Tipi di IVA: quali sono le percentuali da applicare?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In Italia l’IVA si applica con quattro aliquote: 4%, 5%, 10% e 22%. La scelta dipende da cosa vendi, da dove avviene l’operazione e dalle regole fissate dal DPR 633/1972.

  • Le aliquote ridotte sono elencate nella Tabella A del DPR 633/1972: Parte I (4%), Parte II-bis (5%), Parte III (10%).
  • “Non imponibile”, “esente” e “non soggetta” sono concetti diversi e cambiano detrazione e documenti.
  • La classificazione esatta del bene/servizio e la territorialità IVA guidano la scelta dell’aliquota e del codice Natura in fattura elettronica.

Cos’è l’IVA e dove sono scritte le regole

L’IVA è un’imposta sui consumi. Colpisce il valore aggiunto in ogni fase della filiera. La paga il consumatore finale. L’impresa la incassa e la versa allo Stato.

In Italia le regole principali stanno nel DPR 633/1972. Le aliquote ridotte sono nella Tabella A. L’aliquota ordinaria è nel medesimo decreto (articolo 16). Le definizioni di operazioni non imponibili ed esenti sono negli articoli 8, 8-bis, 9 e 10.

Per la territorialità (dove si tassa l’operazione) si usano gli articoli da 7 a 7-septies. Per gli scambi UE si applicano anche il DL 331/1993 (acquisti e cessioni intracomunitarie) e le regole UE della Direttiva 2006/112/CE, come modificata, tra le altre, dalla Direttiva 2022/542. Le interpretazioni operative arrivano dall’Agenzia delle Entrate e si trovano su prassi e guide.

Aliquota ordinaria 22%: quando si applica

L’aliquota del 22% si applica a tutto ciò che non rientra nelle eccezioni della Tabella A. È la regola generale. Se non trovi il bene o il servizio elencato tra le aliquote ridotte, usi il 22%.

Esempi tipici al 22%: abbigliamento e calzature, elettronica e telefoni, arredamento, auto e moto, bevande alcoliche, acqua minerale e bibite, molti dispositivi medici non medicinali, servizi professionali generici (consulenze) e licenze software standard.

Fonte normativa: DPR 633/1972, articolo 16.

Aliquote ridotte: 10%, 5% e 4%

Aliquota 10%: beni e servizi “di rilevanza sociale”

La Tabella A, Parte III, elenca molte voci al 10%. È l’aliquota tipica per:

  • Somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, catering).
  • Forniture di gas naturale ed energia elettrica per usi domestici (con condizioni contrattuali dedicate).
  • Manutenzioni e ristrutturazioni edilizie su immobili abitativi (con limiti e plafond per beni significativi).
  • Trasporto pubblico di persone e bagagli.
  • Medicinali con Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). Non tutti i parafarmaci sono inclusi.

Attenzione a due insidie pratiche: i “beni significativi” in edilizia (caldaie, infissi, sanitari) possono scontare regole particolari sulla base imponibile al 10%; e non tutte le forniture energetiche domestiche hanno il 10% se non rispettano i requisiti contrattuali.

Fonte normativa: DPR 633/1972, Tabella A, Parte III.

Aliquota 5%: ambiti mirati e tassonomia ristretta

La Tabella A, Parte II-bis, fissa il 5% per un elenco limitato di beni e servizi. Riguarda voci specifiche tra cui:

  • Alcuni prodotti alimentari selezionati (esempi tradizionali: tartufi freschi o refrigerati ed erbe aromatiche fresche come basilico, salvia, rosmarino, quando classificati come tali).
  • Alcuni servizi a spiccata rilevanza sociale individuati dal legislatore.

Le voci al 5% possono cambiare frequentemente con le Leggi di Bilancio. Negli ultimi anni il perimetro su prodotti per l’igiene femminile è stato oggetto di modifiche. Verifica sempre la versione aggiornata della Tabella A e le note dell’Agenzia delle Entrate prima di fatturare.

Fonte normativa: DPR 633/1972, Tabella A, Parte II-bis; Leggi di Bilancio succedutesi; Direttiva 2006/112/CE.

Aliquota 4%: beni “di prima necessità” ed editoria

La Tabella A, Parte I, prevede il 4% per beni essenziali e per l’editoria. Esempi tipici:

  • Pane, pasta, latte fresco, alcuni prodotti ortofrutticoli freschi.
  • Libri, giornali e periodici, anche in formato digitale, se rispettano i requisiti editoriali (ISBN/ISSN e natura editoriale). I supporti musicali come CD non rientrano in questa voce.

