Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia la regola è la fattura elettronica via SdI entro 12 giorni; resta ammessa la fattura cartacea solo per prestazioni sanitarie soggette a invio al Sistema TS. Bollo: 2 euro oltre 77,47 euro.
- Obbligo generalizzato di fattura elettronica dal 1 gennaio 2024, con eccezione per operazioni sanitarie i cui dati confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria.
- Tempistiche: fattura “immediata” entro 12 giorni; “differita” entro il 15 del mese successivo con DDT o documento idoneo.
- Bollo: 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Versamento trimestrale con F24, con possibili rinvii se sotto determinate soglie.
Tipi di fattura oggi: quadro normativo e cosa cambia per te
La base è nell’articolo 21 del DPR 633/1972, consultabile su Normattiva. Qui trovi gli elementi obbligatori e i tempi di emissione.
Dal 2019 la fattura elettronica è lo standard B2B e B2C. Il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate gestisce invio e ricevute.
Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo vale per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari. Norma di riferimento: DL 127/2015 e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica: come funziona in pratica
La fattura elettronica è un file XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Il formato garantisce dati completi e standard.
Emetti la fattura nel gestionale, firmi se richiesto e invii a SdI. SdI controlla e recapita al cliente. Ricevi esito di consegna o scarto.
Se SdI scarta, la fattura non esiste ai fini fiscali. Devi correggere e reinviare entro 5 giorni per rispettare i termini originali. Questa prassi deriva dai provvedimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate su SdI.
Fattura cartacea: quando è ancora ammessa
È ammessa per le prestazioni sanitarie i cui dati vanno al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto di e-fattura per questi dati discende dall’articolo 10-bis del DL 119/2018, più volte prorogato per ragioni di privacy.
In questi casi emetti fattura cartacea o PDF, e invii i dati al Sistema TS nei tempi previsti. Le regole operative sono pubblicate dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate.
Se lo stesso professionista sanitario effettua operazioni non soggette a invio TS (per esempio consulenze non sanitarie), per quelle operazioni si applica l’obbligo di e-fattura.
Fattura immediata e differita: tempi e date
La fattura immediata si emette entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Il momento è definito dagli articoli 6 e 21 del DPR 633/1972.
La fattura differita si emette entro il 15 del mese successivo. Devi avere DDT o documento equipollente che provi le consegne o le prestazioni del mese.
La data documento in XML indica la data fattura. La trasmissione a SdI entro i termini rende l’emissione valida.
Contenuto obbligatorio della fattura: cosa non può mancare
L’articolo 21 del DPR 633/1972 elenca gli elementi minimi. Se mancano, rischi sanzioni per irregolarità o fattura inesistente.
Inserisci numero progressivo, data, dati di cedente/prestatore e cessionario/committente. Indica descrizione, imponibile, aliquota o natura IVA e imposta o esenzione.
Se applichi regimi speciali, indica la norma. Esempio: in regime forfettario scrivi che l’operazione è in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata.
Dicitura IVA, natura operazione e casi particolari
Se applichi IVA, inserisci aliquota e imposta. Se non applichi IVA, usa il codice “natura” corretto nell’XML. Esempio: N2.2 per operazioni non soggette specifiche, N3.5 per regime del margine, N4 per esenti.
Per inversione contabile (reverse charge), indica l’annotazione “inversione contabile” e il riferimento dell’articolo 17 DPR 633/1972. L’XML userà il codice natura N6.x appropriato.
Per scambi intracomunitari o esportazioni, indica la norma di non imponibilità. Riferimenti: articoli 8, 8-bis, 9, 38-ter del DPR 633/1972.
Errori e correzioni: come rimediare senza rischi
Se sbagli importi o aliquote, emetti una nota di variazione. La base è l’articolo 26 del DPR 633/1972. Puoi emettere note in aumento o in diminuzione.
Se sbagli i dati del cliente o del documento, emetti una nota di credito a storno totale e riemetti la fattura corretta. Meglio intervenire in tempi rapidi.
Per errori formali nell’XML che causano scarto, correggi e reinvia. Senza consegna valida via SdI, la fattura non esiste.
Imposta di bollo: quando, come e quanto si paga
Il bollo è dovuto sulle fatture senza IVA con importo totale pari o superiore a 77,47 euro. L’importo è 2 euro per documento.
