Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se non hai inviato i corrispettivi entro 12 giorni, regolarizza subito dal portale Fatture e Corrispettivi. Oltre 12 giorni, usa il ravvedimento operoso e paga la sanzione ridotta prevista dalla legge.
- Obbligo di memorizzazione e invio: previsto dal D.Lgs. 127/2015 per chi vende al pubblico.
- Sanzioni: art. 6, comma 3 e art. 12 D.Lgs. 471/1997. Riduzioni: art. 13 D.Lgs. 472/1997.
- Malfunzionamento RT: assistenza tecnica, segnalazione “fuori servizio” e registro di emergenza.
Cos’è l’invio telematico dei corrispettivi e chi è obbligato
I “corrispettivi” sono gli incassi giornalieri delle vendite al dettaglio. Oggi non si emette più lo scontrino fiscale. Si emette il documento commerciale e si inviano i dati all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo nasce dal D.Lgs. 127/2015. La norma impone la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La scadenza standard è entro 12 giorni dall’operazione.
Sono obbligati i commercianti al dettaglio. Lo sono anche ristoranti, bar, alberghi e artigiani con contatto diretto col pubblico. Esempi: parrucchieri, estetisti, tatuatori. La base è il D.Lgs. 127/2015 e i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Definizioni chiave
Registratore telematico (RT): il registratore di cassa che invia i dati online. Documento commerciale: il “nuovo scontrino” che consegni al cliente. Portale Fatture e Corrispettivi: l’area online per gestire invii e emergenze.
Regime forfettario: regime agevolato per partite IVA minori. Non si addebita l’IVA in fattura. Ma l’obbligo di trasmettere i corrispettivi resta se vendi al pubblico.
Se sei entro 12 giorni: come regolarizzare subito
Hai mancato la trasmissione nel giorno stesso? Sei ancora entro 12 giorni? Puoi rimediare senza sanzioni, salvo altri profili irregolari. Ecco come fare in pratica.
Procedura operativa sul portale
Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS. Entra nella sezione Corrispettivi. Seleziona Documento commerciale online o la funzione di invio dei dati giornalieri.
Compila i campi richiesti. Inserisci la data dell’operazione. Descrivi i beni o i servizi venduti. Indica gli importi pagati in contanti, con carte o non ancora pagati.
Compila eventuale IVA per ogni riga. Inserisci eventuali sconti. Se sei in regime forfettario, seleziona l’esenzione. In pratica dichiari che l’IVA non si applica.
Documenti da conservare
Conserva la copia del documento commerciale. Conserva anche una stampa o un salvataggio PDF dell’invio dal portale. Tienili con gli altri registri fiscali. Ti servono in caso di controllo.
Se il registratore telematico non funziona
Può capitare un guasto. La normativa prevede una gestione ordinata dei malfunzionamenti. La fonte è nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nel DM 7 dicembre 2016.
Cosa devi fare subito
Chiama un tecnico abilitato. Chiedi assistenza e riparazione. Il tecnico annota l’intervento secondo le regole del costruttore e del laboratorio autorizzato.
Comunica “fuori servizio” all’Agenzia. Usa la funzione dedicata nel portale Fatture e Corrispettivi. Così risulta che l’RT è temporaneamente inattivo.
Attiva un registro di emergenza. È un registro cartaceo o informatico. Qui annoti ogni operazione giornaliera con data, importo e aliquota o esenzione.
Dopo la riparazione
Quando l’RT torna operativo, trasmetti i corrispettivi non inviati. Se il guasto dura, usa la procedura online alternativa. Il termine di 12 giorni resta il riferimento. Rispetta questa scadenza anche in emergenza.
Oltre 12 giorni: sanzioni, riduzioni e casi particolari
Se superi 12 giorni senza invio, scatta la violazione. La sanzione base è nell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997. È pari al 90% dell’IVA relativa all’importo non documentato o non registrato. Il minimo è 500 euro.
Se però i corrispettivi mancati sono stati comunque registrati e inclusi nella liquidazione IVA, la sanzione è diversa. In questo caso è fissa: 100 euro per ogni trasmissione omessa o errata. La base è la prassi applicativa collegata sempre all’art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997.
Esistono anche sanzioni accessorie. L’art. 12 D.Lgs. 471/1997 prevede la sospensione della licenza o autorizzazione. Scatta in caso di quattro violazioni in cinque anni. La sospensione va da tre giorni a un mese. Se l’importo irregolare supera 50.000 euro, la sospensione va da uno a sei mesi.
Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni
Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso. La base è l’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Funziona così: paghi la sanzione ridotta, gli interessi legali e sistemi l’adempimento. La riduzione dipende dal tempo trascorso.