L’aliquota al 4% non copre tutte le categorie alimentari. Molti prodotti alimentari restano al 10% o al 22% in base alla loro classificazione. La linea di demarcazione discende dalla Tabella A e, per i beni, anche dalla voce doganale (NC/Combined Nomenclature) usata nei chiarimenti di prassi.

Fonte normativa: DPR 633/1972, Tabella A, Parte I; normativa editoriale correlata.

Operazioni non imponibili, esenti e non soggette: differenze operative

Non imponibile significa che l’operazione “esce” dall’IVA per una ragione tecnica, ma resta nella sfera IVA. Esempi classici: esportazioni fuori UE (articolo 8), servizi internazionali connessi ai trasporti (articolo 9), cessioni intracomunitarie (regolate dal DL 331/1993). Si emette fattura senza IVA, con diritto a detrazione dell’imposta a monte e con codice Natura N3 nel tracciato FatturaPA.

Esente significa che la legge esclude il tributo per ragioni sociali o tecniche (articolo 10). Esempi: prestazioni sanitarie, educative, assicurative, finanziarie. Si emette fattura senza IVA con codice Natura N4. In genere non c’è diritto a detrazione piena: può scattare il pro-rata.

Non soggetta copre fattispecie fuori campo IVA (ad esempio, alcune operazioni fuori dal territorio italiano o rese da contribuenti in regimi che non addebitano l’imposta). Le operazioni dei contribuenti in regime forfettario non sono “esenti”: sono non soggette a IVA per specifica previsione della Legge 190/2014. In fattura si indica il riferimento normativo e non si espone l’imposta.

Fonti normative: DPR 633/1972, articoli 7-7-septies, 8, 8-bis, 9, 10; DL 331/1993; Legge 190/2014 (regime forfettario) e successive modifiche.

E-commerce, OSS/IOSS e territorialità nel 2026

Per vendite B2C intracomunitarie a distanza si usa l’OSS (One Stop Shop). Applichi l’IVA del Paese del consumatore, superata la soglia UE unica. Versi trimestralmente tramite il portale nazionale dedicato. La fatturazione segue le regole del Paese del consumatore, ma la registrazione contabile resta in Italia.

Per importazioni B2C di basso valore si può usare lo IOSS (Import One Stop Shop). Si addebita l’IVA del Paese di destinazione al checkout e si semplificano gli adempimenti doganali.

Le norme derivano dalla Direttiva 2006/112/CE e dal pacchetto e-commerce UE del 2021. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane pubblicano istruzioni aggiornate. Verifica le soglie, le esclusioni e i codici Natura da usare in FatturaPA quando serve.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici per scegliere l’aliquota corretta in modo rapido e coerente.

  • Passo 1 – Territorialità: verifica dove è tassata l’operazione (articoli 7-7-septies DPR 633/1972). Se non è in Italia, l’operazione può essere non soggetta o non imponibile.
  • Passo 2 – Natura dell’operazione: è cessione di beni o prestazione di servizi? Identifica il momento impositivo e il luogo di consumo.
  • Passo 3 – Ricerca in Tabella A: controlla se il bene/servizio è elencato tra 4%, 5% o 10%. In caso negativo, applica il 22% (articolo 16).
  • Passo 4 – Verifica condizioni: alcune aliquote ridotte richiedono requisiti specifici (uso domestico per energia, qualifiche edilizie, status di medicinale, requisiti editoriali). Raccogli e conserva le prove.
  • Passo 5 – Valuta regimi speciali: esportazioni e cessioni UE non imponibili; operazioni esenti (articolo 10); operazioni non soggette (es. forfettario). Seleziona il corretto codice Natura in fattura.
  • Passo 6 – Controllo finale: in mancanza di certezza documentale, preferisci la cautela e applica l’aliquota ordinaria o richiedi interpello/consulenza. Aggiorna le procedure se la Legge di Bilancio modifica la Tabella A.

Errori frequenti e come evitarli

Confondere esente con non imponibile porta a errori di detrazione. Soluzione: classifica prima l’operazione. Se è esente (articolo 10) valuta il pro-rata.

Attribuire il 10% o il 5% senza verificare i requisiti di legge è rischioso. Soluzione: archivia schede tecniche, contratti e codici doganali. Annota in fattura il riferimento (Tabella A, Parte e n. voce).