La base normativa è il DPR 642/1972 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo elettronica.
Sulle fatture elettroniche attiva il bollo virtuale nel software. L’XML riporta l’assolvimento. L’Agenzia calcola gli importi dovuti per trimestre.
Scadenze e codici tributo
Paghi con F24 ai seguenti termini: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre).
Se gli importi dovuti sono contenuti, la normativa consente il rinvio del pagamento del 1° e 2° trimestre alle scadenze successive. Questa flessibilità risulta dai provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate successivi al DM 17 giugno 2014.
Per le fatture cartacee, apponi la marca da bollo fisica da 2 euro ove dovuta. Conserva le copie con bolli applicati.
Casi particolari di bollo
In regime forfettario il bollo si applica perché non si addebita IVA. Quindi sopra 77,47 euro attivi sempre il bollo. Se non sei sicuro del regime, vedi quali tipi di Partita IVA e regimi fiscali esistono.
Con split payment non si applica il bollo, perché la fattura resta soggetta a IVA. Verifica sempre la natura dell’operazione.
Rivalsa spese: il bollo si valuta sul totale documento. Se superi 77,47 euro, il bollo è dovuto anche se l’imponibile “puro” sta sotto soglia.
Conservazione e privacy: obblighi e buone pratiche
Devi conservare le fatture per 10 anni. Lo impongono l’articolo 2220 del Codice Civile e l’articolo 39 del DPR 633/1972.
Per le e-fatture usa la conservazione elettronica a norma. Il sistema sigilla e marca i pacchetti di conservazione a intervalli regolari.
L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di conservazione gratuito. In alternativa puoi usare soluzioni certificate.
Dati sanitari e divieto di e-fattura
Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche vige il divieto di e-fattura via SdI. Motivo: tutela della riservatezza dei dati sanitari.
La base è l’articolo 10-bis del DL 119/2018, con proroghe confermate dai decreti del MEF e dagli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Emetti documento cartaceo e invia i dati al Sistema TS. Segui i manuali tecnici del Sistema TS e le scadenze comunicate dal MEF.
Regola decisionale rapida
Decidi il formato e le scadenze in tre passi
1) Stai fatturando una prestazione sanitaria i cui dati vanno al Sistema TS? Sì: usa fattura cartacea/PDF e invia i dati a TS. No: passa al punto 2.
2) Devi emettere una fattura per operazioni in Italia a un consumatore o a un’impresa? Sì: emetti fattura elettronica XML e invia a SdI entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). No: se è estero, valuta regole IVA UE o extra-UE e compila l’XML con natura corretta.
3) La fattura non ha IVA e supera 77,47 euro? Sì: applica bollo (virtuale per e-fatture, marca per cartacee) e pianifica il versamento trimestrale. No: nessun bollo dovuto.
Riferimenti normativi utili
DPR 633/1972 articoli 6, 17, 21, 26 e 39 (consultabili su Normattiva) per regole IVA, contenuto e conservazione delle fatture.
DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014 per imposta di bollo; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per bollo sulle e-fatture e specifiche tecniche SdI.
DL 119/2018 articolo 10-bis per divieto e-fattura su dati sanitari; comunicazioni MEF e Garante Privacy per proroghe e istruzioni operative.
| Scenario | Formato ammesso | Termine di emissione | Bollo e versamento |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario, consulenza a impresa italiana | E-fattura XML via SdI | Immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo con DDT/rapportino | 2 euro se totale ≥ 77,47; F24 trimestrale con possibili rinvii se sotto soglia |
| Medico o psicologo, visita a privato con invio a Sistema TS | Fattura cartacea/PDF; no invio via SdI | Contestuale o entro tempi tecnici di consegna al paziente | Marca fisica da 2 euro se totale ≥ 77,47; nessun F24 per bollo virtuale |
| Vendita beni con consegne multiple nel mese (con DDT) | E-fattura XML via SdI (differita) | Entro il 15 del mese successivo, riepilogando DDT | Applicare bollo solo se documento senza IVA e ≥ 77,47 |
| Servizio a cliente UE non stabilito in Italia | E-fattura XML via SdI (se richiesta/consigliata); altrimenti documento secondo regole UE | Entro 12 giorni dalla effettuazione; verificare natura non imponibile | Bollo non dovuto se operazione rientra in non imponibilità soggetta a IVA UE |
| Fornitura a Pubblica Amministrazione italiana | E-fattura XML PA via SdI (formato PA) | Nei termini contrattuali e fiscali; invio obbligatorio via SdI | Bollo dovuto se esente/non imponibile e ≥ 77,47; versamento trimestrale |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo emettere la fattura elettronica e quando scatta il bollo?