Entro 90 giorni, la sanzione si riduce a un nono. Entro un anno, a un ottavo. Entro due anni, a un settimo. Oltre due anni, a un sesto. Se c’è già un processo verbale di constatazione, la riduzione è a un quinto.
La riduzione si applica anche al minimo. Quindi il minimo di 500 euro si riduce secondo la frazione. Questo vale se la violazione è ravvedibile e non già contestata in modo formale.
Il ravvedimento, in genere, evita le sanzioni accessorie. Ciò avviene se regolarizzi prima della constatazione e del provvedimento. La prassi dell’Agenzia segue il principio dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Come si fa in pratica il ravvedimento
Trasmetti i corrispettivi mancanti dal portale Fatture e Corrispettivi. Calcola la sanzione base secondo il caso. Applica la frazione di riduzione. Aggiungi gli interessi legali pro tempore dalla scadenza al pagamento.
Versa con modello F24. Usa i codici tributo coerenti con la sanzione per corrispettivi. Le istruzioni sono nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Conserva le ricevute di tutto.
Regola decisionale rapida
Sei entro 12 giorni?
Sì: invia subito dal portale. Nessuna sanzione se tutto è corretto. Documenta la regolarizzazione.
No: vai al punto successivo.
Hai un guasto al RT in corso?
Sì: chiama il tecnico, segnala “fuori servizio”, usa il registro di emergenza. Trasmetti entro 12 giorni con canale alternativo. Al ripristino, invia i dati mancanti.
No: passa al ravvedimento.
Ravvedimento operoso
Calcola la sanzione base. Applica la riduzione 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, 1/7 entro due anni, 1/6 oltre due anni. Versa anche gli interessi. Invia i corrispettivi mancanti.
Valuta i rischi accessori
Conta eventuali violazioni pregresse. Se sono quattro in cinque anni, rischi sospensione. Se gli importi irregolari superano 50.000 euro, la sospensione è più lunga. Regolarizza prima possibile per evitarla.
Casi particolari: pagamenti misti, forfettario, liquidazioni IVA
Pagamenti misti o non incassati
Nel documento commerciale indica come è stato pagato. Specifica contanti, strumenti elettronici o importi non ancora pagati. Serve per tracciare correttamente il corrispettivo. Aiuta in caso di reso o storno.
Regime forfettario
Se sei forfettario, l’IVA non si applica. Ma l’obbligo di memorizzare e inviare resta. Nel documento commerciale seleziona la voce di esenzione. In pratica dichiari l’operazione fuori campo IVA.
Corrispettivi registrati in liquidazione
Se non hai trasmesso ma hai conteggiato l’IVA nella liquidazione periodica, la sanzione è fissa. Paghi 100 euro per ogni invio omesso o errato. Non si applica il 90% dell’imposta. La base resta l’art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997.
Fattura al posto del documento commerciale
Se emetti fattura elettronica al cliente, non devi trasmettere anche il corrispettivo di quella operazione. Evita le doppie rilevazioni. Mantieni coerenza tra fatture, corrispettivi e incassi.
Fonti normative e prassi utili
Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: D.Lgs. 127/2015 e Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Gestione del registratore telematico e malfunzionamenti: DM 7 dicembre 2016 e specifiche tecniche dell’Agenzia.
Sanzioni per omessa memorizzazione o trasmissione e sospensioni accessorie: art. 6, comma 3 e art. 12 D.Lgs. 471/1997. Riduzioni per ravvedimento: art. 13 D.Lgs. 472/1997. Puoi consultare i testi su Normattiva e i documenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Come prevenire ritardi e contestazioni
Check-list operativa
Controlla ogni giorno la chiusura di cassa. Verifica che l’RT abbia trasmesso. Se vedi errori, reinvia dal portale entro 12 giorni.
In caso di guasto, avvia subito il registro di emergenza. Conserva i report tecnici del laboratorio abilitato. Dopo il ripristino, completa gli invii mancanti.
Allinea i corrispettivi con la contabilità IVA. Eviti la sanzione proporzionale. In caso di dubbio, usa il ravvedimento prima dei controlli.