Dimenticare i “beni significativi” in edilizia altera l’IVA dovuta. Soluzione: calcola correttamente la quota al 10% e quella al 22% se necessario, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Forniture energia/gas: l’aliquota ridotta vale solo per usi domestici e condizioni previste. Soluzione: conserva la dichiarazione d’uso o il contratto corretto.

Editor ia: credere che tutti i contenuti culturali abbiano il 4% è sbagliato. Soluzione: distinguere editoria (con requisiti) da supporti audiovisivi o contenuti non editoriali, spesso al 22%.

Fonti istituzionali da consultare

Per approfondire, consulta il DPR 633/1972 e la Tabella A su Normattiva. Verifica le interpretazioni nelle circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per scambi UE ed e-commerce fai riferimento alla Direttiva 2006/112/CE e ai documenti della Commissione europea. Per temi lavoro-servizi sociali verifica anche Ministero del Lavoro. Le Leggi di Bilancio possono aggiornare aliquote e voci: controlla ogni anno.

Scenario pratico Aliquota/Trattamento Requisiti documentali/operativi Riferimento normativo Tempistiche/Adempimenti
Vendita di libri con ISBN (cartacei o e-book editoriali) 4% Prova natura editoriale (ISBN/ISSN), fattura con indicazione voce Tabella A DPR 633/1972, Tabella A, Parte I Fattura entro 12 giorni o differita entro il 15 del mese successivo; liquidazione IVA periodica
Ristrutturazione su abitazione con beni significativi 10% (con regole sulla base imponibile) Contratto, qualificazione intervento, elenco beni significativi, calcolo quota DPR 633/1972, Tabella A, Parte III; prassi AdE Fattura con dettaglio beni; conservazione documenti per controlli; eventuale reverse charge edilizia in casi particolari
Cessione intracomunitaria a soggetto IVA UE Non imponibile (N3) Verifica VIES, prova di trasporto, integrazione registri DL 331/1993; DPR 633/1972, artt. 8-9 (principi) Esterometro/elenco riepilogativo (Intrastat) nei termini; registrazioni entro i termini IVA
Somministrazione ristorante in Italia 10% Scontrino/fattura con natura servizio di somministrazione DPR 633/1972, Tabella A, Parte III Corrispettivi telematici giornalieri; liquidazione IVA mensile/trimestrale
Vendita online B2C verso consumatori UE (soglia superata) IVA del Paese del cliente via OSS Iscrizione OSS, conservazione vendite per Stato, corretta aliquota estera Direttiva 2006/112/CE (OSS); norme nazionali di recepimento Dichiarazione OSS trimestrale; nessun versamento IVA locale nei Paesi di consumo
Prestazione sanitaria esente Esente (N4), pro-rata possibile Titoli abilitanti, descrizione prestazione esente in fattura DPR 633/1972, art. 10 Registrazione Iva vendite; calcolo pro-rata su detrazioni a fine anno
Fornitura gas naturale per uso domestico 10% Contratto uso domestico, codifica cliente, eventuali autocertificazioni DPR 633/1972, Tabella A, Parte III Fatturazione periodica; conguagli; conservazione prova requisiti
Vendita di bevande alcoliche 22% Classificazione prodotto; eventuali accise gestite a parte DPR 633/1972, art. 16 Fattura/corrispettivi; liquidazioni periodiche

FAQ

Qual è la differenza pratica tra non imponibile, esente e non soggetta per IVA, fatturazione e detraibilità?

Non imponibile è ancora nel “mondo IVA”, ma senza imposta per ragioni tecniche (export, servizi internazionali, cessioni UE). Si emette fattura senza IVA con codice Natura N3. Il fornitore mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti connessi. In contabilità e nei registri IVA, queste operazioni rilevano ai fini del volume d’affari e di alcuni adempimenti.

Esente è escluso dal tributo per ragioni sociali o tecniche (sanità, educazione, assicurazioni, finanza). Si emette fattura senza IVA con codice Natura N4. In genere non si può detrarre l’IVA sugli acquisti legati alle operazioni esenti. Se l’impresa fa sia operazioni imponibili sia esenti, calcola il pro-rata di detrazione. Questo riduce la quota di IVA recuperabile a fine anno.

