credito.

Quando posso emettere una nota di credito e come gestisco ritenute, bolli e split payment?

La nota di credito si emette per ridurre imponibile e imposta della fattura originaria in caso di resi, sconti, errori o mancato pagamento per procedure concorsuali. L’art. 26 del DPR 633/1972 disciplina i casi e i tempi. Se la fattura originaria aveva ritenuta d’acconto, anche la nota di credito deve ridurre la ritenuta proporzionalmente. Se era dovuto il bollo, valuta la soglia residua dopo lo storno; l’Agenzia delle Entrate consente il conguaglio del bollo nel trimestre. In regime di split payment verso Pubbliche Amministrazioni, la nota di credito segue lo stesso meccanismo: l’IVA rimane a carico della PA, che effettua lo split; tu storni imponibile e IVA formalmente, secondo le regole del DM 55/2013 e dei provvedimenti AE per la fatturazione verso PA.

Fattura semplificata: cosa devo indicare esattamente e quando è sconsigliata?

Devi indicare: dati emittente; dati cliente anche solo con CF o P.IVA; descrizione dell’operazione; aliquota IVA o natura (ad esempio N2.2 per operazioni non soggette); corrispettivo totale; imposta complessiva se imponibile. È sconsigliata quando superi 400 euro o quando il cliente chiede dettaglio analitico per detrazione o deduzione. Evitala anche in operazioni complesse con più aliquote o con ritenute, perché la versione semplificata può complicare i calcoli e i controlli. La base è l’art. 21-bis, DPR 633/1972. Ricorda che la semplificata è sempre una vera fattura e richiede invio via SdI e conservazione digitale, come le altre.

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