| Scenario | Cosa fare | Tempistiche | Sanzioni applicabili | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Invio entro 12 giorni dall’operazione | Trasmetti i dati da Fatture e Corrispettivi; compila documento commerciale corretto | Entro 12 giorni dalla data dell’operazione | In genere nessuna sanzione se completo e tempestivo | D.Lgs. 127/2015; Provvedimenti AE su invio corrispettivi |
| Malfunzionamento RT | Assistenza tecnica; segnalazione “fuori servizio”; registro di emergenza; invio alternativo | Segnalazione e registrazioni immediate; invio entro 12 giorni | Sanzioni evitate se si rispettano le procedure e i termini | DM 7/12/2016; Provvedimenti AE su RT e emergenze |
| Omissione oltre 12 giorni (IVA liquidata correttamente) | Ravvedimento; invio dei dati mancanti; versamento sanzione fissa e interessi | 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro 1 anno; 1/7 entro 2 anni; 1/6 oltre 2 anni | 100 € per trasmissione omessa/errata, riducibile con ravvedimento | Art. 6, c.3 D.Lgs. 471/1997; art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Omissione oltre 12 giorni (IVA non liquidata) | Ravvedimento; versamento sanzione proporzionale e interessi; regolarizzazione IVA | Stesse frazioni di riduzione del ravvedimento | 90% dell’imposta, minimo 500 €, riducibile con ravvedimento | Art. 6, c.3 D.Lgs. 471/1997; art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Reiterazione violazioni o importi rilevanti | Regolarizza prima di constatazioni; prepara difesa documentale | Valuta la finestra temporale di 5 anni | Sospensione licenza: 3 gg – 1 mese (4 violazioni); 1 – 6 mesi (>50.000 €) | Art. 12 D.Lgs. 471/1997 |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo inviare i corrispettivi telematici? Cosa indico sull’IVA?
Sì, se vendi al pubblico e rientri tra i soggetti obbligati. Il regime forfettario ti esonera dall’addebito dell’IVA in fattura, ma non dall’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi. La base è il D.Lgs. 127/2015. Nel documento commerciale indica l’esenzione. In pratica selezioni la voce che segnala operazione senza IVA. Continua a usare il registratore telematico o, in alternativa, il servizio online del portale Fatture e Corrispettivi. Conserva sempre copia dei documenti e delle ricevute di invio. In caso di controlli, dimostri la corretta trasmissione e la coerenza con i tuoi incassi effettivi.
2) Ho dimenticato di inviare i corrispettivi per più giorni: come calcolo la sanzione e il ravvedimento?
Per prima cosa, verifica se l’IVA di quei giorni è confluita nella liquidazione periodica. Se sì, si applica la sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o errata. Se no, la sanzione è il 90% dell’IVA relativa, con minimo 500 euro. Poi applica il ravvedimento operoso dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997: riduci la sanzione a 1/9 entro 90 giorni, a 1/8 entro un anno, a 1/7 entro due anni, a 1/6 oltre due anni. Aggiungi gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Esegui il versamento con F24 usando i codici tributo corretti, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Infine, trasmetti i dati mancanti dal portale e conserva la prova degli invii e dei pagamenti.
3) Il mio registratore telematico è guasto: quanto tempo ho e come evito sanzioni?
Devi attivarti subito. Contatta un tecnico abilitato. Segnala il dispositivo “fuori servizio” nel portale Fatture e Corrispettivi. Annota ogni operazione nel registro di emergenza. Se il guasto dura, usa la procedura alternativa online per l’invio dei corrispettivi. Il termine di riferimento resta 12 giorni dall’operazione. Se rispetti questi passaggi e tempi, di regola non subisci sanzioni. Il quadro di regole deriva dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dal DM 7 dicembre 2016. Al ripristino, verifica che l’RT sia nuovamente censito e attivo. Esegui la trasmissione dei dati eventualmente rimasti in sospeso.
4) Ho quattro violazioni in cinque anni: rischio la sospensione? Il ravvedimento mi aiuta?
L’art. 12 D.Lgs. 471/1997 prevede la sospensione della licenza o autorizzazione in caso di quattro distinte violazioni in cinque anni. La sospensione va da tre giorni a un mese. Se l’irregolarità supera 50.000 euro, può salire da uno a sei mesi. Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni e, in linea di prassi, se avviene prima della constatazione, può evitare l’irrogazione di misure accessorie. Agisci quindi in fretta: regolarizza gli invii, calcola e versa le sanzioni ridotte e gli interessi. Prepara anche documenti a supporto: registro di emergenza, assistenze tecniche, riconciliazioni tra corrispettivi e liquidazioni IVA. Questo approccio riduce il rischio di sospensione e migliora la tua posizione in caso di controlli.
5) Ho emesso fattura elettronica al cliente: devo inviare anche il corrispettivo di quella operazione?
No. Se emetti fattura elettronica per quella vendita, non devi trasmettere anche il corrispettivo per la stessa operazione. Eviti così duplicazioni. Assicurati però che il totale dei corrispettivi giornalieri non includa importi già fatturati. Mantieni coerenza tra fatture, incassi e documenti commerciali. In caso di controllo, dimostra la quadratura con stampe giornaliere, report del RT e registri IVA. Ricorda che l’obbligo di memorizzare e inviare riguarda le operazioni al dettaglio non coperte da fattura. Il riferimento generale rimane il D.Lgs. 127/2015 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