Sì. Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di e-fattura vale anche per chi è in regime forfettario. Lo confermano i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno attuato la progressiva estensione dell’obbligo. Devi emettere e inviare il file XML a SdI entro 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo se fai una fattura differita con DDT o documenti equivalenti. Per il bollo, in forfettario non addebiti IVA. Quindi, quando il totale documento è pari o superiore a 77,47 euro, devi applicare il bollo da 2 euro. Sull’e-fattura l’assolvimento è virtuale: il gestionale deve valorizzare il campo bollo nell’XML. L’imposta si versa con F24 su base trimestrale alle scadenze pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Se gli importi sono ridotti, la normativa consente di rinviare il pagamento dei primi trimestri entro i termini dei trimestri successivi, secondo le soglie fissate dai provvedimenti direttoriali.
2) Sono un medico: posso scegliere l’e-fattura per un paziente privato che lo chiede?
No, in via generale non puoi usare l’e-fattura via SdI per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche quando i relativi dati sono destinati al Sistema Tessera Sanitaria. Vige un divieto specifico per tutelare la privacy sanitaria, introdotto dall’articolo 10-bis del DL 119/2018 e confermato da successivi interventi del MEF e del Garante Privacy. In questo caso emetti una fattura cartacea o un PDF consegnato al paziente e trasmetti i dati al Sistema TS nei tempi e con le modalità previste. Se però svolgi attività non sanitarie o prestazioni non soggette a invio TS, per quelle operazioni si applicano le regole ordinarie: e-fattura via SdI nei termini generali. È importante distinguere per singola operazione cosa rientra o meno nel perimetro TS.
3) Come faccio se SdI scarta la fattura per un errore nel codice destinatario o nel contenuto?
Lo scarto rende la fattura inesistente ai fini fiscali. Devi correggere e reinviare. Controlla la motivazione di scarto nella ricevuta di SdI. Se l’errore è formale (per esempio, codice destinatario errato o CAP non valido), sistema i dati e ripeti l’invio. Per rispettare le scadenze fiscali, cerca di reinviare entro 5 giorni. Se i termini sono già scaduti, procedi comunque al reinvio corretto il prima possibile, riducendo il rischio sanzioni per tardiva emissione. Ricorda che la data documento nell’XML e la tempistica di trasmissione a SdI sono entrambe rilevanti. Questa prassi è descritta nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate su SdI e nelle guide operative pubbliche.
4) Devo mettere il bollo anche se la fattura ha una parte con IVA e una senza IVA?
No. Il bollo si applica sulle fatture “fuori campo” IVA complessivamente di importo pari o superiore a 77,47 euro. Se nel documento c’è IVA su anche una sola riga, e il documento resta complessivamente assoggettato a IVA, il bollo non è dovuto. Se invece la fattura è interamente senza IVA (esente, non imponibile, fuori campo, regime forfettario), allora verifichi la soglia e applichi 2 euro quando il totale è pari o superiore a 77,47 euro. Questa regola discende dal DPR 642/1972 e dalle risposte ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione del bollo nelle e-fatture. Per prudenza, evita di usare documenti misti che possono generare dubbi: separare le operazioni facilita i controlli e la corretta applicazione del bollo.
5) Quanto tempo devo conservare le fatture e come gestire la conservazione delle e-fatture?
La conservazione dura 10 anni. Lo stabiliscono l’articolo 2220 del Codice Civile e l’articolo 39 del DPR 633/1972. Le fatture cartacee si conservano in originale in ordine cronologico. Le e-fatture si conservano in modalità elettronica a norma. Questo significa creare “pacchetti di conservazione” con firma e marca temporale, secondo le regole tecniche nazionali. Puoi usare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o altri conservatori qualificati. La conservazione non è un semplice “salvataggio” del file XML: serve un processo che assicuri integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. In caso di controllo, devi esibire le fatture e i metadati. Se cambi software, assicurati di poter migrare i lotti di conservazione senza perdere il valore probatorio dei documenti.