Non soggetta copre operazioni fuori campo (per esempio, operazioni territorialmente non rilevanti in Italia) o casi in cui la legge esclude l’addebito d’imposta in via strutturale, come per i contribuenti in regime forfettario. In fattura si indica la norma specifica e non si espone IVA. Queste operazioni, di solito, non danno diritto a detrazione perché manca l’addebito a valle e spesso non rientrano nel perimetro del pro-rata.

Quali prodotti alimentari vanno al 4%, quali al 10% e quali al 22%? Come evitarne l’errata classificazione?

Il 4% copre alimenti di base come pane, pasta, latte fresco e alcuni ortaggi e frutta freschi, secondo Tabella A, Parte I. Il 10% comprende molte altre categorie alimentari e, soprattutto, la somministrazione al pubblico (ristorazione). Il 22% resta per varie bevande (acqua minerale confezionata, bibite, alcolici) e prodotti alimentari particolari non inclusi nelle liste ridotte.

Per evitare errori usa tre leve: la Tabella A aggiornata; la scheda tecnica/etichetta (ingredienti, stato del prodotto, uso) e, quando utile, la voce doganale NC che l’Agenzia delle Entrate spesso utilizza come riferimento interpretativo. Se il prodotto cambia stato (es. fresco vs conservato), può cambiare l’aliquota. Conserva la documentazione come prova.

Come scelgo l’aliquota per interventi edilizi e come funzionano i “beni significativi” al 10%?

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi di norma vanno al 10%. Ma i beni significativi (ad esempio infissi, caldaie, sanitari e rubinetteria) seguono una regola speciale: l’aliquota ridotta si applica alla parte di valore che non eccede quello della manodopera e degli altri beni. L’eccedenza può finire al 22%.

Per applicare correttamente la regola, dettaglia sempre in fattura le voci e separa il valore dei beni significativi dalla manodopera e dagli altri materiali. Riferisci le note di prassi dell’Agenzia delle Entrate che spiegano il calcolo. In caso di dubbi documenta le scelte e mantieni i preventivi e i contratti a supporto.

Ho applicato un’aliquota IVA errata in fattura: come si rettifica e quali sono i rischi sanzionatori?

Se hai applicato un’aliquota più bassa del dovuto, devi emettere una nota di debito per integrare l’imposta. Se hai applicato un’aliquota più alta, puoi emettere una nota di credito per restituire l’IVA indebitamente addebitata e riliquidare correttamente. Rispetta i termini civilistici e fiscali per la rettifica e aggiorna le liquidazioni IVA.

Le sanzioni variano: applicare un’aliquota inferiore può comportare sanzioni per insufficiente versamento, oltre interessi. La regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso) riduce le sanzioni se agisci in tempi brevi. In ogni caso, documenta la causa dell’errore e, se serve, chiedi un interpello all’Agenzia delle Entrate per i casi dubbi.

Come gestire l’IVA nell’e-commerce B2C UE con OSS e quali sono le scadenze tipiche?

Se superi la soglia UE per vendite a distanza B2C, devi applicare l’IVA del Paese del consumatore e puoi aderire all’OSS. Con l’OSS registri tutte le vendite transfrontaliere B2C in un’unica dichiarazione trimestrale nel tuo Stato membro di identificazione. Paghi lì l’IVA complessiva, che viene ripartita agli altri Stati.

Operativamente, mappa le aliquote estere nel gestionale, archivia le prove del luogo del cliente e conserva i registri OSS per 10 anni. Le scadenze sono trimestrali. L’OSS non sostituisce l’IVA nazionale per le vendite domestiche. Per importazioni B2C di basso valore valuta lo IOSS per semplificare l’addebito dell’IVA al checkout.

I servizi di trasporto di persone hanno il 5% o il 10%? E i titoli di viaggio elettronici cambiano qualcosa?

I servizi di trasporto di persone e bagagli godono in via generale dell’aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III. Alcune forme particolari di trasporto possono avere discipline specifiche, ma la regola base è il 10%. La modalità di emissione del titolo (cartaceo o elettronico) non modifica l’aliquota. Può cambiare solo la gestione documentale e la memorizzazione dei corrispettivi.

Per trasporti misti o servizi accessori (bagagli speciali, lounge, priority) verifica se sono accessori inscindibili al trasporto principale o servizi autonomi. In caso di dubbio, applica la regola dell’accessorietà e conserva le condizioni contrattuali. Fonti: DPR 633/1972, Tabella A, Parte III; prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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